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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 17/12/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1865/2025 vertente tra
(C.F. ) nato a [...], il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Nencioni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terricciola (PI) - 56030 – Via Chiesa Vecchia N.3, giusta procura in atti.
ricorrente
E
(C.F. ), nata a [...], il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Teresa Graziano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pisa, Via San Martino n. 1, giusta procura in atti.
ricorrente
E
Pubblico Ministero
Interventore ex-lege avente per oggetto: scioglimento del matrimonio Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 22.10.2025 – tenuta in modalità cartolare – le parti, previa rinuncia a comparire, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi contenute.
* * *
Le parti hanno agito in giudizio con ricorso congiunto – depositato in data 30.05.2025 - deducendo che:
- Hanno contratto matrimonio civile in PI (PI) in data 06/07/1997, atto trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di PI NA, in regime di separazione dei beni;
- Dal matrimonio è nata, in data 04/06/2002, a Pontedera, la figlia e, in data Per_1
19/11/2005, a Pontedera, il figlio Per_2
- Le parti sono pervenute alla loro separazione con accordo in materia di separazione consensuale a seguito di convenzione assistita in data 04/12/2020;
- Da allora, non si sono più riconciliati e la separazione si è protratta sino ad oggi, facendo venire meno ogni possibilità di ricostruire una comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
I coniugi sopra indicati hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, serbandosi reciproco rispetto ed osservando il dovere di solidarietà reciproca derivante dalla loro trascorsa unione coniugale;
2) La casa familiare, sita in PI NA (PI) via I Gioielli, 17A attualmente abitata dalla sig.ra con i figli, ed in comproprietà dei coniugi sarà ceduta dalla per la sua quota parte del CP_1 CP_1
50%, al sig. nei termini e tempi di cui in appresso, che ne diverrà proprietario esclusivo. Parte_1
Conseguentemente la sig.ra andrà a vivere in altra abitazione trasferendovi la propria residenza, CP_1 mentre in quella di PI NA (PI) via I Gioielli, 17A si stabilirà il sig. fissandovi la Pt_1 propria residenza;
3) I figli, , di anni 22 e di anni 19, manterranno un rapporto continuativo Persona_3 Persona_4
con ciascun genitore per la loro cura, educazione ed istruzione, conservando rapporti e frequentazioni con i parenti di ciascun ramo genitoriale. , attualmente non economicamente autosufficiente andrà ad abitare Per_1 con la madre non appena la stessa si sarà trasferita nella sua nuova abitazione, rimarrà ad abitare Per_2 con il padre;
4) Mantenimento figli maggiorenni:
a) in considerazione della sua attuale situazione di occupazione lavorativa e di indipendenza Per_2 economica, non necessita di mantenimento o sussidio economico;
b) ciascun genitore verserà a la somma settimanale di € 25,00, concordando con la stessa le modalità Per_1 di costituzione;
c) i genitori contribuiranno alle spese straordinarie per nella misura del 50% da concordare Per_1 preventivamente, eccezion fatta per quelle obbligatorie secondo i seguenti criteri;
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale, ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
e) spese veterinarie per animali domestici;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo e dispense universitarie;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva o musicale rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet/) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus, treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) corsi di recupero e lezioni private;
c) corsi di specializzazione/ master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; d) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout); f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia .
Con riguardo alla lettera g) del punto precedente si precisa che:
- le spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative all'auto Lancia SI targata GH935ZH, già acquistata da entrambi i genitori per la figlia e alla stessa intestata, sino a quando la figlia, Per_1 attualmente studente universitaria, non abbia raggiunto una propria autosufficienza economica, resteranno a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno. Resteranno a carico di ciascun genitore che le organizza le spese per le vacanze e le gite che, tenuto conto dei desideri e delle aspirazioni dei figli non ancora economicamente indipendenti, saranno programmate, sia durante il periodo estivo, sia durante il resto dell'arco dell'anno.
