Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00454/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02639/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2639 del 2025, proposto dal sig. DO LI nella qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione e socio della Agricola Cooperativa S. SI soc. coop. a r.l., nonché di presidente del comitato dei soci della medesima, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Perrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco n. 63;
nei confronti
della Agricola Cooperativa S. SI soc. coop. a r.l. in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario liquidatore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Marco Agnoli, Arrigo Giorgini e Antonella Mucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento dell'illegittimità
del silenzio serbato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy sull'istanza del 26 febbraio 2025, volta ad ottenere la revoca in autotutela del decreto ministeriale 19 giugno 2003, con cui la Agricola Cooperativa S. SI soc. coop. a r.l. è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;
per la conseguente condanna del Ministero delle Imprese e del Made in Italy a provvedere in modo espresso e motivato sull'istanza entro un termine perentorio;
altresì per la condanna del Ministero delle Imprese e del Made in Italy a disporre la revoca del d.m. 19 giugno 2003;
nonché per la condanna del Ministero delle Imprese e del Made in Italy al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, derivanti dal colpevole ritardo nell'adozione del provvedimento, ai sensi dell'art. 2- bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 30, comma 4°, del cod. proc. amm.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e della Agricola Cooperativa S. SI soc. coop. a r.l. in l.c.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 il dott. FR VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il dott. DO LI, nella qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione e socio della Agricola Cooperativa S. SI soc. coop. a r.l., oltreché presidente del Comitato dei soci della medesima società, ha riassunto avanti al T.A.R. del Veneto un giudizio in precedenza proposto innanzi al T.A.R. del Lazio (R.G. n. 11377/2025), onde sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“ Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, riassunto il giudizio R.G. n. 11377/2025 del T.A.R. per il Lazio, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1.In via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy sull'istanza del 26 febbraio 2025 e sulla successiva diffida.
2.Per l'effetto, ai sensi dell'art. 117, comma 2, c.p.a., ordinare al Ministero di provvedere in modo espresso entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
3.In accoglimento della domanda ex art. 31, co. 3, c.p.a., accertare la piena fondatezza della pretesa e, per l'effetto, dichiarare il diritto della Società Agricola Cooperativa S. SI Soc. Coop. a r.l. ad ottenere la revoca del decreto di liquidazione coatta amministrativa e/o la chiusura della procedura, ordinando al Ministero di adottare, entro il medesimo termine, il relativo provvedimento di revoca/chiusura e ogni atto consequenziale necessario per consentire l'immediato ritorno in bonis della società.
4.Condannare il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi dell'art. 2-bis della L. 241/1990, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla Cooperativa a causa del colpevole ritardo, da liquidarsi in separato giudizio o in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
5.Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio” .
In estrema sintesi, il ricorrente si duole dell’inerzia serbata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy sull'istanza del 26.2.2025, tesa alla revoca in autotutela del decreto ministeriale del 19 giugno 2003, che aveva disposto la messa in liquidazione coatta amministrativa della Agricola Cooperativa S. SI soc. coop. r.l., odierna controinteressata, al tempo versante in stato di insolvenza.
In pratica, la procedura liquidatoria si sarebbe protratta per oltre due decenni, fintantoché questo Tribunale, con sentenza n. 1426/2022, passata in giudicato, ha condannato il Comune di Verona ad un ingente risarcimento del danno in favore della Cooperativa, per l'illegittimo esproprio che aveva causato la crisi di solvibilità. Questa iniezione di liquidità avrebbe mutato la situazione di fatto e di diritto, consentendo alla società di soddisfare integralmente tutti i creditori ammessi al passivo della Cooperativa e pure di ritornare in bonis .
La procedura liquidatoria non avrebbe più ragion d’essere, e conseguentemente dovrebbe venir meno.
L’istanza di revoca era diretta a tale scopo e il Ministero l’avrebbe pure istruita chiedendo al Commissario Liquidatore la relazione di competenza, pervenuta il 18 giugno 2025, senza poi concludere il procedimento, e dunque rendendo necessaria la presente azione che, oltre ad avversare il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione, mira pure all’accertamento della fondatezza della pretesa di revoca della l.c.a. e al risarcimento dei danni patiti a causa del ritardo nel provvedere.
2. Si sono costituiti in giudizio il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e la gestione liquidatoria della Agricola Cooperativa S. SI soc. coop. a r.l. in l.c.a., nella persona del suo commissario liquidatore.
Entrambe le parti intimate hanno anzitutto dedotto l’inammissibilità dell’azione a fronte della originaria insussistenza di un obbligo giuridico di provvedere sull’istanza di autotutela, e nel merito hanno contestato la fondatezza di tutte le domande proposte dal ricorrente.
3. Nell’approssimarsi della camera di consiglio del 12.2.2026 le parti si sono scambiate le memorie finali insistendo per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.
4. Alla detta udienza, dopo la discussione dei legali delle parti, il Collegio ha assunto la causa in decisione.
5. Il ricorso merita accoglimento negli stretti limiti qui di seguito precisati.
6. Introduttivamente vanno ricordati i presupposti per la proposizione dell’azione avverso il silenzio, costituiti dalla esistenza di un obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione cui l’istanza del privato è stata indirizzata, e dall’inerzia serbata dall’Amministrazione medesima oltre il termine previsto per l’adozione del provvedimento richiesto (vd. gli artt. 31 e 117 del cod. proc. amm.).
7. Il Ministero è rimasto inadempiente all’obbligo di provvedere sulla richiesta del privato del 26.2.2025 seguita dalla diffida del 14.7.2025.
Il Tribunale non ignora ed anzi intende ribadire la perdurante opinione dominante secondo cui, in generale, l’Amministrazione non ha l’obbligo di pronunciarsi sull’istanza del privato, proposta anche sotto forma di diffida a provvedere, che sia finalizzata ad adottare un provvedimento di revoca, stante l’ampia discrezionalità che connota l’esercizio del potere di autotutela.
Il caso in esame è però assai peculiare, perché a fronte del decreto che nel 2003 aveva disposto la messa in liquidazione coatta amministrativa della Agricola Cooperativa S. SI soc. coop. r.l., è sopravvenuto un fatto nuovo rappresentato dalla sentenza di questo Tribunale n. 1426/2022, che ha condannato il Comune di Verona ad un ingente risarcimento del danno nei confronti della Cooperativa in liquidazione coatta amministrativa. Il ricorrente, ritenendo tale evenienza in grado di incidere sullo stato di l.c.a. nel quale si trova la Cooperativa, ha presentato un’istanza di revoca della l.c.a., che il Ministero, con nota n. 42616 dell’11.3.2025 (vd. l’all.to n. 5 dep. dall’Avvocatura dello Stato), ha trasmesso al Commissario Liquidatore per il relativo riscontro. A sua volta l’organo della procedura liquidatoria, con comunicazione del 18.6.2025 (vd. l’all.to n. 6 dep. dall’Avvocatura dello Stato), ha dato seguito alla richiesta ministeriale chiedendo, alla competente Autorità di vigilanza, di disporre non già la revoca della l.c.a. della società ma lo scioglimento di quest’ultima ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del cod. civ.
Dunque il Ministero, nella sua veste di organo di vigilanza e controllo della procedura di liquidazione coatta amministrativa -ai sensi del comb. disp. degli artt. 2545 terdecies e quaterdecies del cod. civ., oltreché degli artt. 313, 316 del Codice della Crisi d’Impresa e degli artt. 12 e ss. del D.Lgs. n. 220/2002, contenente “Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi”-, e ritenendo che la richiesta del privato potesse avere incidenza sul perdurante stato di messa in liquidazione della Cooperativa, ha avviato un procedimento di esame della permanenza delle condizioni che l’avevano legittimata.
Così facendo il Ministero si è autovincolato a concluderlo con un provvedimento espresso ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990 (sul rilievo dell’autovincolo amministrativo in fattispecie relative a richieste di autotutela vd.: T.A.R. Puglia, n. 4004/2003; T.A.R. Campania, Salerno, n. 24/2003).
E poiché non risulta che il Ministero si sia poi effettivamente pronunciato, nemmeno aderendo alle articolate considerazioni che il Commissario ha fornito a smentita della possibilità di revoca della l.c.a. e, viceversa, sulla ritenuta necessità di disporre lo scioglimento della Cooperativa, il Tribunale ritiene che l’Amministrazione statale abbia violato l’obbligo di provvedere fissato dal cit. art. 2.
Tanto basta a reputare fondata la domanda del ricorrente nella parte relativa alla declaratoria di accertamento del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
8. Vanno invece rigettate le altre domande.
8.1. Non può darsi seguito alla richiesta di una pronuncia diretta sulla fondatezza della pretesa ai sensi dell’art. 31, comma 3°, del cod. proc. amm., perché in linea generale, com’è noto, il potere di revoca è connotato da un’ampia discrezionalità, dal momento che, a differenza del potere di annullamento d’ufficio che postula l’illegittimità dell’atto rimosso d’ufficio, quello di revoca esige una valutazione di opportunità, seppure ancorata alle condizioni legittimanti dettagliate all’art. 21 quinquies della L. n. 241/1990, richiamato dal ricorrente nella propria istanza del febbraio 2025.
Poiché l’esercizio del relativo potere resta rimesso a un apprezzamento ampiamente discrezionale dell’Amministrazione procedente ( ex multis cfr. T.A.R. Campania, sez. VIII, 9 luglio 2020, n. 2948 e giurisprudenza ivi citata), non sussistono i presupposti di cui al citato art. 31, comma 3°, del cod. proc. amm..
Questa conclusione, nel caso in esame, è corroborata dalla relazione del Commissario liquidatore del 18.6.2025 e vieppiù dalle argomentazioni spese nell’odierno giudizio dalle difese delle parti resistente e controinteressata.
Il Commissario liquidatore ha infatti dedotto che il ritorno in bonis della Cooperativa è evenienza affatto automatica, misurandosi anzitutto con lo scopo della l.c.a., che come suggerisce la sua stessa denominazione è quello di procedere all’estinzione dell’Ente e non al suo risanamento. Ciò in virtù dell’art. 213 della l.fall. (oggi confluito nell’art. 313 del codice della crisi di impresa), che dispone che, dopo le ripartizioni finali tra i creditori, si applicano “ le norme dell’art. 117, e se del caso degli articoli 2495 e 2496 del codice civile ”, cioè la cancellazione della società (art. 2495 c.c.) e il deposito dei libri sociali dopo la liquidazione della società (art. 2496 c.c.).
Le difese delle parti resistente e controinteressate hanno poi aggiunto altri elementi che, in concreto, incidono sulle valutazioni che l’Amministrazione statale è chiamata a compiere.
Si tratta: i) della persistenza di pretese creditorie; ii) della inattività prolungata della Cooperativa; iii) della mancanza della pluralità dei soci; iv) dell’assenza degli asset produttivi; v) della scadenza del termine di durata sociale al 31.12.2010; vi) della devoluzione del patrimonio residuo della Cooperativa ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11, comma 5°, della L. 59/1992.
Elementi che, nel caso di specie, anche in ragione della peculiare disciplina delle società Cooperative -vd. l’art. 2545 duodecies e septiesdecies del cod. civ., invocati dal Commissario liquidatore nella richiesta di scioglimento della società-, non consentono affatto di ravvisare un’ipotesi di “revoca vincolata” della liquidazione coatta amministrativa, passibile di essere accertata dal Tribunale in applicazione dell’art. 31, comma 3°, del cod. proc. amm., secondo la richiesta del ricorrente che va dunque, per questa parte, rigettata.
8.2. Anche la domanda risarcitoria è priva di fondamento.
Il ricorrente la fa discendere dal colpevole e ingiustificato ritardo del Ministero nel concludere il procedimento di revoca della l.c.a. di cui all’istanza del 25.2.2025, legandola ad un danno da lucro cessante, impedendosi a una società pienamente solvibile di riprendere la propria attività economica e di generare valore per i soci e per il territorio.
Di tali danni sociali il ricorrente, allo stato, non è però legittimato a dolersi, essendo la Cooperativa, al momento, in stato di liquidazione coatta amministrativa e dunque rappresentata da un apposito organo commissariale (art. 200, comma 2°, della l.fall., e ora l’art. 303 del c.c.i.).
In ogni caso, il ricorrente non dimostra la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, che l’art. 2 bis , comma 1°, della L. 241/1990, prevede non già come effetto del ritardo ex se riguardato, bensì per il fatto che la condotta inerte, o tardiva, dell’Amministrazione sia stata causa di un pregiudizio nella sfera giuridica del privato.
La giurisprudenza amministrativa ha infatti ripetutamente sottolineato la necessità che il danno prodottosi nella sfera giuridica del privato, e del quale quest’ultimo deve fornire la prova dell’ an e del quantum (C.d.S., sez. V, 11.07.2016, n. 3059), sia riconducibile, secondo la verifica del nesso di causalità, al comportamento inerte, ovvero all’adozione tardiva del provvedimento conclusivo del procedimento, da parte dell’Amministrazione, cosicché “l’ingiustizia e la sussistenza stessa del danno non possono in linea di principio presumersi iuris tantum, in meccanica ed esclusiva relazione al ritardo o al silenzio nell’adozione del provvedimento amministrativo, ma il danneggiato deve, ex art. 2697 c.c., provare tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda e, in particolare, sia dei presupposti di carattere oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale), sia di quelli di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante)” (cfr. C.G.A.R.S., 16.05.2016, n. 139, che richiama C.d.S., sez. V, 9.03.2015, n. 1182).
Difatti benché il cit. art. 2 bis rafforzi la tutela risarcitoria del privato nei confronti della pubblica Amministrazione, “ la domanda deve essere comunque ricondotta nell’alveo dell’art. 2043 c.c. per l’identificazione degli elementi costitutivi della responsabilità ” (cit. C.G.A.R.S., n. 139/2016).
Di tali elementi il ricorrente non ha offerto dimostrazione.
Manca, in particolare, la prova della ingiustizia del danno a fronte dell’ampia discrezionalità amministrativa e la dimostrazione che il pregiudizio sarebbe riconducibile al comportamento inerte del Ministero, avuto particolare riguardo all’esaurimento della durata sociale al 31.12.2010 in rapporto all’epoca cui viene fatto risalire il ritardo, ossia il 2025.
9. Per tutte le ragioni esposte, dunque, il Tribunale, accolta la domanda di accertamento della illegittimità del silenzio imputato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy sull'istanza del 26.2.2025, nei sensi di cui in motivazione, deve dichiarare l’obbligo del Ministero stesso di concludere il procedimento già avviato richiamato nella detta istanza, pronunciandosi per la revoca o meno della procedura di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della Agricola Cooperativa S. SI soc. coop. a r.l., entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
Vanno invece rigettate le ulteriori domande.
10. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza e della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
1) accoglie la domanda di accertamento della illegittimità del silenzio serbato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nei termini di cui in parte motiva, e per l’effetto:
-dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dal detto Ministero sull’istanza del ricorrente del 25.02.2025;
-ordina alla stessa Amministrazione di concludere il procedimento già avviato nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione, se anteriore, della presente sentenza;
2) rigetta la domanda di accertamento della fondatezza della pretesa del ricorrente formulata ai sensi dell’art. 31, comma 3°, del cod. proc. amm.;
3) rigetta la domanda risarcitoria;
4) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Ida OL, Presidente
SI Zampicinini, Primo Referendario
FR VI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR VI | Ida OL |
IL SEGRETARIO