Articolo 10 della Legge 26 gennaio 1963, n. 91
Articolo 9Articolo 11
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13 marzo 1963
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15 agosto 2018
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22 settembre 2019
Art. 10.

Il Club alpino italiano provvedera', entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare al proprio statuto le modifiche necessarie per uniformarlo alle disposizioni della legge medesima, da approvarsi, sentito il parere del Consiglio di Stato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ((Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo)) di concerto con il Ministro per il tesoro.
Entrata in vigore il 22 settembre 2019