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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 25/09/2025, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Giuseppe Rini Presidente
dr. Maria Margiotta Giudice
dr. Francesca Incandela Giudice EST.
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2931 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettiva- Parte_1
mente domiciliata digitalmente all'indirizzo pec
[...]
rappresentata e difesa degli Avv.ti ALFONSO Email_1
GIORGIO FILIPPO e AMADORE EMILIANO per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
nato a [...], in data [...], Controparte_1
elettivamente domiciliato in VIA GIOACCHINO DI MARZO, 48 PALERMO,
presso lo studio dell'Avv. SANFRATELLO LAURA, che lo rappresenta e difen-
de per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
Tribunale di Termini Imerese sez. I civile del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 27.5.2025, tenutasi in modalità
cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanza-
ta dalla parte ricorrente, cui la parte resistente ha di fatto aderito, costituen-
do chiari indicatori del disfacimento del ménage, il contrasto che traspare dalle rispettive difese, nonché il dichiarato intento di non volersi riconciliare manifestato in sede presidenziale.
A seguito della emissione, in data 15.4.2023, della sentenza non definiti-
va n.469 /2023 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
In ordine alla fondatezza della domanda di addebito, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di valutazione globale e comparativa dei compor-
tamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attri-
buire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separa-
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile zione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convi-
venza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verifi-
care se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con effi-
cacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequen-
za dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità mora-
le dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Cor-
te di Cassazione che «Il volontario abbandono del domicilio familiare da par-
te di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a me-
no che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fat-
to.» (cfr. Cass., Ordinanza n. 648 del 15/01/2020).
Ora, nel caso di specie, il resistente attribuisce all'odierna ricorrente, la responsabilità della intollerabilità della convivenza come conseguenza dell'avvenuto abbandono, da parte di quest'ultima, della casa coniugale, del-
la violazione del dovere di fedeltà e del dovere di assistenza materiale e mo-
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile rale della famiglia.
Dal canto suo, la resistente ha, già in sede di udienza presidenziale, am-
messo di intrattenere una relazione extraconiugale, negando esclusivamente che questa sia stata la causa principale della separazione, assumendo di esse-
re andata via di causa a causa dell'atteggiamento familiare non collaborati-
vo.
A questo proposito, nel corso della attività istruttoria, tutti i figli della ri-
corrente hanno confermato l'abbandono repentino della casa coniugale da parte della ricorrente- tanto che il resistente ne denunciò la scomparsa - ,
senza che prima di allora vi fossero stati particolari problemi in famiglia e/o interni alla coppia, tant'è vero che tutti i figli manifestarono risentimento,
perlomeno iniziale, verso la madre.
Inoltre, il teste nuovo compagno della ricorrente, Testimone_1
ha dichiarato di essere a conoscenza dell'intento della di abban- Pt_1
donare la casa coniugale già in costanza di matrimonio per andare in Svizze-
ra, ed ha confermato la relazione extraconiugale: “l'ho conosciuta tramite
Facebook e ad un certo punto è venuta a casa mia a Caronia;
adr: lei mi ave-
va detto che suo marito era una brava persona ma non voleva più stare con lui e se ne voleva andare in Svizzera;
allora io le proposi di venire da me piuttosto che andare in Svizzera;
lei quindi è venuta a vivere a casa mia;
in quel momento eravamo amici e poi ci siamo innamorati”;
Per altro verso, fratello e la madre della ricorrente hanno riferito circo-
stanze apprese de relato actoris dalla stessa ricorrente, la quale si doleva con loro dei pesanti sacrifici lavorativi che doveva sopportare durante la vita ma-
trimoniale, dell'anaffettività del marito e dell'atteggiamento aggressivo dei
- 4 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile figli maschi e del marito.
Entrambi i testi hanno confermato la circostanza, comunque incontesta-
ta, che durante la vita matrimoniale la ricorrente fosse impegnata in diverse attività lavorative durante l'arco della vita matrimoniale.
Orbene, sulla scorta tali risultanze probatorie che rappresentano elementi di riscontro dotati di adeguata consistenza si deve concludere, quindi, che l'attività istruttoria ha consentito di accertare che effettivamente l'odierna ri-
corrente abbia abbandonato repentinamente la casa coniugale, senza dare più notizie di sé e facendo mancare la propria assistenza materiale e morale per il periodo immediatamente successivo alla fuga ed abbia poi intrattenuto una relazione extraconiugale con un altro uomo, presso cui era stata ospitata e che tale comportamento sia stato il solo a determinare la crisi del rapporto di coniugio.
