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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 27/12/2025, n. 1416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1416 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano –
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott.ssa GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1565/2019 RGAC vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (CF. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Serena Riccio (CF.
), presso il cui studio in Montepaone (CZ) alla Via Nazionale, 84 C.F._2
elegge domicilio;
APPELLANTE
E
Controparte_1
(già in persona del Presidente legale
[...] Controparte_2
rappresentante pro tempore, con sede in Via Unione Europea n° 15, Crotone, (P.IVA:
) rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Talarico, P.IVA_1
APPELLATA
1 All'esito dell'udienza del 28.10.2025 la causa era posta in decisione con ordinanza ex art. 127
ter, comma 3 c.p.c. sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per l'appellante : << … IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti
dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 531/2019 emessa
dal Tribunale di Crotone dott.ssa E. Marchetto nell'ambito del RG. 206/2017 pubblicata in data
29.04.2019 notificata da controparte in data 27.06.2019 accogliere tutte le conclusioni avanzate in
prime cure che qui si intendono integralmente trascritte e conseguentemente disattendere tutte le
eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel
presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA
come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore del procuratore costituito
ex art. 93 cpc..>>;
Per l'appellata.: << … preliminarmente dichiarare inammissibile l'appello ex art. 343 c.p.c….e 348
bis 348 ter c.p.c…rigettare l'appello e, per l'effetto,, confermare l'impugnata sentenza. Con vittoria
di spese, compensi, IVA,CPA e spese forfettarie come per legge.>>.
I FATTI
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “ propone opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo di cui in epigrafe dell'importo di € 11.785,53, oltre accessori, emesso dall'Intestato
Tribunale in favore di Controparte_3
, in relazione allo scoperto del conto corrente n. 0027102692/66 acceso il 3.01.2007,
[...]
munito di apertura di credito in data 16.08.2012 ed estinto per passaggio a sofferenza il 15.06.2015
(cfr. docc. 2, 7 e 3 fasc. monitorio). A copertura delle passività scaturite dal predetto rapporto, l'attore,
in data 23.12.2014, stipulava con la Banca opposta un contratto di mutuo ipotecario dell'importo di
€ 72.000,00 (cfr. doc. 1 opposta). Come primo motivo di censura, parte opponente deduce la nullità
del decreto ingiuntivo per inidoneità della documentazione prodotta in sede monitoria ai sensi degli
artt. 633, 634 c.p.c. e 50 T.U.B., mentre come secondo motivo di opposizione, l'attore sostiene
2 l'inesistenza del credito ingiunto, posto che non sarebbe verosimile che la suddetta somma (relativa
alle passività maturate nei confronti dell'Istituto Bancario) non fosse coperta dal contratto di
finanziamento, sottoscritto il 23.12.2014 a copertura dell'esposizione del correntista.
Nel merito, viene, inoltre, genericamente contestata, sulla base di una “preanalisi economica” (in atti
– doc. non numerato di parte opponente) l'applicazione di interessi usurari e, conseguentemente,
l'illegittimità della pretesa monitoriamente avanzata, nonché l'illegittima applicazione dei c.d. giorni
valuta nel calcolo degli interessi debitori. Pertanto, l'attore chiede, previo accertamento della nullità
del decreto ingiuntivo opposto, revocarsi lo stesso e dichiararsi l'insussistenza di qualsivoglia credito
della Banca opposta, ed, in via istruttoria, ordinare all'Istituto di Credito ex art. 210 c.p.c. l'esibizione
di tutti gli estratti conto e della documentazione relativi al rapporto, nonché espletarsi c.t.u. contabile.
La convenuta si costituisce, contestando integralmente ed in modo puntuale gli avversi rilievi, in
particolare per quanto attiene alla completezza della documentazione prodotta in sede monitoria ed
alla legittimità delle condizioni economiche del rapporto bancario di cui è causa.”.
All'esito del giudizio iscritto sub R.G. n. 206/2017, il Tribunale di Crotone emetteva la sentenza n. 531/2019, pubblicata il 29.04.2019, con la quale così provvedeva: “Il Tribunale di
Crotone in composizione monocratica nella persona del Giudice unico, dott.ssa Elisa Marchetto,
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 628/2016 R.Ing., emesso da
Codesto Tribunale in data 16.11.2016.
2) Condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'opposta nel presente
giudizio, liquidate in € 3.651,25 di cui € 3.175,00 per compenso ed € 476,25 per spese forfettarie al
15%, oltre ad IVA e CPA come per legge.
3) Rigetta la richiesta di condanna di ex art. 96, comma 3 c.p.c.”. Controparte_4
Con atto di citazione regolarmente notificato, interponeva Parte_1
appello avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi:
- omessa pronuncia su parte della domanda laddove il Giudice di prime cure omette di pronunciarsi su di una specifica contestazione formulata da parte opponente in primo grado
(inesistenza della somma ingiunta per inverosimiglianza che la stessa non fosse coperta dal mutuo stipulato dalle parti) sul presupposto che detta contestazione sarebbe espressa in
3 termini incomprensibili;
- omessa pronuncia circa la contestazione sollevata da parte opponente e quindi circa la domanda di accertamento di dell'anomalia relativa all'applicazione al conto corrente per cui è causa dei così detti giorni di valuta;
- mancato accoglimento della richiesta di CTU ed erroneità della pronuncia nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di usurarietà dei tassi attesa la mancata allegazione dei decreti ministeriali.
Concludeva come in epigrafe.
Si costituiva la Controparte_3
deducendo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello proposto ex artt. 342, 348 bis cp.c.; nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello, in quanto inammissibile e infondato con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa depositata in data 22.2.2023, si costituiva la
[...]
(già ), in Controparte_1 Controparte_2
persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, dando atto
In questa sede preliminarmente si rappresenta che in data 31.03.2022, con atto di fusione ed incorporazione, Rep. n° 25093, Racc. n° 16133, a firma del Notaio Dott. Persona_1
, la con sede in
[...] Controparte_5
Marcellinara, Via san Francesco di Paola snc, la Controparte_6
, con sede in , Via Tommaso Campanella n° 1, la
[...] CP_6 [...]
Via Dante Alighieri snc, la Controparte_7 [...]
con sede in Crotone Via Unione Controparte_8
Europea n° 15, si sono fuse mediante incorporazione ed hanno costituito la
[...]
, con sede legale nel Comune di Controparte_9
Crotone alla Via unione Europa n° 15; che in conseguenza dell'atto di fusione la
[...]
ha assunto tutti i diritti Controparte_9
e gli obblighi delle società estinte, subentrando in pieno diritto, ai sensi dell'art. 2540-bis c.c.
e del D. Lge 385/1993 in ogni rapporto attivo e passivo, anche processuale, in ogni ragione,
azione e credito ed in ogni obbligo, impegno e passività, delle società partecipanti. Chiedeva
4 il rigetto dell'appello.
Rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e le richieste istruttorie avanzate da parte appellante, dopo alcuni rinvii, all'udienza del
28.10.2025, svoltasi ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c., le parti depositavano le rispettive note scritte, precisando le conclusioni;
la Corte si riservava.
La causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale avanzata dalla parte appellata.
Il requisito della specificità dei motivi di appello, prescritto dall'art. 342 c.p.c., non può essere definito in via generale ed assoluta, ma dev'essere correlato alla motivazione della sentenza impugnata, nel senso che la manifestazione volitiva dell'appellante dev'essere formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, e deve quindi contenere l'indicazione, sia pure in forma succinta, degli "errores" attribuiti alla sentenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di quest'ultima, in modo da incrinarne il fondamento logico-giuridico, con la conseguente inammissibilità dell'individuazione dei motivi operata mediante il generico richiamo alle deduzioni, eccezioni e conclusioni della comparsa depositata in primo grado (Cass. civ., sez. I, 19.09.2006, n. 20261; Cass. civ., sez. I,
11.10.2006, n. 21816).
Nel caso di specie l'appellante, alla luce dei principi stabiliti dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite (sentenza n. 27199 del 2017; v. altresì Cass., ord. n. 13535 del 2018) ha assolto all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ..
5 Ed invero, la disposizione di cui all'art. 348 bis c.p.c. non ha come sua ratio la generalizzata applicabilità a tutti gli appelli definibili con sentenza di rigetto, piuttosto estende la sua efficacia solo a quelli per i quali la infondatezza emerga allo stato degli atti senza necessità di particolari approfondimenti in diritto e/o in fatto, e per i quali, inoltre,
non vi sia la necessità di integrare o modificare la motivazione della sentenza che si vada in ipotesi a confermare. In relazione ai profili di inammissibilità rilevati ex art. 348 bis c.p.c., la fattispecie non consente di ritenere de plano allo stato una ragionevole improbabilità
dell'appello di essere accolto, risultando per contro la decisione affidata ad un'approfondita valutazione dei temi sollevati e ad un attento studio della fattispecie e della sua disciplina,
anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e richiedendo la decisione la delibazione di temi non adeguatamente valutati nella sentenza impugnata.
Pertanto, i profili di inammissibilità dedotti devono ritenersi insussistenti.
Passando ad esaminare il merito dell'appello, ritiene questa Corte lo stesso in toto
infondato per le ragioni di seguito esposte, all'esito dell'esame della documentazione in atti e contenuta nel fascicolo di primo grado allegato nonché del percorso logico-giuridico tenuto dal giudice di primo grado.
Con il primo motivo di appello, censura la sentenza di primo Parte_1
grado per omessa pronuncia su parte della domanda laddove il Giudice di prime cure ha omesso di pronunciarsi su di una specifica contestazione formulata da parte opponente in primo grado, più precisamente quella relativa alla inesistenza della somma ingiunta per inverosimiglianza che la stessa non fosse coperta dal mutuo stipulato dalle parti, sul presupposto che detta contestazione sarebbe stata espressa in termini incomprensibili.
Il motivo è infondato.
Ed invero, l'odierno appellante con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo ha dedotto che “inspiegabilmente ed all'oscuro del correntista l'operazione di mutuo
che doveva coprire il saldo debitorio del conto corrente per cui è causa, ha determinato una pendenza
a debito per euro 11.785,53, ovvero tale residua somma non è stata estinta così come il resto del saldo
debitorio. Non pare verosimile che il correntista che si è impegnato con il nuovo contratto di mutuo
allo scopo di estinguere le pretese creditorie della banca abbia acconsentito a non coprire la residua
6 somma di euro 11.785,53 oggetto del decreto ingiuntivo”, limitandosi ad esprimere un giudizio di verosimiglianza senza argomentare in termini giuridici la predetta deduzione e motivare la contestazione che si appalesa generica nella sua esposizione, nella indicazione della normativa violata ed, in ogni caso, priva di supporto probatorio, non potendo supplire a tanto la richiesta di esibizione di documentazione ex art. 210 c.p.c., anch'essa generica.
Per le medesime ragioni, ritiene questa Corte, infondato il motivo di appello relativo all'omessa pronuncia circa la contestazione relativa all'applicazione al conto corrente per cui è causa dei così detti giorni di valuta.
Né può supplire alla proposizione di domande estremamente generiche in primo grado l'atto di appello atteso che lo stesso è strumento per contestare punti specifici di una sentenza e non un'occasione per riformulare completamente la domanda o per sanare la genericità o la mancanza di specificità della stessa. La parte deve dimostrare che la domanda non era generica, ma ben articolata e specificata nel primo grado, e che l'eventuale rigetto è
dovuto a un errore del giudice. Circostanza, questa non avvenuta con il proposto appello.
Con il restante motivo di appello contesta il mancato accoglimento della Pt_1
richiesta di CTU e l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di usurarietà dei tassi per mancata allegazione dei decreti ministeriali.
Il giudice di prime cure ha rigettato la domanda sul punto, non ritenendo necessaria la CTU,
atteso che “essa è stata formulata da parte opponente in termini del tutto aspecifici,senza indicare i
trimestri in cui il tasso soglia sarebbe stato superato, e senza neppure allegare,come sarebbe stato suo
onere fare ex art. 2697 c.c., i decreti ministeriali di riferimento”.
Orbene, chi contesta l'usura di un tasso d'interesse ha l'onere di provare l'usurarietà della clausola, fornendo al giudice elementi specifici come il tipo contrattuale, la clausola sugli interessi e il tasso effettivo applicato, oltre alla documentazione dei tassi soglia che sono stati superati. L'accusa di usura non può essere generica, ma richiede un'allegazione rigorosa e dettagliata.
Il debitore che lamenta il superamento del tasso soglia deve allegare in giudizio:
• Tipo di contratto: Il contratto di finanziamento in essere.
• Clausola contrattuale: La clausola che disciplina gli interessi.
7 • Tasso d'interesse concretamente applicato: Il tasso effettivo globale (TEG) applicato nel periodo di riferimento, che include tutte le spese e commissioni legate al credito.
• Tasso soglia (TEGM): La percentuale del tasso soglia del periodo in cui si è verificato lo sconfinamento.
L'onere della prova di usura grava sul debitore, il quale non solo deve produrre le prove,
ma deve prima di tutto allegare in modo puntuale e specifico i fatti a fondamento della sua eccezione, indicando tassi applicati, tassi soglia e periodi di riferimento. La mancata allegazione specifica rende inammissibile l'esame della questione (Corte di Cassazione, con l'ordinanza 5709/2025). Né a tanto può supplire la CTU.
In definitiva, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte di Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Crotone n. 531/2019, pubblicata il 29.04.2019, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore della Parte_1 [...]
che liquida in euro Controparte_1
3.966,00 per compensi, oltre accessori come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
8 Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 23.12.2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. Alberto Nicola Filardo
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