TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/12/2025, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 25 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
LI BE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con gli avv.ti Gianluca Mazza e Loredana Scarpati
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1 con l'avv.ssa Marianna Puzo
e
CP_2 con l'avv.ssa Floriana Collerone
- RESISTENTI -
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 7/1/2025, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, e al fine di impugnare i pignoramenti CP_3 CP_2 presso terzi notificati il 23.11.24 n. 01984202400008014001 e n. 01984202400008013001, limitatamente agli avvisi di addebito n. 31920160001586776000 n. 31920160003751151000 n.
31920160004676404000 n. 31920170002132732000 e n. 31920170002531925000, stante l'assunta omessa notifica degli avvisi e prescrizione della pretesa creditoria
1 A sostegno della pretesa la parte ricorrente deduceva che i seguenti avvisi di addebito non erano stati notificati:
▪ avviso di addebito n° 319 2016 0001586776 000 presumibilmente notificato il 13/05/2016;
▪ avviso di addebito n° 319 2016 0003751151 000 presumibilmente notificato il 10/11/2016;
▪ avviso di addebito n° 319 2016 0004676404 000 presumibilmente notificato il 08/01/2017;
▪ avviso di addebito n° 319 2017 0002132732 000, presumibilmente notificato il
02/02/2018;
▪ avviso di addebito n° 319 2017 0002531925 000, presumibilmente notificato il
02/02/2018.
e che alcun atto interruttivo della prescrizione era stato successivamente notificato. Il ricorrente evidenziava, inoltre, la violazione del principio di leale collaborazione tra pa e cittadino non avendo dato riscontro all'istanza di ostensione delle notifiche.
***
La parte convenuta ha chiesto di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e CP_3 diritto, eccependo che
- gli avvisi di addebito sono stati notificati dall'ente impositore,
- sono stati inviati molteplici atti interruttivi:
o Intimazione n. 01920189005669849000, avente ad oggetto gli avvisi di addebito n. 31920160001586776000 n. 31920160003751151000 n.
31920160004676404000, notificata in data 30/10/2018 secondo le modalità ex art. 140 c.p.c.;
o Intimazione n. 01920229002697922000, avente ad oggetto tutti gli avvisi di addebito ivi impugnati, notificata in data 13/10/2022 per irreperibilità assoluta presso l'indirizzo sito in Brusaporto (BG) alla via Sicilia n. 41, all'epoca luogo di residenza del ricorrente come si evince dal certificato storico di residenza allegato;
o Intimazione n. 01920239010484227000, avente ad oggetto tutti gli avvisi di addebito ivi impugnati, notificata in data 08/08/2024 per irreperibilità assoluta presso l'indirizzo sito in Brusaporto (BG) alla via Sicilia n. 41, all'epoca luogo di residenza del ricorrente come si evince dal certificato storico di residenza allegato.
La parte convenuta si è regolarmente costituita chiedendo il rigetto del ricorso in CP_2
2 quanto infondato in fatto e diritto e deducendo la tardività dell'opposizione e la puntuale notificazione degli avvisi.
La parte ricorrente in sede di note non ha preso posizione sugli atti notificati e, nonostante la tempestiva costituzione delle resistenti, ha chiesto dichiararne la contumacia.
Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art 127 ter c.p.c..
DIRITTO
La parte ricorrente ha opposto pignoramenti presso terzi notificati il 23.11.24 n.
01984202400008014001 e n. 01984202400008013001, limitatamente agli avvisi di addebito n.
31920160001586776000 n. 31920160003751151000 n. 31920160004676404000 n.
31920170002132732000 e n. 31920170002531925000, stante l'assunta omessa notifica degli avvisi e prescrizione della pretesa creditoria.
***
Prima di esaminare i motivi di opposizione formulati da parte opponente, giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali - ed in genere per quelle non tributarie - prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo
(quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, 3 comma 1° c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d. l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80 (cfr. Cass. 18 novembre 2004, n. 21863).
Pertanto, una volta ricevuta la notifica della cartella di pagamento decorre il termine perentorio di 40 giorni per l'opposizione ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del
1999 per motivi attinenti il merito della pretesa contributiva.
Sul punto anche, Corte appello Brescia sez. lav., 21/02/2023, n.53:
“Ne discende che, una volta accertata l'avvenuta notifica o conoscenza di tutti gli atti impositivi oggetto di giudizio, ogni altra difesa dell'appellante non può essere vagliata, essendo certo che il Contribuente non ha opposto gli avvisi nel termine perentorio di legge (40 giorni dalla loro notifica o comunque da quando ne ha avuto conoscenza), con la conseguenza che il credito portato da ogni avviso di addebito è ormai definitivo e irretrattabile.