Si stabilisce altresì che quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 7 giorni). In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
È infine previsto che il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di ricezione) all'altro genitore la documentazione provante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
d) l'assegno unico universale per il figlio sino a quando previsto dalla legge, continuerà ad essere Per_2 percepito dai genitori al 50 % cadauno.
e) resta inteso che le disposizioni assunte a favore di resteranno in essere fino a quando la stessa non Per_1 sarà economicamente autonoma e che qualsiasi variazione economico/patrimoniale dei figli sarà tempestivamente comunicata all'altro genitore.
5) Quanto alla condizione economica – patrimoniale delle parti:
- la sig.ra è dipendente della Regione Toscana in qualità di funzionario con un reddito mensile di CP_1 circa € 1.900,00, e, ad oggi è, altresì proprietaria del 50% della ex casa coniugale, sita in PI
NA (PI) Via I Gioielli n.17A; - la stessa è proprietaria dell'autovettura Fiat Panda tg. EM 386
BZ e dell'autovettura Toyota Aygo X tg. GX 219 ZM;
- il sig. è dipendente di Autolinee Toscane S.p.A in qualità di impiegato, con un reddito mensile Parte_1 di €.
1.800 e ad oggi è, altresì, proprietario del 50% della ex casa coniugale, sita in PI NA
(PI), via I Gioielli n. 17A;
- il sig. è proprietario della vettura Volswagen Golf tg. FY 595 GF;
Parte_1
- i coniugi ad ottobre del 2022 hanno estinto il mutuo ipotecario gravante su detto immobile di loro proprietà al 50% ed ancora in corso al momento della separazione;
- la sig.ra sino al momento del trasferimento al sig. della sua proprietà di ½ CP_1 Parte_1 dell'immobile posto in PI NA (PI) Via I Gioielli N.17A, come di seguito si specificherà, si farà carico di ogni onere della sola gestione ordinaria dell'abitazione, ivi incluse le utenze domestiche, restando escluse, sempre fino a detto trasferimento, le spese di straordinaria manutenzione delle quali dovranno farsi carico entrambe le parti per le quote di loro rispettiva proprietà (50%).
Sarà cura del sig. di provvedere dal momento di detto trasferimento di proprietà alla volture di Parte_1 tutte le utenze, Tari e di ogni altro onere connesso alla proprietà con la precisazione che, comunque, dalla data di consegna dell'immobile, di tali spese se ne farà carico esclusivamente il sig. Parte_1
6) La Sig.ra , come premesso, anche nell'ambito della sistemazione dei rapporti patrimoniali Controparte_1
esistenti con il sig. si impegna a cedere allo stesso che si impegna ad acquistare al prezzo Parte_1 complessivo di € 130.000,00 (centotrentamila euro) la propria quota di proprietà pari ad ½ relativa all'appartamento già casa coniugale posto in PI NA (PI) Via I Gioielli N.17A e la propria quota di proprietà pari ad ¼ di alcuni terreni, tutto come meglio descritto qui in appresso;
Immobile per la quota di ½. L' immobile è così composto: al piano terra da sala doppio volume, sala pranzo, cucina, camera, bagno, primo locale di sgombero, secondo locale di sgombero, lavanderia. Al piano primo da camera matrimoniale, prima cameretta, seconda cameretta, disimpegno, bagno, piccola mansarda.
Lo stesso bene immobile identificato catastalmente al Foglio 20 del Comune di PI NA alla particella N.417 cat. A/2 cl. 2 vani 8 R.C. Euro 805,67 confina ad ovest con la comproprietà Per_5
a sud, con la proprietà mentre a nord con il terreno
[...] CP_2 CP_3 Persona_6 in comproprietà con , ed a est con la strada comunale. Persona_5 CP_2 CP_3
Terreni per la quota di ¼: Relativamente ai terreni i predetti sono identificati catastalmente al Foglio 20 del
Comune di PI NA e precisamente: dalla particella N.322 (Area Fab Dm) superficie are 00 e ca 90 confinante;
dalla particella N.377 (bosco alto) Superficie Are 8 ca 85 Reddito Persona_6 dominicale euro 0,55 confinante e dalla particella N.383 (Serra) superficie Are Persona_6 Parte_2
00 ca 25 Reddito dominicale euro 1,0 confinante strada comunale. Detti beni saranno ceduti a corpo e non a misura, nello stato di fatto in cui attualmente si trovano, con gli inerenti diritti, accessioni, pertinenze e servitù, se ed in quanto esistenti, e parti comuni condominiali come per legge e destinazione.
