Articolo 3 della Legge 5 gennaio 1950, n. 20
Articolo 2Articolo 4
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3 marzo 1950
Art. 3.
Alla spesa di L. 2.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge sara' fatto fronte a carico delle somme inscritte nel capitolo 271 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1949-50.
Entrata in vigore il 3 marzo 1950
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