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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 21766/2022 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Giudice premesso che nel verbale del 19.02.2024 veniva disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022 con effetto dal 1° gennaio 2023
per il giorno 12.12.2024;
lette le note di udienza e le memorie conclusionali depositate dal procuratore di parte attrice il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del se-
guente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della de-
cisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Alfonso Tinto, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 21766/2022 r.g.a.c.
TRA
nato a [...] il 15/02//1987, c.f. , residente Parte_1 CodiceFiscale_1
in Mugnano di Napoli alla Via Aldo Moro snc, - , nato a [...] Parte_2
il 13/06/1987 C.F. residente in [...]
do Moro snc, rappresentati e difesi dagli avv.ti Olimpia LO ( C.F._3
e Francesco Saverio Merolla ( ) con i quali elettiva-
[...] CodiceFiscale_4
mente domiciliano in Napoli alla Via M. Kerbaker n. 61
PARTE ATTRICE
E
in persona del lrpt elett.te dom.to per la carica in Napoli Controparte_1
alla Via A. Dumas Padre n. 3 (P.Iva: ) P.IVA_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: inadempimento contrattuale
Conclusioni: come da verbali e atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
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La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt.132 c.p.c. e 118
disp.att. c.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entra-
ta in vigore della riforma, ai sensi dell'art.58 della legge n.69/09, pertanto, devono rite-
nersi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costi-
tuzione delle parti, sia i verbali di causa.
Sicché ai fini della decisione è sufficiente evidenziare che con atto di citazione ritual-
mente notificato, e convenivano in giudizio l' Parte_1 Parte_2 [...]
in persona del suo legale rappresentante, innanzi al Tribunale di Controparte_2
Napoli, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni “A)In via principale accerta-
Contr re e dichiarare la risoluzione del contratto in danno della società , per non aver adempito allo stesso con correttezza e diligenza;
B)Conseguentemente accertato che l'importo dei tutti lavori commissionati e preventivati dalla soc. convenuta assommano rispettivamente a € 7.000,00 per il Sig. ed € 7.500,00 per il sig. e che gli Pt_1 Pt_2
istanti hanno rispettivamente corrisposto a titolo di acconto le somme di €. 5000,00 e €
5.500,00, condannarla alla restituzione delle somme percepite C)Accertata la responsa-
bilità del ritardo nei lavori imputabile esclusivamente alla soc. Controparte_1
, per non aver adempiuto con diligenza e professionalità all'incarico ricevuto, per
[...]
non aver tenuto conto del budget di spesa indicato e dei gusti dei committenti con ciò
fornendo progetti inadeguati e non realizzabili, condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori e per l'effetto condannarla a rimborsare agli stessi le somme versate a titolo di penale nonché di quelle esborsate per conferire incarico ad altra socie-
tà D)In via subordinata, volendo ritenere eseguita, sia pure parzialmente la sola fase di progettazione, condannare la soc. convenuta alla restituzione della differenza tra somma versatale a titolo di acconto e quella che sarà determinata dal giudicante per la sola fase di progettazione . E) In ogni caso condannare la al pagamento Controparte_1
delle somme sostenute dagli attori per le penali, per l'esborso sostenuto per il conferi-
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mento dell'incarico ad altro studio di progettazione oltre tutti i danni di natura non ma-
teriale subiti per lo stress cagionato dalla situazione imputabile all'inadempimento della conventa (ritardo nei lavori, penali, individuazione di altra società ritardo nella presa di possesso dell'immobile) F) condannare la al pagamento di Controparte_1
spese e competenze dia della fase giudiziale che stragiudiziale, maggiorate da spese ge-
nerali IVA e CCA come per legge con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistata-
ri.”.
A sostegno delle loro richiesti gli attori deducevano: “ 1) Che il Sig. è il co- Pt_1
niuge di proprietaria della villetta familiare sita in Mugnano di Napoli, CP_3
alla Via Aldo Moro riportata al Catasto Fabbricati di Mugnano con i seguenti dati: Ca-
tasto Fabbricati Comune di Mugnano, Folio 4 Particella 1894 Subalterno 2 (doc 1 e 3)
mentre è il marito di la sig.ra proprietaria della villetta Parte_2 Parte_3
ubicata sempre in Via Moro riportata al Catasto Fabbricati Comune di Mugnano, Folio
4 Particella 1894 Subalterno 3 (doc. 4-6) 2) Che il in data 09/09/2019 conferi- Pt_1
va incarico alla società affinchè provvedesse alla progetta- Controparte_1
zione degli spazi interni ed esterni della villa familiare di proprietà di sua moglie e da adibire a casa familiare sita in Mugnano di Napoli alla Via Aldo Moro. 3) Che presenta-
ti dai coniugi anche i coniugi conferivano in data 14/11/2019 analogo Pt_1 Pt_2
incarico alla società 4) Che a seguito del conferimento Controparte_1
dell'incarico, la società provvedeva a redigere il preventivo di spesa per di €. 12.000,00
le attività programmate per ciascuna delle parti, oltre IVA per un importo complessivo di € 14.640,00. 5) Che per entrambi i preventivi, la specifica dei lavori a farsi, si artico-
lavano in tre fasi: progettuale, esecutiva e cantieristica per le quali si prevedevano ri-
spettivamente gli importi di €. 5000,00, 3000,00 e 4000,00. 6) Che a seguito di trattati-
Contr ve, la società applicava per entrambi i lavori una scontistica sul preventivo del €
38% riducendo così i corrispettivi dovuti da €. 12000,00 a € 7.500,00 oltre IVA. 7) Che
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a fronte di tali preventivi il versava alla società convenuta a titolo di acconto Pt_1
le seguenti somme: - in data 21/10/2019 €. 2.000,00 in contanti - in data 25/10/2019 €.
