TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 29/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2319/2024 Ruolo Generale
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente dr.ssa Marta Diamante Giudice rel. dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da:
) difesa e rappresentata Parte_1 C.F._1 dall'avv.to ALOISI GIULIA ricorrente contro
) Controparte_1 C.F._2 difeso e rappresentato dall'avv.to VIRGOLIN CRISTINA resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni di parte ricorrente e di parte resistente concordemente
“pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto il 25.10.2003 a
Trivignano Udine con le conseguenti annotazioni alle seguenti condizioni: - affidarsi la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori Per_1
1 con collocamento prevalente presso la madre;
- diritto di visita paterno come già concordato in sede di separazione stante l'età di;
- Per_1
ridurre, con decorrenza dalla domanda giudiziale, il contributo del padre nel mantenimento delle figlie ad euro 300,00 mensili ciascuna – somma da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese alla madre e da rivalutarsi annualmente ex indici ISTAT con decorrenza settembre 2024; - porsi, con decorrenza dalla domanda giudiziale, le spese straordinarie nella misura dell'80% a carico del padre e del 20% a carico della madre - spese da individuarsi e disciplinarsi come da Protocollo in uso al Tribunale di
Udine; - A.U.U. in favore della madre;
- fissarsi in euro 200,00 mensili con decorrenza dalla domanda l'assegno divorzile che il marito verserà alla moglie entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente ex indici
ISTAT;
- revocare, con decorrenza settembre 2024, l'obbligo per il marito di pagare alla moglie l'intero canone di locazione dell'abitazione adibita a casa familiare;
- darsi atto che le parti prestano consenso al rilascio/rinnovo del documento valido per l'espatrio della figlia minore;
- compensarsi integralmente le spese di lite tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 13.9.2024 e regolarmente notificato,
[...]
, premesso di aver contratto matrimonio il 25.10.2003 con Parte_1
e che dalla loro unione sono nate Controparte_1
, il 7.10.2005, e il 26.12.2008, ha chiesto la pronuncia di Per_2 Per_1
scioglimento del vincolo matrimoniale.
In particolare, ha riferito che il Tribunale di Udine, con decreto del
28.6.2022, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi e che era, pertanto, decorso il termine di sei mesi dalla comparizione di fronte al
Presidente del Tribunale, senza che fosse ripresa la convivenza né, in alcun modo, ricostruita l'unità familiare.
Oltre alla pronuncia di divorzio, la ricorrente ha chiesto altresì l'affido condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita paterno;
la previsione di un concorso del padre nel
2 mantenimento delle figlie di euro 600,00 complessivi, oltre al rimborso del
100% delle spese straordinarie;
l'accollo da parte del resistente del canone di locazione dell'immobile condotto in locazione dalla ricorrente;
la previsione di un assegno divorzile in proprio favore di euro 300,00 mensili.
Si è costituito che si è dichiarato Controparte_1
remissivo alla pronuncia di divorzio, ma ha proposto un diverso e minore importo, tanto a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie, quanto a titolo di assegno divorzile.
Le parti hanno depositato le memorie previste dall'art. 473-bis.17 c.p.c.
All'udienza del 13.1.2025 il giudice istruttore ha esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e, all'esito, la parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo complessivo sulle varie questioni controverse.
Autorizzate a discutere la causa ex art. 473-bis.22 c.p.c., le parti hanno quindi rassegnato le conclusioni di cui in epigrafe.
Status
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di divorzio, che ai sensi degli artt.
1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra
i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
Infatti, dalla copia degli atti del giudizio di separazione, risulta che, con decreto depositato in data 28.6.2021, il Tribunale di Udine omologava l'accordo di separazione personale dei coniugi.
3 Le parti comparivano dinanzi al Presidente all'udienza del 9.6.2021, sicché alla data del deposito del ricorso (13.9.2024) erano certamente trascorsi oltre sei mesi dall'udienza presidenziale.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Altre questioni
Essendo pertanto concordi le conclusioni rassegnate dalle parti, il Collegio deve pronunciare sentenza in conformità alle stesse, anche perché pienamente confacenti ai superiori interessi morali e materiali della figlia minore e comunque non contrarie all'ordine pubblico e alla legge.