Il pagamento della somma convenuta per l'acquisto - € 130.000,00 (centotrentamila euro) – sarà corrisposto contestualmente al rogito notarile di trasferimento che dovrà essere stipulato entro e non oltre 30 gg. dalla emananda sentenza di divorzio e la successiva acquiescenza delle parti alla stessa, con conseguente sua definitività. Al riguardo le parti convengono altresì che, ove il decorso di detto termine di 30 gg. dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio vada a scadere in data antecedente al 31 ottobre 2025, il rogito notarile sarà stipulato dopo tale ultima data. Resta anche convenuto tra le parti che, nella ipotesi in cui la sentenza sia emessa e passata in giudicato per acquiescenza delle parti in data successiva al 31 Ottobre 2025, resta ferma la clausola che il rogito dovrà essere stipulato entro e non oltre 30 giorni da tale passaggio in giudicato.
La Sig.ra all'atto della compravendita e contestuale pagamento del prezzo dovrà consegnare CP_1
l'immobile ammobiliato in questione già libero dei propri beni personali e di arredo di cui al separato accordo tra le parti, consegnando a le chiavi e i telecomandi del cancello condominiale in suo possesso. Parte_1 Resteranno ad esclusivo carico del sig. le spese di carattere tecnico, comprese la relazione all'atto Parte_1
e le eventuali dichiarazioni e documentazioni tecniche e non (es. APE, Agibilità, CDU ed altro) necessarie per la vendita, le spese notarili e le spese fiscali occorrenti per detto trasferimento.
La sig.ra e il sig. già da ora si fanno carico, ciascuno nella misura del 50%, Controparte_1 Parte_1 di tutte le spese (tecniche, sanzioni, onorari professionali ecc.) che si sono rese e che si renderanno necessarie per la regolarizzazione dell' immobile per l' intero, il cui ½ sarà oggetto di compravendita a cui le parti si sono obbligate, ai fine della conformità urbanistico - edilizia dello stesso, nonché a sostenere, sempre al 50%, i costi e le eventuali imposte e sanzioni connessa a tali regolarizzazioni ove richieste dai competenti Enti.
7) Le parti chiedono ed invocano per l' impegno al trasferimento immobiliare, per il trasferimento stesso, e per tutti comunque conseguenti ed inerenti, l'applicazione dei benefici fiscali tutti di cui alla legge 74/1987 (art. 19), tenuto conto della sentenza della Corte di Costituzionale, nonché della circolare 16/3/00 n. 49 del
Ministero delle Finanze essendo detto trasferimento pattuito e stipulato nell'ambito della definizione del giudizio e di ogni rapporto economico patrimoniale tra i coniugi. Le parti dichiarano e precisano che la compravendita del bene sopra descritto si rivela essenziale ai fini della risoluzione delle questioni connesse alla separazione.
8) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver alcun reciproco diritto ad assegno di mantenimento e/o alimentare.
9) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver definito ogni rapporto tra loro pendente e di non aver nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro, fatti salvi i diritti nascenti dalla legge e dal presente atto.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Visto quanto sopra sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e all'esercizio della potestà genitoriale.
