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Sentenza 15 maggio 2024
Sentenza 15 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/05/2024, n. 5215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5215 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2024 |
Testo completo
R.G. 40805 / 2022
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
Giudice Unico Federico Salmeri
Verbale di udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.pc.
Oggi, 15 maggio 2024, sono comparsi dinanzi al dott. Federico Salmeri: per parte attrice l'avv. MAMMOS LUCA Parte_1 per parte convenuta contumace Controparte_1
Il giudice invita la parte alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c., dando poi lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza che viene qui di seguito riportata.
Il Giudice
(Federico Salmeri)
1 N. R.G. 40805 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico Salmeri, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, promossa da:
, CF/PI: , con l'avv. Mammos Luca Parte_1 C.F._1
-attore- contro
, CF/PI: , contumace Controparte_1 C.F._2
-convenuto-
CONCLUSIONI
Per Parte_1
In via principale e nel merito:
- accertare e dichiarare il diritto del Sig. ad ottenere la divisione giudiziale Parte_1 dell'immobile sito in Milano alla Via Guido D'Arezzo n. 1;
- accertare e dichiarare l'indivisibilità dell'immobile sito in Milano alla Via Guido D'Arezzo n. 1;
- ordinare lo scioglimento della comunione legale in relazione all'immobile sopra descritto;
- attribuire ai singoli partecipanti la quota ad ognuno di essi spettante, ovvero il 50% di quota cadauno;
- ordinare la vendita all'incanto dell'immobile cointestato tra le parti sito in Milano alla Via Guido D'Arezzo n. 1 ai sensi dell'art. 788 c.p.c. e 576 c.p.c. (a mezzo di professionista, a tale scopo delegato) e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote (50% cadauno) ;
- condannare l'opponente alla rifusione di tutte spese legali e di procedura, per i motivi espressi in narrativa;
in subordine alla presente domanda
- porre le spese a carico dei condividenti stessi e, in caso di opposizione, condannare l'opponente alla rifusione di tutte spese legali e di procedura.
*
2 Per Controparte_1 Contumace
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha avanzato nei confronti del fratello domanda di scioglimento della Parte_1 Controparte_1 comunione sull'immobile sito in Milano alla Via Guido D'Arezzo n. 1, Codice comune F205, Piano
1 – S1 – Foglio 342 Sub. 8 Categoria A/3 particella 176 /0, zona cens.2, classe 7, vani 4,00, per il quale le parti sono comproprietarie pro indiviso della quota di ½ ciascuna.
L'attore non ha chiesto l'attribuzione del bene, bensì la sua vendita giudiziale.
Il convenuto è rimasto contumace.
E' stata disposta una CTU, a seguito della quale è stata fissata udienza ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
La domanda di scioglimento della comunione è fondata.
Ai sensi dell'art. 1116 c.c. alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione ereditaria, tra le quali si rinviene l'art. 718 c.c. che consente a ciascun coerede di chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell'eredità secondo le modalità previste agli artt. 726 e 728 c.c..
Rilevato che per l'orientamento pacifico della Corte di Cassazione, sentenza n. 14756/2016 “In tema di scioglimento della comunione, l'istanza di attribuzione ex art. 720 c.c., pur tendenzialmente soggetta alle preclusioni processuali, può essere avanzata per la prima volta in corso di giudizio, e anche in grado di appello, ogni volta che le vicende soggettive dei condividenti o quelle attinenti alla consistenza oggettiva e qualitativa della massa denotino l'insorgere di una situazione di non comoda divisibilità del bene, così da prevenirne la vendita, che rappresenta l'"extrema ratio" voluta dal legislatore”, si osserva che nel caso di specie nessuna delle parti ha chiesto l'attribuzione l'intero immobile a una delle due, con relativa attribuzione della quota corrispondente alla proprietà dell'altra.
