Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 19/02/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott. Giorgio Trotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 341/2024 R.G., promossa da:
c.f. , rappresentata dall'avv. Giuseppe Dametti;
Parte_1 P.IVA_1
-attrice opponente-
contro
(c.f. , rappresentato dall'avv. Francesco Cogrossi Controparte_1 P.IVA_2
-convenuto opposto-
CONCLUSIONI
per l'attrice opponente: in via principale: dichiarare la nullità delle delibere dell'assemblea del CP_1
del 29/03/2022, relativamente ai punti 2, 3 e 6 nonché della tabella di imputazione e ripartizione delle
[...] spese e della delibera del 12/01/2023 relativamente al punto 4 per tutte le ragioni di cui in narrativa;
dichiarare
l'erroneità del riparto spese di cui alla delibera del 19/09/2023 (relativamente ai punti 1 e 5 dell'ordine del giorno nonché della tabella di imputazione e ripartizione spese) per tutte le ragioni di cui in narrativa. per l'effetto: dichiarare che nulla è dovuto da in forza delle predette delibere e conseguentemente: Parte_1 revocare il decreto ingiuntivo n. 14/2024, pubblicato in data 09/01/2024, n. 2515/2023 RG, reso dal Tribunale di
Cremona in quanto illegittimo ed infondato in fatto e in diritto;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio;
per il convenuto opposto: rigettare le domande svolte dall'opponente con la conferma del decreto opposto e con vittoria di spese e competenze di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
Si è costituito il chiedendo il rigetto delle avversarie domande, con la conferma del Controparte_2 decreto ingiuntivo opposto ed, in subordine, la condanna dell'opponente a versare la minor somma tra quella ingiunta e quella di € 259,02, riconosciuta come non dovuta.
Le parti hanno depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e, quindi, la causa è stata rinviata all'udienza del
22.1.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c ed, in quella sede, trattenuta in decisione ex art. 281 sexies (u.c.) c.p.c..
L'opponente assume che le delibere assembleari in data 29.3.2022 (relativamente ai punti 2, 3 e 6 dell'ordine del giorno) e 12.1.2023 (relativamente al punto 4 dell'ordine del giorno), poste a fondamento della richiesta di ingiunzione, sarebbero affette da nullità avendo imputato all'odierna opponente voci di spesa per la gestione di beni che non appartengono all'odierna opponente e non possono quindi essere considerati in comunione con gli altri condomini, mentre la delibera asembleare in data 19.9.2023 (relativamente ai punti 1 e 5 dell'ordine del giorno), pure posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, sarebbe viziata per essersi con la stessa approvati il bilancio consuntivo 1.1.2023 / 31.8.2023 ed il bilancio preventivo 1.9.2023 / 31.8.2024, con i relativi riparti, riportanti voci di spesa non imputabili all'opponente in quanto esclusive di altri condomini ed, ancora, il decreto ingiuntivo opposto sarebbe infondato perché carente della prova del credito di € 16.083,10.
L'opponente, ancora, ha dato atto di avere versato un acconto di € 2.000,00 in data 13.7.2023 che non sarebbe stato contabilizzato ed, infine, a fronte delle difese del , ha eccepito la non opponibilità ad essa del CP_1 regolamento condominiale contrattuale.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di parte convenuta di inammissibilità per tardività dell'impugnazione della delibera assembleare, svolta congiuntamente all'opposizione a decreto ingiuntivo.
La questione si pone piuttosto in termini di verifica dell'ammissibilità del sindacato del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo sulla validità della delibera assembleare posta a fondamento della domanda di ingiunzione.
Sul punto è intervenuta la Suprema Corte con la pronuncia SSUU 9839/2021 che ha affermato il principio secondo cui, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il limite della rilevabilità d'ufficio dell'invalidità della delibera sottostante non opera quando si tratta di vizi implicanti la sua nullità, ciò sul presupposto che la validità della delibera è elemento costitutivo della domanda di pagamento e come tale il giudice è chiamato ad appurarla.
2 Deve, pertanto, ritenersi ammissibile, la contestazione della validità delle delibere 29.3.2022 e 12.1.2023 svolta da parte della società unitamente all'opposizione a decreto ingiuntivo, poiché implicante Parte_1 un'indagine anche su possibili profili di nullità delle delibere.
Ciò premesso, nel merito l'opposizione svolta è solo in parte fondata.