Invero, al di là delle circostanze apprese dai testi de relato actoris, non è
emersa la sussistenza di ulteriori concause in grado di determinare la crisi coniugale.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte la domanda di addebito pro-
posta dalla parte ricorrente va, pertanto, accolta.
Tenuto conto del fatto che tutti i figli della coppia Parte_2
, nato a [...] il [...]; , nato a
[...] Parte_3
Corleone (PA) il 12.09.1998; , nata a [...] il Persona_1
18.09.2002; ed , nata a [...] il Persona_2
12.03.2004, ha raggiunto la maggiore età, non va emessa alcuna statuizione sul suo affidamento e sul suo regime di incontri col genitore non collocata-
rio.
- 5 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile Risulta, poi, pacifico che i figli maschi della coppia oltre ad essere mag-
giorenni hanno raggiunto l'indipendenza economica mentre le figlie della coppia e , sebbene maggiorenni, non sono economica- Per_1 Per_2
mente indipendenti e vivano ormai stabilmente con il padre presso la casa coniugale.
Consegue alla regolamentazione del domicilio prevalente della prole l'assegnazione in favore di dell'immobile già adibito Controparte_1
a casa coniugale, ovvero della casa popolare, in concessione al marito, sita in
NT TE (PA), via Aldo Moro n. 57 , ritenendosi tale provvedimen-
to necessario al fine di garantire la preservazione in favore della prole dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e del-
le consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
Venendo all'esame delle domande di contenuto economico, deve rilevarsi che ha proposto una domanda diretta ad ottenere un assegno di CP_1
mantenimento solo a titolo di concorso al mantenimento delle figlie della coppia e , pacificamente ancora non indipendenti, mentre Per_1 Per_2
la nulla ha chiesto per il suo mantenimento. Parte_1
Nel caso di specie, risulta bracciante agricolo e, dall'esame CP_1
della documentazione attestante i redditi prodotta in atti, risulta produrre un reddito di circa 10.000 annuali.
A fronte di ciò, per quanto attiene alle condizioni economiche della
[...]
, si rileva che la medesima non svolge alcuna attività lavorativa Parte_4
(circostanza non contestata dal resistente) ma risulta pacifico che la stessa abbia costituito ormai un nuovo nucleo familiare con tale Testimone_1
che lavora presso un'azienda agricola.
- 6 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile Nel caso di specie, alla luce delle condizioni reddituali precedentemente indicate, delle esigenze di mantenimento delle figlie e del fatto che la ricor-
rente in costanza di matrimonio abbia sempre lavorato, appare equo deter-
minare la misura del contributo al mantenimento dovuto dalla Parte_1
in favore del in complessivi euro 300,00 men-
[...] Controparte_1
sili, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni della coppia e somma da versare entro il giorno 5 di ogni me- Per_2 Per_1
se e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
La medesimo va obbligato, altresì, a contribuire al 50% delle spese c.d.
straordinarie da sostenere per la prole,
In considerazione del complessivo esito del giudizio, della soccombenza parziale reciproca, in assenza di addebito della separazione, si ritengono sus-
sistere i motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costitui-
te ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disatte-
sa; definitivamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
PALERMO (PA), in data 23/05/1973, e nato a [...]- Controparte_1
LEONE (PA), in data 27/10/1972, i quali hanno contratto matrimonio in
PALERMO, in data 21/09/1994, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 126, parte II serie A, dell'anno 1994 ;
pronuncia l'addebito della separazione a carico di;
Parte_1
assegna la casa coniugale a Controparte_1
- 7 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore Parte_1
di la complessiva somma di euro 300,00 mensili, a Controparte_1
titolo di contributo al mantenimento dei figli della coppia Persona_3
e , da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da
[...] Persona_1
rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
dichiara tenuta al pagamento del 50% delle spese Parte_1
straordinarie da sostenere in favore dei figli;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al com-
petente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R.
3 novembre 2000, n. 396;
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di
Termini Imerese, in data 24/09/2025.
Il Presidente
Giuseppe Rini
Il Giudice est.
