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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 27/05/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. Nr. 2438/2022 R.G.
TRIBUNALE di PRATO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2438/2022
Oggi 27.05.2025, alle ore 9.30 davanti al sottoscritto giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint Omer, sono comparsi: per , l'avv. MINGHELLI FEDERICO Parte_1 per , l'avv. BRUNI CLAUDIA Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv Minghelli precisa come da nota conclusiva. L'Avv Bruni si riporta alla memorie conclusionali, contestando le avverse conclusioni e precisa come note conclusionali, I Procuratori dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della sentenza.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Alle ore 16.15 all'esito della Camera di Consiglio dà lettura, in difetto della presenza dei difensori delle parti, della sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c, allegata al Verbale di Udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PRATO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint
Omer, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2438/2022, promossa da:
, rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Federico Minghelli;
Parte_1
ATTORE/I contro
, rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Claudia Bruni;
Controparte_1
CONVENUTO/I
Conclusioni
Preso atto della discussione e delle conclusioni come precisate a verbale di udienza, il Giudice dà lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nonché del dispositivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. , ha convenuto in Parte_1 giudizio la società per ivi sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di Controparte_1 in ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, condannarlo, in persona del
[...] legale rappresentante pro tempore al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore in conseguenza dell'incidente per cui è causa, per complessivi €8.646,00 – ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.”
In particolare il Sig. , a sostegno delle proprie pretese, deduceva: (1) che in data Parte_1
16/06/2020, alle ore 21:00 circa, alla guida del proprio autoveicolo Renault Zoe, targato
FZ569AV, stava percorrendo l'autostrada “A1 Milano-Napoli”, direzione Bologna, quando, giunto all'altezza del Km 266+700, nel comune di Calenzano, impattava contro un oggetto metallico pagina 2 di 6 presente sulla carreggiata, come accaduto ad altri utenti della strada che lo precedevano;
(2) che tale situazione di pericolo non risultava in alcun modo segnalata, come rilevato dagli agenti della
Polizia Stradale intervenuti sul luogo del sinistro;
(3) che, a seguito dell'impatto con l'oggetto Con metallico, l'autoveicolo Renault riportava gravi danni materiali, per la cui eliminazione è stata necessaria una spesa complessiva di €8.646,00, come da documentazione prodotta in atti;
(4) che non veniva raggiunto un accordo stragiudiziale e bonario in merito alla richiesta di risarcimento avanzata dall'attore; conseguentemente, parte attrice formulava invito alla negoziazione assistita, che non andava a buon fine;
(5) in diritto, la responsabilità esclusiva della società per i danni patiti al proprio autoveicolo, ai sensi dell'art. 2051 Controparte_1
c.c., in qualità di custode del tratto autostradale ove si è verificato il sinistro de quo.
Si costituiva in giudizio la convenuta società la quale, nel contestare Controparte_1 tutto quanto esposto in citazione, deduceva: (1) preliminarmente, che la domanda attorea risultava non provata, in quanto l'attore non dimostrava alcunché circa la non visibilità oggettiva del pericolo e la non prevedibilità dell'insidia sulla sede stradale e non forniva la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
(2) che gli agenti della Polizia Stradale hanno descritto il luogo del sinistro con “traffico normale” e con “visibilità buona” e che, pertanto, l'attore avrebbe potuto evitare l'urto con l'ostacolo se avesse tenuto una condotta di guida prudente e consona allo stato dei luoghi, come prescritto dal Codice della Strada;
(3) che la condotta imprudente del danneggiato era tale da interrompere il nesso causale tra la cosa custodita e l'evento dannoso;
(4) che, in ogni caso, l'evento per cui è causa dipendeva da caso fortuito in quanto, verosimilmente, l'oggetto sulla careggiata, che originava il sinistro, veniva smarrito da qualche veicolo transitato poco prima;
(5) di aver adempiuto alla corretta sorveglianza sul tratto autostradale, come prescritto dalla legge;
(6) in via subordinata, che, in caso di accoglimento della domanda, il comportamento tenuto dal conducente del veicolo danneggiato sarebbe comunque configurabile quale concorso di colpa nella causazione dei danni lamentati, in applicazione dell'art. 1227, co. 1, c.c.; (7) che il quantum della pretesa non era adeguatamente provato. Parte convenuta concludeva pertanto come segue: “In via principale: respingere tutte le domande avanzate nei confronti della perché infondate in fatto Parte_2 ed in diritto per i vari motivi precisati nel presente atto;
Sempre in via principale: dichiarare che
l'evento dannoso per cui è causa è dovuto alla esclusiva responsabilità del conducente del mezzo presunto danneggiato per i motivi precisati nel presente atto e per l'effetto rigettare la domanda attorea. Sempre in via principale: dichiarare che l'evento dannoso per cui è causa è dovuto al caso
pagina 3 di 6 fortuito per i motivi argomentati nel presente atto. In denega ipotesi: qualora il Giudicante dovesse ravvisare una qualche responsabilità a carico della , si chiede Parte_2 all'Ill.mo Giudicante di graduarla ex art. 1227 c.c. per i motivi sopra indicati. In tutti i casi, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
La causa veniva poi istruita mediante produzione documentale, prove testimoniale e CTU estimativa sui danni subiti dall'autoveicolo.