Per quanto attiene ai motivi di invalidità delle delibere 29.3.2022 e 12.1.2023, la società attrice premette di essere proprietaria di un negozio posto al piano terra del fabbricato , ma di non avere locali di CP_3 proprietà nella zona box oggetto degli interventi necessari per ottenere il rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui alle delibere impugnate e di cui alla conseguente ingiunzione di pagamento;
la stessa sostiene, pertanto, di non dover partecipare alle spese oggetto di ingiunzione poiché queste riguarderebbero la gestione di beni non costituenti parti comuni del condominio ex art.1117 cc e, comunque, ad essa non appartenenti e non arrecanti ad essa alcuna utilità.
Il opposto ha rilevato che, tra le stesse parti e sempre a riguardo della delibera 29.3.2022 è CP_1 intervenuta la sentenza Tribunale di Cremona n. 376/2024 del 5.6.2024 di rigetto dell'opposizione di Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo Tribunale di Cremona n. 604/2022, emesso per il pagamento delle prime
[...] due rate delle spese necessarie al rilascio del certificato di prevenzione incendi, laddove nel presente giudizio viene invece opposto il pagamento delle due rate successive.
Nell'indicata pronuncia, dalla quale non si ha motivo di discostarsi, si evidenziava come decisiva ai fini della legittimità delle pretese creditorie del in punto alle spese per la prevenzione incendi sia la Controparte_1 circostanza che lo stesso è disciplinato da un regolamento di natura contrattuale redatto dall'impresa costruttrice che, all'art. 5 (“spese comuni”), prevede che saranno ripartite tra i Condomini nelle proporzioni stabilite dalla tabella dei millesimi di proprietà generale (allegato n. 2) le seguenti spese ... prevenzione incendi.
Peraltro, sulla questione della ripartizione delle spese per la certificazione di prevenzione incendi nel si era già espresso il Tribunale di Cremona con la sentenza n.12/2021 del 20.1.2021, Controparte_1 passata in giudicato.
Con il provvedimento in parola veniva deciso che, in ragione del contenuto del regolamento condominiale di natura contrattuale, la deliberazione in punto all'assegnazione di incarico professionale finalizzato al rilascio della certificazione di prevenzione incendi, richiedeva la partecipazione di tutti i condomini e non dei soli condomini proprietari delle autorimesse e, di conseguenza, la ripartizione proporzionale tra gli stessi della relativa spesa.
L'opponente ha, però, negato che l'indicata pronuncia faccia stato nei suoi confronti, perché nella stessa non si
è giudicato dell'efficacia del regolamento condominiale nei confronti dei condomini che, in quanto aventi causa da precedenti proprietari, non hanno accettato il regolamento e, tra questi, anche l'odierna opponente.
3 Anche riguardo a questa eccezione non può che richiamarsi il contenuto della sentenza Tribunale di Cremona n.
376/2024 del 5.6.2024, laddove evidenzia che l'atto di provenienza in capo ad contiene Parte_1 espresso riferimento ed accettazione del regolamento allegato all'atto di acquisto del primo acquirente
(cfr.docc.11/12, fascicolo opposto); nell'atto di acquisto dell'opponente si legge, infatti: “parte acquirente dichiara di accettare il Regolamento di Condominio con allegate tabelle millesimali che steso su 20 fogli trovasi allegato al precedente atto in data 25.11.1996 nn 59231/7005 di repertorio a mio rogito registrato a Cremona l'11 dicembre 1996 n.2388 ed ivi trascritto il 28 novembre 1996 nn. 7909/5427, obbligandosi ad osservarlo e farlo osservare”).
Pertanto, il regolamento, benché non materialmente inserito nel testo del contratto di compravendita, deve ritenersi faccia corpo con esso poiché espressamente richiamato ed accettato, così che le sue clausole rientrano
“per relationem” nel contenuto del contratto stesso e, come tali, vincolano anche la società opponente (Cass.
8279/1999, 17886/2009, 19212/2016).
Si aggiunga che il regolamento in parola risulta trascritto a Cremona in data 28.11.1996 ai nn. 7909/5427
(cfr.doc.12, fascicolo opposto) perchè, trattandosi di regolamento contrattuale predisposto dal costruttore- venditore ed allegato al primo contratto di vendita, con la trascrizione del citato atto nei registri immobiliari si è
trascritto anche il regolamento, sicché lo stesso è senza dubbio opponibile ai successivi acquirenti e, pertanto, anche alla società opponente.
