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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 05/11/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Pavia
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale di Pavia, in persona del Giudice dott.ssa SI BI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al nr. di R.G. 1262/2025 tra c.f. ) con il patrocinio dell'avv. MAGRO Parte_1 C.F._1
BE
Appellante
e
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA STATO MILANO.
Appellata
CONCLUSIONI per parte appellante:
In via principale:
- in totale riforma della sentenza impugnata n. 55/2025 del Giudice di Pace di CP_1 pubblicata il 19/02/2025 all'esito della causa civile RGN 2191/2023, accertato che
non era proprietario del veicolo confiscato, un trattore JO DE targato Parte_1
MI035069, alla data della violazione dell'art. 193 CdS accertata il 18/06/2023, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di ad essere destinatario del Parte_1 provvedimento di confisca e per l'effetto annullare o dichiarare improduttivo di effetti giuridici nei confronti dell'appellante l'ordine di confisca del Prefetto di del CP_1
23/08/2023 Prot. n. 2860/2023 Area III;
in via subordinata:
- in parziale riforma della impugnata sentenza n. 55/2025 del Giudice di Pace di Pavia pubblicata il 19/02/2025 all'esito della causa civile RGN 2191/2023, accertato che
non era il proprietario del mezzo confiscato alla data della violazione Parte_1 dell'art. 193 CdS, dichiarare che non è tenuto a trasferire a proprie cure e Parte_1 spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale il veicolo confiscato presso il Custode Acquirente CA UN s.a.s. con sede in Bereguardo PV - Via
Villetti n. 8.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi giudizio.
CONCLUSIONI per parte appellata:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, dichiarare inammissibile l'appello avversario e/o comunque rigettarlo nel merito confermando, per l'effetto, la sentenza n. 55/2025 pronunciata dall'Ufficio del Giudice di Pace di nell'ambito del giudizio RG CP_1
2191/2023.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione impugna dinanzi al Giudice di Pace di Parte_1 CP_1
l'ordinanza di confisca Prot. 2860/2023 n. 20749910/2023 - datata Controparte_2
23.8.2023, con la quale la ha ordinato la confisca del veicolo trattore Controparte_1 marca JO DE targa MI1035069 quale provvedimento necessario e consequenziale alla definitività del verbale di infrazione n. 700015935472 elevato dalla Polizia Locale di in data 18.6.2023 e pedissequo provvedimento di sequestro per la violazione CP_1 dell'art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 295 del 1992, avendo accertato che il mezzo era in sosta a bordo strada sprovvisto della assicurazione obbligatoria.
A fondamento della opposizione lo stesso deduce, quale unica doglianza, la sua carenza di legittimazione passiva in quanto non proprietario del veicolo ed erroneamente qualificato come tale nel verbale di accertamento e nel pedissequo provvedimento di sequestro.
Con sentenza nr. 55/2025, pubblicata in data 19.02.2025 e non notificata, il Giudice di
Pace di ha respinto il ricorso ritendendolo del tutto infondato in fatto e diritto. CP_1
Afferma, infatti, il giudice di primo grado, che “….il verbale di accertamento e quello di sequestro del mezzo e di affidamento al sig. sono stati entrambi elevati Parte_1 nei confronti del ricorrente e notificati a mani dello stesso in data 18.6.2023.
In atti è stato prodotto il verbale di sequestro e di affidamento, sottoscritto dal sig.
pag. 2/8 , che nel presente giudizio non ha disconosciuto la suddetta sottoscrizione. Parte_1
Il sig. avrebbe dovuto impugnare sia il verbale di accertamento della Parte_1 violazione che quello di sequestro nel termine di trenta giorni decorrenti dal 18.6.2023.
Non essendo stati contestati ed opposti, i suddetti verbali risultano essere divenuti definitivi. L'ordinanza impugnata è atto dovuto della e consequenziale CP_1 all'intervenuta definitività del verbale di accertamento. Pertanto in questa sede non possono essere contestati i fatti e tutto quanto indicato nel verbale che non è oggetto della opposizione “.