Per consolidata e ormai univoca giurisprudenza di legittimità, il credito iscritto a ruolo e portato dalla cartella di pagamento o dall'avviso di addebito, una volta che questi ultimi titoli esecutivi, debitamente e regolarmente notificati, non vengano opposti nel termine perentorio di legge, si consolida, nel senso che diviene irretrattabile e non può più essere contestato o posto in discussione (cfr.Cass.4338/2014 e anche Cass.Sez.Un. 23397/2016, in motivazione).
Il che equivale a dire che la pretesa creditoria portata da ogni cartella e da ogni avviso di addebito non opposti nel termine di legge, diviene intangibile e non è più soggetta ad alcun tipo di estinzione (potendo, tra l'altro, prescriversi soltanto la relativa azione esecutiva).
E' poi ormai assodato anche il carattere perentorio del termine previsto dall'art. 24, comma 5, dal D.Lgs. n.
46 del 1999, ed è altrettanto certo che esso è funzionalizzato, appunto, a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una "rapida riscossione".”.
La parte ricorrente ha riferito di aver ricevuto la notifica della comunicazione preventiva di fermo in data 23.10.2024 e ne ha contestato la legittimità per mancata notifica degli atti prodromici.
***
La parte ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto la notifica della cartella e di ogni altro atto interruttivo della prescrizione, avendo avuto conoscenza del debito con solo con la CP_2 notifica del pignoramento presso terzi.
Ebbene, il ricorrente agisce in giudizio per l'accertamento della insussistenza del credito contributivo per intervenuta prescrizione. 4 Nel dettaglio, deduce in primo luogo l'inesistenza e/o nullità della notifica delle cartelle oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata;
in secondo luogo, eccepisce la prescrizione successiva alla notifica delle stesse, intendendo far valere un fatto estintivo del credito successivo alla loro formazione.
***
La parte convenuta ha prodotto la notifica degli avvisi di addebito. CP_2
Le notifiche non sono state oggetto di contestazione.
Dunque, è tardiva l'eccezione di decadenza, configurando la stessa opposizione agli atti esecutivi ed, altresì, l'eccezione di prescrizione dei contributi antecedente alla notifica del titolo, in quanto azione concernente il merito della pretesa ex art. 24 L. n. 46/1999.
Le relative azioni andavano proposte nel termine rispettivamente di 20 e di 40 giorni dalla notificazione degli atti.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione dopo la notificazione del titolo, si osserva quanto segue.
La convenuta ha, inoltre, prodotto plurimi atti interruttivi della prescrizione: CP_3
- Intimazione n. 01920189005669849000, avente ad oggetto gli avvisi di addebito n.
31920160001586776000 n. 31920160003751151000 n. 31920160004676404000, notificata in data 30/10/2018 secondo le modalità ex art. 140 c.p.c.;
- Intimazione n. 01920229002697922000, avente ad oggetto tutti gli avvisi di addebito ivi impugnati, notificata in data 13/10/2022 per irreperibilità assoluta presso l'indirizzo sito in Brusaporto (BG) alla via Sicilia n. 41, all'epoca luogo di residenza del ricorrente come si evince dal certificato storico di residenza allegato;
- Intimazione n. 01920239010484227000, avente ad oggetto tutti gli avvisi di addebito ivi impugnati, notificata in data 08/08/2024 per irreperibilità assoluta presso l'indirizzo sito in Brusaporto (BG) alla via Sicilia n. 41, all'epoca luogo di residenza del ricorrente come si evince dal certificato storico di residenza allegato.
Nessuno di questi atti è stato oggetto di tempestiva impugnazione nel termine perentorio di 40 giorni.
Il termine di prescrizione è quinquennale, riguardo all'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale, anche a seguito di “cristallizzazione” della pretesa contributiva per mancanza di opposizione della cartella, si riporta il principio affermato dalle sezioni unite della 5 Corte di Cassazione –cui si ritiene di dare continuità- secondo cui: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs.
n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto
l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del
1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per
l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di CP_2 natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del CP_4
2010)” cfr. Cass. S.U. 23397/2016.
Nel merito, va esaminato e accolto il motivo di opposizione relativo all'intervenuta prescrizione, nei termini in cui è stato proposto da parte ricorrente.
