Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/03/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 888 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Roberta Congia, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Roberta Congia, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 16/05/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di UR.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
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2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 16/05/2009 tra
[...]
e trascritto presso il registro dello stato civile del Parte_1 Controparte_1
Comune di UR, anno 2009, numero 4, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A) dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a UR
(SU) il 16/05/2009 trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di
UR (SU) al n.4 p. 1 Uff.1 Anno 2009, dando disposizione all'Ufficiale di
Stato Civile perché effettui le annotazioni conseguenti.
B) Confermare l'affidamento condiviso dei figli minori e . Per_1 Per_2
Gli stessi dovranno continuare a ricevere da entrambi i genitori, cura, educazione e istruzione, e dovranno mantenere con ciascun di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
I genitori continueranno ad esercitare entrambi la potestà genitoriale e adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore importanza e interesse per i minori tra cui scelte scolastiche, religiose o educative, formazione extra scolastica, gite, viaggi di istruzione e svago, attività ricreative o sportive nonché l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personale;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente.
C) Il domicilio prevalente dei minori è stabilito presso la madre, ivi fissandosi la residenza anagrafica degli stessi.
D) La casa coniugale è stata già assegnata alla sig.ra in sede di Pt_1 separazione e così rimarrà nell'interesse dei minori.
Pag. 2 di 3 E) Il padre potrà vedere e tenere con se i minori senza limite alcuno, previo accordo con la madre compatibilmente con gli impegni scolastici degli stessi.
Il padre comunque potrà tenerli presso di se a settimane alterne dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, nonché consecutivamente per almeno 20 giorni durante le vacanze estive;
i minori, inoltre, salvo diversi accordi tra le parti, trascorreranno le festività di Natale, Capodanno e Pasqua alternativamente con ciascun genitore.
F) Il Sig. corrisponderà, entro il giorno 10 di ogni mese, alla Sig.ra CP_1 Pt_1 la somma totale di € 400,00 quale contributo per il mantenimento dei figli minori, con adeguamento annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre agli assegni familiari.
I genitori parteciperanno nella misura del 50% per ciascuno alle spese straordinarie, necessarie e preventivamente concordate, nell'interesse dei figli
(mediche non rimborsabili dal SSN, scolastiche compresi libri e cancelleria, viaggi d'istruzione, ludiche, sportive ed eventuali non prevedibili).
G) Le spese straordinarie inerenti i minori saranno da concordarsi preventivamente - tranne quelle urgenti, mediche non coperte da SSN e scolastiche - e a carico delle parti per il 50%.
H) Nulla è reciprocamente dovuto dai coniugi a titolo di mantenimento essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 13/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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