Avverso detta decisione propone appello avverso deducendone l'ingiustizia e Pt_1
l'infondatezza.
In particolare, deduce che il Giudice di prime cure sarebbe incorso in errore laddove rigettava il ricorso da lui proposto in quanto soggetto estraneo non proprietario del trattore e sostenendo che avrebbe dovuto impugnare a tempo debito il verbale di infrazione erroneamente a sé intestato.
Deduce, altresì rilevando che non essendo proprietario del mezzo non può legittimamente essere destinatario di un provvedimento ablativo del diritto di proprietà per di più corredato da un obbligo di consegnare a propria cura e spese il trattore oggetto di confisca ritenendo che tale ordine di confisca e tutti i conseguenti provvedimenti debbano essere emessi nei confronti del legittimo proprietario individuato nel figlio . Parte_2
Nel giudizio così radicato, si costituisce in appello la , Controparte_1 deducendo, in via preliminare, che era stato notificato atto di citazione in appello anziché ricorso;
l'erronea notifica all'ente anziché alla Avvocatura di Stato.
Rileva inoltre l'inammissibilità dell'appello per la carenza dei requisiti di cui ai punti
1) e 2) dell'art. 434 c.p.c.
Nel merito, insta per il rigetto della impugnazione, rilevando che la sentenza del
Giudice di prime cure è correttamente motivata e supportata da una corretta ricostruzione dei fatti ed una corretta valutazione del materiale probatorio offerto in atti.
Precisa, infatti, che dai documenti prodotti, in particolare dalla fattura n. 1461 del
5.7.2023, emerge in modo incontrovertibile che il proprietario del mezzo sia il sig.
. Parte_1
pag. 3/8 Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva trattenuta in decisione alla udienza del 29.10.25, tenutasi in trattazione scritta, con riserva di deposito nei 30 gironi.
****
In via preliminare va rilevato che l'appello è ammissibile anche se proposto con atto di citazione.
In base a quanto previsto dagli artt. 2, 6 e 7 del d.lgs. 150/2011, ai giudizi di opposizione a ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento di violazione del codice della strada si applica il rito del lavoro, con la conseguenza che l'appello va proposto con ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 434 c.p.c. (cfr. Cass.
02.11.2015, n. 22390).
Circa la scelta della tipologia di atto con cui introdurre il gravame non determina di per sé l'inammissibilità dell'appello, in quanto la nullità può essere sanata in base al principio del raggiungimento dello scopo.
In caso di appello proposto erroneamente con citazione anziché con ricorso, il giudizio è validamente instaurato nel momento in cui l'atto di citazione viene depositato in cancelleria, perché nel rito del lavoro è il deposito del ricorso a determinare la pendenza della lite.
È dunque necessario che il deposito della citazione in cancelleria si verifichi prima del decorso del termine perentorio per proporre appello (cfr. Cass. 17/01/2017, n.1020).
Come osservato dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, “la conversione, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., di un atto introduttivo non conformato allo specifico modello legale del procedimento che intende introdurre può, infatti, realizzarsi solo se
l'atto da convertire sia dotato di tutti i requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo dell'utile introduzione del procedimento secondo lo schema legale prescritto. Ne consegue che - in caso di impugnazione irritualmente proposta con ricorso anziché con citazione, la conversione si verifica soltanto in caso di tempestiva notificazione dell'improprio atto alla controparte (costituendo la notificazione dell'atto, nei giudizi da introdursi con citazione, il momento cui è collegata l'utile instaurazione del rapporto processuale); viceversa, nel caso di impugnazione irritualmente proposta con citazione anziché con ricorso, la conversione si verifica soltanto in caso di tempestivo deposito dell'atto nella cancelleria del giudice adito, posto che, nei procedimenti da iniziarsi con
pag. 4/8 ricorso, è proprio quello l'adempimento al quale è subordinato il tempestivo compimento dell'atto” (cfr. Cass., sez. un., 10/02/2014, n.2907).
Nel caso di specie, la causa è stata iscritta a ruolo in data 31.03.2023 e quindi la citazione è stata depositata in cancelleria nel rispetto del termine di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza (avvenuta in data 19.2.23).
Ciò significa che l'atto ha raggiunto il suo scopo, con conseguente ammissibilità dell'appello.
Sempre in via preliminare in merito alla eccezione di inammissibilità per carenza dei requisiti formali e sostanziali di cui all'art. 434 c.p.c. questo Tribunale ritiene di fare proprio il principio sancito dalla Corte di Cassazione S.U. n. 27199 16.11.2017 laddove viene specificato che gli artt. 342 e 434 c.p.c. “vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello (...), che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado ... Ciò che il nuovo testo degli artt. 342 e 434 cit. esige è che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze ...D'altra parte - continua la citata sentenza della Corte bresciana richiamando l'ordinanza n. 10916 del
2017, è una regola generale quella per cui le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, che si pervenga ad una decisione di merito, mentre gli esiti abortivi del processo costituiscono un'ipotesi residuale”.
Nel caso di specie il ricorso in appello ha indicato quali siano le questioni dedotte e le doglianze dell'appellante con riferimento alla decisione impugnata.
Da ultimo l'eccezione relativa alla erronea notifica dell'atto di appello deve ritenersi superata dalla intervenuta costituzione in giudizio di parte appellata.
L'appello dunque deve ritenersi ammissibile.
Nel merito, l'appello è infondato.
Questo Giudice ritiene che la sentenza del Giudice di Pace oggetto di impugnazione sia pag. 5/8 da ritenersi corretta in punto di inquadramento della questione giuridica ma che debba essere integrata la parte motiva.
Il Giudice di Pace ha correttamente rilevato che il verbale di accertamento e il verbale di sequestro del mezzo, atti presupposti per il conseguente verbale di confisca impugnato, sono stati elevati nei confronti del identificato dalla Autorità come Parte_1 proprietario del veicolo e gli sono stati notificati a mani in data 18.6.23, con ciò ritenendo non necessaria alcuna ulteriore notifica essendo già stata fatta corretta e regolare notifica a mani al diretto interessato.
Precisa altresì il Giudice di Pace che il avendo sottoscritto il verbale di sequestro Pt_1 del mezzo, in sede di giudizio non ha provveduto a disconoscere la firma apposta su tale documento.
Precisa inoltre il giudice di prime cure che, qualora il avesse voluto contestare la Pt_1 asserita non corretta qualifica di proprietario del mezzo, avrebbe dovuto impugnare sia il verbale di accertamento che il verbale di sequestro nei modi e nei termini previsti dalla legge;
non avendolo fatto i due verbali sono divenuti definitivi con le relative conseguenze di legge.
Ad ogni modo emerge dagli atti che la Polizia Stradale di dagli accertamenti CP_1 compiuti anche attraverso la consultazione e l'interpello dei portali e banche dati in uso alle Forze dell'Ordine, ha accertato la proprietà del mezzo in capo a . Parte_1
In particolare, in sede di giudizio di primo grado, la ha prodotto CP_1 documentazione a supporto della qualifica di proprietario del mezzo in capo a Pt_1
. Precisava, infatti, di aver interpellato il proprietario risultante dal libretto di
[...] circolare sig. ; Controparte_3 che questi comunicava di aver ceduto il mezzo a e produceva relativa Parte_3 fattura;
la ditta Agrinovac, a sua volta, appositamente interpellata, dichiarava che il trattore oggetto di sequestro era stato acquistato da , figlio di , in data Parte_2 Parte_1
25.5.2023 e produceva fattura n. 1040 datata del 25.5.23 intestata allo stesso;
dichiarava inoltre che successivamente su richiesta di quest'ultimo veniva emessa nota di credito n.
1460 del 5.7.25 per la precedente fattura ed emessa nuova fattura n. 1461 del 5.7.23 intestata a per l'acquisto a suo nome. Parte_1
pag. 6/8 Se ne ricava pertanto, la infondatezza, anche nel merito, della opposizione avanzata, risultando documentalmente provata la qualità di proprietario in capo a alla Parte_1 data della accertata infrazione.
L'appello viene respinto nel merito con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Parte appellata insta per la condanna alla rifusione delle spese di primo e di secondo grado.
Con riferimento alle spese di primo grado si rileva.
La si era costituita personalmente, non sostenendo, pertanto, spese legali. CP_1
In giurisprudenza si afferma che:
Quando l'amministrazione pubblica si costituisce a mezzo dei propri dipendenti ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. va fatta applicazione del principio consolidato secondo cui quando l'amministrazione stia in giudizio avvalendosi di un funzionario appositamente delegato la stessa non può ottenere la condanna del soccombente al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono liquidabili le spese diverse da quelle generali concretamente affrontate dall'ente e purché risultanti da apposita nota.
(Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 3 febbraio 2020 n. 2362).
Correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto di procedere alla compensazione delle spese in virtù della natura della controversia e delle questioni trattate, come peraltro richiesto dalla stessa parte appellata in primo grado.
In base all'art. 91 c.p.c., l'appellante deve essere condannato a rifondere alla CP_1
le spese di lite relative al secondo grado di giudizio, che si liquidano come in
[...] dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi stabiliti dal decreto del Ministero della giustizia n. 147/2022, del mancato compimento di atti relativi alla fase istruttoria e delle seguenti circostanze: valore modesto della controversia, assoluta semplicità delle questioni giuridiche trattate.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo pag. 7/8 unificato pari a quello dovuto per la impugnazione, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, secondo il quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del giudice di Pace di n. 55/2025 pubblicata in data 19.2.2025 CP_1 così provvede: rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto conferma la sentenza stessa;
Parte_1 condanna altresì la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese di lite del presente grado del giudizio, che liquida in € 852,00 per competenze, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a. come per legge;
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la domanda, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.
Pavia 5/11/2025.
Il Giudice
SI BI
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Pavia
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale di Pavia, in persona del Giudice dott.ssa SI BI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al nr. di R.G. 1262/2025 tra c.f. ) con il patrocinio dell'avv. MAGRO Parte_1 C.F._1
BE
Appellante
e
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA STATO MILANO.
Appellata
CONCLUSIONI per parte appellante:
In via principale:
- in totale riforma della sentenza impugnata n. 55/2025 del Giudice di Pace di CP_1 pubblicata il 19/02/2025 all'esito della causa civile RGN 2191/2023, accertato che
non era proprietario del veicolo confiscato, un trattore JO DE targato Parte_1
MI035069, alla data della violazione dell'art. 193 CdS accertata il 18/06/2023, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di ad essere destinatario del Parte_1 provvedimento di confisca e per l'effetto annullare o dichiarare improduttivo di effetti giuridici nei confronti dell'appellante l'ordine di confisca del Prefetto di del CP_1
23/08/2023 Prot. n. 2860/2023 Area III;
in via subordinata:
- in parziale riforma della impugnata sentenza n. 55/2025 del Giudice di Pace di Pavia pubblicata il 19/02/2025 all'esito della causa civile RGN 2191/2023, accertato che
non era il proprietario del mezzo confiscato alla data della violazione Parte_1 dell'art. 193 CdS, dichiarare che non è tenuto a trasferire a proprie cure e Parte_1 spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale il veicolo confiscato presso il Custode Acquirente CA UN s.a.s. con sede in Bereguardo PV - Via
Villetti n. 8.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi giudizio.