All'udienza odierna le parti, come da verbale di cui la presente Sentenza è parte integrante, precisavano le conclusioni e procedevano a breve discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Motivi di fatto e di diritto
Alla luce dei documenti in atti e dell'espletata istruttoria orale la domanda risarcitoria di parte attrice non merita accoglimento.
In caso di sinistro in autostrada causato dalla presenza sulla carreggiata di materiale metallico appartenente presumibilmente a veicolo pesante transitato precedentemente, è configurabile a carico dei proprietari o concessionari delle autostrade per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, ex art 2051 cc, la responsabilità per cosa in custodia, ove si rinvenga un'effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate per i danni eventualmente cagionati agli utenti e fruitori dell'autostrada, che diano prova dell'evento e dei danni da esso derivati.
La concessionaria autostradale può, però, liberarsi della responsabilità ex art 2051 cc, provando il caso fortuito, dimostrando che l'evento dannoso è stato determinato da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa e che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, l'alterazione – nel caso di specie la presenza di un oggetto metallico presente sulla carreggiata - non poteva essere rimossa o segnalata per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere.
Orbene nel presente giudizio, parte attrice, come richiesto dalla norma di cui all'art 2051 cc, ha fornito la prova dell'evento, sia mediante il verbale di intervento della Polizia stradale, che per tramite della testimonianza della compagna di parte attrice, Sig.ra trasportata in Testimone_1 auto al tempo dell'incidente, escussa all'udienza del 23.10.2023, nonché prova dei danni subiti dalla macchina, come da fattura relativa alla riparazione e come da risultanze della CTU. Tuttavia, dalla documentazione in atti e dall'istruttoria testimoniale - teste Sig escusso in data Tes_2
24.03.2025, che ha confermato che tutto ciò che avviene sulla rete autostradale viene annotato nel giornale di sala radio - emerge che la convenuta, non appena informata della presenza di un pagina 4 di 6 oggetto sulla carreggiata, è diligentemente intervenuta a dare avviso mediante i pannelli MV della presenza dell'oggetto sulla carreggiata al km 265 direzione sinistra Calenzano Bivio A1/A1 int e che non abbia potuto evitare il sinistro per cui è causa per mancanza del tempo necessario per rimuovere la causa del danno prima che si vrificasse.
