Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 08/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 277/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'appello di Torino
Sezione Famiglia e Minori
In persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Carla BELTRAMINO Presidente Est.
Dott.ssa Roberta COLLIDA' ConIGliere
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI ConIGliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 277/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Marica Bernardini presso il cui studio in Parte_1
Domodossola, Corso Paolo Ferraris n.25, è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
Appellante contro
rappresentato e difeso dall' Avv. Francesca Longhi del Foro di MO, P_ elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima in MO, via Cucchi n. 5
Appellato ed appellante incidentale
In contraddittorio con
Avv. Laura DUTTO, in qualità di Curatore speciale e Difensore dei minori (nato il Persona_1
23.10.2008) ed (nato il [...]), nominata dalla Corte con provvedimento in data Persona_2
18.4.2023
e con la Procura Generale della Repubblica presso la Corte D'Appello di Torino
***
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 317/2022 emessa in data 19.5.2022 e pubblicata il 04. 8.2022 del Tribunale civile di Verbania, nella procedura RG n. 127/2018
Conclusione di parte appellante IG.ra Parte_1
pagina 1 di 20
- in via preliminare: rimettere la causa in istruttoria affinchè le CCTTUU vengano chiamate a chiarimenti sui seguenti aspetti: a) sulla capacità genitoriale del (omissis) P_
b) sulla collocazione dei minori (omissis)
c) sulla trattabilità del disturbo Narcisistico del e sulle possibili evoluzioni (omissis) P_
d) sull'avvio del percorso con il coordinatore genitoriale (omissis)
e) sulla capacità genitoriale della madre e sulla ripresa dei rapporti con i minori, sul ruolo e sulla funzione dei servizi sociali (omissis)
Nel merito:
- in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 317/2022 del Tribunale di Verbania, in considerazione dei fatti sopravvenuti durante il giudizio di appello della sentenza di separazione e nelle more del giudizio di divorzio ed in particolare dell'aggravamento della situazione dei minori e delle condotte condizionanti paterne in violazione dell'affido esclusivo a favore della madre, nonché delle risultanze della CTU:
- confermare l'affido esclusivo rafforzato di e di alla madre;
Per_1 Per_2
- disporre la collocazione dei minori presso la madre;
- quanto al padre: in principalità: disporre l'allontanamento del padre dai minori e/o il divieto di avvicinamento del primo dai secondi e ciò fintanto che non verrà bonificato il rapporto tra la madre e i figli e fintanto che il padre non avrà intrapreso un percorso psicologico volto alla cura del disturbo di personalità diagnosticato, con la vigilanza dei Servizi Territoriali competenti, previa sostituzione di quelli attualmente nominati;
ovvero in subordine: il padre, previo accertamento della sussistenza della capacità genitoriale e previa sostituzione dei Servizi Sociali attualmente operanti, potrà vedere e sentire i minori SOLO in Spazio Neutro secondo le modalità che verranno ritenute più opportune nell'interesse dei minori e comunque da quando ritenuto opportuno ogni quindici giorni, alla presenza di un operatore, incontri che potranno essere intensificati dagli operanti in base all'andamento degli stessi e progressivamente liberalizzati in base all'andamento della presa in carico psicologica dei genitori e dei minori, con incarico al servizio sociale di monitorare la situazione dei minori e vigilare sul rispetto da parte del padre delle direttive date dal Servizio Sociale e con onere a carico del Servizio di segnalare le violazioni e le situazioni di pregiudizio all'autorità giudiziaria e alla Procura per i Minori, con attivazione degli interventi di supporto ritenuti opportuni, incarico al servizio di NPI di avviare la presa in carico del padre dei minori e di proseguire la presa in carico dei minori e della madre;
con facoltà da parte dei Servizi Sociali di limitare ulteriormente gli incontri e ogni comunicazione in caso di mancato rispetto da parte del padre delle direttive del Servizio e/o qualora ritenuto necessario e/o di segnalare alla Procura per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio e/o in caso di mancato rispetto del provvedimento l'adozione di tutti gli opportuni provvedimenti a tutela dei minori, anche relativamente alla sussistenza dei requisiti della capacità genitoriale e/o avvio del percorso per una ulteriore limitazione della stessa;
nonché disporre altresì, al fine di evitare la comunicazione tra i minori e il padre al di fuori dello Spazio Neutro, la sostituzione dei dispositivi elettronici dei minori forniti dal padre con quelli acquistati dalla madre e con altro e diverso account;
nonché disporre
pagina 2 di 20 altresì la restituzione da parte del padre dei passaporti dei minori;
nonché prevedere l'avvio di un percorso di coordinazione genitoriale;
- disporre che in caso di violazione delle disposizioni della Corte d'Appello e/o di qualsivoglia provvedimento disposto dall'autorità il genitore inadempiente venga condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 709 ter cpc da determinarsi da parte di Codesta Ecc.ma Corte. Con vittoria di spese, competenze e onorari.
Conclusione di pare appellante incidentale IG.re P_
In riforma della impugnata sentenza:
1. disporre l'affido condiviso di ed ad entrambi genitori. Per_1 Persona_2
2. prevedere che i genitori accedano ad una coordinazione genitoriale, che possa guidarli nell'assunzione delle migliori e opportune scelte nell'interesse della prole.
3. disporre che i genitori seguano - quantomeno individualmente - un percorso di sostegno alla genitorialità.
4. prevedere il collocamento prevalente dei minori presso il padre, revocando ogni limitazione.
5. disporre che la genitrice possa esercitare il diritto di visita di ed : Per_1 Per_2
a settimane alterne, dal sabato a pranzo alla domenica sera;
per una settimana durante le vacanze natalizie, ad anni alterni dal 24.12 al 31.12, ovvero dal 31.12 al
6.1; tre giorni nelle vacanze Pasquali, comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua o di Pasquetta;
tre settimane durante quelle estive.
6. prevedere una massiccia attività di assistenza di AD (nel comparto pubblico o privato purchè immediatamente disponibile), che – attraverso una relazione educativa con i minori e un supporto alla genitorialità della madre - sia in grado di agevolare la costituzione di un setting accogliente e di favorire il ripristino comunicativo tra madre e figli.
7. disporre la revoca dell'assegno divorzile in favore della appellante, anche in ragione della risalente convivenza della OR con il compagno, IGnor , nella Parte_1 Parte_2 abitazione di proprietà . P_
8. disporre la revoca della assegnazione della casa coniugale alla OR Parte_1
9. prevedere che la madre concorra al mantenimento dei figli nella misura di euro 200 a figlio, così per complessivi euro 400 mensili. Le spese straordinarie saranno sostenute al 80% dal IGnor . P_
Con vittoria di spese e compensi anche in ragione dell'interposto appello da parte della ricorrente.
Conclusione del Curatore speciale e difensore dei Minori Avv. Laura DUTTO: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, affidare i minori in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il padre. Si rimette alla valutazione della Corte d'Appello sul luogo fisico di residenza degli stessi;
pagina 3 di 20 mantenere ogni sostegno sociale, educativo e psicologico a favore degli stessi compatibilmente alla collaborazione dei ragazzi e dei genitori con i Servizi;
disporre che i minori incontrino la madre inizialmente in luogo neutro e comunque alla presenza di educatori per tutto il periodo che verrà ritenuto necessario dai Servizi che manterranno in carico il nucleo;
disporre che, qualora il padre non accompagni i figli agli incontri con la madre ovvero li accompagni
e mantenga comportamenti che interferiscano col diritto di visita dei minori con la madre, sia tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, il cui valore verrà determinato dalla Corte d'Appello, sulla base dell'art. 709 ter c.p.c., anche in misura incrementabile;
disporre sulle spese di lite sulla base della valutazione del comportamento delle parti in punto osservanza delle disposizioni date dal Giudice in corso di causa.
Conclusione del Procuratore Generale: “rilevato che appaiono condivisibili le argomentazioni esposte dal Giudice in merito all'affido esclusivo alla madre e che le modalità di visita appaiono idonee a garantire, allo stato, una maggiore serenità di rapporti con la prole, rilevato altresì che non pare necessario l'esperimento di CTU in quanto sussistendo in atti elementi sufficienti ai fini del decidere chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il giudizio di separazione. La sentenza della Corte d'Appello 7.12.2022
I coniugi contraevano matrimonio civile in IO il 18.7.2009. Parte_3
Dall'unione nascevano due figli: , nato a [...] il [...] e , nato a [...] il Per_1 Per_2
21.12.2009.
Nel 2016, la OR adiva il Tribunale di Verbania chiedendo la pronuncia di Parte_1 separazione personale dei coniugi.