Le condizioni concordate appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico e pertanto la comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G. 1865/2025, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
in PI NA (PI) in data 06/07/1997 trascritto nei Registri dello Stato Civile
[...] del Comune di PI NA, dell'anno 1997, atto n. 8, parte II, serie A
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di PI NA per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
DÀ ATTO che la casa familiare - sita in PI NA (PI) via I Gioielli, 17° - sarà ceduta dalla sig.ra per la sua quota parte del 50%, al sig. , che ne diverrà Controparte_1 Parte_1 proprietario esclusivo e che si impegna ad acquistare al prezzo complessivo di € 130.000,00 e che la sig.ra andrà a vivere in altra abitazione, mentre nell'immobile di PI NA CP_1
(PI) via I Gioielli, 17A si stabilirà il sig. issandovi la propria residenza;
Pt_1
DÀ ATTO che in considerazione della sua attuale situazione di occupazione Per_2 lavorativa, non necessita di mantenimento o sussidio economico;
DISPONE che ciascun genitore versi a – maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente – la somma settimanale di € 25,00 concordando con la stessa le modalità di costituzione;
DISPONE che i genitori contribuiscano o alle spese straordinarie per nella misura del Per_1
50%, come da parte motiva,
DÀ ATTO che l'assegno unico universale per il figlio sino a quando previsto dalla Per_2 legge, continuerà ad essere percepito dai genitori al 50 % cadauno,
DÀ ATTO che la sig.ra sino al momento del trasferimento al sig. della CP_1 Parte_1 sua proprietà di ½ dell'immobile posto in PI NA (PI) Via I Gioielli N.17A, come di seguito si specificherà, si farà carico di ogni onere della sola gestione ordinaria dell'abitazione, ivi incluse le utenze domestiche, restando escluse, sempre fino a detto trasferimento, le spese di straordinaria manutenzione delle quali dovranno farsi carico entrambe le parti per le quote di loro rispettiva proprietà (50%),
DÀ ATTO che la Sig.ra si impegna a cedere allo stesso che si impegna ad Controparte_1 acquistare al prezzo complessivo di € 130.000,00 (centotrentamila euro) la propria quota di proprietà pari ad ½ relativa all'appartamento già casa coniugale posto in PI NA (PI) Via I Gioielli N.17A e la propria quota di proprietà pari ad ¼ di alcuni terreni, nei tempi e modalità di cui alla parte motiva,
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver alcun reciproco diritto ad assegno di mantenimento e/o alimentare,
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 15.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefana Curadi
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1865/2025 vertente tra
(C.F. ) nato a [...], il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Nencioni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terricciola (PI) - 56030 – Via Chiesa Vecchia N.3, giusta procura in atti.
ricorrente
E
(C.F. ), nata a [...], il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Teresa Graziano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pisa, Via San Martino n. 1, giusta procura in atti.
ricorrente
E
Pubblico Ministero
Interventore ex-lege avente per oggetto: scioglimento del matrimonio Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 22.10.2025 – tenuta in modalità cartolare – le parti, previa rinuncia a comparire, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi contenute.
* * *
Le parti hanno agito in giudizio con ricorso congiunto – depositato in data 30.05.2025 - deducendo che:
- Hanno contratto matrimonio civile in PI (PI) in data 06/07/1997, atto trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di PI NA, in regime di separazione dei beni;
- Dal matrimonio è nata, in data 04/06/2002, a Pontedera, la figlia e, in data Per_1
19/11/2005, a Pontedera, il figlio Per_2
- Le parti sono pervenute alla loro separazione con accordo in materia di separazione consensuale a seguito di convenzione assistita in data 04/12/2020;
- Da allora, non si sono più riconciliati e la separazione si è protratta sino ad oggi, facendo venire meno ogni possibilità di ricostruire una comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
I coniugi sopra indicati hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, serbandosi reciproco rispetto ed osservando il dovere di solidarietà reciproca derivante dalla loro trascorsa unione coniugale;
2) La casa familiare, sita in PI NA (PI) via I Gioielli, 17A attualmente abitata dalla sig.ra con i figli, ed in comproprietà dei coniugi sarà ceduta dalla per la sua quota parte del CP_1 CP_1
50%, al sig. nei termini e tempi di cui in appresso, che ne diverrà proprietario esclusivo. Parte_1