A tal fine occorre ribadire che, per un verso, mediante l'opposizione all'esecuzione ex artt.
615 e 618 bis c.p.c. è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nella cartella impugnata anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/1999 e, per altro verso, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione della stessa.
Ciò posto, tenuto conto dei fatti interruttivi allegati e prodotti dalle parti resistenti,
l'eccezione di prescrizione successiva sollevata da parte ricorrente è fondata.
Al riguardo, l'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995 dispone che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal
1°(omissis) tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 6 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
Va ribadita, invero, l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui al citato art. 3 co. 9 l. n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale o avviso di addebito non opposti nel termine di 40 giorni.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, infatti, “La scadenza del termine pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale CP_2 di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010).” (cfr. C. CP_4
Cass. S.U. 23397/2016, C. Cass. 12200/2018).
Quanto alle somme aggiuntive, va precisato che, come ritenuto dalla condivisa giurisprudenza di legittimità, “Il credito per sanzioni civili, che trae origine da una obbligazione accessoria
"ex lege", ha pur nella sua accessorietà, la stessa natura giuridica della obbligazione principale e deve essere assoggettato al medesimo regime prescrizionale;
in particolare, con riferimento alle omissioni ed evasioni contributive, la prescrizione del credito per sanzioni civili è la medesima dei contributi cui esse ineriscono” (cfr.
C. Cass. 2620/2012; C. Cass. 8814/2008; v., da ultimo, C. Cass. S.U. 5076/2015).
Ebbene, tenuto conto delle allegazioni delle parti e della documentazione in atti, non risulta maturata la prescrizione successiva dei crediti previdenziali e somme aggiuntive portati dalla cartella esattoriale.
Ed infatti, tra la data di incontestabile notifica del pignoramento mobiliare sulla cartella esattoriale e la data del successivo atto interruttivo documentato in atti non è maturato il termine quinquennale di prescrizione
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, espunta la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
7 - rigetta il ricorso,
- condanna il ricorrente a rifondere a ciascuna delle convenute le spese di lite, liquidate in
€ 3.727,00 ciascuna, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge.
Bergamo, 17 dicembre 2025
Il Giudice
LI IN
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
LI BE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con gli avv.ti Gianluca Mazza e Loredana Scarpati
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1 con l'avv.ssa Marianna Puzo
e
CP_2 con l'avv.ssa Floriana Collerone
- RESISTENTI -
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 7/1/2025, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, e al fine di impugnare i pignoramenti CP_3 CP_2 presso terzi notificati il 23.11.24 n. 01984202400008014001 e n. 01984202400008013001, limitatamente agli avvisi di addebito n. 31920160001586776000 n. 31920160003751151000 n.
31920160004676404000 n. 31920170002132732000 e n. 31920170002531925000, stante l'assunta omessa notifica degli avvisi e prescrizione della pretesa creditoria
1 A sostegno della pretesa la parte ricorrente deduceva che i seguenti avvisi di addebito non erano stati notificati:
▪ avviso di addebito n° 319 2016 0001586776 000 presumibilmente notificato il 13/05/2016;
▪ avviso di addebito n° 319 2016 0003751151 000 presumibilmente notificato il 10/11/2016;
▪ avviso di addebito n° 319 2016 0004676404 000 presumibilmente notificato il 08/01/2017;
▪ avviso di addebito n° 319 2017 0002132732 000, presumibilmente notificato il
02/02/2018;
▪ avviso di addebito n° 319 2017 0002531925 000, presumibilmente notificato il
02/02/2018.
e che alcun atto interruttivo della prescrizione era stato successivamente notificato. Il ricorrente evidenziava, inoltre, la violazione del principio di leale collaborazione tra pa e cittadino non avendo dato riscontro all'istanza di ostensione delle notifiche.
***
La parte convenuta ha chiesto di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e CP_3 diritto, eccependo che
- gli avvisi di addebito sono stati notificati dall'ente impositore,
- sono stati inviati molteplici atti interruttivi:
o Intimazione n. 01920189005669849000, avente ad oggetto gli avvisi di addebito n. 31920160001586776000 n. 31920160003751151000 n.