Nel corso di tale giudizio il IG. formulava richiesta di collocazione dei minori presso di sé e P_
l'assegnazione della casa famigliare, e rappresentava che i figli avevano manifestato il desiderio di vivere presso il padre;
veniva esperita una prima CTU (con incarico alla dr.ssa in seguito Per_3 alle cui risultanze il Giudice rigettava la richiesta di collocamento prevalente avanzata dal padre. Il perito riferiva che entrambi i genitori investivano molto nel ruolo genitoriale, ma che i figli erano divenuti oggetto della contesa e portati a prova del proprio valore genitoriale per soddisfare bisogni di tipo narcisistico;
entrambi i minori erano molto coinvolti nel conflitto coniugale e strumentalizzati allo scopo di screditare l'altro genitore;
era suggerito il mantenimento del collocamento prevalente dei figli presso la madre.
La persistenza dell'elevata conflittualità tra i genitori e le preoccupazioni mostrate dalla madre sullo stato psicologico dei minori ( aveva confidato alla madre di voler morire) inducevano il Per_1
Tribunale a disporre ulteriore consulenza tecnica psicologica, con incarico conferito alla dottoressa
. Il secondo consulente riportava il peggioramento delle caratteristiche psicologiche Controparte_2 già osservate nel IGnor , con un rafforzamento dei suoi aspetti narcisistici, già evidenziati P_ dalla dott.ssa il continuo screditamento della madre nel ruolo genitoriale, Per_3
l'inconsapevolezza della sofferenza dei due minori;
la IG.ra aveva invece mostrato la Parte_1
pagina 4 di 20 capacità di rivedere i propri comportamenti al fine di favorire una maggior collaborazione dei genitori nella gestione dei figli.
Con sentenza pubblicata il 23.11.2021, il Tribunale di Verbania definiva il giudizio di separazione e così provvedeva: rigettava le domande di addebito della separazione reciprocamente formulate dalle parti, non sussistendone i presupposti;
affidava i figli minori ed in via esclusiva alla Per_1 Per_2 madre, con esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per tutte le questioni riguardanti i minori
(affidamento esclusivo cd. rafforzato); assegnava alla madre la casa coniugale in IO, con mobili e arredi;
disciplinava gli incontri padre-figli; disponeva l'immediata presa in carico di entrambi i minori del servizio di NPI;
poneva a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre quale contributo per il mantenimento somma di euro 1.200,00 per i figli, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
condannava il IG. al pagamento delle spese di lite e di entrambe le CTU il IGnor . P_ P_
Avverso la sentenza di separazione era interposto appello da parte del IG. ; nel corso di tale P_ giudizio, la madre riferiva che il , nel corso dell'estate 2022, dopo il periodo di vacanza dei P_ figli presso il padre, aveva trattenuto i minori e invece di ricondurli dalla madre alla residenza di
Canobbio li aveva condotti nella sua abitazione di MO, rifiutandone la ricollocazione presso il genitore esclusivo affidatario. Provvedendo in via d'urgenza, la Corte ordinava l'immediato rientro di ed presso l'abitazione materna, censurando l' “l'atteggiamento ostile del verso Per_1 Per_2 P_ la madre dei minori fino al punto di aver stravolto le condizioni di vita dei figli (…) già molto provati dall'elevata conflittualità che connota la separazione dei loro genitori”, disponendo che in caso di opposizione la madre potesse avvalersi del servizio sociale competente e dell'impiego della forza pubblica;
sospendeva quindi con efficacia immediata gli incontri del padre con i figli, prevedendo che essi potessero avvenire solo in luogo neutro. Nonostante tale provvedimento, i minori permanevano presso il padre, e rifiutavano fermamente di essere nuovamente collocati presso la madre.
La Corte d'Appello, con successiva sentenza del 7.12.2022, affermava che “tale permanenza di Per_1 ed presso il padre non può essere avvallata”, poiché tale genitore - come emerso dalle due CTU Per_2 espletate - aveva ripetutamente dimostrato di non riuscire a riconoscere la sofferenza dei ragazzi, continuando a strumentalizzarli nel conflitto con la moglie. Rinnovava quindi l'ordine di immediato rientro dei minori presso la madre e disponeva che qualora il padre non avesse provveduto a consegnare i minori alla madre, il Servizio sociale avrebbe provveduto - con il supporto della forza pubblica, ove necessario - a inserire i minori in idonea comunità; prevedeva, in caso di rientro dei minori presso la madre, che il IGnor li potesse incontrare soltanto in luogo neutro. P_
***
Il giudizio di divorzio. La sentenza del Tribunale di Verbania in data 19.5/4.8.2022
Nelle more dei giudizi di primo e di secondo grado aventi ad oggetto la separazione dei coniugi, il IGnor , nel 2018, aveva adito il Tribunale di Verbania, chiedendo di pronunciare il divorzio;
P_ insisteva per l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione prevalente presso il padre (domanda di collocamento poi abbandonata); l'assegnazione a sé della casa famigliare;
la disciplina del regime di visita materno;
un assegno di mantenimento a carico della madre per i due figli, nella misura determinata dal Giudice. Nel proprio ricorso il rappresentava di non percepire alcun reddito, P_
pagina 5 di 20 non ricoprendo più la professione di dirigente d'azienda, ma di percepire unicamente canoni locatizi dalle proprietà immobiliari, mentre la IG.ra , nonostante la formale cessazione Parte_1 dell'attività, continuava a lavorare come orafa nell'immobile adiacente l'abitazione coniugale e conviveva con un nuovo compagno;
lamentava l'inadeguatezza materna nella gestione dei figli.
Si costituiva la OR , che aderiva alla domanda di scioglimento del matrimonio;
Parte_1 nelle conclusioni definitive rassegnate, chiedeva l'affidamento esclusivo cd. rafforzato dei minori a sé, con collocamento prevalente presso la madre e con disciplina di un regime “ordinario” di frequentazione del padre con i due ragazzi.
Il Tribunale di Verbania, con la sentenza definitiva n. 317/2022, pubblicata il 4.8.2022 ed oggi appellata, così pronunciava:
- affidava i figli minori ed in via esclusiva alla madre, attribuendo alla medesima Per_1 Per_2
l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per tutte le questioni riguardanti i minori - istruzione, educazione, salute, determinazione della residenza abituale, richiesta di documenti etc- da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, decisioni da assumere anche senza il consenso dell'altro genitore;
- assegnava in uso alla ricorrente la casa coniugale con mobili ed arredi;
- dava facoltà al padre di tenere con sé i minori a weekend alternati dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina all'ingresso di scuola e nella settimana senza weekend dal martedì all'uscita da scuola al venerdì mattina all'ingresso di scuola (i minori in settimana non dovranno essere condotti dal padre fuori dal loro territorio per essere portati a MO), nei giorni in cui non vi era scuola il passaggio era previsto alle ore 9,00 e sarebbe stata la madre a portare i minori presso l'abitazione del padre;
per due settimane consecutive durante le vacanze estive (in mancanza di accordo sulle settimane continuative le prime due di agosto ad un genitore e le altre due all'altro); per metà delle vacanze natalizie e pasquali in via alternata con la madre, un anno dal 24 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, dal giovedì di Pasqua al giorno di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo;
- confermava la presa in carico di entrambi i minori da parte del servizio di NPI;
- poneva a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, quale contributo al mantenimento dei minori, la complessiva somma di euro 1200,00 mensili (euro 600,00 per figlio), annualmente rivalutabili Istat oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Milano;
- poneva a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente entro il 5 del P_ mese, a titolo di assegno divorzile, la somma di euro 250,00 mensili, annualmente rivalutabili
Istat;
- poneva a carico del ricorrente le spese di lite.
Il Tribunale perveniva a tale decisione argomentando che non vi fossero stati cambiamenti rilevanti successivi alla pronuncia (di primo grado) di separazione;
ribadiva che il padre presentasse gravi lacune genitoriali, non si era mostrato tutelante nei confronti dei figli rispetto al conflitto genitoriale, e non aveva consapevolezza delle gravi problematiche emerse a carico di entrambi i minori;
ribadiva gli esiti delle CTU delle dott.sse e , e sottolineava che “il aveva mostrato una Per_3 CP_2 P_ forte rigidità cognitiva tesa ad avvalorare la propria tesi, mai mostrando la possibilità di una visione
pagina 6 di 20 autocritica del proprio pensiero…è come se il Sig. neghi e fatichi molto a riconoscere che P_ potrebbe avere una parte di responsabilità nel fallimento coniugale”, con una forte componente narcisistica di personalità; richiamava i rilievi già esposti nella sentenza di separazione dello stesso
Tribunale, ovvero che “la costante sollecitazione nell'avere i figli con sé ha portato il ad avere P_ un funzionamento intrusivo verso i due minori, occupando e colonizzando tutti gli spazi possibili. La madre ha dovuto, per tutto il giudizio, difendere i suoi spazi con i minori con le unghie e con i denti, è stata oggetto di svalutazione continua da parte del padre e ciò ha portato i minori ad un rifiuto della madre, ritenuto dal ctu non genuino in quanto incompatibile con il buon legame che hanno con la medesima. Il , nel tentativo in parte riuscito di attrarre i figli a sé, non ha minimamente P_ considerato quali potessero essere gli effetti negativi per i figli. Il conflitto di lealtà al quale sono stati esposti ha determinato nei minori degli aspetti psicopatologici, è affetto da disturbo oppositivo Per_1 provocatorio secondo DSM 5 ed da disturbo emozionale aspecifico con esordio nell'infanzia. Per_2
La personalità narcisistica del , già attestata dalla dr.ssa e ribadita dalla dr.ssa P_ Per_3 [...]