Conseguentemente la sig.ra andrà a vivere in altra abitazione trasferendovi la propria residenza, CP_1 mentre in quella di PI NA (PI) via I Gioielli, 17A si stabilirà il sig. fissandovi la Pt_1 propria residenza;
3) I figli, , di anni 22 e di anni 19, manterranno un rapporto continuativo Persona_3 Persona_4
con ciascun genitore per la loro cura, educazione ed istruzione, conservando rapporti e frequentazioni con i parenti di ciascun ramo genitoriale. , attualmente non economicamente autosufficiente andrà ad abitare Per_1 con la madre non appena la stessa si sarà trasferita nella sua nuova abitazione, rimarrà ad abitare Per_2 con il padre;
4) Mantenimento figli maggiorenni:
a) in considerazione della sua attuale situazione di occupazione lavorativa e di indipendenza Per_2 economica, non necessita di mantenimento o sussidio economico;
b) ciascun genitore verserà a la somma settimanale di € 25,00, concordando con la stessa le modalità Per_1 di costituzione;
c) i genitori contribuiranno alle spese straordinarie per nella misura del 50% da concordare Per_1 preventivamente, eccezion fatta per quelle obbligatorie secondo i seguenti criteri;
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale, ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
e) spese veterinarie per animali domestici;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo e dispense universitarie;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva o musicale rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet/) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus, treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) corsi di recupero e lezioni private;
c) corsi di specializzazione/ master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; d) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout); f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia .
Con riguardo alla lettera g) del punto precedente si precisa che:
- le spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative all'auto Lancia SI targata GH935ZH, già acquistata da entrambi i genitori per la figlia e alla stessa intestata, sino a quando la figlia, Per_1 attualmente studente universitaria, non abbia raggiunto una propria autosufficienza economica, resteranno a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno. Resteranno a carico di ciascun genitore che le organizza le spese per le vacanze e le gite che, tenuto conto dei desideri e delle aspirazioni dei figli non ancora economicamente indipendenti, saranno programmate, sia durante il periodo estivo, sia durante il resto dell'arco dell'anno.
Si stabilisce altresì che quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 7 giorni). In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
È infine previsto che il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di ricezione) all'altro genitore la documentazione provante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
d) l'assegno unico universale per il figlio sino a quando previsto dalla legge, continuerà ad essere Per_2 percepito dai genitori al 50 % cadauno.
e) resta inteso che le disposizioni assunte a favore di resteranno in essere fino a quando la stessa non Per_1 sarà economicamente autonoma e che qualsiasi variazione economico/patrimoniale dei figli sarà tempestivamente comunicata all'altro genitore.
5) Quanto alla condizione economica – patrimoniale delle parti:
- la sig.ra è dipendente della Regione Toscana in qualità di funzionario con un reddito mensile di CP_1 circa € 1.900,00, e, ad oggi è, altresì proprietaria del 50% della ex casa coniugale, sita in PI
NA (PI) Via I Gioielli n.17A; - la stessa è proprietaria dell'autovettura Fiat Panda tg. EM 386
BZ e dell'autovettura Toyota Aygo X tg. GX 219 ZM;
- il sig. è dipendente di Autolinee Toscane S.p.A in qualità di impiegato, con un reddito mensile Parte_1 di €.
1.800 e ad oggi è, altresì, proprietario del 50% della ex casa coniugale, sita in PI NA
(PI), via I Gioielli n. 17A;
- il sig. è proprietario della vettura Volswagen Golf tg. FY 595 GF;
Parte_1
- i coniugi ad ottobre del 2022 hanno estinto il mutuo ipotecario gravante su detto immobile di loro proprietà al 50% ed ancora in corso al momento della separazione;
- la sig.ra sino al momento del trasferimento al sig. della sua proprietà di ½ CP_1 Parte_1 dell'immobile posto in PI NA (PI) Via I Gioielli N.17A, come di seguito si specificherà, si farà carico di ogni onere della sola gestione ordinaria dell'abitazione, ivi incluse le utenze domestiche, restando escluse, sempre fino a detto trasferimento, le spese di straordinaria manutenzione delle quali dovranno farsi carico entrambe le parti per le quote di loro rispettiva proprietà (50%).