Francesca Incandela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sot-
toscritto con firma digitale dal Presidente e dal relatore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82,
e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Mini-
stro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 8 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Giuseppe Rini Presidente
dr. Maria Margiotta Giudice
dr. Francesca Incandela Giudice EST.
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2931 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettiva- Parte_1
mente domiciliata digitalmente all'indirizzo pec
[...]
rappresentata e difesa degli Avv.ti ALFONSO Email_1
GIORGIO FILIPPO e AMADORE EMILIANO per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
nato a [...], in data [...], Controparte_1
elettivamente domiciliato in VIA GIOACCHINO DI MARZO, 48 PALERMO,
presso lo studio dell'Avv. SANFRATELLO LAURA, che lo rappresenta e difen-
de per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
Tribunale di Termini Imerese sez. I civile del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 27.5.2025, tenutasi in modalità
cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanza-
ta dalla parte ricorrente, cui la parte resistente ha di fatto aderito, costituen-
do chiari indicatori del disfacimento del ménage, il contrasto che traspare dalle rispettive difese, nonché il dichiarato intento di non volersi riconciliare manifestato in sede presidenziale.
A seguito della emissione, in data 15.4.2023, della sentenza non definiti-
va n.469 /2023 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
In ordine alla fondatezza della domanda di addebito, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di valutazione globale e comparativa dei compor-
tamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attri-
buire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separa-
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile zione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convi-
venza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verifi-
care se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con effi-
cacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequen-
za dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità mora-
le dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Cor-
te di Cassazione che «Il volontario abbandono del domicilio familiare da par-
te di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a me-
no che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fat-
to.» (cfr. Cass., Ordinanza n. 648 del 15/01/2020).
Ora, nel caso di specie, il resistente attribuisce all'odierna ricorrente, la responsabilità della intollerabilità della convivenza come conseguenza dell'avvenuto abbandono, da parte di quest'ultima, della casa coniugale, del-
la violazione del dovere di fedeltà e del dovere di assistenza materiale e mo-
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile rale della famiglia.
Dal canto suo, la resistente ha, già in sede di udienza presidenziale, am-
messo di intrattenere una relazione extraconiugale, negando esclusivamente che questa sia stata la causa principale della separazione, assumendo di esse-
re andata via di causa a causa dell'atteggiamento familiare non collaborati-
vo.
A questo proposito, nel corso della attività istruttoria, tutti i figli della ri-
corrente hanno confermato l'abbandono repentino della casa coniugale da parte della ricorrente- tanto che il resistente ne denunciò la scomparsa - ,
senza che prima di allora vi fossero stati particolari problemi in famiglia e/o interni alla coppia, tant'è vero che tutti i figli manifestarono risentimento,
perlomeno iniziale, verso la madre.
Inoltre, il teste nuovo compagno della ricorrente, Testimone_1
ha dichiarato di essere a conoscenza dell'intento della di abban- Pt_1
donare la casa coniugale già in costanza di matrimonio per andare in Svizze-
ra, ed ha confermato la relazione extraconiugale: “l'ho conosciuta tramite
Facebook e ad un certo punto è venuta a casa mia a Caronia;
adr: lei mi ave-
va detto che suo marito era una brava persona ma non voleva più stare con lui e se ne voleva andare in Svizzera;
allora io le proposi di venire da me piuttosto che andare in Svizzera;
lei quindi è venuta a vivere a casa mia;
in quel momento eravamo amici e poi ci siamo innamorati”;
Per altro verso, fratello e la madre della ricorrente hanno riferito circo-
stanze apprese de relato actoris dalla stessa ricorrente, la quale si doleva con loro dei pesanti sacrifici lavorativi che doveva sopportare durante la vita ma-
trimoniale, dell'anaffettività del marito e dell'atteggiamento aggressivo dei
- 4 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile figli maschi e del marito.
Entrambi i testi hanno confermato la circostanza, comunque incontesta-
ta, che durante la vita matrimoniale la ricorrente fosse impegnata in diverse attività lavorative durante l'arco della vita matrimoniale.
Orbene, sulla scorta tali risultanze probatorie che rappresentano elementi di riscontro dotati di adeguata consistenza si deve concludere, quindi, che l'attività istruttoria ha consentito di accertare che effettivamente l'odierna ri-
corrente abbia abbandonato repentinamente la casa coniugale, senza dare più notizie di sé e facendo mancare la propria assistenza materiale e morale per il periodo immediatamente successivo alla fuga ed abbia poi intrattenuto una relazione extraconiugale con un altro uomo, presso cui era stata ospitata e che tale comportamento sia stato il solo a determinare la crisi del rapporto di coniugio.