In particolare, emerge dall'istruttoria in atti che: la alle 20,44 veniva a Parte_2 conoscenza della presenza di un ostacolo sulla carreggiata al km 265 direzione sinistra Calenzano
Bivio A1/A1 int, grazie alla comunicazione da parte della Polstrada;
alle 20,46 parte convenuta comunicava la presenza della stesso sui Pannelli a Messaggio Variabile ed inviava safety car ed una squadra per la rimozione dell'ostacolo; l'incidente per cui è causa si è verificava alle h 20.50, come annotato nel verbale di intervento della Polizia stradale e come confermato dalla teste sig.ra sentita all'udienza del 23.10.2023. Tes_1
Orbene, appare evidente che la società autostrade si è attivata tempestivamente rispetto alla segnalazione della presenza dell'oggetto metallico sulla carreggiata al km 265 direzione sinistra
Calenzano Bivio A1/A1 int ricevuta alle h 20.44 e che, dunque, non vi è stato materialmente tempo per ripristinare e mettere in sicurezza la rete autostradale prima che parte attrice transitasse in quel tratto e rimanesse danneggiata dall'ostacolo/oggetto metallico presente sulla carreggiata perso verosimilmente da qualche autocarro precedentemente transitato in quel tratto di strada. Sul punto Cassazione civile sez. VI, 30/03/2022, n.10188, secondo cui: “In tema di responsabilità, quale custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., dell'ente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria che quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi da obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del sinistro, nonché il suo aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con
l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato. ” .
Dunque, si ritiene di non poter riscontrare in capo ad una responsabilità ex CP_1 art2051 cc risultando fornita in giudizio la prova liberatoria, cioè la prova di avere compiuto pagina 5 di 6 diligentemente tutte le attività necessarie a rimettere la strada in condizioni di sicurezza. Deve, dunque, ritenersi, integrato il caso fortuito che libera il custode da responsabilità, in quanto l'evento dannoso si è verificato per la repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, consistito, nel caso di specie, dal distacco da un mezzo pesante di un pezzo di metallo – il CTU parla di “una parte di un cilindro idraulico per sollevamento cassoni” - rimasto giacente sulla carreggiata.
Spese di lite compensate, attesa la natura della causa relativa al risarcimento di un danno effettivamente subito, nonché tenuto conto della complessità delle valutazioni in fatto, ricostruibili solo all'esito del giudizio e dell'espletata istruttoria documentale e testimoniale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda attorea;
- Compensa le spese di lite;
Prato 27.05.2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Bartoloni Saint Omer
Sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c, letta alle ore 16.15 all'esito della Camera di Consiglio, in difetto della presenza dei difensori delle parti ed allegata al Verbale di Udienza.
pagina 6 di 6
TRIBUNALE di PRATO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2438/2022
Oggi 27.05.2025, alle ore 9.30 davanti al sottoscritto giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint Omer, sono comparsi: per , l'avv. MINGHELLI FEDERICO Parte_1 per , l'avv. BRUNI CLAUDIA Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv Minghelli precisa come da nota conclusiva. L'Avv Bruni si riporta alla memorie conclusionali, contestando le avverse conclusioni e precisa come note conclusionali, I Procuratori dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della sentenza.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Alle ore 16.15 all'esito della Camera di Consiglio dà lettura, in difetto della presenza dei difensori delle parti, della sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c, allegata al Verbale di Udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PRATO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint
Omer, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2438/2022, promossa da:
, rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Federico Minghelli;
Parte_1
ATTORE/I contro
, rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Claudia Bruni;
Controparte_1
CONVENUTO/I
Conclusioni
Preso atto della discussione e delle conclusioni come precisate a verbale di udienza, il Giudice dà lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nonché del dispositivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. , ha convenuto in Parte_1 giudizio la società per ivi sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di Controparte_1 in ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, condannarlo, in persona del
[...] legale rappresentante pro tempore al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore in conseguenza dell'incidente per cui è causa, per complessivi €8.646,00 – ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.”
In particolare il Sig. , a sostegno delle proprie pretese, deduceva: (1) che in data Parte_1
16/06/2020, alle ore 21:00 circa, alla guida del proprio autoveicolo Renault Zoe, targato
FZ569AV, stava percorrendo l'autostrada “A1 Milano-Napoli”, direzione Bologna, quando, giunto all'altezza del Km 266+700, nel comune di Calenzano, impattava contro un oggetto metallico pagina 2 di 6 presente sulla carreggiata, come accaduto ad altri utenti della strada che lo precedevano;
(2) che tale situazione di pericolo non risultava in alcun modo segnalata, come rilevato dagli agenti della
Polizia Stradale intervenuti sul luogo del sinistro;
(3) che, a seguito dell'impatto con l'oggetto Con metallico, l'autoveicolo Renault riportava gravi danni materiali, per la cui eliminazione è stata necessaria una spesa complessiva di €8.646,00, come da documentazione prodotta in atti;
(4) che non veniva raggiunto un accordo stragiudiziale e bonario in merito alla richiesta di risarcimento avanzata dall'attore; conseguentemente, parte attrice formulava invito alla negoziazione assistita, che non andava a buon fine;
(5) in diritto, la responsabilità esclusiva della società per i danni patiti al proprio autoveicolo, ai sensi dell'art. 2051 Controparte_1
c.c., in qualità di custode del tratto autostradale ove si è verificato il sinistro de quo.
Si costituiva in giudizio la convenuta società la quale, nel contestare Controparte_1 tutto quanto esposto in citazione, deduceva: (1) preliminarmente, che la domanda attorea risultava non provata, in quanto l'attore non dimostrava alcunché circa la non visibilità oggettiva del pericolo e la non prevedibilità dell'insidia sulla sede stradale e non forniva la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
(2) che gli agenti della Polizia Stradale hanno descritto il luogo del sinistro con “traffico normale” e con “visibilità buona” e che, pertanto, l'attore avrebbe potuto evitare l'urto con l'ostacolo se avesse tenuto una condotta di guida prudente e consona allo stato dei luoghi, come prescritto dal Codice della Strada;
(3) che la condotta imprudente del danneggiato era tale da interrompere il nesso causale tra la cosa custodita e l'evento dannoso;
(4) che, in ogni caso, l'evento per cui è causa dipendeva da caso fortuito in quanto, verosimilmente, l'oggetto sulla careggiata, che originava il sinistro, veniva smarrito da qualche veicolo transitato poco prima;
(5) di aver adempiuto alla corretta sorveglianza sul tratto autostradale, come prescritto dalla legge;
(6) in via subordinata, che, in caso di accoglimento della domanda, il comportamento tenuto dal conducente del veicolo danneggiato sarebbe comunque configurabile quale concorso di colpa nella causazione dei danni lamentati, in applicazione dell'art. 1227, co. 1, c.c.; (7) che il quantum della pretesa non era adeguatamente provato. Parte convenuta concludeva pertanto come segue: “In via principale: respingere tutte le domande avanzate nei confronti della perché infondate in fatto Parte_2 ed in diritto per i vari motivi precisati nel presente atto;
Sempre in via principale: dichiarare che
l'evento dannoso per cui è causa è dovuto alla esclusiva responsabilità del conducente del mezzo presunto danneggiato per i motivi precisati nel presente atto e per l'effetto rigettare la domanda attorea. Sempre in via principale: dichiarare che l'evento dannoso per cui è causa è dovuto al caso
pagina 3 di 6 fortuito per i motivi argomentati nel presente atto. In denega ipotesi: qualora il Giudicante dovesse ravvisare una qualche responsabilità a carico della , si chiede Parte_2 all'Ill.mo Giudicante di graduarla ex art. 1227 c.c. per i motivi sopra indicati. In tutti i casi, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
La causa veniva poi istruita mediante produzione documentale, prove testimoniale e CTU estimativa sui danni subiti dall'autoveicolo.
All'udienza odierna le parti, come da verbale di cui la presente Sentenza è parte integrante, precisavano le conclusioni e procedevano a breve discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Motivi di fatto e di diritto
Alla luce dei documenti in atti e dell'espletata istruttoria orale la domanda risarcitoria di parte attrice non merita accoglimento.
In caso di sinistro in autostrada causato dalla presenza sulla carreggiata di materiale metallico appartenente presumibilmente a veicolo pesante transitato precedentemente, è configurabile a carico dei proprietari o concessionari delle autostrade per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, ex art 2051 cc, la responsabilità per cosa in custodia, ove si rinvenga un'effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate per i danni eventualmente cagionati agli utenti e fruitori dell'autostrada, che diano prova dell'evento e dei danni da esso derivati.