Giova ricordare che, al di là dell'incontestabile dettato della norma regolamentare in parola, è proprio l'art. 1123
(1°) cc, invocato da parte attrice laddove lamenta di non trarre alcuna utilità dai beni interessati dagli interventi deliberati, a prevedere che la disciplina legale di ripartizione delle spese tra i condomini può essere derogata, senza alcun limite per le parti.
In questo senso è stata considerata legittima, in deroga ai criteri di cui all'art. 1123 cc ed in quanto posta in essere in esecuzione di una disposizione del regolamento condominiale avente natura contrattuale, la delibera assembleare secondo cui le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di un servizio siano a carico anche delle unità immobiliari che non usufruiscono dello stesso (Cass. 28679/2011 e 12580/2017).
Pertanto, anche le delibere 29.3.2022 e 12.1.2023, delle quali si invoca la nullità nel presente giudizio, devono dirsi validamente assunte in esecuzione del regolamento condominiale contrattuale accettato dai condomini nei singoli atti di compravendita che, all'art. 5, prevede espressamente che le spese per la prevenzione incendi devono essere ripartite tra tutti i condomini, in proporzione alle rispettive quote di proprietà (anche laddove in deroga all'art. 1123 cc).
L'invocata invalidità delle delibere 29.3.2022 e 12.1.2023 è, pertanto, priva di fondamento.
Priva di rilievo è, altresì, l'invocata infondatezza del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova del credito di € 16.083,10.
4 Dalla documentazione in atti si ricava, infatti, che il a sostegno della domanda di ingiunzione ha CP_1 prodotto come doc. 1 la Convocazione e Relazione assemblea avvenuta nomina amministratore del 19.9.2023, con approvazione del Consuntivo 1.1.2023 / 31.8.2023, nonché del Preventivo 1.9.2023 / 31.8.2024, con prospetti numerici e specifico riparto ratei, allegazione che è stata ritenuta dal giudice idonea prova scritta all'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alla delibera 19.9.2023, l'opponente assume che con la stessa (punti 1 e 5 dell'ordine del giorno) sarebbero stati erroneamente approvati il bilancio consuntivo 1.1.2023 / 31.8.2023 ed il bilancio preventivo
1.9.2023 / 31.8.2024, contenenti l'attribuzione ad essa di voci di spesa di spettanza esclusiva di altri condomini.
Il non ha contestato l'erronea imputazione, ma ha precisato che questa si sarebbe concretizzata in CP_1 un aggravio di soli € 259,02 per l'opponente, la quale non ha replicato sul punto.
ha, infine, dedotto di avere versato in data 13.7.2023 un acconto di € 2.000,00 che non Parte_1 Pt_1 sarebbe stato contabilizzato dal , il quale ha riconosciuto il parziale versamento. CP_1
Ne discende che, in ragione della riconosciuta non debenza dell'importo di € 259,02 e del riconosciuto versamento dell'importo di € 2.000,00 anteriormente alla richiesta monitoria, l'opposizione deve essere parzialmente accolta ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, con condanna di a Parte_1 pagare al la residua somma di € 35.245,43 (37.504,45 - 2.259,02), oltre interessi legali Controparte_2 dal dovuto al saldo.
La valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite, sicchè il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, sebbene in parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto con il monitorio, benchè subisca la revoca del decreto ingiuntivo, non può essere ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali (Cass. 4860/2024); per la stessa ragione, la revoca del decreto ingiuntivo non comporta il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito (Cass.
11606/2018, 14764/2007).
Le spese, pertanto, seguono la soccombenza dell'opponente, risultato debitore del per la quasi CP_1 totalità dell'importo ingiunto (€ 35.245,43 anziché € 37.504,45) e si liquidano come da dispositivo, comprensive anche della fase monitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e conclusione disattesa o assorbita:
accoglie, in parte, l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
5 condanna a pagare al la somma di € 35.245,43 oltre interessi legali Parte_1 Controparte_1 dal dovuto al saldo;
condanna a rifondere al le spese di lite che liquida in € 6.630,00 per Parte_1 Controparte_1 compensi ed € 286,00 per spese, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa.
Cremona, 19.2.2025
Il GOP
dott. Giorgio Trotta
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