(sono presenti numerosi indicatori -si legge nell'ultima ctu- che in modo sostanzialmente CP_2 coerente rimandano ad un funzionamento di personalità con IGnificative componenti narcisistiche), spiega l'atteggiamento svalutante nei confronti della madre dei suoi figli, lo scarso ascolto dei figli minori, la poca collaborazione nelle operazioni peritali, con un modo di fare talvolta oppositivo nei confronti del consulente.”.
***
Il presente giudizio di appello, proposto avverso la sentenza di divorzio del Tribunale di
Verbania.
La OR proponeva tempestivamente appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Verbania che definiva il giudizio di divorzio e ne chiedeva la parziale riforma, in considerazione dei fatti sopravvenuti durante il giudizio di secondo grado di separazione (ovvero, il trasferimento di fatto dei minori presso il padre); si doleva quindi della pronuncia del primo giudice solo nella parte relativa alle modalità di visita dei minori da parte del padre, in quanto in contrasto con l'affidamento super esclusivo previsto a favore della madre, al primario interesse e benessere dei minori, alle statuizioni già assunte dalla Corte nell'ambito del giudizio di gravame della sentenza di separazione. Sottolineava che il padre avesse in tutti i modi ostacolato l'effettivo esercizio dell'affido esclusivo da parte della madre, fino ad arrivare a sottrarre i minori alla stessa, che non aveva potuto vedere i propri figli per oltre 5 mesi, da agosto a dicembre 2022, nonostante i provvedimenti giudiziari;
egli aveva condotto con sé i figli a MO, ed esercitava un forte condizionamento sui minori (in particolare su ), affinchè Per_1 si iscrivessero in scuole della città di MO;
si opponeva al percorso dei figli presso la NPI;
fino al dicembre 2022 i minori erano rimasti con il padre, senza contattare la madre. Sebbene i minori fossero poi rientrati presso la casa materna, in conformità di quanto statuito dalla sentenza della Corte
d'Appello del 7.12.2022, essi erano posti dal padre in un continuo conflitto di lealtà; nonostante la previsione della sentenza della Corte (che il padre potesse vedere i minori solo in luogo neutro), il intratteneva regolarmente conversazioni telefoniche con i figli, controllava la loro vita P_ attraverso i dispositivi elettronici acquistati dal medesimo e utilizzati con il suo account, li incitava ad opporsi alle direttive materne.
pagina 7 di 20 Con ordinanza in data 18.4.2023, la Corte d'Appello nominava Curatore speciale dei minori l'Avv.
Laura DUTTO.
In data 25.5.2023 si costituiva il IGnor che eccepiva l'inammissibilità dell'appello, P_ fondato su fatti intervenuti successivamente alla sentenza di primo grado, che avrebbero al più giustificato la domanda di modifica delle condizioni di divorzio;
ciò nonostante, formulava appello incidentale, con il quale chiedeva fosse disposto l'affido condiviso di ed ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con la nomina di un coordinatore genitoriale, che potesse guidare gli stessi all'assunzione delle migliori ed opportune scelte nell'interesse della prole;
assumeva che l'affidamento super esclusivo non si fosse dimostrato conforme al benessere dei minori, in quanto la genitrice aveva abusato della qualifica attribuitale, non riuscendo a superare “l'ossessione verso il raggiungimento della prova che il padre violasse sistematicamente il provvedimento della Corte D'Appello”; lamentava che la madre avesse attuato, dopo il rientro presso la sua abitazione dei figli, condotte controllanti e lesive (si relazionava con loro “impugnando il telefono cellulare” per videoregistrare cosa accadeva;
nascondeva un registratore fra le lenzuola dei ragazzi;
poneva nella suola della scarpa di un Per_2 localizzatore per controllarne i movimenti;
operava “incursioni” nella stanza dei ragazzi mentre loro dormivano, tanto da indurre i minori a riferire che “avevano paura a dormire nella loro stanza”); chiedeva di disporre il collocamento dei minori a settimane alterne presso ciascun genitore in
IO, ovvero si disponesse in conformità alle richieste della Curatrice, alla quale avrebbero dovuto essere conferiti anche poteri sostanziali;
chiedeva poi la revoca dell'assegno divorzile disposto a favore dell'appellante, la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore dei minori a € 350,00 per figlio nel caso di collocamento prevalente presso la madre;
la riforma della regolamentazione delle spese di lite disposta in primo grado.
In data 8.5.2023 perveniva alla Corte annotazione degli operanti della stazione Carabinieri di
IO, i quali riferivano di essere stati allertati dalla IG.ra , la quale riferiva che il Parte_1 figlio quella mattina non si era presentato a scuola ed ella non riusciva a rintracciarlo Per_2 telefonicamente;
gli operanti si erano recati presso l'abitazione del IGnor in IO ed ivi P_ aveva rinvenuto sia che;
i ragazzi riferivano ai Carabinieri di recarsi quotidianamente in Per_2 Per_1 tale abitazione, in quanto non andavano d'accordo con la madre.
Con memoria costitutiva del 27.06.2023, il Curatore speciale dei minori, Avv. Laura Dutto, rilevava come il padre avesse dato solo formale attuazione alla sentenza della Corte d'Appello del dicembre
2022 (giudizio di separazione), non cessando in realtà le pesanti e nocive interferenze nella vita emotiva dei ragazzi e di fatto impedendo loro di relazionarsi serenamente anche con l'altro genitore;
assumeva che l'inserimento comunitario (prospettato dalla Corte nella sentenza di appello del giudizio di separazione, qualora i due figli non avessero fatto rientro presso la madre) non era conforme all'interesse dei figli, né funzionale alla “riparazione” del grave pregiudizio cui i minori erano esposti;
chiedeva l'affidamento di ed ai Servizi sociali territoriali, limitando ex art. 333 c.c. la Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale, al fine di “depotenziare” i genitori e togliere loro il potere di veto, conferendo all'Ente tutti i poteri inerenti all'istruzione, la salute, le scelte sportive e ricreative con riferimento all'ordinaria e straordinaria amministrazione di ed;
concludeva infine per Per_1 Per_2
l'aggiornamento e l'integrazione delle CTU ormai risalenti.
pagina 8 di 20 I Servizi Sociali relazionavano che dal rientro dei minori presso l'abitazione materna (dicembre 2022) gli interventi attivati dai servizi coinvolti erano stati così attuati:
• incontri di Luogo Neutro tra i minori ed il padre una volta ogni 15 giorni nella giornata del martedì della durata di un'ora e mezza;
• intervento Educativo di supporto alla relazione madre-figli da parte delle Educatrici del e Controparte_3 Parte_4
• interventi dell'Assistente Sociale con gli interessati (colloqui, telefonate, ecc.) e periodiche riunioni dell'equipe multiprofessionale;
• contatti periodici con i rispettivi legali per provare a condividere percorsi di mediazione conflittuali;
• incontri settimanali dei minori con i rispettivi terapeuti dell'Associazione Centri del VCO incaricati dal Servizio di NPI in quanto soggetto convenzionato con l'ASL (dott. Per_4
, Dr.ssa per );
[...] Per_1 Per_5 Per_2
• colloqui dei genitori con i rispettivi terapeuti (dott. della NPI per il padre, dr.ssa Per_6 dei Centri VCO per la madre) per un lavoro di supporto alle capacità genitoriali. Per_7
Gli operatori riferivano che nonostante gli interventi in atto e il formale ritorno dei figli presso l'abitazione materna, e continuavano a mettere in atto modalità ostili che la madre Per_2 Per_1 faticava a gestire, ponendo in essere a sua volta comportamenti inadeguati, senza confrontarsi con gli operatori. Dinnanzi ai tentativi dei minori di ritornare presso il padre (nonostante il divieto prescritto dall'autorità giudiziaria) e il perdurare dei contatti con lo stesso, la madre reagiva infatti con la registrazione delle sue interazioni con i figli, nascondendo dei dispositivi all'interno delle loro camere. In occasione della scoperta di uno di questi dispositivi, si era rivolto alla madre gridando “"che Per_1 famiglia di merda...che posto di merda! Non mi posso più fidare di te, lo voglio disintegrare...dammi il martello, piuttosto mi ammazzo...ma come faccio a fidarmi ancora di voi?".