CONCLUSIONI per parte appellata:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, dichiarare inammissibile l'appello avversario e/o comunque rigettarlo nel merito confermando, per l'effetto, la sentenza n. 55/2025 pronunciata dall'Ufficio del Giudice di Pace di nell'ambito del giudizio RG CP_1
2191/2023.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione impugna dinanzi al Giudice di Pace di Parte_1 CP_1
l'ordinanza di confisca Prot. 2860/2023 n. 20749910/2023 - datata Controparte_2
23.8.2023, con la quale la ha ordinato la confisca del veicolo trattore Controparte_1 marca JO DE targa MI1035069 quale provvedimento necessario e consequenziale alla definitività del verbale di infrazione n. 700015935472 elevato dalla Polizia Locale di in data 18.6.2023 e pedissequo provvedimento di sequestro per la violazione CP_1 dell'art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 295 del 1992, avendo accertato che il mezzo era in sosta a bordo strada sprovvisto della assicurazione obbligatoria.
A fondamento della opposizione lo stesso deduce, quale unica doglianza, la sua carenza di legittimazione passiva in quanto non proprietario del veicolo ed erroneamente qualificato come tale nel verbale di accertamento e nel pedissequo provvedimento di sequestro.
Con sentenza nr. 55/2025, pubblicata in data 19.02.2025 e non notificata, il Giudice di
Pace di ha respinto il ricorso ritendendolo del tutto infondato in fatto e diritto. CP_1
Afferma, infatti, il giudice di primo grado, che “….il verbale di accertamento e quello di sequestro del mezzo e di affidamento al sig. sono stati entrambi elevati Parte_1 nei confronti del ricorrente e notificati a mani dello stesso in data 18.6.2023.
In atti è stato prodotto il verbale di sequestro e di affidamento, sottoscritto dal sig.
pag. 2/8 , che nel presente giudizio non ha disconosciuto la suddetta sottoscrizione. Parte_1
Il sig. avrebbe dovuto impugnare sia il verbale di accertamento della Parte_1 violazione che quello di sequestro nel termine di trenta giorni decorrenti dal 18.6.2023.
Non essendo stati contestati ed opposti, i suddetti verbali risultano essere divenuti definitivi. L'ordinanza impugnata è atto dovuto della e consequenziale CP_1 all'intervenuta definitività del verbale di accertamento. Pertanto in questa sede non possono essere contestati i fatti e tutto quanto indicato nel verbale che non è oggetto della opposizione “.
Avverso detta decisione propone appello avverso deducendone l'ingiustizia e Pt_1
l'infondatezza.
In particolare, deduce che il Giudice di prime cure sarebbe incorso in errore laddove rigettava il ricorso da lui proposto in quanto soggetto estraneo non proprietario del trattore e sostenendo che avrebbe dovuto impugnare a tempo debito il verbale di infrazione erroneamente a sé intestato.
Deduce, altresì rilevando che non essendo proprietario del mezzo non può legittimamente essere destinatario di un provvedimento ablativo del diritto di proprietà per di più corredato da un obbligo di consegnare a propria cura e spese il trattore oggetto di confisca ritenendo che tale ordine di confisca e tutti i conseguenti provvedimenti debbano essere emessi nei confronti del legittimo proprietario individuato nel figlio . Parte_2
Nel giudizio così radicato, si costituisce in appello la , Controparte_1 deducendo, in via preliminare, che era stato notificato atto di citazione in appello anziché ricorso;
l'erronea notifica all'ente anziché alla Avvocatura di Stato.
Rileva inoltre l'inammissibilità dell'appello per la carenza dei requisiti di cui ai punti
1) e 2) dell'art. 434 c.p.c.
Nel merito, insta per il rigetto della impugnazione, rilevando che la sentenza del
Giudice di prime cure è correttamente motivata e supportata da una corretta ricostruzione dei fatti ed una corretta valutazione del materiale probatorio offerto in atti.
Precisa, infatti, che dai documenti prodotti, in particolare dalla fattura n. 1461 del
5.7.2023, emerge in modo incontrovertibile che il proprietario del mezzo sia il sig.
. Parte_1
pag. 3/8 Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva trattenuta in decisione alla udienza del 29.10.25, tenutasi in trattazione scritta, con riserva di deposito nei 30 gironi.
****
In via preliminare va rilevato che l'appello è ammissibile anche se proposto con atto di citazione.
