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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 4, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
TI GL, Presidente MONFREDI MARIANTONIETTA, Relatore LATTI FRANCO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1541/2024 depositato il 22/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Via Manin 25 20121 Milano MI
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1199/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 17 e pubblicata il 18/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230088729385000 IRES-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230088729385000 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2738/2025 depositato il 29/12/2025
1 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dei motivi di appello e riforma della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
Resistente/Appellato: non costituita in questa fase del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contenzioso ha ad oggetto una cartella di pagamento per € 393.127,92 conseguente al recupero della compensazione eseguita dalla contribuente fra un proprio debito fiscale e un credito fiscale acquisito dalla società Società_1 srl.
Il tema è quello della possibilità di compensare debiti e crediti fiscali laddove gli uni e gli altri non appartengano al medesimo soggetto.
La Corte, dopo avere ribadito la configurabilità in generale dell'accollo del debito altrui e avere ricordato che dal punto di vista fiscale l'accollo è previsto dall'art. 8 comma 1 e 2 L.
212/2000, pur sottolineando che il decreto attuativo previsto non è mai stato emanato ha ricordato che la prassi degli operatori ha di fatto reso possibile l'operazione, tanto che l'AE ha attivato i codici identificativi per la compensazione a seguito di accollo da indicare sul modello
F24 diramando le conseguenti istruzioni. Ne consegue, a dire dei primi giudici, la legittimità della compensazione da parte dell'accollato con crediti fiscali ceduti dall'accollante, nella misura in cui non è stata contestata l'esistenza di quei crediti. Ricorso accolto e spese compensate.
Propone appello L'ufficio e chiede la riforma della sentenza di primo grado. Ribadisce che la fattispecie e la disciplina normativa è stata erroneamente ricostruita dai primi giudici.
La contribuente non si è costituita in questa fase del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'ufficio è fondato e, pertanto, merita accoglimento, con conseguente doverosa riforma della sentenza di primo grado.
2 L'accollo esterno è stato previsto nell'ordinamento tributario con una disciplina specifica e propria che, ad esempio, non prevede che il contribuente debitore originario sia mai liberato e, per di più, essa rimanda ad apposito decreto del MEF per l'emanazione delle disposizioni attuative dell'istituto. Il citato art. 8 non disciplina espressamente la possibilità di estinguere il debito di imposta accollato mediante compensazione con credito di imposta dell'accollante. Il comma 6 ha demandato al Ministero dell'Economia e delle Finanze la formulazione di un apposito decreto, tuttavia mai emanato, che ne ha impedito l'applicazione.
L'AE è intervenuta con risoluzione 140/E/2017 per precisare che le compensazioni possono farsi solo fra debiti e crediti del medesimo soggetto e non fra soggetti diversi.
Nello stesso senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità sin dal 2006 (Cass.
15123/2006 e Cass. 14874/2016; Cass. 29870/2018; Cass. 27673/2019). Per di più è intervenuto il legislatore con DL 124/2019 per precisare e ribadire che il debito oggetto di accollo non può essere estinto utilizzando in compensazione crediti vantati dall'accollante nei confronti dell'erario. Né l'introduzione di tale disposizione significa che prima la compensazione fra debiti e crediti fiscali di soggetti diversi fosse consentita.
A tal riguardo, con la recente ordinanza n. 3930 del 16.02.2025, la Corte di Cassazione ha ribadito che l'accollo fiscale con estinzione del debito tramite compensazione di crediti
d'imposta da parte dell'accollante è sempre stato illegittimo, anche prima dell'introduzione dell'espresso divieto normativo con l'art. 1 del D.L. 124/2019. La pronuncia, accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, si fonda sul principio secondo cui, in materia tributaria, la compensazione è ammessa solo nei casi previsti dalla legge e non può essere estesa a situazioni non disciplinate.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e le stesse si liquidano, tenuto conto della natura e del valore della controversia nonché dei parametri tabellari di riferimento, in complessivi € 2.800 per il primo grado di giudizio e in complessivi € 3.500 per il secondo grado di giudizio;
in entrambi i casi oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, in riforma dell'impugnata sentenza, respinge l'originario ricorso della contribuente e la condanna a rifondere l'Ufficio delle spese 3 del doppio grado, rispettivamente liquidate in complessivi € 2.800,00= per il primo e in €
3.500,00= per la presente fase, oltre dovuti accessori nella percentuale di legge.
