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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 13/06/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4259/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4259/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
CARLUCCI MARIA RITA
RICORRENTE contro nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
MORASCHI LUCIA VELIA
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per le parti come da foglio di precisazione congiunta delle conclusioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/07/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale da , avendo le parti contratto matrimonio con Parte_2
rito concordatario in CASTELLI CALEPIO in data 20/07/2007 e dalla cui unione tra i coniugi in data
29.06.2002 a Calcinate (BG) è nato il figlio maggiorenne ed economicamente indipendente, alle Per_1
condizioni ivi indicate.
pagina 1 di 2 Nelle more della celebrazione dell'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. le parti raggiungevano un accordo, sicchè, con note scritte congiunte depositate per l'udienza del 15/05/2025 – fissata con modalità di trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c. su richiesta dei coniugi – chiedevano al Tribunale di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni tra loro concordate.
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti del processo è infatti emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi così come previsto ex art. 151, primo comma, c.c. Nel caso di specie, invero, lo stato di disaffezione appare tanto irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi, visti i fatti allegati nei rispettivi atti.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, che si intendono qui integralmente richiamate (v. note scritte depositate in data 8/05/2025). Valutata la rispondenza delle condizioni alle norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione, come in dispositivo.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in CASTELLI CALEPIO
[...]
in data20/07/2007 (trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di CASTELLI
CALEPIO – anno 2007 , n. 7, P. 2, S. A);
2. OMOLOGA le condizioni concordate tra i coniugi che si intendono qui integralmente richiamate (v. note scritte depositate in data 8/05/2025);
3. COMPENSA le spese di lite.
4. MANDA alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTELLI CALEPIO per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 22/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Raffaella Cimminiello Veronica Marrapodi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4259/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
CARLUCCI MARIA RITA
RICORRENTE contro nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
MORASCHI LUCIA VELIA
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per le parti come da foglio di precisazione congiunta delle conclusioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/07/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale da , avendo le parti contratto matrimonio con Parte_2
rito concordatario in CASTELLI CALEPIO in data 20/07/2007 e dalla cui unione tra i coniugi in data
29.06.2002 a Calcinate (BG) è nato il figlio maggiorenne ed economicamente indipendente, alle Per_1
condizioni ivi indicate.
pagina 1 di 2 Nelle more della celebrazione dell'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. le parti raggiungevano un accordo, sicchè, con note scritte congiunte depositate per l'udienza del 15/05/2025 – fissata con modalità di trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c. su richiesta dei coniugi – chiedevano al Tribunale di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni tra loro concordate.
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti del processo è infatti emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi così come previsto ex art. 151, primo comma, c.c. Nel caso di specie, invero, lo stato di disaffezione appare tanto irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi, visti i fatti allegati nei rispettivi atti.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, che si intendono qui integralmente richiamate (v. note scritte depositate in data 8/05/2025). Valutata la rispondenza delle condizioni alle norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione, come in dispositivo.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in CASTELLI CALEPIO
[...]
in data20/07/2007 (trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di CASTELLI
CALEPIO – anno 2007 , n. 7, P. 2, S. A);
2. OMOLOGA le condizioni concordate tra i coniugi che si intendono qui integralmente richiamate (v. note scritte depositate in data 8/05/2025);
3. COMPENSA le spese di lite.
4. MANDA alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTELLI CALEPIO per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 22/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Raffaella Cimminiello Veronica Marrapodi
pagina 2 di 2