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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 03/06/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 831/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 831/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SILVIA DOLCINI ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Faenza (RA), corso G. Mazzini n. 47
ATTORE/I contro
C.F. , con il patrocinio dell'avv. PIERCARLO MAGNI CP_1 C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Udine, via Dante n. 16
CONVENUTO/I
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note scritte depositate telematicamente nelle data del 28.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato in data 15.04.2024, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale al Parte_1 CP_1
pagina 1 di 4 fine di chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia statuire: 1) la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito cattolico in Faenza in data 25.02.2001, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Faenza dell'anno 2001 al n. 7, parte II, serie A,
Ufficio 1;
2) affidare le figlie minorenni e ad entrambi i genitori con affido condiviso, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre;
in considerazione dell'età delle figlie le stesse dovranno rapportarsi con il padre per modalità e tempi di loro permanenza presso di lui;
3) porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario delle figlie CP_1 mediante versamento a con bonifico bancario entro il giorno 5 del mese dell'importo Parte_1 complessivo di € 750,00, pari a € 250,00 per ogni figlia, rivalutabili in base agli indici Istat oltre al 50
% delle spese straordinarie;
assegno unico a ”. Parte_1
Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 22.04.2024, il Giudice delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. per la comparizione delle parti in data 03.10.2024.
In data 23.04.2025, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero.
Provvedeva a costituirsi in giudizio in data 23.08.2024 chiedendo l'accoglimento delle CP_1 seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Illustrissimo -disattesa ogni avversa deduzione, eccezione ed istanza – così giudicare:
Nel merito:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dalle parti con rito cattolico in
Faenza in data 25 febbraio 2001, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Faenza dell'anno 2001 al n. 7, parte II, serie A, Ufficio I, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune, ove il matrimonio è stato registrato, di annotare l'emananda sentenza.
2) disporre l'affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i genitori, con Per_2 collocamento prevalente presso la madre;
la figlia potrà vedere liberamente il padre quando vorrà, tenuto conto degli impegni scolastici, ricreativi e sportivi.
3) Porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario delle figlie mediante versamento a , con bonifico bancario entro il giorno 5 di ciascun mese, Parte_1 dell'importo complessivo di € 750,00, pari a € 250,00 per ogni figlia, rivalutabili in base agli indici
Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie, secondo le linee guida approvate dal Tribunale di
Ravenna e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna;
il resistente non si oppone alla richiesta formulata dalla moglie di percepire, in via esclusiva, l'assegno unico erogato dall'Inps”.
Stante la richiesta congiunta delle parti di svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta in ragione del raggiungimento di un accordo e della precisazione di conclusioni congiunte, il Giudice stabiliva con ordinanza emessa in data 25.09.2024 che l'udienza già fissata venisse sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nelle note scritte, con in allegato dichiarazioni sottoscritte personalmente dalla sig.ra e dal sig. Pt_1 in cui i medesimi confermavano la volontà di divorziare, che lo stato di separazione si CP_1 protraeva ininterrottamente dall'udienza di comparizione nel giudizio di separazione nonché le condizioni di cui alle conclusioni congiunte, le parti insistevano per l'accoglimento delle suddette conclusioni.
pagina 2 di 4 Con successive ordinanze emesse rispettivamente nelle date del 26.11.2024 e del 17.02.2024, il
Giudice delegato chiedeva alle parti di chiarire la misura di compartecipazione alle spese straordinarie contratte nell'interesse dei figli da parte di ciascun genitore e di produrre in giudizio l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
A seguito dei chiarimenti resi dalle parti sulla compartecipazione alle spese straordinarie e alla produzione in giudizio del certificato di passaggio in giudicato della sentenza di separazione n.
1013/2019 emessa dal Tribunale di Udine, con ordinanza emessa in data 26.05.2025 il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte: “Piaccia al Tribunale Illustrissimo di Ravenna così giudicare:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dalle parti con rito cattolico in
Faenza in data 25 febbraio 2001, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Faenza dell'anno 2001 al n. 7, parte II, serie A, Ufficio 1, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune, ove il matrimonio è stato registrato, di anno-tare l'emananda sentenza.
2) Disporre l'affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i genitori, con Per_2 collocamento prevalente presso la madre;
la figlia potrà vedere liberamente il padre quando vorrà, tenuto conto degli impegni scolastici, ricreativi e sportivi.
3) Porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario delle figlie CP_1 mediante versamento a , con bonifico bancario entro il giorno 5 di ciascun mese, Parte_1 dell'importo complessivo di € 750,00=, pari a € 250,00= per ogni figlia, rivalutabili in base agli indici
ISTAT, fino al raggiungimento della loro indipendenza economica;
4) Porre a carico di l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie delle figlie, CP_1 secondo le linee guida approvate dal Tribunale di Ravenna e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna;
5) Dare atto che l'assegno unico erogato dall'INPS per le figlie verrà percepito da , Parte_1 perché è d'accordo a rinunciare a richiederlo. CP_1
6) Spese compensate”.
Nelle note scritte depositate telematicamente in data 28.11.2024, le parti hanno chiarito che ciascun genitore contribuirà nella misura del 50 % alle spese straordinarie per le figlie.
In primo luogo, risulta meritevole di accoglimento la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 25.02.2001 a Faenza e trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio di tale Comune al n. 7, parte II, serie A, di tale anno.
Come risulta dalla documentazione agli atti, ricorrono infatti i presupposti previsti per l'ipotesi di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui all'art. 3, numero 2, lett. b), della l. n. 898/1970, come modificato dalla l. n. 55/2015, essendo passata in giudicato la sentenza di separazione giudiziale n. 1013/2019 emessa dal Tribunale di Udine, come risulta dal relativo certificato agli atti, ed essendo stato proposto il ricorso di divorzio ben oltre dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale. In tale lasso temporale, come dichiarato dalle parti nelle note scritte, le stesse non si sono riconciliate, né hanno ripreso la convivenza.
La perduranza dello stato di separazione e l'insistenza nella domanda di divorzio sono elementi che attestano, in modo univoco, che l'unione materiale e spirituale della coppia non può più essere ricostituita. pagina 3 di 4 Quanto alla pronunce accessorie, ritiene il Collegio come non vi siano motivi ostativi all'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, in quanto le condizioni concordate appaiono adeguate, non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico e appaiono conformi all'interesse delle figlie.
Stante la richiesta espressa sul punto, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa dalla sig.ra nei confronti del sig. in accoglimento delle conclusioni Parte_1 CP_1 congiunte, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nata a [...] Parte_1 il 24.02.1970, e da nato a [...] il 19.031972, a Faenza in data 25.02.2001 e trascritto CP_1 nel registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 7, parte II, serie A, Ufficio 1, dell'anno 2001, alle condizioni concordate tra le parti riportate in parte motiva e da intendersi qui ritrascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Faenza di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli ulteriori adempimenti di competenza di cui al d.p.r.
03.11.2000, n. 396.
Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 30.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 831/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SILVIA DOLCINI ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Faenza (RA), corso G. Mazzini n. 47
ATTORE/I contro
C.F. , con il patrocinio dell'avv. PIERCARLO MAGNI CP_1 C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Udine, via Dante n. 16
CONVENUTO/I
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note scritte depositate telematicamente nelle data del 28.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato in data 15.04.2024, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale al Parte_1 CP_1
pagina 1 di 4 fine di chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia statuire: 1) la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito cattolico in Faenza in data 25.02.2001, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Faenza dell'anno 2001 al n. 7, parte II, serie A,
Ufficio 1;
2) affidare le figlie minorenni e ad entrambi i genitori con affido condiviso, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre;
in considerazione dell'età delle figlie le stesse dovranno rapportarsi con il padre per modalità e tempi di loro permanenza presso di lui;
3) porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario delle figlie CP_1 mediante versamento a con bonifico bancario entro il giorno 5 del mese dell'importo Parte_1 complessivo di € 750,00, pari a € 250,00 per ogni figlia, rivalutabili in base agli indici Istat oltre al 50
% delle spese straordinarie;
assegno unico a ”. Parte_1
Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 22.04.2024, il Giudice delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. per la comparizione delle parti in data 03.10.2024.
In data 23.04.2025, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero.
Provvedeva a costituirsi in giudizio in data 23.08.2024 chiedendo l'accoglimento delle CP_1 seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Illustrissimo -disattesa ogni avversa deduzione, eccezione ed istanza – così giudicare:
Nel merito:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dalle parti con rito cattolico in
Faenza in data 25 febbraio 2001, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Faenza dell'anno 2001 al n. 7, parte II, serie A, Ufficio I, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune, ove il matrimonio è stato registrato, di annotare l'emananda sentenza.
2) disporre l'affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i genitori, con Per_2 collocamento prevalente presso la madre;
la figlia potrà vedere liberamente il padre quando vorrà, tenuto conto degli impegni scolastici, ricreativi e sportivi.
3) Porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario delle figlie mediante versamento a , con bonifico bancario entro il giorno 5 di ciascun mese, Parte_1 dell'importo complessivo di € 750,00, pari a € 250,00 per ogni figlia, rivalutabili in base agli indici
Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie, secondo le linee guida approvate dal Tribunale di
Ravenna e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna;
il resistente non si oppone alla richiesta formulata dalla moglie di percepire, in via esclusiva, l'assegno unico erogato dall'Inps”.
