Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/01/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 22844/2021 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 22844/2021 RGAC e vertente
TRA
e , elettivamente domiciliati in Napoli alla Via G. Giusso 7 Parte_1 Parte_2 presso l'avv. Francesco Zeoli, dal quale sono rappresentati e difesi come da procure allegate telematicamente all'atto di citazione, per il primo, ed alla comparsa d'intervento, per la seconda
ATTORE ed INTERVENTRICE
E
in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Napoli alla Controparte_1
Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, presso l'avv. Corrado Di Nardo, dal quale è rappresentato e difeso come da procura generale alle liti rilasciata in data 15/9/2022 in Napoli con atto per notaio rep. 22594 Persona_1
CONVENUTO
Oggetto: Risarcimento danni da insidia stradale
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va rigettata.
pagina 1 di 5
si è costituito l'ente convenuto chiedendo di rigettare la domanda perché inammissibile, improcedibile ed infondata, e comunque di dichiarare il concorso di colpa dell'attrice e di ridurre la somma richiesta dall'attrice stessa;
è intervenuta in giudizio , figlia della defunta infortunata, chiedendo di Parte_2 condannare il a risarcire in suo favore l'altra metà dei danni subiti Controparte_1 dalla madre nel sinistro dedotto in giudizio oltre rivalutazione ed interessi con vittoria delle spese di lite con distrazione;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, è stato escusso il teste , ed è stata espletata consulenza Testimone_1 tecnica d'ufficio medica dal dr. ; ora la causa va decisa. Persona_3
Il teste escusso, , ha così riferito: “ Ricordo che era il 2015 verso le ore Testimone_1
19.30 ed io mi trovavo a passeggiare all'interno della villa comunale di via Riviera di Chiaia. Io mi trovavo all'interno della suddetta villa comunale e precisamente all'altezza della rotonda Diaz. Mentre camminavo ho visto a circa 15 metri ove mi trovavo io una persona di sesso femminile che camminava sul prato proveniente dal lato mare. In tali circostanze di tempo e luogo ho visto la signora cadere sulla terra battuta in quanto vi era un dislivello di circa un metro tra il suddetto prato e la terra battuta adibita a strada pedonale il tutto sempre all'interno della suddetta villa comunale. Voglio precisare che il varco di accesso alla suddetta villa comunale sito in prossimità del luogo in cui è accaduto il sinistro era totalmente allagato. Preciso che vi erano anche altri accessi alla suddetta villa comunale a circa 100 metri ma non posso riferire se fossero anch'essi allagati o meno. L'aiuola non era chiusa da transenne. Dopo la caduta mi sono avvicinato alla signora per prestare soccorso e mi sono accorto che era la madre di mia cognata. Ho chiamato il 118 in quanto la signora era sanguinante al volto. Dopo l'intervento del 118 la signora è stata trasportata in ospedale. Nell'immediatezza ho soccorso la signora senza toccarla in quanto dolorante, la stessa è stata toccata solo dai sanitari del 118. Dopo l'incidente sono andato a casa.” Da un referto in atti dell'Ospedale Buon Consiglio di Napoli, risulta che l'evento si verificò il giorno 13 dicembre (dell'anno 2015 indicato dal teste) Queste sono le immagini del dislivello di cui ha riferito il teste, prodotte dalla parte attrice:
pagina 2 di 5 pagina 3 di 5 Sulla base di quanto esposto, ci sono alcune considerazioni da fare. Prima di tutto, non sembra credibile che un viale così largo, come quello raffigurato nelle fotografie, potesse essere allagato a tal segno, da impedire addirittura di passare, e costringere la signora a camminare sul prato;
del resto il teste non ha accennato a quale fosse Per_2 la causa di tale allagamento, causa che invece, per la enorme portata del fenomeno, avrebbe dovuto essere palese. Oltretutto, piuttosto che salire sull'aiuola, che chiaramente non è adibita al passaggio pedonale, avrebbe potuto aggirare l'ostacolo Per_2
(qualora davvero ci fosse stato) dirigendosi verso una diversa uscita della Villa Comunale – non risultando, essendo assolutamente inverosimile, e non essendo stato riferito dal teste, che tutti i viali fossero allagati. Deve quindi attribuirsi alla stessa dante causa di attore ed interventrice, la scelta di camminare sul prato, assumendosi il rischio di trovare ostacoli o insidie su un terreno non destinato ad essere usato sui pedoni.
Detto questo, il dislivello nel quale cadde è estremamente evidente: il prato, in
Per_2 quel punto, s'interrompe lungo una linea retta. Certo, alle ore 19.30 di un 13 dicembre non c'è luce solare, a Napoli – ma l'aiuola era vicina alla strada pubblica, come si rileva dalle fotografie in atti, e nella Villa Comunale c'è notoriamente un impianto d'illuminazione, ed un certo grado di luminosità doveva sussistere, dato che il teste osservò la signora da una distanza di circa 15 metri, come da egli stesso
Per_2 riferito: e se si può vedere una persona distante 15 metri, si dovrebbe ben vedere, immediatamente davanti proprio occhi, che un prato s'interrompe bruscamente. Si consideri pure che, come si legge nell'atto di citazione, abitava in un vicoletto
Per_2 nei pressi della Villa Comunale, quindi si presume che dovesse conoscere lo stato dei luoghi, e quindi anche l'esistenza di aiuole con lo strapiombo. L'aiuola, poi, era in salita, il che doveva indurre a pensare che potessero esserci dislivelli nel terreno.
Per_2
Come affermato da Cass. 2376/2024: “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile.”; quanto sopra evidenziato mostra che la condotta di
, nella vicenda, fu gravemente colposa, tanto da interrompere il Persona_2 nesso di causalità giuridica tra il bene in custodia del ossia l'aiuola con prato, e CP_1 la caduta. La dante causa di attore ed interventrice avrebbe dovuto evitare di salire sul prato, avrebbe dovuto tener presente lo stato dei luoghi, ed avrebbe dovuto ispezionare con un minimo di attenzione in più, dove metteva i piedi. La domanda va quindi rigettata. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 22844/2021 tra: Parte_1
e , attore ed interventrice;
e convenuto;
così
[...] Parte_2 Controparte_1 provvede: 1) Rigetta la domanda;
pagina 4 di 5 2) Pone definitivamente a carico di attore ed interventrice le spese della consulenza tecnica d'ufficio;
3) Condanna attore ed interventrice a rimborsare all'ente convenuto le spese di lite, che liquida in euro 4000 per compenso, oltre spese generali ed oneri riflessi. Così deciso in Portici in data 2/1/2025 Il giudice unico
pagina 5 di 5