Ebbene, l'art. 720 c.c., derogando all'art. 718 c.c., prevede che “se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui funzionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia, o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto”. 3 Al riguardo, la giurisprudenza della Corte di Cassazione precisa che “In tema di divisione, deve intendersi per “comoda divisibilità” di un bene non tanto la mera possibilità di una sua materiale ripartizione tra gli aventi diritto, quanto la sua concreta attitudine ad una ripartizione da cui derivi
a ciascun partecipante, o gruppo di partecipanti, un bene il quale, perdendo il minimo possibile dell'originario valore indotto dall'essere elemento di una entità unitaria, non abbia neppure a subire particolari limitazioni funzionali o condizionamenti. La relativa indagine, pertanto, deve essere effettuata in concreto, con riguardo alla possibilità di attribuire a ciascun condividente un'entità autonoma e funzionale, ed evitando, per contro, che rimanga in qualche modo pregiudicato
l'originario valore del cespite, ovvero che ai partecipanti vengano assegnate porzioni inidonee alla funzione economica dell'intero” (cfr. Cass. sentenza n. 4233/1987).
Sicché, a fronte della CTU, le cui conclusioni si condividono integralmente in quanto suffragate da rigorosi criteri tecnici e adeguate argomentazioni logiche, emerge che l'immobile sopra menzionato oggetto di comunione fra le parti non è divisibile.
Posto che l'attore non ha richiesto l'attribuzione dell'intera proprietà dell'immobile, lo scioglimento della comunione tra le parti non può che avvenire tramite la vendita.
Pertanto, il Tribunale pronuncia sentenza non definitiva, con cui dispone lo scioglimento della comunione tra le parti mediante vendita dell'immobile sopra citato, rimettendo la causa sul ruolo con separata ordinanza al fine di determinare le modalità della vendita stessa.
La regolamentazione delle spese è rinviata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento della comunione tra e sull'immobile Parte_1 Controparte_1
sito in Milano alla Via Guido D'Arezzo n. 1, Codice comune F205, Piano 1 – S1 – Foglio 342
Sub. 8 Categoria A/3 particella 176 /0, zona cens.2, classe 7, vani 4,00, mediante vendita all'incanto dell'immobile;
2) rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza;
3) spese al definitivo.
Così deciso in Milano il 15 maggio 2024
Il giudice
(Federico Salmeri)
4
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
Giudice Unico Federico Salmeri
Verbale di udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.pc.
Oggi, 15 maggio 2024, sono comparsi dinanzi al dott. Federico Salmeri: per parte attrice l'avv. MAMMOS LUCA Parte_1 per parte convenuta contumace Controparte_1
Il giudice invita la parte alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c., dando poi lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza che viene qui di seguito riportata.
Il Giudice
(Federico Salmeri)
1 N. R.G. 40805 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico Salmeri, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, promossa da:
, CF/PI: , con l'avv. Mammos Luca Parte_1 C.F._1
-attore- contro
, CF/PI: , contumace Controparte_1 C.F._2
-convenuto-
CONCLUSIONI
Per Parte_1
In via principale e nel merito:
- accertare e dichiarare il diritto del Sig. ad ottenere la divisione giudiziale Parte_1 dell'immobile sito in Milano alla Via Guido D'Arezzo n. 1;
- accertare e dichiarare l'indivisibilità dell'immobile sito in Milano alla Via Guido D'Arezzo n. 1;
- ordinare lo scioglimento della comunione legale in relazione all'immobile sopra descritto;
- attribuire ai singoli partecipanti la quota ad ognuno di essi spettante, ovvero il 50% di quota cadauno;
- ordinare la vendita all'incanto dell'immobile cointestato tra le parti sito in Milano alla Via Guido D'Arezzo n. 1 ai sensi dell'art. 788 c.p.c. e 576 c.p.c. (a mezzo di professionista, a tale scopo delegato) e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote (50% cadauno) ;
- condannare l'opponente alla rifusione di tutte spese legali e di procedura, per i motivi espressi in narrativa;
in subordine alla presente domanda
- porre le spese a carico dei condividenti stessi e, in caso di opposizione, condannare l'opponente alla rifusione di tutte spese legali e di procedura.