Stante la richiesta congiunta delle parti di svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta in ragione del raggiungimento di un accordo e della precisazione di conclusioni congiunte, il Giudice stabiliva con ordinanza emessa in data 25.09.2024 che l'udienza già fissata venisse sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nelle note scritte, con in allegato dichiarazioni sottoscritte personalmente dalla sig.ra e dal sig. Pt_1 in cui i medesimi confermavano la volontà di divorziare, che lo stato di separazione si CP_1 protraeva ininterrottamente dall'udienza di comparizione nel giudizio di separazione nonché le condizioni di cui alle conclusioni congiunte, le parti insistevano per l'accoglimento delle suddette conclusioni.
pagina 2 di 4 Con successive ordinanze emesse rispettivamente nelle date del 26.11.2024 e del 17.02.2024, il
Giudice delegato chiedeva alle parti di chiarire la misura di compartecipazione alle spese straordinarie contratte nell'interesse dei figli da parte di ciascun genitore e di produrre in giudizio l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
A seguito dei chiarimenti resi dalle parti sulla compartecipazione alle spese straordinarie e alla produzione in giudizio del certificato di passaggio in giudicato della sentenza di separazione n.
1013/2019 emessa dal Tribunale di Udine, con ordinanza emessa in data 26.05.2025 il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte: “Piaccia al Tribunale Illustrissimo di Ravenna così giudicare:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dalle parti con rito cattolico in
Faenza in data 25 febbraio 2001, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Faenza dell'anno 2001 al n. 7, parte II, serie A, Ufficio 1, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune, ove il matrimonio è stato registrato, di anno-tare l'emananda sentenza.
2) Disporre l'affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i genitori, con Per_2 collocamento prevalente presso la madre;
la figlia potrà vedere liberamente il padre quando vorrà, tenuto conto degli impegni scolastici, ricreativi e sportivi.
3) Porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario delle figlie CP_1 mediante versamento a , con bonifico bancario entro il giorno 5 di ciascun mese, Parte_1 dell'importo complessivo di € 750,00=, pari a € 250,00= per ogni figlia, rivalutabili in base agli indici
ISTAT, fino al raggiungimento della loro indipendenza economica;
4) Porre a carico di l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie delle figlie, CP_1 secondo le linee guida approvate dal Tribunale di Ravenna e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna;
5) Dare atto che l'assegno unico erogato dall'INPS per le figlie verrà percepito da , Parte_1 perché è d'accordo a rinunciare a richiederlo. CP_1
6) Spese compensate”.
Nelle note scritte depositate telematicamente in data 28.11.2024, le parti hanno chiarito che ciascun genitore contribuirà nella misura del 50 % alle spese straordinarie per le figlie.
In primo luogo, risulta meritevole di accoglimento la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 25.02.2001 a Faenza e trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio di tale Comune al n. 7, parte II, serie A, di tale anno.
Come risulta dalla documentazione agli atti, ricorrono infatti i presupposti previsti per l'ipotesi di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui all'art. 3, numero 2, lett. b), della l. n. 898/1970, come modificato dalla l. n. 55/2015, essendo passata in giudicato la sentenza di separazione giudiziale n. 1013/2019 emessa dal Tribunale di Udine, come risulta dal relativo certificato agli atti, ed essendo stato proposto il ricorso di divorzio ben oltre dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale. In tale lasso temporale, come dichiarato dalle parti nelle note scritte, le stesse non si sono riconciliate, né hanno ripreso la convivenza.
La perduranza dello stato di separazione e l'insistenza nella domanda di divorzio sono elementi che attestano, in modo univoco, che l'unione materiale e spirituale della coppia non può più essere ricostituita. pagina 3 di 4 Quanto alla pronunce accessorie, ritiene il Collegio come non vi siano motivi ostativi all'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, in quanto le condizioni concordate appaiono adeguate, non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico e appaiono conformi all'interesse delle figlie.
Stante la richiesta espressa sul punto, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa dalla sig.ra nei confronti del sig. in accoglimento delle conclusioni Parte_1 CP_1 congiunte, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nata a [...] Parte_1 il 24.02.1970, e da nato a [...] il 19.031972, a Faenza in data 25.02.2001 e trascritto CP_1 nel registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 7, parte II, serie A, Ufficio 1, dell'anno 2001, alle condizioni concordate tra le parti riportate in parte motiva e da intendersi qui ritrascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Faenza di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli ulteriori adempimenti di competenza di cui al d.p.r.
03.11.2000, n. 396.
Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 30.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
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