Sarà cura del sig. di provvedere dal momento di detto trasferimento di proprietà alla volture di Parte_1 tutte le utenze, Tari e di ogni altro onere connesso alla proprietà con la precisazione che, comunque, dalla data di consegna dell'immobile, di tali spese se ne farà carico esclusivamente il sig. Parte_1
6) La Sig.ra , come premesso, anche nell'ambito della sistemazione dei rapporti patrimoniali Controparte_1
esistenti con il sig. si impegna a cedere allo stesso che si impegna ad acquistare al prezzo Parte_1 complessivo di € 130.000,00 (centotrentamila euro) la propria quota di proprietà pari ad ½ relativa all'appartamento già casa coniugale posto in PI NA (PI) Via I Gioielli N.17A e la propria quota di proprietà pari ad ¼ di alcuni terreni, tutto come meglio descritto qui in appresso;
Immobile per la quota di ½. L' immobile è così composto: al piano terra da sala doppio volume, sala pranzo, cucina, camera, bagno, primo locale di sgombero, secondo locale di sgombero, lavanderia. Al piano primo da camera matrimoniale, prima cameretta, seconda cameretta, disimpegno, bagno, piccola mansarda.
Lo stesso bene immobile identificato catastalmente al Foglio 20 del Comune di PI NA alla particella N.417 cat. A/2 cl. 2 vani 8 R.C. Euro 805,67 confina ad ovest con la comproprietà Per_5
a sud, con la proprietà mentre a nord con il terreno
[...] CP_2 CP_3 Persona_6 in comproprietà con , ed a est con la strada comunale. Persona_5 CP_2 CP_3
Terreni per la quota di ¼: Relativamente ai terreni i predetti sono identificati catastalmente al Foglio 20 del
Comune di PI NA e precisamente: dalla particella N.322 (Area Fab Dm) superficie are 00 e ca 90 confinante;
dalla particella N.377 (bosco alto) Superficie Are 8 ca 85 Reddito Persona_6 dominicale euro 0,55 confinante e dalla particella N.383 (Serra) superficie Are Persona_6 Parte_2
00 ca 25 Reddito dominicale euro 1,0 confinante strada comunale. Detti beni saranno ceduti a corpo e non a misura, nello stato di fatto in cui attualmente si trovano, con gli inerenti diritti, accessioni, pertinenze e servitù, se ed in quanto esistenti, e parti comuni condominiali come per legge e destinazione.
Il pagamento della somma convenuta per l'acquisto - € 130.000,00 (centotrentamila euro) – sarà corrisposto contestualmente al rogito notarile di trasferimento che dovrà essere stipulato entro e non oltre 30 gg. dalla emananda sentenza di divorzio e la successiva acquiescenza delle parti alla stessa, con conseguente sua definitività. Al riguardo le parti convengono altresì che, ove il decorso di detto termine di 30 gg. dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio vada a scadere in data antecedente al 31 ottobre 2025, il rogito notarile sarà stipulato dopo tale ultima data. Resta anche convenuto tra le parti che, nella ipotesi in cui la sentenza sia emessa e passata in giudicato per acquiescenza delle parti in data successiva al 31 Ottobre 2025, resta ferma la clausola che il rogito dovrà essere stipulato entro e non oltre 30 giorni da tale passaggio in giudicato.
La Sig.ra all'atto della compravendita e contestuale pagamento del prezzo dovrà consegnare CP_1
l'immobile ammobiliato in questione già libero dei propri beni personali e di arredo di cui al separato accordo tra le parti, consegnando a le chiavi e i telecomandi del cancello condominiale in suo possesso. Parte_1 Resteranno ad esclusivo carico del sig. le spese di carattere tecnico, comprese la relazione all'atto Parte_1
e le eventuali dichiarazioni e documentazioni tecniche e non (es. APE, Agibilità, CDU ed altro) necessarie per la vendita, le spese notarili e le spese fiscali occorrenti per detto trasferimento.