Gli operatori dinnanzi alle continue fughe dei ragazzi dalla casa materna tentavano la mediazione tra le parti, coinvolgendo anche i legali, al fine di alleggerire le tensioni e trovare un punto di incontro;
rappresentavano, tuttavia, di non aver ottenuto alcun tipo di risultato, a causa della tensione tra le parti e della continua attribuzione di responsabilità reciproche, che impediva qualsiasi tipo di progetto. Pur essendosi il padre impegnato ad evitare che i figli accedessero alla sua propria abitazione e a non pagare più pranzi e cene all'esterno, in modo che i figli non consumassero i pasti presso la madre, i ragazzi avevano continuato a restare fuori dall'abitazione materna per tutta la durata del giorno, rientrando solo per il pernottamento.
Anche l'equipe educativa rappresentava che dalla ripristinata collocazione presso la madre i minori avevano fatto fronte comune, in una modalità di chiusura e provocazione totale verso tale figura genitoriale: non condividevano alcun momento con la stessa (colazione, pranzo e cena), e vani erano stati i tentativi della di proporre attività ludiche-sportive, gite, cene e shopping, Parte_1 attività tutte categoricamente rifiutate dai figli, che rifiutavano persino di salire in auto con lei;
la madre, destabilizzata da tali condotte, non era stata in grado di costruire un dialogo e di ascoltare i propri figli, coinvolgendo il compagno nelle discussioni, con l'effetto di aumentare ancora di più il livello del conflitto, che era talvolta arrivato anche allo scontro fisico.
La relazione psicologica di aggiornamento della NPI (la presa in carico dei due minori risaliva al
2016, ed era stata ritardata dalla mancata prestazione del consenso da parte del padre, allorquando pagina 9 di 20 vigeva l'affidamento condiviso) rappresentava che nel corso degli anni la terapia veniva interrotta e ricominciata a seconda del diniego o assenso a procedere da parte del padre;
nel febbraio 2020 il aveva presentato un esposto presso l'ordine dei Medici nei confronti di alcuni operatori del P_
Servizio per presunto comportamento illecito derivato dall'aver proceduto a visite specialistiche senza il suo consenso;
nella primavera 2022 i minori intraprendevano un individuale percorso di psicoterapia presso i Centri convenzionati del Servizio pubblico, ed anche il padre iniziava un percorso di sostegno;
rispetto al IG. riferivano che presentava modalità “autoreferenziali o centrate su prospettive P_ ideali”, con una complessiva irritabilità, che contribuiva a rendere difficoltose le comunicazioni o le indicazioni, percepite dall'uomo come accuse a lui rivolte;
concludevano osservando che “gli elementi
a disposizione evidenziano di fatto, nonostante tutte le risorse e tutti i massici interventi attivati dalla numerosa equipe curante, una immutata situazione che vede i minori portatori di una IGnificativa sofferenza psicologica, impossibilitati a riconoscersi autenticamente nei propri bisogni e desideri in quanto invischiati in un drammatico conflitto di lealtà richiesto dal padre dal quale neppure il dispositivo regolatore delle visite in solo luogo neutro è bastato a proteggerli…La responsabilità professionale fa avvertire l'urgenza di sottrarre i minori da questa dinamiche patologiche e patologizzanti.. si prende così in considerazione un inserimento di idonea comunità per i minori…prospettiva non certo scevra... da preoccupazioni...una cesura dal proprio contesto di vita, scolastico, amicale, rischiando di rappresentare un ulteriore aspetto traumatico”.
***
Con ordinanza del 7.7/14.7.2023 la Corte D'Appello affidava i minori e al Servizio Per_1 Per_2 sociale;
conferiva al Curatore speciale poteri sostanziali sulle scelte relative ai due minori;
attribuiva al
Servizio sociale affidatario le decisioni attinenti alla sfera sanitaria e scolastica dei due minori, in concertazione con il Curatore speciale;
confermava la collocazione abitativa di e presso Per_1 Per_2 la madre;
regolamentava il regime di frequentazione dei due minori con il padre, revocando l'imposizione del luogo neutro e con divieto, per il IG. , di condurre i figli in Comune diverso P_ da quello di IO (o delle immediate vicinanze); imponeva altresì che nel corso della permanenza del padre con i minori fosse consentita la sola presenza di tale genitore e della figlia minore nata dalla nuova relazione paterna, e disponeva in particolare che la seconda moglie dell'appellato ed i nonni paterni non potessero frequentare i minori.
Disponeva quindi nuova consulenza tecnica, conferendo incarico alla dott.ssa , Persona_8 psicologa, ed alla dott.ssa , psichiatra psicoterapeuta. Persona_9
Concesse successive proroghe all'espletamento delle operazioni peritali e conferita autorizzazione alle due CTU affinchè, con l'accordo delle parti e dei rispettivi Consulenti, potessero apportare variazioni dell'organizzazione del regime di visita disposto dalla Corte, che fossero ritenute utili e necessarie per tutelare al meglio l'interesse dei minori, era fissata udienza al 5.7.2024.
A tale udienza il Relatore riferiva che nel dicembre 2023 i due figli si erano nuovamente e stabilmente trasferiti presso l'abitazione paterna in IO;
che da allora avevano incontrato solo sporadicamente la madre, e che il Servizio Sociale, nella relazione di aggiornamento, rappresentava di essere stato del tutto esautorato nell'esercizio della responsabilità sui due minori, e di aver subito un clima di forte intimidazione da parte del IG. , che si era loro rivolto con la seguente frase: “quando i ragazzi P_ saranno maggiorenni saranno letteralmente ricoperti di soldi e potranno fare causa verso tutti quelli che in questi anni gli hanno provocato dei danni”.
pagina 10 di 20 La Curatrice richiamava la memoria già depositata, nella quale aveva portato all'attenzione della Corte la richiesta dei due ragazzi di essere ascoltati dal Giudice.