In base a quanto previsto dagli artt. 2, 6 e 7 del d.lgs. 150/2011, ai giudizi di opposizione a ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento di violazione del codice della strada si applica il rito del lavoro, con la conseguenza che l'appello va proposto con ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 434 c.p.c. (cfr. Cass.
02.11.2015, n. 22390).
Circa la scelta della tipologia di atto con cui introdurre il gravame non determina di per sé l'inammissibilità dell'appello, in quanto la nullità può essere sanata in base al principio del raggiungimento dello scopo.
In caso di appello proposto erroneamente con citazione anziché con ricorso, il giudizio è validamente instaurato nel momento in cui l'atto di citazione viene depositato in cancelleria, perché nel rito del lavoro è il deposito del ricorso a determinare la pendenza della lite.
È dunque necessario che il deposito della citazione in cancelleria si verifichi prima del decorso del termine perentorio per proporre appello (cfr. Cass. 17/01/2017, n.1020).
Come osservato dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, “la conversione, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., di un atto introduttivo non conformato allo specifico modello legale del procedimento che intende introdurre può, infatti, realizzarsi solo se
l'atto da convertire sia dotato di tutti i requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo dell'utile introduzione del procedimento secondo lo schema legale prescritto. Ne consegue che - in caso di impugnazione irritualmente proposta con ricorso anziché con citazione, la conversione si verifica soltanto in caso di tempestiva notificazione dell'improprio atto alla controparte (costituendo la notificazione dell'atto, nei giudizi da introdursi con citazione, il momento cui è collegata l'utile instaurazione del rapporto processuale); viceversa, nel caso di impugnazione irritualmente proposta con citazione anziché con ricorso, la conversione si verifica soltanto in caso di tempestivo deposito dell'atto nella cancelleria del giudice adito, posto che, nei procedimenti da iniziarsi con
pag. 4/8 ricorso, è proprio quello l'adempimento al quale è subordinato il tempestivo compimento dell'atto” (cfr. Cass., sez. un., 10/02/2014, n.2907).
Nel caso di specie, la causa è stata iscritta a ruolo in data 31.03.2023 e quindi la citazione è stata depositata in cancelleria nel rispetto del termine di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza (avvenuta in data 19.2.23).
Ciò significa che l'atto ha raggiunto il suo scopo, con conseguente ammissibilità dell'appello.
Sempre in via preliminare in merito alla eccezione di inammissibilità per carenza dei requisiti formali e sostanziali di cui all'art. 434 c.p.c. questo Tribunale ritiene di fare proprio il principio sancito dalla Corte di Cassazione S.U. n. 27199 16.11.2017 laddove viene specificato che gli artt. 342 e 434 c.p.c. “vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello (...), che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado ... Ciò che il nuovo testo degli artt. 342 e 434 cit. esige è che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze ...D'altra parte - continua la citata sentenza della Corte bresciana richiamando l'ordinanza n. 10916 del
2017, è una regola generale quella per cui le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, che si pervenga ad una decisione di merito, mentre gli esiti abortivi del processo costituiscono un'ipotesi residuale”.
Nel caso di specie il ricorso in appello ha indicato quali siano le questioni dedotte e le doglianze dell'appellante con riferimento alla decisione impugnata.
Da ultimo l'eccezione relativa alla erronea notifica dell'atto di appello deve ritenersi superata dalla intervenuta costituzione in giudizio di parte appellata.
L'appello dunque deve ritenersi ammissibile.
Nel merito, l'appello è infondato.
Questo Giudice ritiene che la sentenza del Giudice di Pace oggetto di impugnazione sia pag. 5/8 da ritenersi corretta in punto di inquadramento della questione giuridica ma che debba essere integrata la parte motiva.
Il Giudice di Pace ha correttamente rilevato che il verbale di accertamento e il verbale di sequestro del mezzo, atti presupposti per il conseguente verbale di confisca impugnato, sono stati elevati nei confronti del identificato dalla Autorità come Parte_1 proprietario del veicolo e gli sono stati notificati a mani in data 18.6.23, con ciò ritenendo non necessaria alcuna ulteriore notifica essendo già stata fatta corretta e regolare notifica a mani al diretto interessato.