La sig.ra e il sig. già da ora si fanno carico, ciascuno nella misura del 50%, Controparte_1 Parte_1 di tutte le spese (tecniche, sanzioni, onorari professionali ecc.) che si sono rese e che si renderanno necessarie per la regolarizzazione dell' immobile per l' intero, il cui ½ sarà oggetto di compravendita a cui le parti si sono obbligate, ai fine della conformità urbanistico - edilizia dello stesso, nonché a sostenere, sempre al 50%, i costi e le eventuali imposte e sanzioni connessa a tali regolarizzazioni ove richieste dai competenti Enti.
7) Le parti chiedono ed invocano per l' impegno al trasferimento immobiliare, per il trasferimento stesso, e per tutti comunque conseguenti ed inerenti, l'applicazione dei benefici fiscali tutti di cui alla legge 74/1987 (art. 19), tenuto conto della sentenza della Corte di Costituzionale, nonché della circolare 16/3/00 n. 49 del
Ministero delle Finanze essendo detto trasferimento pattuito e stipulato nell'ambito della definizione del giudizio e di ogni rapporto economico patrimoniale tra i coniugi. Le parti dichiarano e precisano che la compravendita del bene sopra descritto si rivela essenziale ai fini della risoluzione delle questioni connesse alla separazione.
8) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver alcun reciproco diritto ad assegno di mantenimento e/o alimentare.
9) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver definito ogni rapporto tra loro pendente e di non aver nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro, fatti salvi i diritti nascenti dalla legge e dal presente atto.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
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Visto quanto sopra sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e all'esercizio della potestà genitoriale.
Le condizioni concordate appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico e pertanto la comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G. 1865/2025, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
in PI NA (PI) in data 06/07/1997 trascritto nei Registri dello Stato Civile
[...] del Comune di PI NA, dell'anno 1997, atto n. 8, parte II, serie A
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di PI NA per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
DÀ ATTO che la casa familiare - sita in PI NA (PI) via I Gioielli, 17° - sarà ceduta dalla sig.ra per la sua quota parte del 50%, al sig. , che ne diverrà Controparte_1 Parte_1 proprietario esclusivo e che si impegna ad acquistare al prezzo complessivo di € 130.000,00 e che la sig.ra andrà a vivere in altra abitazione, mentre nell'immobile di PI NA CP_1
(PI) via I Gioielli, 17A si stabilirà il sig. issandovi la propria residenza;
Pt_1
DÀ ATTO che in considerazione della sua attuale situazione di occupazione Per_2 lavorativa, non necessita di mantenimento o sussidio economico;
DISPONE che ciascun genitore versi a – maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente – la somma settimanale di € 25,00 concordando con la stessa le modalità di costituzione;
DISPONE che i genitori contribuiscano o alle spese straordinarie per nella misura del Per_1
50%, come da parte motiva,
DÀ ATTO che l'assegno unico universale per il figlio sino a quando previsto dalla Per_2 legge, continuerà ad essere percepito dai genitori al 50 % cadauno,
DÀ ATTO che la sig.ra sino al momento del trasferimento al sig. della CP_1 Parte_1 sua proprietà di ½ dell'immobile posto in PI NA (PI) Via I Gioielli N.17A, come di seguito si specificherà, si farà carico di ogni onere della sola gestione ordinaria dell'abitazione, ivi incluse le utenze domestiche, restando escluse, sempre fino a detto trasferimento, le spese di straordinaria manutenzione delle quali dovranno farsi carico entrambe le parti per le quote di loro rispettiva proprietà (50%),
DÀ ATTO che la Sig.ra si impegna a cedere allo stesso che si impegna ad Controparte_1 acquistare al prezzo complessivo di € 130.000,00 (centotrentamila euro) la propria quota di proprietà pari ad ½ relativa all'appartamento già casa coniugale posto in PI NA (PI) Via I Gioielli N.17A e la propria quota di proprietà pari ad ¼ di alcuni terreni, nei tempi e modalità di cui alla parte motiva,
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver alcun reciproco diritto ad assegno di mantenimento e/o alimentare,
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 15.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefana Curadi