La Corte pronunciava l'ordinanza in data 12.7.2024, del seguente letterale tenore: “vista la relazione di CTU e l'aggiornamento dei Servizi incaricati, datato 4.7.2024; vista la memoria in data 5.7.2024 della parte appellante IG.ra e lette le istanze istruttorie ivi formulate;
ritenuto che
, allo Parte_1 stato, non sia necessario convocare le CCTTUU dott.sse e a chiarimenti, posto che: la Per_8 Per_9 prospettiva dell'inserimento in convitto per la frequentazione scolastica, suggerita dalle Consulenti, sconta la necessità che su tale progetto vi sia l'accordo dei genitori, anche alla luce degli oneri economici conseguenti, che non possono essere imposti dalla Corte, ed analogo rilievo deve essere svolto in merito ad eventuali attività estive, da svolgersi in tale regime;
gli altri aspetti che necessiterebbero, nella tesi dell'impugnante, di ulteriori indagini (così indicati: capacità genitoriale paterna;
collocazione dei figli in assenza di inserimento in convitto;
trattabilità del disturbo narcisistico del PEZZIN;
capacità genitoriale della madre e ripresa dei rapporti con i figli;
ruolo e funzione dei Servizi) sono stati ampiamente ed approfonditamente esaminati dalle due CTU nominate ed in precedenza anche oggetto di due ulteriori approfondimenti peritali;
la “lettura” della personalità delle parti (genitori e figli) e la dinamica disfunzionale che si è creata fra di esse è chiarissima, mentre il “trattamento” di tale disfunzionalità non può essere rimesso alle dott.sse e , non Per_8 Per_9 avendo la CTU funzione terapeutica;
parimenti, la necessità di assumere decisioni che tengano conto dell'interesse dei minori, ma anche, inevitabilmente, dei loro fortissimi desideri e della situazione di fatto già creatasi in spregio ai provvedimenti della Corte non può essere rimessa alle due Consulenti;
rilevato che il Curatore speciale, nella memoria 18.6.2024, ha rappresentato che in esito a colloquio con i due figli minori essi “hanno chiesto, entrambi convintamente, di essere ascoltati dal Giudice” e ritenuta l'opportunità di accogliere tale richiesta dei due ragazzi, disponendo quindi il loro ascolto;
considerato che
dalla relazione di CTU e dall'aggiornamento dei Servizi emerge che - difformemente da quanto stabilito dalla Corte - ed , dal dicembre 2023, si sono stabiliti presso Per_1 Per_2
l'abitazione del padre in IO, e, dal marzo, avrebbero praticamente interrotto ogni rapporto con la madre;
rilevato che ogni tentativo giudiziale sinora posto in essere al fine di riavvicinare i figli alla madre e “contenere” la figura paterna non ha avuto esito e che allo stato non possa che prendersi atto della decisione dei due ragazzi di stabilirsi dal padre;
viene contestualmente revocata ogni prescrizione circa la non frequentazione da parte dei minori della moglie del padre e dell'enturage familiare paterno;
ritenuto che
appare peraltro indispensabile che i due ragazzi mantengano la residenza a Canobbio, con avvertimento che non sarà tollerata dalla Corte la violazione di tale imposizione;
ritenuto che
debba essere attuato ogni possibile intervento per salvaguardare il rapporto con l'altro genitore;
rilevato che l'età dei due ragazzi (oggi di quasi sedici e quasi quindici anni) induce a ritenere che l'imposizione di incontri in luogo neutro con la madre non sia utile nè funzionale
a ristabilire un rapporto fra i figli e tale figura genitoriale;
ritenuto che
per la ripresa dei rapporti debba piuttosto essere previsto che i due ragazzi vengano accompagnati dal padre presso l'abitazione materna per almeno due cene settimanali, in giorni da concordarsi fra i genitori ed il Servizio Sociale affidatario, con l'ausilio del Curatore dei minori, ovvero, in difetto di accordo, il lunedì ed il giovedì, indicativamente dalle ore 19.00 alle ore 21.30;
ritenuto che
il Servizio Sociale debba vigilare sull'attuazione di tale regime, ammonendo il padre all'osservanza dell'impegno di rendere possibile – nell'esclusivo interesse dei minori alla bigenitorialità – la ripresa del rapporto madre/figli, e debba pagina 11 di 20 sostenere le parti a concordare ampliamenti di tale frequentazione (ad esempio, una giornata a fine settimana alternati, il sabato o la domenica), con previsione anche di qualche giorno di vacanza insieme alla madre;
ritenuto che
il Servizio sociale affidatario ed i genitori, con l'ausilio dei rispettivi difensori e del Curatore speciale (a cui sono stati attribuiti poteri sostanziali nelle scelte relative ai minori), debbano attivarsi al fine di individuare un coordinatore genitoriale di comune fiducia dei genitori, nonché ad individuare in tempi stretti i professionisti (pubblici o, in caso di persistente rifiuto di ed verso tali figure, privati) che possano supportare psicologicamente i due figli con Per_1 Per_2 un adeguato percorso di psicoterapia;
P.Q.M.
RATIFICA la collocazione dei minori ed Per_1 Per_2 presso il padre, IG. , presso la residenza di quest'ultimo in Canobbio, con divieto di P_ portare altrove la collocazione dei due figli; REVOCA le prescrizioni dettate con ordinanza in data
7.7.2023 circa il divieto di frequentazione da parte dei due minori della moglie del IG. e P_ dell'enturage familiare paterno;
DISPONE che il padre accompagni i due minori presso l'abitazione materna per almeno due cene settimanali, in giorni da concordarsi fra i genitori ed il Servizio Sociale affidatario, con l'ausilio del Curatore dei minori, ovvero, in difetto di accordo, il lunedì ed il giovedì, indicativamente dalle ore 19.00 alle ore 21.30; INCARICA il Servizio Sociale affidatario di vigilare sull'attuazione di tale regime e sul suo ampliamento, come da motivazione;
DISPONE che Servizio sociale affidatario ed i genitori, con l'ausilio dei rispettivi difensori e del Curatore speciale (a cui sono stati attribuiti poteri sostanziali nelle scelte relative ai minori), si attivino al fine di individuare un coordinatore genitoriale di comune fiducia dei genitori, nonché ad individuare in tempi stretti i professionisti (pubblici o privati) che possano supportare psicologicamente ed con un Per_1 Per_2 adeguato percorso di psicoterapia;
DISPONE l'ascolto dei due minori ed , Per_1 Persona_2 incombente che la Corte delega al ConIGliere relatore dott.ssa Carla BELTRAMINO;
fissa udienza avanti al ConIGliere delegato dott.ssa Carla Beltramino (omissis)”.
Espletato l'ascolto dei minori da parte del ConIGliere relatore all'udienza del 19.9.2024, alla successiva udienza del 11.10.2024 le parti rassegnavano le conclusioni definitive e la Corte tratteneva la causa a decisione.
***
Deve innanzitutto essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dall'appellante, per essere il gravame fondato su avvenimenti verificatisi successivamente alla sentenza di primo grado.
E' infatti pacifico in giurisprudenza che, qualora la sentenza di separazione o di divorzio non sia definitiva, i fatti successivi debbano essere valutati ed esaminati nel proposto giudizio di impugnazione.
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L'affidamento e la collocazione dei due figli. Il regime di frequentazione con l'altro genitore.
Si è sopra dato ampiamente conto delle vicende intercorse fra le parti ed i due minori dal 2016 (anno di introduzione della causa di separazione) ad oggi.
ed sono stati sottoposti a tre Consulenze tecniche;
ad innumerevoli colloqui presso la Per_1 Per_2
NPI ed il Servizio Sociale, nonché ad interventi di educativa territoriale;
nessuno degli sforzi profusi dai vari Consulenti (che hanno tentato di assumere con le parti anche modalità “terapeutiche”), da tutti pagina 12 di 20 gli operatori del Servizio Sociale (nominati affidatari dei due minori, in limitazione alla responsabilità genitoriale) e della NPI (Servizio specialistico che ha avuto in carico i due ragazzi con discontinuità, dapprima per l'opposizione del , poi per il fermo rifiuto di tale intervento da parte di ed P_ Per_1
), dal Curatore speciale (investito anche di poteri sostanziali) e sin anche dall'autorità Per_2 giudiziaria, li ha preservati da un irreparabile pregiudizio, che li vede oggi prostrati, esausti, furiosi, manipolatori, oppositivi verso qualsivoglia intervento, totalmente piegati alle ragioni di un'insana lotta di potere ingaggiata dal padre nei confronti della madre.
La CTU espletata nel presente giudizio, condotta in un clima “estremamente complesso e difficile, in quanto tutti i soggetti coinvolti, genitori e figli, apparivano esasperati, stanchi e poco fiduciosi nella possibilità che la difficile situazione caratterizzata da una cronica conflittualità nella coppia genitoriale si potesse in qualche modo attenuare durante il corso della CTU e permettere di addivenire ad una valutazione condivisa o perlomeno accettata senza continue polemiche, vissuti di ingiustizia subita, recriminazioni, risentimenti rispetto ai fatti del passato” (pag. 123 CTU) ha riferito che “il forte coinvolgimento dei due minori nella dinamica conflittuale presente fra i genitori ed il loro schieramento con il paterno, impedisce loro di accedere con serenità al contesto materno, agendo modalità disfunzionali che, con il loro consolidarsi, mettono in campo un IGnificativo rischio evolutivo che la figura paterna non riesce a riconoscere e ad arginare”; nel corso della perizia si è osservato un ulteriore aggravamento della situazione, che ha portato, dopo il nuovo, definitivo trasferimento dei ragazzi presso la casa paterna a IO (dicembre 2023) all'interruzione di ogni rapporto con la madre (marzo 2024); si è rappresentato, da parte delle due Consulenti, una condizione dei figli “assai gravemente congelata in una chiusura (…) nei confronti della loro figura materna, con una totale loro incondizionata adesione ai contenuti ideativi espressi dal loro padre, al quale si mostrano vincolati da rilevanti sentimenti di lealtà che non permettono loro di mantenere rapporti equilibrati e stabili con entrambi i loro ambiti familiari di riferimento” (pag. 127).
Si è osservato che il IGnor abbia costantemente adottato posizioni ostative, rigide, incuranti di P_ un confronto condiviso con la madre, legate a sentimenti di rivalsa nei confronti della ex compagna e a bisogni egosintonici di natura narcisistica, rispetto ai quali egli non riesce ad emanciparsi nell'interesse dei figli. Tale posizione del padre si ripercuote negativamente sui figli, ed a sua volta ha alimentato in passato un maggior irrigidimento da parte della madre, che - a fronte della messa in atto di condotte dei due ragazzi che ponevano di fatto nel nulla la disposta collocazione presso di lei, poiché essi trascorrevano l'intera giornata presso il padre - aveva adottato condotte intrusive e controllanti verso i figli, che li avevano resi ancor più arrabbiati e lontani;
ella peraltro, non più riconosciuta come figura genitoriale, impossibilitata a mantenere una qualsiasi relazione con i minori, quand'anche solo basata su brevi incontri a colazione o a cena, ha mostrato capacità di resilenza e migliorato la propria disposizione ad accogliere le richieste dei figli, rendendosi disponibile – nonostante le condotte fortemente provocatorie ed anche insultanti dei due ragazzi – a qualsiasi soluzione che potesse favorire il riavvio della relazione.