*
2 Per Controparte_1 Contumace
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha avanzato nei confronti del fratello domanda di scioglimento della Parte_1 Controparte_1 comunione sull'immobile sito in Milano alla Via Guido D'Arezzo n. 1, Codice comune F205, Piano
1 – S1 – Foglio 342 Sub. 8 Categoria A/3 particella 176 /0, zona cens.2, classe 7, vani 4,00, per il quale le parti sono comproprietarie pro indiviso della quota di ½ ciascuna.
L'attore non ha chiesto l'attribuzione del bene, bensì la sua vendita giudiziale.
Il convenuto è rimasto contumace.
E' stata disposta una CTU, a seguito della quale è stata fissata udienza ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
La domanda di scioglimento della comunione è fondata.
Ai sensi dell'art. 1116 c.c. alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione ereditaria, tra le quali si rinviene l'art. 718 c.c. che consente a ciascun coerede di chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell'eredità secondo le modalità previste agli artt. 726 e 728 c.c..
Rilevato che per l'orientamento pacifico della Corte di Cassazione, sentenza n. 14756/2016 “In tema di scioglimento della comunione, l'istanza di attribuzione ex art. 720 c.c., pur tendenzialmente soggetta alle preclusioni processuali, può essere avanzata per la prima volta in corso di giudizio, e anche in grado di appello, ogni volta che le vicende soggettive dei condividenti o quelle attinenti alla consistenza oggettiva e qualitativa della massa denotino l'insorgere di una situazione di non comoda divisibilità del bene, così da prevenirne la vendita, che rappresenta l'"extrema ratio" voluta dal legislatore”, si osserva che nel caso di specie nessuna delle parti ha chiesto l'attribuzione l'intero immobile a una delle due, con relativa attribuzione della quota corrispondente alla proprietà dell'altra.
Ebbene, l'art. 720 c.c., derogando all'art. 718 c.c., prevede che “se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui funzionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia, o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto”. 3 Al riguardo, la giurisprudenza della Corte di Cassazione precisa che “In tema di divisione, deve intendersi per “comoda divisibilità” di un bene non tanto la mera possibilità di una sua materiale ripartizione tra gli aventi diritto, quanto la sua concreta attitudine ad una ripartizione da cui derivi
a ciascun partecipante, o gruppo di partecipanti, un bene il quale, perdendo il minimo possibile dell'originario valore indotto dall'essere elemento di una entità unitaria, non abbia neppure a subire particolari limitazioni funzionali o condizionamenti. La relativa indagine, pertanto, deve essere effettuata in concreto, con riguardo alla possibilità di attribuire a ciascun condividente un'entità autonoma e funzionale, ed evitando, per contro, che rimanga in qualche modo pregiudicato
l'originario valore del cespite, ovvero che ai partecipanti vengano assegnate porzioni inidonee alla funzione economica dell'intero” (cfr. Cass. sentenza n. 4233/1987).
Sicché, a fronte della CTU, le cui conclusioni si condividono integralmente in quanto suffragate da rigorosi criteri tecnici e adeguate argomentazioni logiche, emerge che l'immobile sopra menzionato oggetto di comunione fra le parti non è divisibile.
Posto che l'attore non ha richiesto l'attribuzione dell'intera proprietà dell'immobile, lo scioglimento della comunione tra le parti non può che avvenire tramite la vendita.
Pertanto, il Tribunale pronuncia sentenza non definitiva, con cui dispone lo scioglimento della comunione tra le parti mediante vendita dell'immobile sopra citato, rimettendo la causa sul ruolo con separata ordinanza al fine di determinare le modalità della vendita stessa.
La regolamentazione delle spese è rinviata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento della comunione tra e sull'immobile Parte_1 Controparte_1
sito in Milano alla Via Guido D'Arezzo n. 1, Codice comune F205, Piano 1 – S1 – Foglio 342
Sub. 8 Categoria A/3 particella 176 /0, zona cens.2, classe 7, vani 4,00, mediante vendita all'incanto dell'immobile;
2) rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza;
3) spese al definitivo.
Così deciso in Milano il 15 maggio 2024
Il giudice
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