2.000,00 in contanti - in data 15/5/2020 €. 500,00 in contanti. - In data 11/6/2020 €.
500,00 in contanti Il tutto per la complessiva somma di €. 5000,00 8) Che a fronte del
Contr preventivo di spese rimesso dalla società il sig versava a titolo di acconto le Pt_2
seguenti somme - in data 18/11/2019 €. 2.500,00 in contanti - in data 16/01/2020 €.
2.500,00 in contanti - in data 11/06/2020 €. 500,00 in contanti . Il tutto per €. 5.500,00.
9) Che la società per entrambi gli incarichi ebbe ad appronta- Controparte_1
re un primo progetto che, stante l'eccessiva onerosità delle opere e materiali non venne accettato da entrambi i committenti che esplicitarono chiaramente che sia i lavori che le progettazioni dovevano essere contenuti nei rispettivi budget di spesa inizialmente pat-
tuiti. Tranquillizzati dalla società di progettazione, nonostante numerosi solleciti solo dopo svariati mesi veniva presentato ai committenti un nuovo “render” per ciascuno di loro che, nonostante le rassicurazioni non si discostava affatto da quello precedentemen-
te loro fornito, sia dal punto di vista estetico-funzionale e sforava di gran lunga il budget indicato. 10)Che a parte le due proposte progettuali, tra l'altro di poco difformi l'una dall'altra, la società non è andata oltre: non si è mai verificata né la fase di esecuzione né quella cantieristica. Tra l'altro alle parti committenti oltre agli scarni ed esosi progetti con l'indicazione di un costo di massima, alcun capitolato dei lavori ad eseguirsi ha mai consegnato. 11) Che in data 03/10/2020 stante l'inerzia e l'evidente inadempimento del-
la società di progettazione ---che nella realizzazione dei due progetti non si era attenuta alle direttive -- i committenti pressati dal pericolo delle applicazioni di penali da parte del costruttore dell'immobile, che per via dell'inerzia della società di progettazione avrebbe necessariamente ritardato la costruzione dell'immobile, nonostante avessero versato ben oltre la metà della somma pattuita (5000 su 7500 per i coniugi e Pt_1
5500,00 su 7500,00 per gli ) furono costretti a chiedere la risoluzione del contrat- Pt_2
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to per inadempimento imputabile alla soc. 12)Che la società Controparte_1
soc. anzicchè attivarsi per risolvere la problematica, con pec Controparte_1
del 14/10/2020, ebbe a richiedere ad entrambi i committenti il saldo della somma pre-
ventivata per le opere commissionate, a suo dire ancora dovutole per aver portato a compimento tutte e tre le fasi preventivate, richiedendo inoltre una maggiorazione per attività progettuali ulteriori! 13)Che a causa del ritardo cagionato dall'inadempimento della soc. di progettazione i committenti hanno dovuto corrispondere alla società co-
struttrice le penali contrattualmente previste, giacchè la mancata progettazione con con-
sentiva all'impresa esecutrice di procedere come da programma, creandole accavalla-
menti con altre lavori 14)Che onde poter ultimare i lavori e pressati dall'applicazione delle penali in favore dell'impresa costruttrice, sia il che il Sig. conferi- Pt_1 Pt_2
vano incarico ad altra società di progettazione che nel in meno di 30 giorni soddisfaceva in pieno le direttive fornitegli, adempiendo in pieno al mandato ricevuto, il tutto per la somma di €. 7000,00 ciascuno”.
Sebbene regolarmente citata la convenuta l' non si costi- Controparte_1
tuiva per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
Richiesti e concessi i termini ex art.183 comma 6 c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie, ammessa ed espletata prova testimoniale la causa all'udienza del 19/12/2024,
ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata ex art.281 sexies c.p.c. al 9/01/2025 con concessione alle parti del termine di dieci giorni prima di detta data per il deposito di memorie conclusionali e con disposizione che l'udienza come sopra fissata fosse sosti-
tuita dal deposito telematico di note scritte così come previsto dall'art.127 ter c.p.c.-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene, alla luce delle eccezioni e deduzioni formulate da parte attrice nonché
dall'esame dell'istruttoria espletata e della documentazione prodotta in atti, questo tri-
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bunale ritiene che la domanda così come proposta dagli attori possa essere parzialmente accolta per le motivazioni di seguito riportate.