Il è invece descritto nella consulenza come persona caratterizzata da un funzionamento P_ personologico fortemente autocentrato, con modalità comportamentali tese esclusivamente al raggiungimento dei propri obiettivi e all'imposizione del proprio volere, incapace di ascolto, che si è posto - soprattutto nelle fasi finali della Consulenza – con modalità critiche, impulsive e svalutanti anche nei confronti delle dott.sse e;
ha dunque mostrato un “funzionamento Per_8 Per_9 disregolato, reattivo, guidato, in realtà, da una rilevante fragilità di fondo, cui reagisce con pagina 13 di 20 IGnificativi irrigidimenti del pensiero, che, risultando non modulabile, non gli consente di comprendere i bisogni psico-emozionali dell'Altro, poiché ancorato profondamente al bisogno egosintonico, modulato prevalentemente sulle proprie necessità interiori, bisognose di conferme di sé anche attraverso il rispecchiamento nell'Altro” (pag. 132 CTU); . Il IGnor trascina i minori in P_ una lettura competitiva ed agonistica della figura materna, nella contrapposta e totale idealizzazione del suo nuovo nucleo familiare (pag. 133).
Com'è di palmare evidenza, tali caratteristiche condizionano negativamente le sue capacità genitoriali;
quanto descritto dalla nuova CTU ricalca fedelmente quanto già indicato e purtroppo preconizzato dalle due perizie svolte in precedenza, nell'ambito del giudizio di separazione di primo grado.
La condizione di totale sottomissione psicologica di ed alla figura paterna è emersa Per_1 Per_2 anche nel corso dell'ascolto dei due minori condotto dal ConIGliere relatore;
i ragazzi sono apparsi in uno stato di sofferenza, di rigidità, insofferenti a qualsiasi suggerimento di aderire a percorsi di sostegno psicologici, di cui assumono di “non avere bisogno” (sic), protesi esclusivamente a ribadire meccanicamente il loro desiderio di trasferirsi presso l'abitazione del padre a MO (essi vivono oggi nell'abitazione paterna di IO), in una realtà che idealizzano in modo superficiale ed acritico, senza averla mai sperimentata né conosciuta;
essi hanno narrato lo svolgimento degli incontri con la madre disposti con l'ordinanza della Corte del luglio 2024 in modo distorto, manipolatorio, palesemente smentito dalle produzioni documentali e fotografiche poi versate in atti dalla madre, volto del tutto inverosimilmente a dimostrare che fosse quest'ultima a non avere un reale e sincero interesse ad incontrarli. Tali produzioni materne, effettuate dalla madre all'udienza di precisazione delle conclusioni e mai smentite dalla difesa dell'appellato, sono costituite da immagini di fotogrammi estrapolati dall'impianto di sorveglianza dell'abitazione materna, e raffigurano i due minori che si recano presso la casa della madre accompagnati dal padre, che li attende fuori dal cancello dell'abitazione e non cessa un attimo di filmarli con il proprio cellulare;
i ragazzi si fermano presso la casa della madre pochi minuti, sempre sotto il rigido controllo paterno;
in data 9.9.2024 , Per_1 lasciando la casa materna, ha anche gettato un sasso e distrutto il vetro dell'auto del compagno della madre (pagg. 8 e 9 delle produzioni fotografiche); il 26.9 ribaltava il bidone della spazzatura del Per_1 giardino (pag. 15); il 7.10 l'invito della madre a recarsi in pizzeria è accolto da con le due dita Per_1 medie alzate (pag.20).
Ai fini della decisione dell'affidamento e della collocazione di ed , la Corte ritiene di non Per_1 Per_2 accogliere le istanze di ulteriore istruttoria avanzate dall'appellante IG.ra . Come già Parte_1 considerato nell'ordinanza del 12.7.2024, sopra riportata ed alla quale si rimanda, nessun ulteriore approfondimento a mezzo della convocazione a chiarimenti delle CTU e risulta Per_8 Per_9 necessario, utile o conforme all'interesse dei minori, posto che il funzionamento genitoriale e la condizione dei minori risultano più che adeguatamente approfondite dalle tre consulenze sinora svolte, che tutte hanno condotto ad analoghe conclusioni, nonché dagli aggiornamenti pervenuti dai Servizi coinvolti, ed infine dall'ascolto dei due minori da parte della Corte.
La perizia disposta dalla Corte ha quindi suggerito che fosse confermato l'affidamento di ed Per_1
ai servizi territoriali, poiché maggiormente tutelante e rispondente all'interesse dei minori. Per_2
pagina 14 di 20 La Corte ritiene invece che debba essere revocato l'affidamento di ed al Servizio Sociale Per_1 Per_2 di Verbania, come anche richiesto dal Curatore speciale;
il regime di affidamento al Servizio pubblico non ha portato né all'auspicato “depotenziamento” della conflittualità fra i genitori e, soprattutto, della capacità di “fuoco” paterno, né è stato di alcun giovamento alla condizione dei due minori. L'Ente affidatario non ha potuto di fatto esplicare alcun risolutivo intervento, neppure nell'indirizzare i due giovani all'indispensabile sostegno psicologico, a fronte della rigida chiusura dei due ragazzi, ormai rispettivamente di oltre sedici e di quindici anni, ed all'atteggiamento non collaborativo ed in ultimo anche protervo e minaccioso del IG. . P_
In accoglimento della domanda del Curatore speciale, deve essere disposto l'affidamento condiviso dei due minori ad entrambi i genitori, essendo a tutta evidenza del tutto impraticabile l'affidamento esclusivo alla madre richiesto dall'appellante.
Pur in presenza delle gravi limitazioni genitoriali riscontrate a carico del IG. , non può non P_ tenersi conto che i due ragazzi, ormai giovani uomini, hanno nel padre l'esclusiva figura di riferimento e non possono in alcun modo accettare che le loro scelte di vita siano rimesse alla madre, figura che hanno praticamente rimosso dalla loro esistenza, o ad un Ente terzo, a cui non riconoscono alcuna autorevolezza o credibilità.
La loro collocazione deve essere prevista presso l'abitazione paterna in IO, come già disposto in corso di causa.
Nel radicato e drammatico quadro sopra descritto, non è infatti ipotizzabile alcuna soluzione diversa ed alternativa, atteso il totale fallimento della tentata ricollocazione presso la madre e non essendo attuabile il forzato inserimento, ad un'età pressochè adulta, di ed in struttura comunitaria, Per_1 Per_2 che li allontani dal patologico contesto paterno;
tale soluzione estrema, accolta nella precedente sentenza della Corte (avente ad oggetto l'impugnazione della pronuncia di searazione), è stata infatti ritenuta dai Servizi coinvolti e dallo stesso Curatore speciale come foriera di ancor più gravi traumi per i due ragazzi.
Come sottolineato dal Curatore speciale negli scritti conclusivi, “L'attuazione del diritto alla bigenitorialità, che è innanzitutto un diritto del minore, secondo gli insegnamenti della giurisprudenza, va bilanciata con il diritto del minore stesso a non subìre un trauma per veder realizzato tale diritto:
“ogni decisione che si ponga il problema se privilegiare l'interesse del minore in prospettiva futura, al prezzo di produrgli una sofferenza immediata, deve compiere un difficilissimo bilanciamento: la scelta della prospettiva futura può essere ragionevolmente privilegiata solo se è altamente probabile che dia esito positivo nel lungo periodo e al tempo stesso dalla scelta opposta deriverebbe un danno elevato;
è per di più è necessario che la sofferenza nel breve periodo appaia superabile senza lasciare strascichi troppo traumatici” (così Cass. Civ. sent. n. 9691/2022) (cfr. comparsa conclusionale avv.to DUTTO, pagg. 11 e 12, che sottolinea la necessità che sia posta fine alla “pressione insostenibile” sui due minori).