31920160004676404000, notificata in data 30/10/2018 secondo le modalità ex art. 140 c.p.c.;
o Intimazione n. 01920229002697922000, avente ad oggetto tutti gli avvisi di addebito ivi impugnati, notificata in data 13/10/2022 per irreperibilità assoluta presso l'indirizzo sito in Brusaporto (BG) alla via Sicilia n. 41, all'epoca luogo di residenza del ricorrente come si evince dal certificato storico di residenza allegato;
o Intimazione n. 01920239010484227000, avente ad oggetto tutti gli avvisi di addebito ivi impugnati, notificata in data 08/08/2024 per irreperibilità assoluta presso l'indirizzo sito in Brusaporto (BG) alla via Sicilia n. 41, all'epoca luogo di residenza del ricorrente come si evince dal certificato storico di residenza allegato.
La parte convenuta si è regolarmente costituita chiedendo il rigetto del ricorso in CP_2
2 quanto infondato in fatto e diritto e deducendo la tardività dell'opposizione e la puntuale notificazione degli avvisi.
La parte ricorrente in sede di note non ha preso posizione sugli atti notificati e, nonostante la tempestiva costituzione delle resistenti, ha chiesto dichiararne la contumacia.
Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art 127 ter c.p.c..
DIRITTO
La parte ricorrente ha opposto pignoramenti presso terzi notificati il 23.11.24 n.
01984202400008014001 e n. 01984202400008013001, limitatamente agli avvisi di addebito n.
31920160001586776000 n. 31920160003751151000 n. 31920160004676404000 n.
31920170002132732000 e n. 31920170002531925000, stante l'assunta omessa notifica degli avvisi e prescrizione della pretesa creditoria.
***
Prima di esaminare i motivi di opposizione formulati da parte opponente, giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali - ed in genere per quelle non tributarie - prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo
(quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, 3 comma 1° c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d. l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80 (cfr. Cass. 18 novembre 2004, n. 21863).
Pertanto, una volta ricevuta la notifica della cartella di pagamento decorre il termine perentorio di 40 giorni per l'opposizione ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del
1999 per motivi attinenti il merito della pretesa contributiva.
Sul punto anche, Corte appello Brescia sez. lav., 21/02/2023, n.53:
“Ne discende che, una volta accertata l'avvenuta notifica o conoscenza di tutti gli atti impositivi oggetto di giudizio, ogni altra difesa dell'appellante non può essere vagliata, essendo certo che il Contribuente non ha opposto gli avvisi nel termine perentorio di legge (40 giorni dalla loro notifica o comunque da quando ne ha avuto conoscenza), con la conseguenza che il credito portato da ogni avviso di addebito è ormai definitivo e irretrattabile.
Per consolidata e ormai univoca giurisprudenza di legittimità, il credito iscritto a ruolo e portato dalla cartella di pagamento o dall'avviso di addebito, una volta che questi ultimi titoli esecutivi, debitamente e regolarmente notificati, non vengano opposti nel termine perentorio di legge, si consolida, nel senso che diviene irretrattabile e non può più essere contestato o posto in discussione (cfr.Cass.4338/2014 e anche Cass.Sez.Un. 23397/2016, in motivazione).
Il che equivale a dire che la pretesa creditoria portata da ogni cartella e da ogni avviso di addebito non opposti nel termine di legge, diviene intangibile e non è più soggetta ad alcun tipo di estinzione (potendo, tra l'altro, prescriversi soltanto la relativa azione esecutiva).
E' poi ormai assodato anche il carattere perentorio del termine previsto dall'art. 24, comma 5, dal D.Lgs. n.
46 del 1999, ed è altrettanto certo che esso è funzionalizzato, appunto, a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una "rapida riscossione".”.
La parte ricorrente ha riferito di aver ricevuto la notifica della comunicazione preventiva di fermo in data 23.10.2024 e ne ha contestato la legittimità per mancata notifica degli atti prodromici.
***
La parte ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto la notifica della cartella e di ogni altro atto interruttivo della prescrizione, avendo avuto conoscenza del debito con solo con la CP_2 notifica del pignoramento presso terzi.
Ebbene, il ricorrente agisce in giudizio per l'accertamento della insussistenza del credito contributivo per intervenuta prescrizione. 4 Nel dettaglio, deduce in primo luogo l'inesistenza e/o nullità della notifica delle cartelle oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata;
in secondo luogo, eccepisce la prescrizione successiva alla notifica delle stesse, intendendo far valere un fatto estintivo del credito successivo alla loro formazione.
***
La parte convenuta ha prodotto la notifica degli avvisi di addebito. CP_2
Le notifiche non sono state oggetto di contestazione.