Preliminarmente va confermata la contumacia della società convenuta la quale, seppur regolarmente e ritualmente citata non si è convenuta.
Ancora preliminarmente, seppur non contestate, vanno dichiarate le legittimazioni del-
le parti ed il rapporto contrattuale intercorrente tra le stesse.
Nel merito la richiesta di restituzione delle somme versate avanzata dagli attori potrà
essere parzialmente accolta mentre non potranno essere accolte le domande relative al pagamento da parte della convenuta delle somme sostenute dagli attori per le penali e per il conferimento dell'incarico ad altro professionista e degli ulteriori danni.
Nel corso del giudizio è stato accertato mediante prova documentale che fra le parti sia intercorso un accordo non del tutto adempiuto. Tale circostanza è emersa dalla diffi-
da effettuata dagli attori, dal riscontro effettuato dal legale della convenuta società
[...]
nonché dalla missiva del 5/3/21 a cui non fu dato riscontro. Controparte_1
Detta documentazione può essere considerata prova inconfutabile dal momento che non è stata oggetto di contestazione da parte convenuta stante la sua contumacia nel pre-
sente giudizio. Sul punto la Suprema Corte ha ritenuto che debbano considerarsi come non contestati – e quindi provati – i fatti esplicitamente o implicitamente ammessi e i fatti sui quali il convenuto ha mantenuto il silenzio (Sent. n. 761/02, Cass.Sez.Un.), Tale
principio inoltre è previsto all'art. 115 c.p.c. che stabilisce che: “salvi i casi previsti dal-
la legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle
parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte
costituita. Il Giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della de-
cisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.”
Circa il quantun di cui parte attrice ne chiede l'integrale restituzione della somma così
come versata a titolo di acconto va rilevato che la convenuta Controparte_1
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provvide a stilare, per ciascuno dei committenti, vari progetti che però non risultavano aderenti ai loro gusti ed al budget da essi stanziato;
circostanza espressamente ammes-
sa da parte attrice sin nell'atto introduttivo e confermato dai testi escussi in corso di causa,
Ebbene, sul punto, si deduce, a parere di questo magistrato, che parte convenuta si sia comunque adoperata, al fine di adempiere all'incarico ricevuto, a predisporre dei pro-
getti poi ritenuti non idonei dagli attori. Tale prestazione, seppur oggetto di contesta-
zione, fa presumere che ci sia stato un parziale adempimento della società convenuta;
prestazione che dovrà comunque essere, seppur in maniera ridotta, equitativamente, ri-
conosciuta all Controparte_1
Per quanto sopra questo Giudice ritiene che dall'importo versato a titolo di acconto ammontante ad € 5000,00 per ciascuna parte vada detratta la somma di € 2.500,00 per ciascuna parte per la parziale prestazione effettuata dalla convenuta ciò per cui la som-
ma che la soc. dovrà restituire agli attori ammonterà ad € Controparte_4
2.500,00 per ciascuno di essi.
In relazione alle altre richieste avanzate dagli attori relative al pagamento da parte del-
la convenuta delle somme sostenute dagli attori per le penali e per il conferimento dell'incarico ad altro professionista e degli ulteriori danni le stesse andranno integral-
mente rigettate in quanto infondate e non provate.
Le spese di giudizio seguono la parziale soccombenza e vanno liquidate come da di-
spositivo, tenendo conto della natura e del valore delle somme effettivamente ricono-
sciute, di esse andrà disposta l'attribuzione in favore degli Avv.ti Francesco Saverio
Merolla e Olimpia LO i quali hanno dichiarato di averne fatta anticipazione.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI NAPOLI – XII Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella
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causa iscritta al n. R.G. 21766/2022 promossa da ed Parte_1 Parte_2
contro in persona del suo legale rappresentante, nel contrad- Controparte_1
dittorio delle parti, così provvede:
- in accoglimento parziale della domanda proposta da parte attrice accerta e dichiara il parziale inadempimento contrattuale dell' in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante, condannando quest'ultima società al pagamento, in favore di
[...]
della somma di € 2.500,00 ed in favore di della somma di € Parte_1 Parte_2
2.500,00, quale parziale restituzione della somma versata a titolo di acconto;
- rigetta tutte le ulteriori domande proposte dagli attori;
- condanna l in persona del suo legale rappresentante, al pa- Controparte_1
gamento delle spese e compensi del giudizio che si liquidano in euro 2.552,00 per com-
pensi ed € 260,00 per spese, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15% sui compensi, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore degli Avv.ti Francesco
Saverio Merolla e Olimpia LO dichiaratisi antistatari.
Napoli 16 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Alfonso Tinto
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamen-
te nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n.
44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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