Nel caso di specie, un ennesimo tentativo di protezione della genitorialità materna, in ipotesi attuato con il reiterato affidamento esclusivo alla medesima, la nuova forzata collocazione dei ragazzi presso la stessa o in struttura comunitaria, incontra oggi una fondata prognosi negativa circa la possibilità che tali disposti possano avere una qualche efficacia e possano portare al recupero del rapporto madre/figli; per contro, tali soluzioni sconterebbero certamente la traumatica sofferenza e violenta opposizione di ed . Esse non possono dunque che assumere carattere recessivo rispetto alla prospettiva Per_1 Per_2 della verificazione di un ulteriore, certo ed immediato trauma ai danni dei ragazzi;
il bilanciamento pagina 15 di 20 indicato dalla giurisprudenza deve risolversi a favore di quanto qui deciso, pur nella ribadita consapevolezza che il padre, genitore gravemente alienante, continuerà in tal modo ad esercitare un fortissimo e pregiudizievole condizionamento verso la possibilità di recupero della genitorialità materna.
ed dovranno vivere a IO, e non potranno trasferirsi a MO. Per_1 Per_2
Essi hanno mostrato, nell'applicazione dell'ordinanza della Corte del luglio 2024, di non sapersi in alcun modo affrancare dalla volontà paterna e di non voler cogliere l'opportunità di un rapporto autonomo con la madre;
rendendo alla Corte dichiarazioni mendaci sulle modalità di tali incontri, smentite documentalmente, hanno reso del tutto defedate le labiali dichiarazioni di diponibilità al mantenimento di un rapporto con la madre qualora fossero autorizzati a trasferirsi a MO.
Il diniego di autorizzazione al trasferimento a MO non assume peraltro alcuna valenza punitiva nei loro confronti, ma costituisce per contro decisione nel loro esclusivo interesse, quale necessario tentativo di non abbandonarli a loro stessi ed all'esclusivo dominio paterno, mantenendoli “agganciati” ai Servizi territoriali che da anni li seguono ed al territorio ove vive la madre.
I figli dovranno incontrare la madre in luogo neutro, separatamente e secondo le modalità e la frequenza (comunque almeno quindicinale per ciascun figlio) disposta dal Servizio sociale, alla presenza di un educatore allo scopo di favorire la ripresa della relazione fra madre e figli;
al padre è fatto obbligo di far osservare ai due ragazzi gli appuntamenti per gli incontri con la madre che saranno fissati dagli operatori;
a questi ultimi viene rimesso l'incarico di modulare le modalità di incontri verso un'auspicata e totale autonomia.
Si ritiene di non dover prevedere una sanzione a carico del padre ogni qualvolta dovesse omettere di non accompagnare i figli agli incontri con la madre, ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c.; si ritiene invece che, qualora il padre eludesse ancora una volta il disposto dell'autorità giudiziaria e si sottraesse al suo dovere di favorire la genitorialità dell'altro, ben più pregnante potrebbe risultare nei suoi confronti lo strumento di cui all'art. 388, II comma, c.p.
Il Servizio Sociale manterrà il doveroso obbligo istituzionale di segnalare eventuali situazioni di pregiudizio al Tribunale per i Minorenni, come ricordato dal Curatore speciale.
Deve essere mantenuta la previsione che i minori siano nuovamente presi in carico dal Servizio di NPI, qualora siano i medesimi a fare richiesta, non avendo alcuna possibilità di successo un percorso di sostegno psicoterapeutico avversato e rifiutato categoricamente dal “paziente”.
Entrambi i genitori si sono dichiarati (labialmente) disponibili all'avvio di un percorso con il coordinatore genitoriale, come auspicato anche dalle Consulenti d'ufficio, ed anzi già avrebbero individuato un professionista di comune fiducia.
Deve quindi essere previsto che essi diano attuazione a tale percorso, individuando un soggetto autorevole e terzo che possa sostenerli nell'esercizio della comune responsabilità genitoriale.
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Le altre questioni oggetto di giudizio (assegno di divorzio e contributo di mantenimento)
La disposta collocazione dei due figli minori presso il padre, confermata in via definitiva con questa pronuncia, comporta la revoca dell'assegnazione alla IG.ra della casa un tempo Parte_1 coniugale, sita in IO, via San Rocco n.
6. pagina 16 di 20 Parimenti, deve essere revocato il contributo di mantenimento per i due figli già posto a carico del IG.
ed al favore della IG.ra , con decorrenza della revoca dal mese di gennaio P_ Parte_1
2024 (avendo i due figli fatto definitivo rientro presso la casa paterna alla fine di dicembre 2023).
Quanto alle questioni di natura economica (revoca dell'assegno divorzile, richiesta in via di appello incidentale dal IG. , ed eventuale imposizione di un contributo di mantenimento per i figli a P_ carico della madre) si osserva quanto segue.
Il Tribunale di Verbania ha fondato la decisione sull'assegno di divorzio sul rilievo di una profonda disparità economico reddituale fra le parti, sulla circostanza che la IG.ra avesse Parte_1 lasciato il lavoro di impiegata svolto presso la in Milano in ottemperanza ad una decisione CP_4 comune dei coniugi che ella si dedicasse alla famiglia (cfr. lettera di dimissioni in data 10.10.2012 dalla società prodotta sub doc. 47 di primo grado della IG.ra ), trasferendosi poi CP_4 Parte_1
a IO con la famiglia;
che ella tentò poi lo svolgimento di attività come orafa nei locali che le erano messi a disposizione dal marito “e ciò sino a quando, nel 2016, il non ebbe a pretendere P_ la restituzione dei locali”; a ciò si aggiunga che la IG.ra documentava, in primo Parte_1 grado, lo stato di disoccupazione (doc. 23) e la ricerca di ogni genere di attività lavorativa, anche come cameriera ai piani o promoter (doc. 24 e 25 primo grado).
Per contro, il primo giudice ha sottolineato che il , pur dichiarandosi “inoccupato” dopo P_
l'interruzione del proprio rapporto di lavoro con la Hewlett Packard, da cui incassava “una somma di oltre 290.000 euro oltre TFR e altre voci di chiusura del rapporto lavorativo (doc. 6 parte resistente)”, aveva percepito redditi elevati negli anni di prestazione dell'attività e disponeva comunque di redditi derivanti da fabbricati in proprietà, era titolare di un deposito titoli per quasi un milione di euro.
L'appellante incidentale non si è confrontato compiutamente con tale portato argomentativo del
Tribunale e si è limitato ad opporre la breve durata del matrimonio delle parti (che egli indica erroneamente in soli sei anni, essendo per contro esso durato dall'anno 2009 alla pronuncia del divorzio, intervenuta nel 2018) e ad affermare apoditticamente che la ex moglie non avrebbe apportato
“alcuna sostanza al menage familiare ed è stata ampiamente supportata da personale di servizio messole a disposizione e dai nonni” (pag. 25 comparsa di costituzione in appello). In questo grado il IG. non ha ottemperato all'ordine della Corte di produrre le proprie P_ dichiarazioni dei redditi (cfr. decreto di fissazione della prima udienza di comparizione in data
8.3.2023, che imponeva ad entrambe le parti di produrre i modelli fiscali degli ultimi tre anni). Egli non ha neppure tentato di allegare una condizione economico patrimoniale sopravvenuta, diversa e deteriore da quella descritta dal primo giudice. D'altro canto, le stese dichiarazioni dal medesimo rese ai Servizi Sociali (“quando i ragazzi saranno maggiorenni saranno letteralmente ricoperti di soldi e potranno fare causa verso tutti quelli che in questi anni gli hanno provocato dei danni”) fanno inequivocabilmente intendere che i ragazzi potranno godere, presso di lui, di una condizione di grande agiatezza.
La IG.ra ha invece prodotto i modelli unici 2020 (reddito complessivo dichiarato: Parte_1 euro 4.809), 2021 (reddito complessivo dichiarato: euro 2.993), 2022 (reddito complessivo dichiarato: euro 1.295); il modello P.F. 2024 indica un reddito complessivo di euro 16.152, ed un reddito imponibile di euro 6.174; per il periodo di imposta 2024, è stata prodotta attestazione del commercialista della parte, che ha riferito che la IG.ra , in tale anno, ha emesso due Parte_1 fatture per il complessivo importo di euro 1.530,40. pagina 17 di 20 Il IG. non ha poi provato che la IG.ra abbia instaurato stabile convivenza P_ Parte_1 more uxorio con un nuovo compagno, convivenza negata dalla appellante e che in ogni caso dovrebbe assumere – per avere rilievo – le caratteristiche indicate dalla giurisprudenza della Suprema Corte
(ovvero “purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche, gravando l'onere probatorio sul punto sulla parte che neghi il diritto all'assegno”: Cass. n. 3645 del 7.2.2023; Cass. S.U. n. 32198/2021).
Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto dell'appello incidentale del IG. e la P_ conferma dell'assegno di divorzio a favore della IG.ra . Parte_1
I redditi documentati dalla IG.ra , l'assenza di contestazione sugli stessi o di prova Parte_1 che ella svolga una attività continuativa impediscono altresì di prevedere, a carico dell'appellante, un contributo di mantenimento per i figli, collocati presso il padre, che provvederà a mantenerli integralmente (se non a “ricoprirli di soldi”).
