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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/04/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 996/2019 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha pronunciato la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 996 del Reg. Gen. dell'anno 2019, e vertente tra
[...]
(C.F.: – rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 CodiceFiscale_1
Giuseppe Manglaviti del Foro di Locri), e in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore (P. IVA.: – rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avvocato Giuseppe Cristiano del Foro di Locri), nella qualità d'impresa designata per il
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
1 c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, con sentenza n. 548/2019, il Tribunale di Locri ha rigettato la domanda mediante la quale ha invocato – in confronto di Parte_1 Controparte_1 impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada – il risarcimento dei danni, subiti – a suo dire – in cagione d'un sinistro stradale provocato da veicolo sconosciuto, mentre lo stesso si sarebbe trovato alla guida del proprio ciclomotore.
2.1. Il giudice di prima cura ha ritenuto come il ricorrente non avesse assolto al proprio onere probatorio, non avendo fornito prove sufficienti a dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria.
2.2. L'appellante – in particolare – sostiene come il giudice di primo grado avrebbe errato nel valutare le dichiarazioni rese dai testimoni (e nel considerale non genuine), avendo questi descritto in maniera convergente la dinamica del sinistro, con marginalità delle eventuali incongruenze fra le deposizioni medesime.
2.3. Allo stesso modo, sarebbero stati ritenuti erroneamente irrilevanti la CTU medica
(affermativa della compatibilità dei danni riportati da con l'incidente stradale), e il Parte_1
referto del pronto soccorso, poiché assistito da fede privilegiata.
2.4. Tutti questi elementi (congiuntamente alla querela presentata dall'odierno appellante alla
Polizia di Stato) sarebbero in grado di dimostrare la veridicità del sinistro e l'effettiva dinamica dello stesso.
3. Parte appellata resiste all'iniziativa avversaria, sostenendo l'ineccepibilità della decisione impugnata, laddove avrebbe ritenuto inevaso l'onere probatorio dell'attore: ciò, in quanto – trattandosi d'una fattispecie in cui, restando non identificata una delle parti coinvolte, l'unica ricostruzione dei fatti è quella fornita dal danneggiato – la vittima del sinistro sarebbe stata tenuta alla dimostrazione – ancor più rigorosa – della veridicità di quanto sostenuto, e d'aver fatto tutto il possibile per individuare l'autore del sinistro.
3.1. L'appellante – al contrario – non avrebbe neppure allertato le forze dell'ordine (affinché esse potessero identificare l'autore dell'illecito, e ricostruire l'esatta dinamica dei fatti), se non con una querela presentata a distanza di settimane dall'evento.
4. All'esito della camera di consiglio del 15 aprile 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è infondato.
2 6. Le incongruenze rilevate dal primo giudice sono persuasive, vieppiù se lette alla luce di ulteriori peculiarità della vicenda (indicate nel prosieguo).
7. L'attore ha omesso di convocare la pubblica autorità, tanto nell'immediatezza del sinistro quanto una volta pervenuto al pronto soccorso, e ha formalizzato soltanto sessantuno giorni dopo l'incidente una denuncia-querela nei confronti di ignoti.
8. I testimoni (dichiaratisi oculari) non hanno fornito dettagli in ordine al veicolo investitore, al di là d'un riferimento al colore (scuro) del mezzo.
9. Lo stesso danneggiato non risulta essersi dedicato diligentemente all'individuazione di fonti di prova (diverse dalle deposizioni degli escussi) idonee a dare conto – con più spiccata idoneità probatoria e grado d'inconfutabilità – della materialità del sinistro, della sua dinamica e delle stesse caratteristiche (anche identificative) del veicolo responsabile.
10. – in particolare – non ha prodotto rappresentazioni fotografiche del luogo Parte_1 dell'incidente, delle dotazioni stradali (quali il guard rail) pure intercettate – a detta dell'investito – dalla caduta del mezzo (sul quale si sarebbe trovato), e dello stesso Parte_1 veicolo recante a bordo l'appellante.
11. Non constano – d'altra parte – tentativi dell'esponente di procurarsi altro materiale visivo
(quali i fotogrammi ripresi da eventuali telecamere circostanti).
12. In argomento è bene rammentare la recentissima giurisprudenza di quest'Ufficio (sent. n.
327/2025), giusta la quale «Giova, preliminarmente, ricordare che, per giurisprudenza consolidata di legittimità, il danneggiato che evochi in giudizio, ai sensi dell'art. 2054 c.c. e dell'art. 18 e ss. della legge n. 990/1969 (ad oggi ex art. 287 Codice delle Assicurazioni
Private), il Fondo di Garanzia - per il tramite della relativa Compagnia di Assicurazione designata - è gravato, preliminarmente, dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (Cassazione civile, sez. III 28 giugno 2016 n. 13282).
L'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, poi, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato - del coinvolgimento del quale ugualmente è onerato della prova chi agisce - non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno, imponendo, però, un ulteriore onere probatorio in capo all'attore
(Cassazione civile, sez. III, 22 novembre 2016, n. 23710). Infatti, colui che agisce sul presupposto di essere stato danneggiato da un veicolo rimasto non identificato è tenuto a provare sia l'imputabilità del sinistro in capo al veicolo rimasto sconosciuto, sia il nesso eziologico tra i danni lamentati e l'evento dannoso, fermo restando il fatto che rimane, anche,
a suo carico l'onere di provare che nessuna negligenza od imprudenza sia imputabile alla
3 sua condotta di guida, al fine di superare la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054
c.c. Ciò equivale a dire che parte attrice deve non solo provare le modalità del sinistro e
l'ascrivibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo responsabile, ma anche dimostrare che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Cassazione civile, sez. III, 25 luglio 1995, n. 8086; Cassazione civile, sez. III, 19 settembre 1992, n. 10762;
Cassazione civile, sez. III, 1° agosto 2001, n. 10484; Cassazione civile, sez. III, 10 giugno
2005 n. 12304; Cassazione civile, sez. III, del 13 luglio 2011, n. 15367; Cassazione civile, sez. III, 4 novembre 2014, n. 23434). Quindi, perché ricorra la responsabilità del Fondo di
Garanzia per un danno cagionato da veicolo non identificato non basta dimostrare il fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore, ma è necessario, altresì, provare che il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto nonostante il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo. Ovviamente, tale prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere “tracce ambientali” o di “dichiarazioni orali”, non essendo richiesto alla vittima di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto (v. Cass., sent. n. 5892/2016). In altri termini, il danneggiato è tenuto a mantenere una condotta improntata alla normale diligenza del buon padre di famiglia (cfr. Cass., sent. n. 274/2015) - sicché è esclusa la possibilità di configurare
a suo carico un obbligo di collaborazione "eccessivo" rispetto alle sue "risorse", che finisca con il trasformarlo "in un investigatore privato o necessariamente in un querelante" (in tali termini v. Cass., sent. n. 9939/2012) - nonché alla buona fede oggettiva o correttezza, quale generale principio di solidarietà sociale, che trova applicazione, oltre che nell'adempimento delle obbligazioni, anche in tema di responsabilità extracontrattuale (in questi termini, cfr.
Cass., sent. n. 18308/2015). D'altra parte, l'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme alla ratio della disposizione normativa sopra richiamata, in relazione non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. ma, altresì, alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con
l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi. Sul punto, la giurisprudenza del Supremo Collegio ha evidenziato come il fatto che il veicolo investitore sia rimasto non identificato rappresenti circostanza che, in via presuntiva e secondo l'id quod plaerumque accidit, può ritenersi
4 dimostrata dal fatto che, denunciato l'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini da queste ultime compiute ovvero disposte dall'Autorità Giudiziaria per l'identificazione del veicolo danneggiante, abbiano avuto esito negativo. Irrilevante è, per contro, l'astratta possibilità di identificare il veicolo o natante rimasto sconosciuto, mediante indagini articolate
e complesse da parte dello stesso danneggiato, spesso impossibilitato a procedervi a causa delle lesioni patite, ovvero perché non idoneo a compierle (cfr. sempre Cass. 8 marzo 1990,
n. 1860 e Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24449 del 18/11/2005). In tal senso, la dimostrazione che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere fornita mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, di modo che il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa (v. Cass., sent. n. 18532/2007). Tuttavia, occorre evidenziare che, se anche al danneggiato non viene richiesta una particolare diligenza, né si domanda che egli fornisca elementi probatori dotati di particolare pregnanza, nondimeno il materiale dimostrativo fornito in giudizio deve essere valutato in maniera rigorosa, in quanto l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso l'allegazione e valutazione di rilievi eventualmente svolti al momento dell'incidente dai competenti organi di polizia giudiziaria
(Cass. Civ., sent. n. 35605/2021)».
13. Nella vicenda in commento, nessuno sforzo del danneggiato – poi – appare condotto allo scopo di rimediare informazioni sul veicolo investitore, né elementi suscettibili (quantomeno)
d'orientare le investigazioni dell'autorità pubblica (oltretutto allertata a un bimestre dall'accadimento) nell'individuazione del mezzo causatore del sinistro.
14. In virtù – dunque – delle circostanze predette, e – in particolare – a) dell'indisponibilità di riprese o fotografie dei luoghi e del mezzo incidentato, b) della mancata convocazione del servizio di soccorso, c) dell'omesso allertamento – nelle immediatezze della vicenda – delle forze di sicurezza pubblica, d) della lacunosità delle deposizioni (quanto ai tratti distintivi del mezzo asseritamente responsabile), e) della discrasia fra il mezzo coinvolto (un motociclo) e quello di cui dà conto il referto stilato a seguito del primo accesso ospedaliero dell'utente della strada (qualificato come bicicletta), e – non da ultimo – f) dell'omissione di ricerche diligenti, concernenti il mezzo investitore, l'appello e la domanda iniziale non si rivelano sufficientemente suffragati, esponendosi a reiezione.
5 15. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale rispettivamente osservato, e sono determinate secondo il prospetto seguente, alla luce del valore della causa come dichiarato,
e considerando quest'ultima di complessità bassa:
Fase di studio della controversia: € 1.489,00
Fase introduttiva del giudizio: € 956,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 2.163,00
Fase decisionale: € 2.552,00
Compenso tabellare: € 7.160,00
16. Alla luce dell'esito dell'appello, va dato atto – ai sensi dell'art. 1, XVII c., l. 228/2012, introduttivo del comma 1-quater all'art. 13, D.P.R. 115/2002 – della sussistenza dei presupposti per la verifica – a cura della Cancelleria – dell'eventuale obbligo di versamento
– da parte dell'appellante – dell'ulteriore importo (a titolo di contributo unificato), pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di (nella propria qualità d'impresa Parte_1 Controparte_1
designata per il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada), in persona del rappresentante legale pro tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello integralmente;
- condanna alla rifusione in favore di in persona Parte_1 Controparte_1 del rappresentante legale pro tempore, della somma pari a 7.160,00 euro, a titolo d'onorari processuali: quanto sopra, oltre a eventuali spese documentate, spese generali forfettarie,
IVA e C.P.A., come per legge.
- manda alla Cancelleria per gli accertamenti di competenza, quanto all'eventuale raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 15 aprile 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
6
La presidente
Patrizia Morabito
7
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha pronunciato la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 996 del Reg. Gen. dell'anno 2019, e vertente tra
[...]
(C.F.: – rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 CodiceFiscale_1
Giuseppe Manglaviti del Foro di Locri), e in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore (P. IVA.: – rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avvocato Giuseppe Cristiano del Foro di Locri), nella qualità d'impresa designata per il
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
1 c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, con sentenza n. 548/2019, il Tribunale di Locri ha rigettato la domanda mediante la quale ha invocato – in confronto di Parte_1 Controparte_1 impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada – il risarcimento dei danni, subiti – a suo dire – in cagione d'un sinistro stradale provocato da veicolo sconosciuto, mentre lo stesso si sarebbe trovato alla guida del proprio ciclomotore.
2.1. Il giudice di prima cura ha ritenuto come il ricorrente non avesse assolto al proprio onere probatorio, non avendo fornito prove sufficienti a dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria.
2.2. L'appellante – in particolare – sostiene come il giudice di primo grado avrebbe errato nel valutare le dichiarazioni rese dai testimoni (e nel considerale non genuine), avendo questi descritto in maniera convergente la dinamica del sinistro, con marginalità delle eventuali incongruenze fra le deposizioni medesime.
2.3. Allo stesso modo, sarebbero stati ritenuti erroneamente irrilevanti la CTU medica
(affermativa della compatibilità dei danni riportati da con l'incidente stradale), e il Parte_1
referto del pronto soccorso, poiché assistito da fede privilegiata.
2.4. Tutti questi elementi (congiuntamente alla querela presentata dall'odierno appellante alla
Polizia di Stato) sarebbero in grado di dimostrare la veridicità del sinistro e l'effettiva dinamica dello stesso.
3. Parte appellata resiste all'iniziativa avversaria, sostenendo l'ineccepibilità della decisione impugnata, laddove avrebbe ritenuto inevaso l'onere probatorio dell'attore: ciò, in quanto – trattandosi d'una fattispecie in cui, restando non identificata una delle parti coinvolte, l'unica ricostruzione dei fatti è quella fornita dal danneggiato – la vittima del sinistro sarebbe stata tenuta alla dimostrazione – ancor più rigorosa – della veridicità di quanto sostenuto, e d'aver fatto tutto il possibile per individuare l'autore del sinistro.
3.1. L'appellante – al contrario – non avrebbe neppure allertato le forze dell'ordine (affinché esse potessero identificare l'autore dell'illecito, e ricostruire l'esatta dinamica dei fatti), se non con una querela presentata a distanza di settimane dall'evento.
4. All'esito della camera di consiglio del 15 aprile 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è infondato.
2 6. Le incongruenze rilevate dal primo giudice sono persuasive, vieppiù se lette alla luce di ulteriori peculiarità della vicenda (indicate nel prosieguo).
7. L'attore ha omesso di convocare la pubblica autorità, tanto nell'immediatezza del sinistro quanto una volta pervenuto al pronto soccorso, e ha formalizzato soltanto sessantuno giorni dopo l'incidente una denuncia-querela nei confronti di ignoti.
8. I testimoni (dichiaratisi oculari) non hanno fornito dettagli in ordine al veicolo investitore, al di là d'un riferimento al colore (scuro) del mezzo.
9. Lo stesso danneggiato non risulta essersi dedicato diligentemente all'individuazione di fonti di prova (diverse dalle deposizioni degli escussi) idonee a dare conto – con più spiccata idoneità probatoria e grado d'inconfutabilità – della materialità del sinistro, della sua dinamica e delle stesse caratteristiche (anche identificative) del veicolo responsabile.
10. – in particolare – non ha prodotto rappresentazioni fotografiche del luogo Parte_1 dell'incidente, delle dotazioni stradali (quali il guard rail) pure intercettate – a detta dell'investito – dalla caduta del mezzo (sul quale si sarebbe trovato), e dello stesso Parte_1 veicolo recante a bordo l'appellante.
11. Non constano – d'altra parte – tentativi dell'esponente di procurarsi altro materiale visivo
(quali i fotogrammi ripresi da eventuali telecamere circostanti).
12. In argomento è bene rammentare la recentissima giurisprudenza di quest'Ufficio (sent. n.
327/2025), giusta la quale «Giova, preliminarmente, ricordare che, per giurisprudenza consolidata di legittimità, il danneggiato che evochi in giudizio, ai sensi dell'art. 2054 c.c. e dell'art. 18 e ss. della legge n. 990/1969 (ad oggi ex art. 287 Codice delle Assicurazioni
Private), il Fondo di Garanzia - per il tramite della relativa Compagnia di Assicurazione designata - è gravato, preliminarmente, dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (Cassazione civile, sez. III 28 giugno 2016 n. 13282).
L'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, poi, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato - del coinvolgimento del quale ugualmente è onerato della prova chi agisce - non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno, imponendo, però, un ulteriore onere probatorio in capo all'attore
(Cassazione civile, sez. III, 22 novembre 2016, n. 23710). Infatti, colui che agisce sul presupposto di essere stato danneggiato da un veicolo rimasto non identificato è tenuto a provare sia l'imputabilità del sinistro in capo al veicolo rimasto sconosciuto, sia il nesso eziologico tra i danni lamentati e l'evento dannoso, fermo restando il fatto che rimane, anche,
a suo carico l'onere di provare che nessuna negligenza od imprudenza sia imputabile alla
3 sua condotta di guida, al fine di superare la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054
c.c. Ciò equivale a dire che parte attrice deve non solo provare le modalità del sinistro e
l'ascrivibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo responsabile, ma anche dimostrare che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Cassazione civile, sez. III, 25 luglio 1995, n. 8086; Cassazione civile, sez. III, 19 settembre 1992, n. 10762;
Cassazione civile, sez. III, 1° agosto 2001, n. 10484; Cassazione civile, sez. III, 10 giugno
2005 n. 12304; Cassazione civile, sez. III, del 13 luglio 2011, n. 15367; Cassazione civile, sez. III, 4 novembre 2014, n. 23434). Quindi, perché ricorra la responsabilità del Fondo di
Garanzia per un danno cagionato da veicolo non identificato non basta dimostrare il fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore, ma è necessario, altresì, provare che il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto nonostante il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo. Ovviamente, tale prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere “tracce ambientali” o di “dichiarazioni orali”, non essendo richiesto alla vittima di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto (v. Cass., sent. n. 5892/2016). In altri termini, il danneggiato è tenuto a mantenere una condotta improntata alla normale diligenza del buon padre di famiglia (cfr. Cass., sent. n. 274/2015) - sicché è esclusa la possibilità di configurare
a suo carico un obbligo di collaborazione "eccessivo" rispetto alle sue "risorse", che finisca con il trasformarlo "in un investigatore privato o necessariamente in un querelante" (in tali termini v. Cass., sent. n. 9939/2012) - nonché alla buona fede oggettiva o correttezza, quale generale principio di solidarietà sociale, che trova applicazione, oltre che nell'adempimento delle obbligazioni, anche in tema di responsabilità extracontrattuale (in questi termini, cfr.
Cass., sent. n. 18308/2015). D'altra parte, l'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme alla ratio della disposizione normativa sopra richiamata, in relazione non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. ma, altresì, alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con
l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi. Sul punto, la giurisprudenza del Supremo Collegio ha evidenziato come il fatto che il veicolo investitore sia rimasto non identificato rappresenti circostanza che, in via presuntiva e secondo l'id quod plaerumque accidit, può ritenersi
4 dimostrata dal fatto che, denunciato l'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini da queste ultime compiute ovvero disposte dall'Autorità Giudiziaria per l'identificazione del veicolo danneggiante, abbiano avuto esito negativo. Irrilevante è, per contro, l'astratta possibilità di identificare il veicolo o natante rimasto sconosciuto, mediante indagini articolate
e complesse da parte dello stesso danneggiato, spesso impossibilitato a procedervi a causa delle lesioni patite, ovvero perché non idoneo a compierle (cfr. sempre Cass. 8 marzo 1990,
n. 1860 e Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24449 del 18/11/2005). In tal senso, la dimostrazione che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere fornita mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, di modo che il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa (v. Cass., sent. n. 18532/2007). Tuttavia, occorre evidenziare che, se anche al danneggiato non viene richiesta una particolare diligenza, né si domanda che egli fornisca elementi probatori dotati di particolare pregnanza, nondimeno il materiale dimostrativo fornito in giudizio deve essere valutato in maniera rigorosa, in quanto l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso l'allegazione e valutazione di rilievi eventualmente svolti al momento dell'incidente dai competenti organi di polizia giudiziaria
(Cass. Civ., sent. n. 35605/2021)».
13. Nella vicenda in commento, nessuno sforzo del danneggiato – poi – appare condotto allo scopo di rimediare informazioni sul veicolo investitore, né elementi suscettibili (quantomeno)
d'orientare le investigazioni dell'autorità pubblica (oltretutto allertata a un bimestre dall'accadimento) nell'individuazione del mezzo causatore del sinistro.
14. In virtù – dunque – delle circostanze predette, e – in particolare – a) dell'indisponibilità di riprese o fotografie dei luoghi e del mezzo incidentato, b) della mancata convocazione del servizio di soccorso, c) dell'omesso allertamento – nelle immediatezze della vicenda – delle forze di sicurezza pubblica, d) della lacunosità delle deposizioni (quanto ai tratti distintivi del mezzo asseritamente responsabile), e) della discrasia fra il mezzo coinvolto (un motociclo) e quello di cui dà conto il referto stilato a seguito del primo accesso ospedaliero dell'utente della strada (qualificato come bicicletta), e – non da ultimo – f) dell'omissione di ricerche diligenti, concernenti il mezzo investitore, l'appello e la domanda iniziale non si rivelano sufficientemente suffragati, esponendosi a reiezione.
5 15. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale rispettivamente osservato, e sono determinate secondo il prospetto seguente, alla luce del valore della causa come dichiarato,
e considerando quest'ultima di complessità bassa:
Fase di studio della controversia: € 1.489,00
Fase introduttiva del giudizio: € 956,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 2.163,00
Fase decisionale: € 2.552,00
Compenso tabellare: € 7.160,00
16. Alla luce dell'esito dell'appello, va dato atto – ai sensi dell'art. 1, XVII c., l. 228/2012, introduttivo del comma 1-quater all'art. 13, D.P.R. 115/2002 – della sussistenza dei presupposti per la verifica – a cura della Cancelleria – dell'eventuale obbligo di versamento
– da parte dell'appellante – dell'ulteriore importo (a titolo di contributo unificato), pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di (nella propria qualità d'impresa Parte_1 Controparte_1
designata per il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada), in persona del rappresentante legale pro tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello integralmente;
- condanna alla rifusione in favore di in persona Parte_1 Controparte_1 del rappresentante legale pro tempore, della somma pari a 7.160,00 euro, a titolo d'onorari processuali: quanto sopra, oltre a eventuali spese documentate, spese generali forfettarie,
IVA e C.P.A., come per legge.
- manda alla Cancelleria per gli accertamenti di competenza, quanto all'eventuale raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 15 aprile 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
6
La presidente
Patrizia Morabito
7