La concessionaria autostradale può, però, liberarsi della responsabilità ex art 2051 cc, provando il caso fortuito, dimostrando che l'evento dannoso è stato determinato da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa e che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, l'alterazione – nel caso di specie la presenza di un oggetto metallico presente sulla carreggiata - non poteva essere rimossa o segnalata per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere.
Orbene nel presente giudizio, parte attrice, come richiesto dalla norma di cui all'art 2051 cc, ha fornito la prova dell'evento, sia mediante il verbale di intervento della Polizia stradale, che per tramite della testimonianza della compagna di parte attrice, Sig.ra trasportata in Testimone_1 auto al tempo dell'incidente, escussa all'udienza del 23.10.2023, nonché prova dei danni subiti dalla macchina, come da fattura relativa alla riparazione e come da risultanze della CTU. Tuttavia, dalla documentazione in atti e dall'istruttoria testimoniale - teste Sig escusso in data Tes_2
24.03.2025, che ha confermato che tutto ciò che avviene sulla rete autostradale viene annotato nel giornale di sala radio - emerge che la convenuta, non appena informata della presenza di un pagina 4 di 6 oggetto sulla carreggiata, è diligentemente intervenuta a dare avviso mediante i pannelli MV della presenza dell'oggetto sulla carreggiata al km 265 direzione sinistra Calenzano Bivio A1/A1 int e che non abbia potuto evitare il sinistro per cui è causa per mancanza del tempo necessario per rimuovere la causa del danno prima che si vrificasse.
In particolare, emerge dall'istruttoria in atti che: la alle 20,44 veniva a Parte_2 conoscenza della presenza di un ostacolo sulla carreggiata al km 265 direzione sinistra Calenzano
Bivio A1/A1 int, grazie alla comunicazione da parte della Polstrada;
alle 20,46 parte convenuta comunicava la presenza della stesso sui Pannelli a Messaggio Variabile ed inviava safety car ed una squadra per la rimozione dell'ostacolo; l'incidente per cui è causa si è verificava alle h 20.50, come annotato nel verbale di intervento della Polizia stradale e come confermato dalla teste sig.ra sentita all'udienza del 23.10.2023. Tes_1
Orbene, appare evidente che la società autostrade si è attivata tempestivamente rispetto alla segnalazione della presenza dell'oggetto metallico sulla carreggiata al km 265 direzione sinistra
Calenzano Bivio A1/A1 int ricevuta alle h 20.44 e che, dunque, non vi è stato materialmente tempo per ripristinare e mettere in sicurezza la rete autostradale prima che parte attrice transitasse in quel tratto e rimanesse danneggiata dall'ostacolo/oggetto metallico presente sulla carreggiata perso verosimilmente da qualche autocarro precedentemente transitato in quel tratto di strada. Sul punto Cassazione civile sez. VI, 30/03/2022, n.10188, secondo cui: “In tema di responsabilità, quale custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., dell'ente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria che quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi da obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del sinistro, nonché il suo aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con
l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato. ” .
Dunque, si ritiene di non poter riscontrare in capo ad una responsabilità ex CP_1 art2051 cc risultando fornita in giudizio la prova liberatoria, cioè la prova di avere compiuto pagina 5 di 6 diligentemente tutte le attività necessarie a rimettere la strada in condizioni di sicurezza. Deve, dunque, ritenersi, integrato il caso fortuito che libera il custode da responsabilità, in quanto l'evento dannoso si è verificato per la repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, consistito, nel caso di specie, dal distacco da un mezzo pesante di un pezzo di metallo – il CTU parla di “una parte di un cilindro idraulico per sollevamento cassoni” - rimasto giacente sulla carreggiata.
Spese di lite compensate, attesa la natura della causa relativa al risarcimento di un danno effettivamente subito, nonché tenuto conto della complessità delle valutazioni in fatto, ricostruibili solo all'esito del giudizio e dell'espletata istruttoria documentale e testimoniale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda attorea;
- Compensa le spese di lite;
Prato 27.05.2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Bartoloni Saint Omer
Sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c, letta alle ore 16.15 all'esito della Camera di Consiglio, in difetto della presenza dei difensori delle parti ed allegata al Verbale di Udienza.
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