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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/12/2025, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2540/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Cabianca Presidente
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
Dott.ssa IA Vittoria LE Giudice rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2540/2024 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nato a [...], il [...], (C.F. ), residente in [...] C.F._1
Barzizza, n. 1,
e
, nata a [...], il [...], (C.F. , entrambi Parte_2 C.F._2
residenti in [...],
rappresentati e difesi. avv. Arianna Berton del Foro di Venezia (pec:
, presso il cui studio – sito in Venezia Mestre, Via Caneve, n. 13 – Email_1
sono elettivamente domiciliati;
-ricorrenti-
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da ricorso depositato in data 14.06.2024 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ex art 127-ter c.p.c., in data 10.09.2025 dai ricorrenti, con cui le parti chiedono emettersi sentenza di cessazione effetti civili del matrimonio alle condizioni che di seguito si riproducono:
“-dare atto che al fine di comporre in via definitiva la crisi coniugale ed i rapporti patrimoniali tra i coniugi, il signo corrisponderà alla signor , a titolo di una tantum ai sensi dell'art. 5, Parte_1 Parte_2 R.G. 2540/2024 V.G.
comma 8, L. 898/1970 e succ. mod., la complessiva somma di € 16.500,00 mediante versamento diretto tracciabile, in tre rate di € 5.500,00 ciascuna, con primo versamento al deposito della sentenza di divorzio ed i successivi a distanza di quattro ed otto mesi;
-nessun assegno divorzile essendo le parti economicamente autosufficienti;
-dare atto che le parti dichiarano che, con il totale ed esatto adempimento delle condizioni di cui al presente atto, non avranno null'altro a pretendere l'una dall'altro, avendo già proceduto a regolare ogni altra situazione patrimoniale diversa da quelle contenute nel presente ricorso.
- Spese e competenze della presente causa compensate”.
Conclusioni del P.M.: “voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti, e, una volta che sarà decorso il termine di mesi, 6, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto cumulativo di separazione e divorzio ex art 474-bis.51 c.p.c. depositato il
14.06.2024, e esponevano di aver contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio con rito concordatario, in data 9.05.1987, in Spinea, (matrimonio trascritto nel Registro degli atti di Stato civile del suddetto Comune dell'anno 1987, n. 9, Parte II, Serie A) e che dalla loro unione nasceva il figlio (nato a [...] il [...]) maggiorenne ed economicamente Persona_1
indipendente.
A seguito dell'udienza del 29.10.2024, nella quale le parti confermavano la volontà di separarsi e chiedevano l'omologa delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, il Giudice si riservava di riferire al
Collegio il quale, dopo aver acquisito il parere favorevole del P.M., pronunciava la separazione dei coniugi, omologandola alle condizioni rassegnate dalle parti, con sentenza n. 234 del 21.01.2025 (pubblicata in data
25.02.2025).
Rimessa, quindi, la causa nel ruolo del Giudice relatore, nell'attesa del decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, veniva fissata udienza per il 23.09.2025 in modalità cartolare ex art 127 ter c.p.c.
Con il deposito delle note scritte sostitutive della suddetta udienza in data 10.09.2025, le parti hanno proposto domanda congiunta per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni della stessa. La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura R.G. 2540/2024 V.G.
ininterrottamente da sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi avanti il Giudice
delegato nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. In particolare, con riguardo al primo punto delle rassegnate conclusioni, si dichiara l'equità dell'accordo con corresponsione della somma concordata in favore della moglie pari a complessivi € 16.500,00, in tre rate di € 5.500,00 cadauna, a titolo di assegno divorzile una tantum ai sensi dell'art. 5, comma 8, della L. 898/1970; ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, atteso che la corresponsione in unica soluzione della somma suddetta appare equa ed adeguata alle condizioni economiche dei coniugi, quali emergono dalla documentazione in atti.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Si dispone la compensazione delle spese giudiziali, stante l'assenza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 9.05.1987 con rito concordatario tra e , matrimonio trascritto nel Parte_1 Parte_2
registro atti di matrimonio del Comune di Spinea al n. 9, Parte II, serie A, dell'anno 1987, alle condizioni in epigrafe riportate;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 6.11.2025.
Il Giudice rel.
