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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/11/2025, n. 2558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2558 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'udienza di discussione del 24 novembre 2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2044/24 R.G., alla quale risulta riunita quella iscritta al n.7548/22 R.G. (ATP) e vertente TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso Parte_1 dall'Avv.to Gennaro Gatta;
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dagli Avv.to Itala De CP_1
Benedictis;
- resistenti - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 16.03.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe, proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU nel giudizio RG 7548/22, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla domanda amministrativa, con condanna dell' CP_1
a corrispondere la prestazione e al pagamento delle spese di lite. L' si costituiva deducendo l'inammissibilità dell'opposizione, carente del requisito della CP_1 specificità, e nel merito chiedeva il rigetto del ricorso. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti all'atto della costituzione in giudizio, ed espletamento di nuova visita della ricorrente;
essa viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione In via preliminare, tenuto conto delle eccezioni dell' occorre precisare che dissenso e CP_1 ricorso sono stati depositati nei termini di legge. Passando ad esaminare il merito delle doglianze attoree, giova preliminarmente ricordare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di
“contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio”, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella CTU. Questo giudizio (o meglio, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della consulenza impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d´individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli errores o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima. Ebbene, nel caso di specie, l'opposizione appare ammissibile avendo la parte ricorrente comunque indicato i motivi del dissenso, consistenti nella asserita erronea valutazione di alcune patologie, nonché in un aggravamento dello stato complessivo, come da relative certificazioni prodotte in corso di causa. Orbene, tanto premesso, alla luce delle risultanze della nuova visita peritale disposta in tale fase del giudizio, il ricorso va rigettato. Invero, il Tribunale ritiene di aderire con convinzione alle conclusioni cui è pervenuto il CTU Dott. in quanto corrette, coerenti ed immuni da vizi. Per_1
Egli, in particolare, rispondendo in maniera esaustiva ai quesiti postigli, ha concluso: “Il quadro morboso accertato al signor è costituito da infermità rappresentate da: Parte_1
VASCULOPATIA CEREBRALE CRONICA MISTA CON SINDROME DEPRESSIVA INVOLUTIVA. AORTOMIOCARDIOSCLEROSI MODERATAMENTE IPERTENSIVA IN SOGGETTO CON FIBRILLAZIONE ATRIALE CRONICA (I-II CLASSE NYHA). INSUFFICIENZA RENALE CRONICA DI III STADIO. CORDECTOMIA (2017) DA CARCINOMA LARINGEO IN REMISSIONE CLINICA. GOZZO NODULARE.ARTROSI POLIDISTRETTUALE CON LIMITAZIONE FUNZIONALE DI DISCRETA ENTITA'. Il quadro morboso accertato al sig. determina il riconoscimento di invalido ultrasessantacinquenne con Parte_1 difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave 100% a decorrere dalla domanda amministrativa come da verbale agli atti allegato. Infine, il signor non Parte_1 presenta i requisiti medico-legali per la concessione dell'indennità di accompagnamento§”. Nel corpo dell'elaborato peritale i CTU ha dato atto della conservata capacità deambulatoria del periziato, nonché della residua autonomia a svolgere gli atti quotidiani della vita. Il parere del CTU e le conclusioni a cui giunge sono adeguatamente motivati e supportati dalla documentazione medica anche di formazione successiva alla fasa di ATP versata in atti. Sul punto, è fondamentale rilevare come il CTU nominato nella presente fase abbia sostanzialmente confermato il giudizio reso nella fase di ATPO dal Dott. Per_2
Sulla scorta di tali argomentazioni, pertanto, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Spese di CTU regolate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 24.11.25 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso Parte_1 dall'Avv.to Gennaro Gatta;
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dagli Avv.to Itala De CP_1
Benedictis;
- resistenti - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 16.03.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe, proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU nel giudizio RG 7548/22, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla domanda amministrativa, con condanna dell' CP_1
a corrispondere la prestazione e al pagamento delle spese di lite. L' si costituiva deducendo l'inammissibilità dell'opposizione, carente del requisito della CP_1 specificità, e nel merito chiedeva il rigetto del ricorso. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti all'atto della costituzione in giudizio, ed espletamento di nuova visita della ricorrente;
essa viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione In via preliminare, tenuto conto delle eccezioni dell' occorre precisare che dissenso e CP_1 ricorso sono stati depositati nei termini di legge. Passando ad esaminare il merito delle doglianze attoree, giova preliminarmente ricordare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di
“contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio”, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella CTU. Questo giudizio (o meglio, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della consulenza impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d´individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli errores o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima. Ebbene, nel caso di specie, l'opposizione appare ammissibile avendo la parte ricorrente comunque indicato i motivi del dissenso, consistenti nella asserita erronea valutazione di alcune patologie, nonché in un aggravamento dello stato complessivo, come da relative certificazioni prodotte in corso di causa. Orbene, tanto premesso, alla luce delle risultanze della nuova visita peritale disposta in tale fase del giudizio, il ricorso va rigettato. Invero, il Tribunale ritiene di aderire con convinzione alle conclusioni cui è pervenuto il CTU Dott. in quanto corrette, coerenti ed immuni da vizi. Per_1
Egli, in particolare, rispondendo in maniera esaustiva ai quesiti postigli, ha concluso: “Il quadro morboso accertato al signor è costituito da infermità rappresentate da: Parte_1
VASCULOPATIA CEREBRALE CRONICA MISTA CON SINDROME DEPRESSIVA INVOLUTIVA. AORTOMIOCARDIOSCLEROSI MODERATAMENTE IPERTENSIVA IN SOGGETTO CON FIBRILLAZIONE ATRIALE CRONICA (I-II CLASSE NYHA). INSUFFICIENZA RENALE CRONICA DI III STADIO. CORDECTOMIA (2017) DA CARCINOMA LARINGEO IN REMISSIONE CLINICA. GOZZO NODULARE.ARTROSI POLIDISTRETTUALE CON LIMITAZIONE FUNZIONALE DI DISCRETA ENTITA'. Il quadro morboso accertato al sig. determina il riconoscimento di invalido ultrasessantacinquenne con Parte_1 difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave 100% a decorrere dalla domanda amministrativa come da verbale agli atti allegato. Infine, il signor non Parte_1 presenta i requisiti medico-legali per la concessione dell'indennità di accompagnamento§”. Nel corpo dell'elaborato peritale i CTU ha dato atto della conservata capacità deambulatoria del periziato, nonché della residua autonomia a svolgere gli atti quotidiani della vita. Il parere del CTU e le conclusioni a cui giunge sono adeguatamente motivati e supportati dalla documentazione medica anche di formazione successiva alla fasa di ATP versata in atti. Sul punto, è fondamentale rilevare come il CTU nominato nella presente fase abbia sostanzialmente confermato il giudizio reso nella fase di ATPO dal Dott. Per_2
Sulla scorta di tali argomentazioni, pertanto, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Spese di CTU regolate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 24.11.25 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli