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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 09/12/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 2500/2024
Il giudice, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa UR Di
RD, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento con rito semplificato ex art. 19 ter D.lgs 150/2011, come modificato dall'articolo 15 comma 3 del d. lgs. 10.10.2022 n. 149, e ex artt. 281 decies e ss. del codice di procedura civile, promosso
Da
rappresentato dall'Avv. Marco Walter Bellomo Parte ricorrente Pt_1
contro
Il Sindaco in persona pro tempore del P. Iva: Controparte_1
con sede in 39100 Bolzano (BZ), Piazza Municipio n.5, nella sua P.IVA_1
qualità di Ufficiale del Governo, pec: Email_1
Parte resistente
Contro
Il Sindaco in persona pro tempore del , P. Iva: Controparte_1 P.IVA_1 con sede in 39100 Bolzano (BZ), Piazza Municipio n.5, nella sua qualità di
Ufficiale del Governo, pec: Email_1
Parte resistente
Oggetto: ricorso ex art.281 decies cpc per l'annullamento/disapplicazione del provvedimento di cancellazione anagrafica del ricorrente emesso dal Comune di in data 8.5.2018, ovvero per accertare la residenza anagrafica CP_1
ininterrotta del ricorrente nel periodo conteso, presupposto per la presentazione della domanda di cittadinanza italiana di cui all'art. 9, lett. F. della Legge n.
91/1992.. Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito disapplicare il provvedimento di cancellazione anagrafica disposta dal Comune di e CP_1
accertare e dichiarare che il sig. è stato continuamente e Pt_1 ininterrottamente residente in Italia, nello specifico a , anche nel CP_1
periodo controverso dal 7.05.2018 al 14.05.2019, quantomeno ai fini del riconoscimento del presupposto previsto dall'art. 9 della L. n. 91 del 5 febbraio
1992, lett. F). Con vittoria di spese e competenze.”
IN FATTO E IN DIRITTO
§ Svolgimento del procedimento
La presente sentenza viene redatta ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281_terdecies e 281-sexies c.p.c., così come novellati dal D.lgs.149/2022, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In virtù del principio della decisione della causa sulla base della ragione più liquida, in ossequio ai principi di economia processuale, effettività e tempestività della tutela giurisdizionale, va dichiarata l'improcedibilità del ricorso per le seguenti ragioni.
Con ricorso ex art. 281 diecies c.p.c., depositato il 07-11-2024, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il di ha disposto la sua CP_1 CP_1 cancellazione anagrafica dall'anagrafe della popolazione residente per presunta irreperibilità ex art. 11, lett. C. DPR 223/1989.
Con decreto di fissazione udienza del 20.11.2024, veniva indicata, per la comparizione delle parti, l'udienza del 6 febbraio 2025, onerando il ricorrente di notificare ricorso e decreto alla resistente almeno quaranta giorni liberi prima dell'udienza.
Con decreto del 30.01.2025, l'udienza, per il carico del ruolo, veniva differita al
10.04.2025.
Successivamente, con decreto del 3.04.2025, per esigenze organizzative di ruolo,
l'udienza già fissata veniva sostituita dal deposito di sintetiche note scritte
Pag. 2 di 4 contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127- ter c.p.c. e differita al 6.11.2025, concedendo termine perentorio alle parti fino alla detta udienza per il deposito telematico delle predette note.
All'udienza ex art.127-ter c.p.c. il difensore del ricorrente, con note depositate il
30.10.2025, ha dato atto dell'omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza a parte resistente, senza addurre alcuna giustificazione, e chiedendo la concessione di un nuovo ed ulteriore termine perentorio per provvedervi, citando l'art. 164, comma 6, c.p.c.., che disciplina la nullità della citazione.