Dott.ssa IA Vittoria LE
Il Presidente
Dott. Alessandro Cabianca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Cabianca Presidente
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
Dott.ssa IA Vittoria LE Giudice rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2540/2024 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nato a [...], il [...], (C.F. ), residente in [...] C.F._1
Barzizza, n. 1,
e
, nata a [...], il [...], (C.F. , entrambi Parte_2 C.F._2
residenti in [...],
rappresentati e difesi. avv. Arianna Berton del Foro di Venezia (pec:
, presso il cui studio – sito in Venezia Mestre, Via Caneve, n. 13 – Email_1
sono elettivamente domiciliati;
-ricorrenti-
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da ricorso depositato in data 14.06.2024 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ex art 127-ter c.p.c., in data 10.09.2025 dai ricorrenti, con cui le parti chiedono emettersi sentenza di cessazione effetti civili del matrimonio alle condizioni che di seguito si riproducono:
“-dare atto che al fine di comporre in via definitiva la crisi coniugale ed i rapporti patrimoniali tra i coniugi, il signo corrisponderà alla signor , a titolo di una tantum ai sensi dell'art. 5, Parte_1 Parte_2 R.G. 2540/2024 V.G.
comma 8, L. 898/1970 e succ. mod., la complessiva somma di € 16.500,00 mediante versamento diretto tracciabile, in tre rate di € 5.500,00 ciascuna, con primo versamento al deposito della sentenza di divorzio ed i successivi a distanza di quattro ed otto mesi;
-nessun assegno divorzile essendo le parti economicamente autosufficienti;
-dare atto che le parti dichiarano che, con il totale ed esatto adempimento delle condizioni di cui al presente atto, non avranno null'altro a pretendere l'una dall'altro, avendo già proceduto a regolare ogni altra situazione patrimoniale diversa da quelle contenute nel presente ricorso.
- Spese e competenze della presente causa compensate”.
Conclusioni del P.M.: “voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti, e, una volta che sarà decorso il termine di mesi, 6, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto cumulativo di separazione e divorzio ex art 474-bis.51 c.p.c. depositato il
14.06.2024, e esponevano di aver contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio con rito concordatario, in data 9.05.1987, in Spinea, (matrimonio trascritto nel Registro degli atti di Stato civile del suddetto Comune dell'anno 1987, n. 9, Parte II, Serie A) e che dalla loro unione nasceva il figlio (nato a [...] il [...]) maggiorenne ed economicamente Persona_1
indipendente.
A seguito dell'udienza del 29.10.2024, nella quale le parti confermavano la volontà di separarsi e chiedevano l'omologa delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, il Giudice si riservava di riferire al
Collegio il quale, dopo aver acquisito il parere favorevole del P.M., pronunciava la separazione dei coniugi, omologandola alle condizioni rassegnate dalle parti, con sentenza n. 234 del 21.01.2025 (pubblicata in data
25.02.2025).
Rimessa, quindi, la causa nel ruolo del Giudice relatore, nell'attesa del decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, veniva fissata udienza per il 23.09.2025 in modalità cartolare ex art 127 ter c.p.c.
Con il deposito delle note scritte sostitutive della suddetta udienza in data 10.09.2025, le parti hanno proposto domanda congiunta per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni della stessa. La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura R.G. 2540/2024 V.G.
ininterrottamente da sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi avanti il Giudice
delegato nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. In particolare, con riguardo al primo punto delle rassegnate conclusioni, si dichiara l'equità dell'accordo con corresponsione della somma concordata in favore della moglie pari a complessivi € 16.500,00, in tre rate di € 5.500,00 cadauna, a titolo di assegno divorzile una tantum ai sensi dell'art. 5, comma 8, della L. 898/1970; ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, atteso che la corresponsione in unica soluzione della somma suddetta appare equa ed adeguata alle condizioni economiche dei coniugi, quali emergono dalla documentazione in atti.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Si dispone la compensazione delle spese giudiziali, stante l'assenza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 9.05.1987 con rito concordatario tra e , matrimonio trascritto nel Parte_1 Parte_2
registro atti di matrimonio del Comune di Spinea al n. 9, Parte II, serie A, dell'anno 1987, alle condizioni in epigrafe riportate;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 6.11.2025.
Il Giudice rel.
Dott.ssa IA Vittoria LE
Il Presidente
Dott. Alessandro Cabianca