Precisa altresì il Giudice di Pace che il avendo sottoscritto il verbale di sequestro Pt_1 del mezzo, in sede di giudizio non ha provveduto a disconoscere la firma apposta su tale documento.
Precisa inoltre il giudice di prime cure che, qualora il avesse voluto contestare la Pt_1 asserita non corretta qualifica di proprietario del mezzo, avrebbe dovuto impugnare sia il verbale di accertamento che il verbale di sequestro nei modi e nei termini previsti dalla legge;
non avendolo fatto i due verbali sono divenuti definitivi con le relative conseguenze di legge.
Ad ogni modo emerge dagli atti che la Polizia Stradale di dagli accertamenti CP_1 compiuti anche attraverso la consultazione e l'interpello dei portali e banche dati in uso alle Forze dell'Ordine, ha accertato la proprietà del mezzo in capo a . Parte_1
In particolare, in sede di giudizio di primo grado, la ha prodotto CP_1 documentazione a supporto della qualifica di proprietario del mezzo in capo a Pt_1
. Precisava, infatti, di aver interpellato il proprietario risultante dal libretto di
[...] circolare sig. ; Controparte_3 che questi comunicava di aver ceduto il mezzo a e produceva relativa Parte_3 fattura;
la ditta Agrinovac, a sua volta, appositamente interpellata, dichiarava che il trattore oggetto di sequestro era stato acquistato da , figlio di , in data Parte_2 Parte_1
25.5.2023 e produceva fattura n. 1040 datata del 25.5.23 intestata allo stesso;
dichiarava inoltre che successivamente su richiesta di quest'ultimo veniva emessa nota di credito n.
1460 del 5.7.25 per la precedente fattura ed emessa nuova fattura n. 1461 del 5.7.23 intestata a per l'acquisto a suo nome. Parte_1
pag. 6/8 Se ne ricava pertanto, la infondatezza, anche nel merito, della opposizione avanzata, risultando documentalmente provata la qualità di proprietario in capo a alla Parte_1 data della accertata infrazione.
L'appello viene respinto nel merito con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Parte appellata insta per la condanna alla rifusione delle spese di primo e di secondo grado.
Con riferimento alle spese di primo grado si rileva.
La si era costituita personalmente, non sostenendo, pertanto, spese legali. CP_1
In giurisprudenza si afferma che:
Quando l'amministrazione pubblica si costituisce a mezzo dei propri dipendenti ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. va fatta applicazione del principio consolidato secondo cui quando l'amministrazione stia in giudizio avvalendosi di un funzionario appositamente delegato la stessa non può ottenere la condanna del soccombente al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono liquidabili le spese diverse da quelle generali concretamente affrontate dall'ente e purché risultanti da apposita nota.
(Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 3 febbraio 2020 n. 2362).
Correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto di procedere alla compensazione delle spese in virtù della natura della controversia e delle questioni trattate, come peraltro richiesto dalla stessa parte appellata in primo grado.
In base all'art. 91 c.p.c., l'appellante deve essere condannato a rifondere alla CP_1
le spese di lite relative al secondo grado di giudizio, che si liquidano come in
[...] dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi stabiliti dal decreto del Ministero della giustizia n. 147/2022, del mancato compimento di atti relativi alla fase istruttoria e delle seguenti circostanze: valore modesto della controversia, assoluta semplicità delle questioni giuridiche trattate.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo pag. 7/8 unificato pari a quello dovuto per la impugnazione, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, secondo il quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del giudice di Pace di n. 55/2025 pubblicata in data 19.2.2025 CP_1 così provvede: rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto conferma la sentenza stessa;
Parte_1 condanna altresì la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese di lite del presente grado del giudizio, che liquida in € 852,00 per competenze, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a. come per legge;
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la domanda, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.
Pavia 5/11/2025.
Il Giudice
SI BI
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