Spese li lite.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti come da richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 25/10/2003 in
TRIVIGNANO UDINESE, e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di TRIVIGNANO UDINESE dell'anno 2003 al n. 2 parte I, da
, nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], Controparte_1
alle seguenti condizioni:
- affida la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori Per_1
con collocamento prevalente presso la madre;
- dispone che il padre abbia diritto/dovere di vedere e tenere con sé la figlia minore come già concordato in sede di separazione stante l'età di;
Per_1
- riduce, con decorrenza dalla domanda giudiziale, il contributo del padre nel mantenimento delle figlie ad euro 300,00 mensili per ciascuna – somma
4 da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese alla madre e da rivalutarsi annualmente ex indici ISTAT con decorrenza settembre 2024;
- pone, con decorrenza dalla domanda giudiziale, le spese straordinarie nella misura dell'80% a carico del padre e del 20% a carico della madre - spese da individuarsi e disciplinarsi come da Protocollo in uso al Tribunale di Udine;
- A.U.U. in favore della madre;
- fissa in euro 200,00 mensili con decorrenza dalla domanda l'assegno divorzile che il marito verserà alla moglie entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente ex indici ISTAT;
- revoca, con decorrenza settembre 2024, l'obbligo per il marito di pagare alla moglie l'intero canone di locazione dell'abitazione adibita a casa familiare;
- dà atto che le parti prestano consenso al rilascio/rinnovo del documento valido per l'espatrio della figlia minore;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 20.1.2025
Il Presidente dr.ssa Annamaria Antonini il Giudice rel. dr.ssa Marta Diamante
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente dr.ssa Marta Diamante Giudice rel. dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da:
) difesa e rappresentata Parte_1 C.F._1 dall'avv.to ALOISI GIULIA ricorrente contro
) Controparte_1 C.F._2 difeso e rappresentato dall'avv.to VIRGOLIN CRISTINA resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni di parte ricorrente e di parte resistente concordemente
“pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto il 25.10.2003 a
Trivignano Udine con le conseguenti annotazioni alle seguenti condizioni: - affidarsi la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori Per_1
1 con collocamento prevalente presso la madre;
- diritto di visita paterno come già concordato in sede di separazione stante l'età di;
- Per_1
ridurre, con decorrenza dalla domanda giudiziale, il contributo del padre nel mantenimento delle figlie ad euro 300,00 mensili ciascuna – somma da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese alla madre e da rivalutarsi annualmente ex indici ISTAT con decorrenza settembre 2024; - porsi, con decorrenza dalla domanda giudiziale, le spese straordinarie nella misura dell'80% a carico del padre e del 20% a carico della madre - spese da individuarsi e disciplinarsi come da Protocollo in uso al Tribunale di
Udine; - A.U.U. in favore della madre;
- fissarsi in euro 200,00 mensili con decorrenza dalla domanda l'assegno divorzile che il marito verserà alla moglie entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente ex indici
ISTAT;
- revocare, con decorrenza settembre 2024, l'obbligo per il marito di pagare alla moglie l'intero canone di locazione dell'abitazione adibita a casa familiare;
- darsi atto che le parti prestano consenso al rilascio/rinnovo del documento valido per l'espatrio della figlia minore;
- compensarsi integralmente le spese di lite tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 13.9.2024 e regolarmente notificato,
[...]
, premesso di aver contratto matrimonio il 25.10.2003 con Parte_1
e che dalla loro unione sono nate Controparte_1
, il 7.10.2005, e il 26.12.2008, ha chiesto la pronuncia di Per_2 Per_1
scioglimento del vincolo matrimoniale.
In particolare, ha riferito che il Tribunale di Udine, con decreto del
28.6.2022, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi e che era, pertanto, decorso il termine di sei mesi dalla comparizione di fronte al
Presidente del Tribunale, senza che fosse ripresa la convivenza né, in alcun modo, ricostruita l'unità familiare.
Oltre alla pronuncia di divorzio, la ricorrente ha chiesto altresì l'affido condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita paterno;
la previsione di un concorso del padre nel
2 mantenimento delle figlie di euro 600,00 complessivi, oltre al rimborso del
100% delle spese straordinarie;
l'accollo da parte del resistente del canone di locazione dell'immobile condotto in locazione dalla ricorrente;
la previsione di un assegno divorzile in proprio favore di euro 300,00 mensili.
Si è costituito che si è dichiarato Controparte_1
remissivo alla pronuncia di divorzio, ma ha proposto un diverso e minore importo, tanto a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie, quanto a titolo di assegno divorzile.
Le parti hanno depositato le memorie previste dall'art. 473-bis.17 c.p.c.
All'udienza del 13.1.2025 il giudice istruttore ha esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e, all'esito, la parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo complessivo sulle varie questioni controverse.
Autorizzate a discutere la causa ex art. 473-bis.22 c.p.c., le parti hanno quindi rassegnato le conclusioni di cui in epigrafe.
Status
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di divorzio, che ai sensi degli artt.
1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra
i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
Infatti, dalla copia degli atti del giudizio di separazione, risulta che, con decreto depositato in data 28.6.2021, il Tribunale di Udine omologava l'accordo di separazione personale dei coniugi.
3 Le parti comparivano dinanzi al Presidente all'udienza del 9.6.2021, sicché alla data del deposito del ricorso (13.9.2024) erano certamente trascorsi oltre sei mesi dall'udienza presidenziale.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Altre questioni
Essendo pertanto concordi le conclusioni rassegnate dalle parti, il Collegio deve pronunciare sentenza in conformità alle stesse, anche perché pienamente confacenti ai superiori interessi morali e materiali della figlia minore e comunque non contrarie all'ordine pubblico e alla legge.
Spese li lite.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti come da richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 25/10/2003 in
TRIVIGNANO UDINESE, e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di TRIVIGNANO UDINESE dell'anno 2003 al n. 2 parte I, da
, nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], Controparte_1
alle seguenti condizioni:
- affida la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori Per_1
con collocamento prevalente presso la madre;
- dispone che il padre abbia diritto/dovere di vedere e tenere con sé la figlia minore come già concordato in sede di separazione stante l'età di;
Per_1
- riduce, con decorrenza dalla domanda giudiziale, il contributo del padre nel mantenimento delle figlie ad euro 300,00 mensili per ciascuna – somma
4 da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese alla madre e da rivalutarsi annualmente ex indici ISTAT con decorrenza settembre 2024;
- pone, con decorrenza dalla domanda giudiziale, le spese straordinarie nella misura dell'80% a carico del padre e del 20% a carico della madre - spese da individuarsi e disciplinarsi come da Protocollo in uso al Tribunale di Udine;
- A.U.U. in favore della madre;
- fissa in euro 200,00 mensili con decorrenza dalla domanda l'assegno divorzile che il marito verserà alla moglie entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente ex indici ISTAT;
- revoca, con decorrenza settembre 2024, l'obbligo per il marito di pagare alla moglie l'intero canone di locazione dell'abitazione adibita a casa familiare;
- dà atto che le parti prestano consenso al rilascio/rinnovo del documento valido per l'espatrio della figlia minore;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 20.1.2025
Il Presidente dr.ssa Annamaria Antonini il Giudice rel. dr.ssa Marta Diamante
5