Invero, al di là delle circostanze apprese dai testi de relato actoris, non è
emersa la sussistenza di ulteriori concause in grado di determinare la crisi coniugale.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte la domanda di addebito pro-
posta dalla parte ricorrente va, pertanto, accolta.
Tenuto conto del fatto che tutti i figli della coppia Parte_2
, nato a [...] il [...]; , nato a
[...] Parte_3
Corleone (PA) il 12.09.1998; , nata a [...] il Persona_1
18.09.2002; ed , nata a [...] il Persona_2
12.03.2004, ha raggiunto la maggiore età, non va emessa alcuna statuizione sul suo affidamento e sul suo regime di incontri col genitore non collocata-
rio.
- 5 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile Risulta, poi, pacifico che i figli maschi della coppia oltre ad essere mag-
giorenni hanno raggiunto l'indipendenza economica mentre le figlie della coppia e , sebbene maggiorenni, non sono economica- Per_1 Per_2
mente indipendenti e vivano ormai stabilmente con il padre presso la casa coniugale.
Consegue alla regolamentazione del domicilio prevalente della prole l'assegnazione in favore di dell'immobile già adibito Controparte_1
a casa coniugale, ovvero della casa popolare, in concessione al marito, sita in
NT TE (PA), via Aldo Moro n. 57 , ritenendosi tale provvedimen-
to necessario al fine di garantire la preservazione in favore della prole dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e del-
le consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
Venendo all'esame delle domande di contenuto economico, deve rilevarsi che ha proposto una domanda diretta ad ottenere un assegno di CP_1
mantenimento solo a titolo di concorso al mantenimento delle figlie della coppia e , pacificamente ancora non indipendenti, mentre Per_1 Per_2
la nulla ha chiesto per il suo mantenimento. Parte_1
Nel caso di specie, risulta bracciante agricolo e, dall'esame CP_1
della documentazione attestante i redditi prodotta in atti, risulta produrre un reddito di circa 10.000 annuali.
A fronte di ciò, per quanto attiene alle condizioni economiche della
[...]
, si rileva che la medesima non svolge alcuna attività lavorativa Parte_4
(circostanza non contestata dal resistente) ma risulta pacifico che la stessa abbia costituito ormai un nuovo nucleo familiare con tale Testimone_1
che lavora presso un'azienda agricola.
- 6 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile Nel caso di specie, alla luce delle condizioni reddituali precedentemente indicate, delle esigenze di mantenimento delle figlie e del fatto che la ricor-
rente in costanza di matrimonio abbia sempre lavorato, appare equo deter-
minare la misura del contributo al mantenimento dovuto dalla Parte_1
in favore del in complessivi euro 300,00 men-
[...] Controparte_1
sili, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni della coppia e somma da versare entro il giorno 5 di ogni me- Per_2 Per_1
se e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
La medesimo va obbligato, altresì, a contribuire al 50% delle spese c.d.
straordinarie da sostenere per la prole,
In considerazione del complessivo esito del giudizio, della soccombenza parziale reciproca, in assenza di addebito della separazione, si ritengono sus-
sistere i motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costitui-
te ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disatte-
sa; definitivamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
PALERMO (PA), in data 23/05/1973, e nato a [...]- Controparte_1
LEONE (PA), in data 27/10/1972, i quali hanno contratto matrimonio in
PALERMO, in data 21/09/1994, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 126, parte II serie A, dell'anno 1994 ;
pronuncia l'addebito della separazione a carico di;
Parte_1
assegna la casa coniugale a Controparte_1
- 7 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore Parte_1
di la complessiva somma di euro 300,00 mensili, a Controparte_1
titolo di contributo al mantenimento dei figli della coppia Persona_3
e , da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da
[...] Persona_1
rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
dichiara tenuta al pagamento del 50% delle spese Parte_1
straordinarie da sostenere in favore dei figli;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al com-
petente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R.
3 novembre 2000, n. 396;
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di
Termini Imerese, in data 24/09/2025.
Il Presidente
Giuseppe Rini
Il Giudice est.
Francesca Incandela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sot-
toscritto con firma digitale dal Presidente e dal relatore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82,
e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Mini-
stro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 8 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile