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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 07/10/2025, n. 1961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1961 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
n.3772/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, IO CA
LL, nella presente controversia individuale di lavoro tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. OC MARCO -c.f. , nonché dell'avv. C.F._1
OC GG -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._3
-parte resistente- all'udienza del 07/10/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 02/05/2025 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito ATP, chiedendo, previo accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per ottenere la pensione d'inabilità civile o in via subordinata l'assegno
1 d'invalidità civile, la condanna dell' all'erogazione della CP_1 corrispondente prestazione assistenziale con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella successiva accertata in corso di causa, oltre spese di lite.
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell' – in quanto il procedimento per ATP ex art.445 bis CP_1
c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata in ricorso e non anche ad ottenere la declaratoria del corrispondente diritto – nel merito occorre evidenziare che, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità ovvero della pensione d'inabilità il legislatore ha previsto una percentuale minima – già fissata ai due terzi della capacità lavorativa normale e successivamente elevata al 74% (art. 9 D.lgs. n. 509/88; D. M. 05/02/1992) – nonché limiti reddituali periodicamente rivalutabili, differenziati per categoria ed entità delle minorazioni.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
AN OR, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice,
2 pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo
– le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha escluso la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per la fruizione della prestazione assistenziale rivendicata, avendo valutato l'invalidità permanente nella misura pari al 67%, che è nettamente inferiore a quella del
74% prescritta dalla legge per il riconoscimento anche soltanto dell'assegno d'invalidità civile (si vedano la valutazione medico- legale e le conclusioni esposte dal CTU a pag.6 della sua relazione scritta).
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU: «I risultati degli accertamenti clinici e complementari eseguiti ci permettono di rispondere con motivato parere ai quesiti.
Il sig. è risultato essere affetto da: Parte_1
“Esiti di remoto (2006) trauma addominale con emoperitoneo da rottura di milza. Intervento chirurgico di Splenectomia.
Cardiopatia Ipertensiva. Sindrome depressiva endoreattiva severa”.
La valutazione del grado di invalidità viene formulata dopo attento esame della documentazione allegata al fascicolo peritale, dall'esame obiettivo ed da quanto riferito in anamnesi.
Il ricorrente nel 2006 mentre era in mare è stato investito da un gommone che gli ha procurato un trauma addominale con rottura della milza che è stata asportata con intervento chirurgico.
Nel 2015 e nel 2019 è stato ricoverato per “embolia polmonare e cerebrale” da rapida risalita durante una immersione senza compensazione.
Questi episodi hanno determinato uno stato di ansia, disturbi del sonno e ritiro sociale che già presenti da alcuni anni si sono
3 accentuati dopo i ricoveri per embolia e per la impossibilità ad effettuare immersioni.
Dal certificato di Visita CSM di Barletta 26.03.2024, si evince che il ricorrente da circa due anni è astinente dall'abuso di alcool e di sostanze stupefacenti.
Pertanto, facendo riferimento alle indicazioni fornite dalla Tab.
05.02.1992 applicando criteri analogici e calcolo riduzionistico, riteniamo che le patologie certificate e diagnosticate determinano una riduzione permanente delle capacità lavorative con invalidità, più che equa, pari al 67%.
Conclusioni:
Il Sig. è risultato essere affetto da: Parte_1
1. “Esiti di remoto (2006) trauma addominale con emoperitoneo da rottura di milza. Intervento chirurgico di Splenectomia.
Cardiopatia Ipertensiva. Sindrome depressiva endoreattiva severa”.
2. Tali infermità riducono in modo permanente le capacità lavorative del ricorrente in misura del 67 %.
Tab. 05.02.2016. Criterio Analogico e Calcolo riduzionistico.
Cod. 2206= 40% + Cod. 6441 = 30%».
In conclusione, occorre evidenziare che, non essendo stata prospettata nell'atto introduttivo del presente giudizio alcuna argomentazione ulteriore rispetto a quelle già esaminate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dal difensore di parte ricorrente deve essere disattesa anche in funzione soltanto dell'accertamento di un eventuale aggravamento, in quanto non documentato in maniera idonea.
Pertanto, la differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dallo stesso CTU nominato nella precedente fase di ATP, che questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
In conclusione, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Infine, attesa la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il
4 diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Analogamente, le spese della C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari per beneficiare della pensione d'inabilità civile;
-dichiara l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari per beneficiare dell'assegno d'invalidità civile;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 07/10/2025
Il Giudice del Lavoro
IO CA LL
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, IO CA
LL, nella presente controversia individuale di lavoro tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. OC MARCO -c.f. , nonché dell'avv. C.F._1
OC GG -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._3
-parte resistente- all'udienza del 07/10/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 02/05/2025 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito ATP, chiedendo, previo accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per ottenere la pensione d'inabilità civile o in via subordinata l'assegno
1 d'invalidità civile, la condanna dell' all'erogazione della CP_1 corrispondente prestazione assistenziale con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella successiva accertata in corso di causa, oltre spese di lite.
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell' – in quanto il procedimento per ATP ex art.445 bis CP_1
c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata in ricorso e non anche ad ottenere la declaratoria del corrispondente diritto – nel merito occorre evidenziare che, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità ovvero della pensione d'inabilità il legislatore ha previsto una percentuale minima – già fissata ai due terzi della capacità lavorativa normale e successivamente elevata al 74% (art. 9 D.lgs. n. 509/88; D. M. 05/02/1992) – nonché limiti reddituali periodicamente rivalutabili, differenziati per categoria ed entità delle minorazioni.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
AN OR, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice,
2 pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo
– le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha escluso la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per la fruizione della prestazione assistenziale rivendicata, avendo valutato l'invalidità permanente nella misura pari al 67%, che è nettamente inferiore a quella del
74% prescritta dalla legge per il riconoscimento anche soltanto dell'assegno d'invalidità civile (si vedano la valutazione medico- legale e le conclusioni esposte dal CTU a pag.6 della sua relazione scritta).
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU: «I risultati degli accertamenti clinici e complementari eseguiti ci permettono di rispondere con motivato parere ai quesiti.
Il sig. è risultato essere affetto da: Parte_1
“Esiti di remoto (2006) trauma addominale con emoperitoneo da rottura di milza. Intervento chirurgico di Splenectomia.
Cardiopatia Ipertensiva. Sindrome depressiva endoreattiva severa”.
La valutazione del grado di invalidità viene formulata dopo attento esame della documentazione allegata al fascicolo peritale, dall'esame obiettivo ed da quanto riferito in anamnesi.
Il ricorrente nel 2006 mentre era in mare è stato investito da un gommone che gli ha procurato un trauma addominale con rottura della milza che è stata asportata con intervento chirurgico.
Nel 2015 e nel 2019 è stato ricoverato per “embolia polmonare e cerebrale” da rapida risalita durante una immersione senza compensazione.
Questi episodi hanno determinato uno stato di ansia, disturbi del sonno e ritiro sociale che già presenti da alcuni anni si sono
3 accentuati dopo i ricoveri per embolia e per la impossibilità ad effettuare immersioni.
Dal certificato di Visita CSM di Barletta 26.03.2024, si evince che il ricorrente da circa due anni è astinente dall'abuso di alcool e di sostanze stupefacenti.
Pertanto, facendo riferimento alle indicazioni fornite dalla Tab.
05.02.1992 applicando criteri analogici e calcolo riduzionistico, riteniamo che le patologie certificate e diagnosticate determinano una riduzione permanente delle capacità lavorative con invalidità, più che equa, pari al 67%.
Conclusioni:
Il Sig. è risultato essere affetto da: Parte_1
1. “Esiti di remoto (2006) trauma addominale con emoperitoneo da rottura di milza. Intervento chirurgico di Splenectomia.
Cardiopatia Ipertensiva. Sindrome depressiva endoreattiva severa”.
2. Tali infermità riducono in modo permanente le capacità lavorative del ricorrente in misura del 67 %.
Tab. 05.02.2016. Criterio Analogico e Calcolo riduzionistico.
Cod. 2206= 40% + Cod. 6441 = 30%».
In conclusione, occorre evidenziare che, non essendo stata prospettata nell'atto introduttivo del presente giudizio alcuna argomentazione ulteriore rispetto a quelle già esaminate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dal difensore di parte ricorrente deve essere disattesa anche in funzione soltanto dell'accertamento di un eventuale aggravamento, in quanto non documentato in maniera idonea.
Pertanto, la differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dallo stesso CTU nominato nella precedente fase di ATP, che questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
In conclusione, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Infine, attesa la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il
4 diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Analogamente, le spese della C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari per beneficiare della pensione d'inabilità civile;
-dichiara l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari per beneficiare dell'assegno d'invalidità civile;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 07/10/2025
Il Giudice del Lavoro
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