Milano, 22 dicembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Mariantonietta Monfredi Gloria ER
4
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 4, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
TI GL, Presidente MONFREDI MARIANTONIETTA, Relatore LATTI FRANCO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1541/2024 depositato il 22/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Via Manin 25 20121 Milano MI
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1199/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 17 e pubblicata il 18/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230088729385000 IRES-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230088729385000 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2738/2025 depositato il 29/12/2025
1 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dei motivi di appello e riforma della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
Resistente/Appellato: non costituita in questa fase del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contenzioso ha ad oggetto una cartella di pagamento per € 393.127,92 conseguente al recupero della compensazione eseguita dalla contribuente fra un proprio debito fiscale e un credito fiscale acquisito dalla società Società_1 srl.
Il tema è quello della possibilità di compensare debiti e crediti fiscali laddove gli uni e gli altri non appartengano al medesimo soggetto.
La Corte, dopo avere ribadito la configurabilità in generale dell'accollo del debito altrui e avere ricordato che dal punto di vista fiscale l'accollo è previsto dall'art. 8 comma 1 e 2 L.
212/2000, pur sottolineando che il decreto attuativo previsto non è mai stato emanato ha ricordato che la prassi degli operatori ha di fatto reso possibile l'operazione, tanto che l'AE ha attivato i codici identificativi per la compensazione a seguito di accollo da indicare sul modello
F24 diramando le conseguenti istruzioni. Ne consegue, a dire dei primi giudici, la legittimità della compensazione da parte dell'accollato con crediti fiscali ceduti dall'accollante, nella misura in cui non è stata contestata l'esistenza di quei crediti. Ricorso accolto e spese compensate.
Propone appello L'ufficio e chiede la riforma della sentenza di primo grado. Ribadisce che la fattispecie e la disciplina normativa è stata erroneamente ricostruita dai primi giudici.
La contribuente non si è costituita in questa fase del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'ufficio è fondato e, pertanto, merita accoglimento, con conseguente doverosa riforma della sentenza di primo grado.
2 L'accollo esterno è stato previsto nell'ordinamento tributario con una disciplina specifica e propria che, ad esempio, non prevede che il contribuente debitore originario sia mai liberato e, per di più, essa rimanda ad apposito decreto del MEF per l'emanazione delle disposizioni attuative dell'istituto. Il citato art. 8 non disciplina espressamente la possibilità di estinguere il debito di imposta accollato mediante compensazione con credito di imposta dell'accollante. Il comma 6 ha demandato al Ministero dell'Economia e delle Finanze la formulazione di un apposito decreto, tuttavia mai emanato, che ne ha impedito l'applicazione.
L'AE è intervenuta con risoluzione 140/E/2017 per precisare che le compensazioni possono farsi solo fra debiti e crediti del medesimo soggetto e non fra soggetti diversi.
Nello stesso senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità sin dal 2006 (Cass.
15123/2006 e Cass. 14874/2016; Cass. 29870/2018; Cass. 27673/2019). Per di più è intervenuto il legislatore con DL 124/2019 per precisare e ribadire che il debito oggetto di accollo non può essere estinto utilizzando in compensazione crediti vantati dall'accollante nei confronti dell'erario. Né l'introduzione di tale disposizione significa che prima la compensazione fra debiti e crediti fiscali di soggetti diversi fosse consentita.
A tal riguardo, con la recente ordinanza n. 3930 del 16.02.2025, la Corte di Cassazione ha ribadito che l'accollo fiscale con estinzione del debito tramite compensazione di crediti
d'imposta da parte dell'accollante è sempre stato illegittimo, anche prima dell'introduzione dell'espresso divieto normativo con l'art. 1 del D.L. 124/2019. La pronuncia, accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, si fonda sul principio secondo cui, in materia tributaria, la compensazione è ammessa solo nei casi previsti dalla legge e non può essere estesa a situazioni non disciplinate.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e le stesse si liquidano, tenuto conto della natura e del valore della controversia nonché dei parametri tabellari di riferimento, in complessivi € 2.800 per il primo grado di giudizio e in complessivi € 3.500 per il secondo grado di giudizio;
in entrambi i casi oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, in riforma dell'impugnata sentenza, respinge l'originario ricorso della contribuente e la condanna a rifondere l'Ufficio delle spese 3 del doppio grado, rispettivamente liquidate in complessivi € 2.800,00= per il primo e in €
3.500,00= per la presente fase, oltre dovuti accessori nella percentuale di legge.
Milano, 22 dicembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Mariantonietta Monfredi Gloria ER
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