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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/10/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. CH De AR Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. EL PP Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 841 R.G.A. 2023 promossa in grado di appello D A
e Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici siti in Palermo, nella Via ARno Stabile n.182, sono elettivamente domiciliati appellante CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv.to Salvatore Graci presso il Controparte_1 cui studio sito in Licata, via NT n.1, è elettivamente domiciliata appellato e CONTRO
Controparte_2 appellato contumace all'udienza del 18 settembre 2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti FATTO E DIRITTO 1) Con ricorso depositato il 13.01.2023, aveva agito Controparte_1 contro il e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Parte_1
Sicilia, citando quale controinteressato anche per ottenere il Controparte_2 riconoscimento del “diritto alla nomina a tempo determinato per l'anno scolastico 2022/2023 per la classe di concorso ADSS per ore 9 settimanali sino al 30/06/2023 nella provincia di NT nel turno di nomina del 17/11/2022 di cui all'avviso prot. n. m_pi. .REGISTRO Email_1
UFFICIALE(U).0016108.17-11-2022 dell' e per la conseguente condanna Parte_3
“dell'amministrazione resistente ad adottare e porre in essere ogni consequenziale provvedimento” oltre che al “risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale” pari al trattamento stipendiale che avrebbe percepito in ragione dell'incarico di supplenza negatole;
nonché la condanna dell'Amministrazione resistente al riconoscimento giuridico dell'intero anno scolastico ai fini del servizio. A fondamento della propria pretesa, aveva dedotto:
- di essere stata inserita nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (di seguito GPS) della provincia di NT e, in particolare, alla posizione n. 120 per la classe di Pag.1 concorso B016 di II fascia ed alla posizione n. 151 per la classe di concorso ADSS di I fascia;
- di aver regolarmente presentato, in data 10.08.2022, domanda m_pi. REGISTRO UFFICIALE.I.8561954.10-08-2022, tramite procedura CP_3 informatizzata, per il conferimento dell'incarico di supplenza per l'anno scolastico 2022/23 per le classi di concorso nelle quali era utilmente collocata nelle predette graduatorie, selezionando le sedi di preferenza;
- di non aver ottenuto alcuna nomina nei primi tre turni (nel primo poiché non collocata in posizione utile e negli altri due poiché non disponibile alcuna delle sedi di preferenza selezionate dalla stessa in sede di domanda);
- di non aver ottenuto il conferimento dell'incarico di supplenza neppure al IV turno di nomine presso il Liceo di NT per ore Controparte_4
9 sulla classe di concorso ADSS - pur essendo utilmente inserita in graduatoria e pur rientrando il Comune di NT tra le sedi prescelte - che veniva, invece, assegnato ad altra docente in posizione deteriore (alla Prof. , poi depennata per rinuncia Persona_1 con provvedimento del 28/11/2022, e successivamente, nel V turno di nomina del 29/11/2022 al Prof. ); Controparte_2
Le Amministrazioni convenute si erano costituite in giudizio con memoria depositata il 12.06.2023, evidenziando che le sedi disponibili per la posizione ADSS al secondo turno di nomina, in base al punteggio di controparte (GPS, I fascia, posizione n. 151, con punti 42), erano tutte a Lampedusa, sede che tuttavia non era stata indicata in domanda dalla;
che per tale ragione il sistema aveva proceduto a superare la sua posizione CP_1 essendo stata la stessa equiparata ad una rinunciataria per non avere espresso tra le proprie preferenze la sede in quel momento disponibile, perdendo il proprio diritto a partecipare ai turni successivi di nomina, in applicazione dell'art. 12, commi 4 e 10, dell'O.M. n.112/2022. Il giudice adito, con sentenza n.621/2023, nella contumacia di Controparte_2 accoglieva parzialmente il ricorso. Riteneva, infatti, la sussistenza del diritto della stessa all'assegnazione dell'incarico presso il di NT per ore 9 settimanali Controparte_5 sino al termine delle attività didattiche (30.06.2023) sulla classe di concorso ADSS, in quanto sede indicata nella propria domanda, “previa disapplicazione dei bollettini di nomina dell'ambito della Provincia di NT, nella parte in cui hanno attribuito l'incarico ad un docente con punteggio inferiore al ricorrente e collocati in posizione inferiore in graduatoria GPS della Provincia di NT per l'anno scolastico 2022/2023, in relazione alla classe di concorso ADSS”. Osservava che “l' per i posti di sostegno residuati dai precedenti Controparte_6 turni di nomina, invece di 'ricominciare da capo' ed individuare prima gli aspiranti rimasti privi di incarico per mancanza di sedi disponibili (tra quelle espresse in domanda) al momento delle precedenti convocazioni, ha erroneamente proseguito nello scorrimento della graduatoria, lasciando però in questo modo” la “totalmente pretermessa dalla procedura di reclutamento e finendo per attribuire CP_1 supplenze su sedi da lei indicate in domanda a docenti collocati in posizione deteriore”, in violazione dell'O.M. n. 112/2022, la quale - disponendo che la mancata indicazione nella domanda di partecipazione di determinate sedi tra le preferenze determinava solo l'esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura per quelle sedi non indicate - non impediva la partecipazione alle operazioni di conferimento degli incarichi sulle sedi prescelte che risultino disponibili nei successivi turni di nomina. Pag.2 Condannava, conseguentemente, le Amministrazioni convenute alla “corresponsione in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, di un importo pari al trattamento stipendiale che avrebbe percepito in ragione dell'incarico di supplenza negatole, oltre interessi legali”. Non riconosceva, tuttavia, il diritto al punteggio che sarebbe derivato dall'incarico di supplenza ove lo stesso le fosse stato correttamente assegnato, “essendo tale punteggio connesso all'effettiva esecuzione della prestazione lavorativa”. Per la riforma della predetta sentenza, con ricorso depositato il 07.08.2023, hanno interposto appello il e l'Ufficio Scolastico Regionale Parte_1 per la Sicilia. Col primo motivo di gravame, ribadendo la circostanza che la controparte era risultata
“rinunciataria nel secondo turno di nomina per non aver espresso le sedi disponibili per le quali sia risultata in turno di nomina in relazione alla posizione utile nella graduatoria in base al punteggio posseduto”, le Amministrazioni appellanti censurano la ricostruzione, operata in sentenza, del quadro normativo di riferimento, avendo il Tribunale - nonostante i riferimenti all'O.M. n.112/2022 applicabile ratione temporis al caso di specie - anche richiamato l'O.M. n.60/2020, riferita invece alle graduatorie del biennio precedente. Sotto altro concorrente profilo di doglianza, reputano non condivisibile l'interpretazione fornita dal primo Giudice per cui il quarto comma dell'art. 12 dell'O.M. n.112/2022 determinerebbe, in caso di mancata indicazione di talune sedi nella domanda di partecipazione, l'esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura soltanto per quelle sedi non indicate tra le sue preferenze. Col secondo motivo, contestano il quantum del risarcimento riconosciuto, chiedendone la riduzione, tanto, sulla scorta della invocata giurisprudenza del Consiglio di Stato, quanto, in considerazione dell'eventuale aliunde perceptum. si è costituita in giudizio, con memoria del 07.02.2025, Controparte_1 resistendo al gravame.
, pur ritualmente citato, è rimasto contumace. Controparte_2
All'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo, in atti.
2) Il primo motivo di gravame deve essere disatteso, in conformità a quanto già statuito da questa Corte in precedente caso del tutto sovrapponibile a quello per cui si procede in questa sede (cfr. sent. 679/2025). Quanto alla ricostruzione della disciplina di riferimento operata dal Tribunale, va premesso che nessun errore né “disapplicazione dell'ordinanza, con sostituzione di altri criteri” di conferimento delle nomine è ravvisabile nella sentenza impugnata, tenuto conto che il contenuto dell'art. 14, comma 1, lett. a) dell'O.M. n.60/2020 - pur se richiamato all'interno di un'ordinanza riferita al conferimento di incarichi di supplenza per il biennio 2020/2021 - è stato pedissequamente riportato anche nell'O.M. n.112/2022 (sempre all'art. 14, comma 1, lett. a)) applicabile al caso di specie. Tanto chiarito, nel caso che occupa, il dissenso dell'appellante sorge intorno all'interpretazione dei commi 4 e 10 dell'art. 12 dell'O.M. n.112/2022, norma che, nel regolare il conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche, così disponeva:
“
1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata. Pag.3
2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del Parte_1
3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.