Dunque, è tardiva l'eccezione di decadenza, configurando la stessa opposizione agli atti esecutivi ed, altresì, l'eccezione di prescrizione dei contributi antecedente alla notifica del titolo, in quanto azione concernente il merito della pretesa ex art. 24 L. n. 46/1999.
Le relative azioni andavano proposte nel termine rispettivamente di 20 e di 40 giorni dalla notificazione degli atti.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione dopo la notificazione del titolo, si osserva quanto segue.
La convenuta ha, inoltre, prodotto plurimi atti interruttivi della prescrizione: CP_3
- Intimazione n. 01920189005669849000, avente ad oggetto gli avvisi di addebito n.
31920160001586776000 n. 31920160003751151000 n. 31920160004676404000, notificata in data 30/10/2018 secondo le modalità ex art. 140 c.p.c.;
- Intimazione n. 01920229002697922000, avente ad oggetto tutti gli avvisi di addebito ivi impugnati, notificata in data 13/10/2022 per irreperibilità assoluta presso l'indirizzo sito in Brusaporto (BG) alla via Sicilia n. 41, all'epoca luogo di residenza del ricorrente come si evince dal certificato storico di residenza allegato;
- Intimazione n. 01920239010484227000, avente ad oggetto tutti gli avvisi di addebito ivi impugnati, notificata in data 08/08/2024 per irreperibilità assoluta presso l'indirizzo sito in Brusaporto (BG) alla via Sicilia n. 41, all'epoca luogo di residenza del ricorrente come si evince dal certificato storico di residenza allegato.
Nessuno di questi atti è stato oggetto di tempestiva impugnazione nel termine perentorio di 40 giorni.
Il termine di prescrizione è quinquennale, riguardo all'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale, anche a seguito di “cristallizzazione” della pretesa contributiva per mancanza di opposizione della cartella, si riporta il principio affermato dalle sezioni unite della 5 Corte di Cassazione –cui si ritiene di dare continuità- secondo cui: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs.
n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto
l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del
1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per
l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di CP_2 natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del CP_4
2010)” cfr. Cass. S.U. 23397/2016.
Nel merito, va esaminato e accolto il motivo di opposizione relativo all'intervenuta prescrizione, nei termini in cui è stato proposto da parte ricorrente.
A tal fine occorre ribadire che, per un verso, mediante l'opposizione all'esecuzione ex artt.
615 e 618 bis c.p.c. è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nella cartella impugnata anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/1999 e, per altro verso, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione della stessa.
Ciò posto, tenuto conto dei fatti interruttivi allegati e prodotti dalle parti resistenti,
l'eccezione di prescrizione successiva sollevata da parte ricorrente è fondata.
Al riguardo, l'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995 dispone che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal
1°(omissis) tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 6 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
Va ribadita, invero, l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui al citato art. 3 co. 9 l. n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale o avviso di addebito non opposti nel termine di 40 giorni.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, infatti, “La scadenza del termine pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale CP_2 di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010).” (cfr. C. CP_4
Cass. S.U. 23397/2016, C. Cass. 12200/2018).
Quanto alle somme aggiuntive, va precisato che, come ritenuto dalla condivisa giurisprudenza di legittimità, “Il credito per sanzioni civili, che trae origine da una obbligazione accessoria
"ex lege", ha pur nella sua accessorietà, la stessa natura giuridica della obbligazione principale e deve essere assoggettato al medesimo regime prescrizionale;
in particolare, con riferimento alle omissioni ed evasioni contributive, la prescrizione del credito per sanzioni civili è la medesima dei contributi cui esse ineriscono” (cfr.
C. Cass. 2620/2012; C. Cass. 8814/2008; v., da ultimo, C. Cass. S.U. 5076/2015).
Ebbene, tenuto conto delle allegazioni delle parti e della documentazione in atti, non risulta maturata la prescrizione successiva dei crediti previdenziali e somme aggiuntive portati dalla cartella esattoriale.
Ed infatti, tra la data di incontestabile notifica del pignoramento mobiliare sulla cartella esattoriale e la data del successivo atto interruttivo documentato in atti non è maturato il termine quinquennale di prescrizione
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, espunta la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
7 - rigetta il ricorso,
- condanna il ricorrente a rifondere a ciascuna delle convenute le spese di lite, liquidate in
€ 3.727,00 ciascuna, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge.
Bergamo, 17 dicembre 2025
Il Giudice
LI IN
8