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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/10/2025, n. 2002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2002 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 3569/2024
TRA
, nato il [...] a [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Ivan Artico con cui elettivamente domicilia in Terzigno (NA) alla via Amati n. 13 Ricorrente E
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall' CP_1 avv.to Stefano Azzano con il quale elettivamente domicilia in Via De Gasperi n. 55 NAPOLI Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note. Nel presente giudizio parte ricorrente chiede il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/84 (dopo la procedura di ATP, ritenendo il presente giudice che il giudizio di opposizione abbia ad oggetto la prestazione, pur nella consapevolezza dei differenti orientamenti sul punto). L' costituito chiede il rigetto della domanda CP_1
Appare opportuno effettuare un breve excursus sulla normativa applicabile.
1 Orbene in relazione alla prestazione in parola è richiesto: a) un requisito di carattere sanitario e b) un requisito di carattere amministrativo, sia assicurativo che contributivo. In relazione al requisito sanitario sub a) si richiede la riduzione della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, in modo permanente a meno di un terzo (ai sensi dell'art. 1 comma 1° della L. 222/84:” Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno …… l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.”). Con riferimento al requisito amministrativo sub b) si richiede: 1) l'iscrizione all'assicurazione da almeno 5 anni, 2) 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 anni nel quinquennio immediatamente precedente la domanda di assegno (Sotto questo profilo l'art.4 della L. 222/84, Requisiti di assicurazione e di contribuzione per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità, dispone:”1. Ai fini del perfezionamento del diritto dell'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità di cui ai precedenti articoli 1 e 2, è richiesto il possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti dall'articolo 9, n. 2) , del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218. 2. Per i lavoratori subordinati, esclusi gli operai dell'agricoltura, i requisiti di contribuzione previsti dalla lettera b) dell'articolo 9, n. 2) , di cui al comma precedente, fermi restando i riferimenti alle tabelle ivi previsti, sono elevati rispettivamente a 36 contributi mensili e 156 contributi settimanali. Per gli operai agricoli i requisiti contributivi di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo 9, n. 2) , sono elevati, rispettivamente, a 1.350 e 10 contributi giornalieri.
3. Per gli iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni mezzadri, il requisito di contribuzione ai fini di cui al primo comma del presente articolo è conseguito allorché risultino versati o accreditati in loro favore almeno 780 contributi giornalieri. Il requisito di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda di assegno o di pensione è conseguito allorché risultino versati o accreditati almeno 468 contributi giornalieri. Resta fermo il disposto di cui ai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160.”. L'articolo 9, n. 2) , del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 e successive modificazioni, richiamato dalla norma da ultimo citata, dispone:” L'assicurato ha diritto alla pensione…………2) a qualunque età quando sia
2 riconosciuto invalido ai sensi dell'art. 10 e quando: a) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in di lui favore almeno: 60 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero 260 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1, ovvero 5 contributi annui di cui alla tabella B, n.
2, ovvero 780 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per gli uomini, ovvero 520 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n.
3, per le donne e i giovani, ovvero 520 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i braccianti eccezionali se uomini, ovvero 350 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i braccianti eccezionali se donne o giovani;
b) sussistono nel quinquennio precedente la domanda di pensione almeno: 12 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero 52 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1, ovvero un contributo annuo di cui alla tabella B, n. 2, ovvero 156 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per gli uomini, ovvero 104 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani. Nel caso di assicurati in cui favore risultino versati o accreditati contributi secondo diverse tabelle, i requisiti minimi di contribuzione sono determinati ragguagliando i diversi contributi in base ai rapporti desumibili dai corrispondenti minimi indicati al precedente comma. I limiti di età di cui al n. 1) del presente articolo sono ridotti di cinque anni per i ciechi lavoratori di ambo i sessi quando siano trascorsi almeno dieci anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in loro favore i contributi di cui sopra, ridotti di un terzo. Per i lavoratori agricoli e avventizi e compartecipanti si considerano utili ai fini dei requisiti richiesti dal presente articolo per il conseguimento della pensione tanti contributi giornalieri quante sono le giornate di lavoro attribuite dalla Commissione provinciale di cui all'art. 5 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949”). Orbene, tenuto conto delle conclusioni rassegnate dal C.T.U., contenenti ulteriori chiarimenti rispetto alla CTU depositata in sede di ATP, secondo il quale non sussiste il requisito sanitario, la domanda non può essere accolta. In merito, chiarisce, preliminarmente, questo Giudicante, che le conclusioni della consulenza medico-legale espletata in sede di ATP come integrate dai chiarimenti richiesti devono essere recepite in quanto traggono origine da una meditata e approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali risultanti dalla documentazione medica e sono sorrette da valide considerazioni medico-legali, corrette anche sotto il profilo logico-conseguenziale. Il consulente, a seguito delle documentate indagini effettuate e dopo articolate considerazioni mediche, evidenzia che parte ricorrente -
3 tenuto conto delle affezioni riscontrate - non raggiunge la soglia di invalidità richiesta dalla legge per la prestazione in parola (cfr. relazione in atti). Ed allora, la domanda non può essere accolta, atteso quanto accertato in sede giudiziaria non è tale da consentire, alla luce della disciplina vigente, il riconoscimento dei diritto azionato. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' , in persona del legale CP_1 rappresentante p.t.. Le spese devono essere compensate ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' ; CP_1
c) compensa fra le parti le spese di lite;
d) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata,09/10/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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