5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line.
6. Contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi. «(omissis)»
10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.
11. Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento. «(omissis)»”.
Pag.4 Orbene, il paragrafo contenuto nel IV comma dell'art. 12 or ora citato (“qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza”) delinea un sistema per cui l'effetto preclusivo all'accesso ai successivi turni di nomina deve intendersi circoscritto alle sole sedi per le quali l'aspirante non abbia espresso alcuna preferenza, ciò consentendo la messa a disposizione delle sedi inoptate agli aspiranti che seguono in graduatoria. Tale condizione preclusiva non opera in ordine alle sedi indicate nelle preferenze espresse dall'aspirante, il quale è (e rimane) portatore di un interesse meritevole di tutela a partecipare ai successivi turni di nomina che dovessero essere attivati rispetto a tali destinazioni, sicché appare illegittima una determinazione che, quantunque effetto della procedura informatizzata, ne operi la pretermissione. Né siffatto effetto pregiudizievole può essere validamente ricondotto al disposto del comma 10° sopra citato il quale, nel disciplinare l'attivazione delle ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze dirette alla copertura delle sedi successivamente resesi disponibili (a causa della rinuncia degli assegnatari) e nel prevedere che tali sedi debbano essere proposte agli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, non investe la posizione di colui che, essendo titolare di un punteggio più alto ed avendo espresso validamente preferenza per quella sede non sia stato destinatario di alcuna proposta nel primo turno di nomine. In altri e conclusivi temini, la non poteva essere qualificata come aspirante CP_1
“trattato” tal essendo il concorrente al quale la sede sia stata vanamente proposta e dallo stesso rifiutata. Nella specie, infati, è pacifica la circostanza emergente dagli atti che la non CP_1 avesse espresso alcuna opzione per le sedi di Lampedusa, che avrebbero potuto esserle offerte al secondo turno di nomina, dacché, con riferimento ai successivi turni destinati alla copertura delle sedi rimaste inoptate, l'algoritmo elaborato dal per la Parte_1 gestione dei trasferimenti avrebbe dovuto ripartire dai docenti non selezionati nei precedenti turni di nomina, anziché continuare lo scorrimento della graduatoria a partire dal punto in cui “si era fermato” con l'effetto di penalizzare la docente che – pretermessa
- si è vista scavalcare da altri candidati benché titolari di un punteggio inferiore. In ossequio al contenuto della già esaminata O.M. n.112/2002, la mancata indicazione di una sede deve essere intesa come rinuncia a quella specifica sede, e non come rinuncia all'incarico o all'intera procedura, dal ché l'individuazione di una sorta di “effetto prenotativo” della domanda, in occasione dei successivi turni di nomina, rispetto alle sedi divenute disponibili laddove incluse tra quelle inserite nell'originaria domanda. Ne deriva che, tenuto conto che la aveva indicato quale preferenza sintetica CP_1 la sede di NT (preferenza n. 35 - all. 3, p. 11 dell'appellata), nel momento in cui, al quarto turno di nomina, era divenuto disponibile l'incarico presso il
[...]
di NT per ore 9 settimanali sino al termine delle attività Controparte_5 didattiche (30.06.2023) sulla classe di concorso ADSS, questo avrebbe dovuto essere alla stessa legittimamente assegnato. Non può assumere rilievo la circostanza che nei precedenti turni si erano rese disponibili sedi dalla stessa non prescelte e che il sistema informatizzato fosse passato Pag.5 “oltre” verso i candidati in posizione deteriore (che, invece, avevano inserito le sedi in quel momento disponibili) e senza che ciò potesse qualificarla come rinunciataria all'incarico (ipotesi riservata, ai sensi del comma 11 dell'art. 12 dell'O.M. in parola, agli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione, entrambe situazioni non sussistenti nel caso di specie). La sentenza di primo grado, pertanto, deve essere, sul punto ora in esame, confermata.
E', invece, fondato, per quanto di ragione, il secondo motivo di gravame dovendosi condividere la giurisprudenza del Consiglio di Stato invocata dall'appellante, secondo cui
“In assenza del provvedimento costitutivo del rapporto di lavoro nessuna pretesa può essere validamente avanzata per la remunerazione di prestazioni non rese. Infatti, la «restitutio in integrum» agli effetti economici spetta al pubblico dipendente soltanto nei casi in cui vi sia stata una sentenza che accerti l'illegittima interruzione di un rapporto di lavoro già in atto e non anche nell'ipotesi in cui il giudicato accerti l'illegittimità del diniego di costituzione di tale rapporto. Pertanto, il danno non può essere pari all'integrale ammontare del trattamento economico e previdenziale non goduto nel periodo intercorrente tra la data in cui la ricorrente avrebbe dovuto essere assunta in servizio e quella di effettiva costituzione del rapporto, per effetto di una virtuale ricostruzione della posizione economica”; ciò in quanto “Il risarcimento del danno da mancato guadagno ha solo come base di calcolo l'ammontare del trattamento economico netto non goduto (ossia con esclusione di ogni voce retributiva diversa e ulteriore allo stipendio tabellare, in quanto tali voci sono comunque correlate, direttamente o almeno indirettamente, allo svolgimento di quell'attività lavorativa che di fatto non c'è stata), decorrente dalla data in cui l'appellante avrebbe dovuto essere immessa in servizio, e che, non identificandosi con esso, deve essere sottoposto ad una percentuale di abbattimento in considerazione del fatto che il danneggiato ha comunque potuto dirottare le sue energie lavorative in altre occasioni, anche solo potenziali, di guadagno e ha potuto risparmiare, nel contempo, le energie fisico-psichiche che il lavoro, che le è stato illegittimamente negato dall'amministrazione resistente, avrebbe comunque implicato. Tale percentuale di abbattimento non può che essere quantificata equitativamente ai sensi dell'art. 1226, cod. civ.” (Consiglio di Stato sez. VI, 20/05/2021, n.3907- cfr. anche Consiglio di Stato sent. n.3059/2024). Facendo, dunque, applicazione di tali principi, ritiene questa Corte equo, nel caso di specie, ridurre il risarcimento del danno riconosciuto nella sentenza di primo grado in misura pari al 50% del trattamento stipendiale che la avrebbe percepito se le CP_1 fosse stato correttamente assegnato l'incarico di supplenza. Nulla, invece, può essere detratto a titolo di aliunde perceptum, ove si consideri che l'appellata ha allegato di non aver ricevuto alcuna nomina nell'anno scolastico 2022/2023 e che parte appellante non ha fornito alcuna prova contraria al riguardo. Consegue la parziale riforma della sentenza di primo grado nei termini di cui in parte dispositiva.
3) Quanto al regolamento delle spese di questo grado, ritiene la Corte, avuto riguardo all'esito del giudizio, che ricorrano i presupposti per l'integrale compensazione tra le parti delle stesse.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella contumacia di che dichiara, in Controparte_2 parziale riforma della sentenza n.621/2023 emessa dal Tribunale G.L. di NT, Pag.6 riduce la statuizione di condanna del a titolo di Parte_1 risarcimento del danno ad un importo pari al 50% del trattamento stipendiale che avrebbe percepito in ragione dell'incarico di supplenza Controparte_1 negatole, oltre interessi legali. Conferma nel resto la sentenza di primo grado. Compensa tra le parti le spese di questo grado di giudizio. Palermo, 18 settembre 2025
il Consigliere estensore Il Presidente
EL PP CH De AR
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