La madre dovrà concorrere invece, nella misura del 50%, alle spese straordinarie dei due minori, a condizioni che tali spese siano frutto di una decisione condivisa e concordata fra i due genitori affidatari e non frutto di decisioni illegittimamente imposte dal padre.
***
Le spese di lite
Nella propria comparsa di costituzione in data 23.5.2023, contenente appello incidentale, il IG.
censurava la regolamentazione delle spese operata dal primo giudice e formulava espressa P_ domanda (cfr. pag. 29 dell'atto indicato) che dette spese fossero, almeno in parte, parzialmente compensate;
tale conclusione non è stata riprodotta nelle domande definitivamente rassegnate con le note depositate all'udienza del 7.10.2024 e tale profilo di censura non è stato neppure toccato negli scritti difensivi conclusivi. Il motivo incidentale di gravame sulla regolamentazione delle spese di lite operata dal primo giudice deve quindi intendersi abbandonato/rinunciato dalla parte . P_
Nessun errore pare poi doversi emendare nella pronuncia del primo grado in ordine alla mancata previsione del disposto di pagamento delle spese di lite, liquidate a favore della parte vincitrice, a favore dell'Erario; per quanto è possibile trarre dagli atti del fascicolo di primo grado, la IG.ra chiese di essere ammessa al beneficio, ma non vi è in atti alcun provvedimento di Parte_1 effettiva ammissione ad esso, né risulta la liquidazione degli onorari al difensore della parte secondo i principi del patrocinio a spese dello Stato.
Le spese del presente giudizio devono essere poste integralmente a carico del IG. . P_
Egli risulta soccombente, rispetto alla IG.ra , sulle domande di revoca dell'assegno di Parte_1 divorzio e di imposizione del contributo di mantenimento per i figli a carico della madre. Egli non può neppure ritenersi “vittorioso” in merito alla disposta modifica del regime di affidamento (da super esclusivo a favore della madre in primo grado, a condiviso ad entrambi i genitori con la presente decisione) e di collocazione dei due figli, posto che tali decisioni sono state necessitate a fronte dell'impossibilità di attuazione di altre soluzioni alternative, a causa dell'assoluto e pregiudizievole potere di condizionamento dei minori assunto dal padre, che ha reiteratamente e deliberatamente posto pagina 18 di 20 nel nulla (ed anche apertamente violato) le decisioni dell'autorità giudiziaria. Analogamente, anche la revoca dell'assegnazione della casa già coniugale alla IG.ra costituisce la ricaduta di Parte_1 tali condotte operate dal IG. . P_
Le spese del grado si liquidano quindi, a carico del IG. ed a favore della IG.ra P_
, ai sensi del D.M. 147/2022 per le cause di natura contenziosa avanti alla Corte Parte_1
d'Appello, per lo scaglione di valore indeterminato di media complessità, nei valori medi, e pertanto in euro 2.518 per la fase di studio, euro 1.665 per la fase introduttiva, euro 3.686 per la fase istruttoria/di trattazione, euro 4.287 per la fase decisionale, per complessivi euro 12.156,00 oltre rimb. Forf. 15%, iva e cpa di legge.
Devono essere integralmente poste a carico del IG. anche le spese a favore del Curatore P_ speciale dei Minori e difensore, avv.to DUTTO, tenuto conto che la nomina di tale soggetto terzo – pur richiesta dallo stesso IG. – è da ricondursi, secondo il principio di causalità, alle condotte di P_ tale parte operate dopo la pronuncia di divorzio di primo grado (mancato rientro dei minori presso la madre, collocataria ed esclusiva affidataria, dopo le vacanze dell'estate 2022).
Esse si liquidano ai sensi del D.M. 147/2022 per le cause di natura contenziosa avanti alla Corte
d'Appello, per lo scaglione di valore indeterminato di bassa complessità, nei valori medi (avendo ad oggetto l'intervento del Curatore solo le questioni relative ai minori), e pertanto in euro 1.259 per la fase di studio, euro 833 per la fase introduttiva, euro 1.843 per la fase istruttoria/di trattazione, euro
2.144 per la fase decisionale, per complessivi euro 6.079 oltre rimb. Forf. 15%, iva e cpa di legge, da versarsi a favore dell'Erario, essendo il Curatore ammesso al patrocinio spese dello Stato.
Le spese di CTU, nella misura già liquidata in corso di causa, rimangono a carico di entrambe le parti, in via solidale e nella misura del 50% nei rapporti interni, essendo stato tale atto istruttorio compiuto nell'esclusivo interesse dei due minori. Ai sensi dell'art. 131, III comma, DPR 30.5.2002, n. 115, devono parimenti essere poste a carico di entrambe le parti, in via solidale e nella misura del 50% nei rapporti interni, le spese del CTP nominato dal Curatore speciale, dott.ssa , come liquidate con separato, contestuale decreto, Persona_10 essendo possibile la ripetizione dell'importo dalle parti e posto che anche tale atto istruttorio è stato compiuto nell'esclusivo interesse dei due minori, da parte di soggetto istituzionalmente deputato alla tutela di tale interesse.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, Sezione per i Minorenni e la Famiglia
In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verbania n. 317/2022, pubblicata il 4.8.2022;
AFFIDA i minori ed ad entrambi i genitori, revocando l'affidamento dei Per_1 Persona_2 medesimi al Servizio Sociale territoriale disposto in corso di causa;
DISPONE che i due minori abbiano collocazione abitativa principale presso il padre in IO, con espresso divieto di trasferire la loro residenza e collocazione in MO;
REVOCA l'assegnazione della casa ex coniugale in IO, via San Rocco n. 6, già disposta a favore della IG.ra ; Parte_1
REVOCA il contributo di mantenimento per i due figli già posto a carico del IG. , con P_ decorrenza della revoca dal mese di gennaio 2024;
pagina 19 di 20 DISPONE che al mantenimento dei minori provveda in via esclusiva il padre, IG. ; P_
DISPONE che la madre concorra nella misura del 50%, alle spese straordinarie dei due minori, a condizioni che tali spese siano frutto di una decisione condivisa e concordata fra i due genitori affidatari;
DISPONE che la madre incontri figli in luogo neutro, separatamente e secondo le modalità e la frequenza (comunque almeno quindicinale per ciascun figlio) disposta dal Servizio sociale territorialmente competente, alla presenza di un educatore allo scopo di favorire la ripresa della relazione;
al padre è fatto obbligo di far osservare ai due ragazzi gli appuntamenti per gli incontri con la madre che saranno fissati dagli operatori;
a questi ultimi viene altresì rimesso l'incarico di modulare le modalità e frequenza degli incontri ai fini della loro progressiva autonomia;
il Servizio Sociale manterrà il doveroso obbligo istituzionale di segnalare eventuali situazioni di pregiudizio al Tribunale per i Minorenni;
DISPONE il mantenimento della presa in carico dei due minori da parte del Servizio di NPI, qualora siano i medesimi a fare richiesta di attivazione di percorsi psicologici;
DA' Atto che entrambi i genitori si dichiarano disposti all'avvio di un percorso con il Coordinatore genitoriale;
RIGETTA l'appello incidentale del IG. in relazione alla previsione di assegno P_ divorzile a favore della IG.ra , confermando quanto già disposto sul punto dal Parte_1
Tribunale di Verbania.
CONDANNA il IG. alla rifusione delle spese del grado a favore della IG.ra P_
ed a favore del Curatore speciale dei Minori e difensore, avv.to Laura DUTTO;
Parte_1
LIQUIDA dette spese:
-a favore dell'appellante IG.ra , in complessivi euro 12.156,00 oltre rimb. Parte_1
Forf. 15%, iva e cpa di legge, come meglio indicato in motivazione;
- a favore dell'avv.to DUTTO, in complessivi euro 6.079 oltre rimb. Forf. 15%, iva e cpa di legge, come meglio indicato in motivazione, disponendo che tali somme vengano versate a favore dell'Erario, essendo il Curatore ammesso al patrocinio spese dello Stato.
DISPONE che le spese di CTU, nella misura già liquidata in corso di causa, rimangono a carico di entrambe le parti, in via solidale fra loro e nella misura del 50% nei rapporti interni.
DISPONE che le spese del CTP nominato dal Curatore speciale, dott.ssa , come Persona_10 liquidate con separato, contestuale decreto, siano poste a carico di entrambe le parti, in via solidale e nella misura del 50% nei rapporti interni.
Si comunichi:
- alle parti ed al PG
- al Servizio Sociale ed a quello di NPI territorialmente competenti
Così deciso in data 13.12.2024 nella Camera di ConIGlio della Sezione famiglia della Corte di Appello di Torino.
Il Presidente est.
Dott.ssa Carla Beltramino
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