Dall'esame degli atti, come anche da ultimo depositati, non risulta alcuna notificazione, né cartacea né telematica, del ricorso introduttivo, al comune di
, nella persona del sindaco p.t. rappresentato. CP_1
Il convenuto non si è costituito. CP_1
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'inesistenza della notificazione ricorre “oltre che nel caso di totale mancanza dell'atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria delle nullità." (cfr. Cass., Sez. Un., n. 14916/2016; Cass. civ.
23093/18; Cass.civ.24329/2024).
Ne consegue che, solo in caso di nullità della notificazione, il giudice può disporre la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., non potendo, invece, assegnare al ricorrente un ulteriore termine perentorio per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente.
Nel caso di specie, il ricorrente ha ricevuto tempestiva comunicazione del decreto di fissazione udienza, che non ha messo in discussione. Nonostante i successivi differimenti, motivati dalla riorganizzazione del ruolo, che hanno comportato un significativo decorso del tempo, il ricorrente ha omesso di
Pag. 3 di 4 notificare il ricorso ed il decreto e non ha fornito alcuna giustificazione dell'omessa notifica, limitandosi a richiedere genericamente un termine ex art.164 c.c.
Deve concludersi che, nel caso di specie, il procedimento non è stato correttamente instaurato da parte ricorrente, dovendosi ritenere la notifica del ricorso del tutto inesistente, non essendo neppure stata tentata. La successiva richiesta di termine, in sede di trattazione scritta, configura una situazione di inerzia processuale che non può essere sanata, comportando, in assenza di una valida giustificazione, oltretutto, un allungamento dei tempi del processo, in violazione del principio della sua ragionevole durata ex art.111. CP_2
(Cass.civ.31085/2022; cass.civ.36068/2021).
Il ricorso è, pertanto, improcedibile.
Nulla sulle spese tenuto conto della mancata costituzione di parte resistente e, dunque, in assenza di integrazione del contraddittorio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda rigettata:
1) dichiara improcedibile la domanda svolta dal ricorrente;
2) nulla sulle spese non essendosi integrato il contraddittorio.
Trento, 25 novembre 2025
Il Giudice
UR Di RD
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 2500/2024
Il giudice, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa UR Di
RD, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento con rito semplificato ex art. 19 ter D.lgs 150/2011, come modificato dall'articolo 15 comma 3 del d. lgs. 10.10.2022 n. 149, e ex artt. 281 decies e ss. del codice di procedura civile, promosso
Da
rappresentato dall'Avv. Marco Walter Bellomo Parte ricorrente Pt_1
contro
Il Sindaco in persona pro tempore del P. Iva: Controparte_1
con sede in 39100 Bolzano (BZ), Piazza Municipio n.5, nella sua P.IVA_1
qualità di Ufficiale del Governo, pec: Email_1
Parte resistente
Contro
Il Sindaco in persona pro tempore del , P. Iva: Controparte_1 P.IVA_1 con sede in 39100 Bolzano (BZ), Piazza Municipio n.5, nella sua qualità di
Ufficiale del Governo, pec: Email_1
Parte resistente
Oggetto: ricorso ex art.281 decies cpc per l'annullamento/disapplicazione del provvedimento di cancellazione anagrafica del ricorrente emesso dal Comune di in data 8.5.2018, ovvero per accertare la residenza anagrafica CP_1
ininterrotta del ricorrente nel periodo conteso, presupposto per la presentazione della domanda di cittadinanza italiana di cui all'art. 9, lett. F. della Legge n.
91/1992.. Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito disapplicare il provvedimento di cancellazione anagrafica disposta dal Comune di e CP_1
accertare e dichiarare che il sig. è stato continuamente e Pt_1 ininterrottamente residente in Italia, nello specifico a , anche nel CP_1
periodo controverso dal 7.05.2018 al 14.05.2019, quantomeno ai fini del riconoscimento del presupposto previsto dall'art. 9 della L. n. 91 del 5 febbraio
1992, lett. F). Con vittoria di spese e competenze.”
IN FATTO E IN DIRITTO
§ Svolgimento del procedimento
La presente sentenza viene redatta ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281_terdecies e 281-sexies c.p.c., così come novellati dal D.lgs.149/2022, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In virtù del principio della decisione della causa sulla base della ragione più liquida, in ossequio ai principi di economia processuale, effettività e tempestività della tutela giurisdizionale, va dichiarata l'improcedibilità del ricorso per le seguenti ragioni.
Con ricorso ex art. 281 diecies c.p.c., depositato il 07-11-2024, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il di ha disposto la sua CP_1 CP_1 cancellazione anagrafica dall'anagrafe della popolazione residente per presunta irreperibilità ex art. 11, lett. C. DPR 223/1989.
Con decreto di fissazione udienza del 20.11.2024, veniva indicata, per la comparizione delle parti, l'udienza del 6 febbraio 2025, onerando il ricorrente di notificare ricorso e decreto alla resistente almeno quaranta giorni liberi prima dell'udienza.
Con decreto del 30.01.2025, l'udienza, per il carico del ruolo, veniva differita al
10.04.2025.
Successivamente, con decreto del 3.04.2025, per esigenze organizzative di ruolo,
l'udienza già fissata veniva sostituita dal deposito di sintetiche note scritte
Pag. 2 di 4 contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127- ter c.p.c. e differita al 6.11.2025, concedendo termine perentorio alle parti fino alla detta udienza per il deposito telematico delle predette note.
All'udienza ex art.127-ter c.p.c. il difensore del ricorrente, con note depositate il
30.10.2025, ha dato atto dell'omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza a parte resistente, senza addurre alcuna giustificazione, e chiedendo la concessione di un nuovo ed ulteriore termine perentorio per provvedervi, citando l'art. 164, comma 6, c.p.c.., che disciplina la nullità della citazione.
Dall'esame degli atti, come anche da ultimo depositati, non risulta alcuna notificazione, né cartacea né telematica, del ricorso introduttivo, al comune di
, nella persona del sindaco p.t. rappresentato. CP_1
Il convenuto non si è costituito. CP_1
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'inesistenza della notificazione ricorre “oltre che nel caso di totale mancanza dell'atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria delle nullità." (cfr. Cass., Sez. Un., n. 14916/2016; Cass. civ.
23093/18; Cass.civ.24329/2024).
Ne consegue che, solo in caso di nullità della notificazione, il giudice può disporre la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., non potendo, invece, assegnare al ricorrente un ulteriore termine perentorio per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente.
Nel caso di specie, il ricorrente ha ricevuto tempestiva comunicazione del decreto di fissazione udienza, che non ha messo in discussione. Nonostante i successivi differimenti, motivati dalla riorganizzazione del ruolo, che hanno comportato un significativo decorso del tempo, il ricorrente ha omesso di
Pag. 3 di 4 notificare il ricorso ed il decreto e non ha fornito alcuna giustificazione dell'omessa notifica, limitandosi a richiedere genericamente un termine ex art.164 c.c.
Deve concludersi che, nel caso di specie, il procedimento non è stato correttamente instaurato da parte ricorrente, dovendosi ritenere la notifica del ricorso del tutto inesistente, non essendo neppure stata tentata. La successiva richiesta di termine, in sede di trattazione scritta, configura una situazione di inerzia processuale che non può essere sanata, comportando, in assenza di una valida giustificazione, oltretutto, un allungamento dei tempi del processo, in violazione del principio della sua ragionevole durata ex art.111. CP_2
(Cass.civ.31085/2022; cass.civ.36068/2021).
Il ricorso è, pertanto, improcedibile.
Nulla sulle spese tenuto conto della mancata costituzione di parte resistente e, dunque, in assenza di integrazione del contraddittorio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda rigettata:
1) dichiara improcedibile la domanda svolta dal ricorrente;
2) nulla sulle spese non essendosi integrato il contraddittorio.
Trento, 25 novembre 2025
Il Giudice
UR Di RD
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