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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 08/10/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 378/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott. Nicola Caschili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 378 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Tortolì, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Marcello Caddori, che la rappresenta e difende, come da delega allegata all'atto di citazione, attrice contro
, , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3
convenuti contumaci
Oggetto: diritti reali - accertamento e dichiarazione di acquisto del diritto di proprietà per usucapione.
Conclusioni nell'interesse dell'attrice (atto di citazione come modificato nel verbale udienza del 23 settembre 2025):
“l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Voglia giudicare dichiarando che:
NEL MERITO
1. L'attrice ha usucapito i fabbricati sito tra la Via Roma e la Via Decandia del
Comune di Ilbono e distinti al N.C.E.U. al Foglio 4, particella 606 sub 3;
2. Che, pertanto, l'attrice è proprietaria in modo pieno ed esclusivo di detti immobili;
3. Per l'effetto, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Nuoro la trascrizione della emanando sentenza e al Direttore dell'U.T.E. di procedere alle necessarie volture sollevandoli da qualsivoglia responsabilità;
4. Con vittoria di spese ed onorari nel caso di resistenza.”
*** Motivi in fatto e diritto della decisione ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di Parte_1 essere proprietaria, per intervenuta usucapione di due fabbricati - distinti ma adiacenti -, siti in Ilbono, tra la via Roma e la via Decandia, distinti al Catasto
Fabbricati del medesimo Comune censuario al Foglio 4, particella 604 e particella
606 subalterno 3.
L'attrice ha dedotto di aver utilizzato in modo pubblico, pacifico e continuato da oltre vent'anni, gli immobili oggetto di causa, provvedendo alla manutenzione straordinaria attraverso il rifacimento di alcuni muri portanti interni, la stabilizzazione dei solai vetusti e l'apposizione, all'ingresso di entrambi gli immobili, di una porta dotata di lucchetto sostenendo i relativi costi;
inoltre, ha specificato di aver utilizzato gli immobili, in attesa di una completa ristrutturazione, come deposito di oggetti personali.
All'udienza del 23 settembre 2025 l'attrice, all'esito della prova per testi ha rinunciato alla domanda in relazione all'immobile distinto al Foglio 4, particella
604.
Ha quindi chiesto che, accertato il possesso ex art. 1158 c.c. continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico per oltre vent'anni, il Tribunale dichiarasse l'intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione dell' immobile indicato.
I convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n.
14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso dell'immobile in capo all'attrice per oltre vent'anni.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando gli immobili oggetto di domanda riconoscendoli nelle fotografie esibitigli in udienza, di cui hanno fornito con precisione l'ubicazione e la consistenza (dichiarazioni dei testi , Testimone_1
e rese all'udienza del 22 luglio 2025). Tes_2 Testimone_3
, e hanno specificato che da oltre Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 vent'anni, l'attrice ha utilizzato l'immobile oggetto di causa.
Il teste ha riferito che l'immobile ha due accessi, uno nella via Testimone_1 principale (via Roma) e l'altro nella strada laterale (via Decandia) e di ricordare quando vi abitava la nonna dell'attrice e successivamente uno zio;
inoltre, ha specificato che l'immobile ha più o meno tre piani e dietro vi è un cortile su cui insiste un rudere che non appartiene all'attrice.
Anche il teste ha riferito che l'immobile - crede di due piani - ha due Tes_2 ingressi e dietro vi è il cortile con uno spiazzo abbastanza grande;
ha specificato che nella parte bassa dell'immobile vi è un magazzino escludendo la presenza di altre case sul cortile. I testi e hanno confermato la realizzazione dei lavori di manutenzione Tes_1 Tes_2
- in quanto incaricato di inserire delle putrelle tra i solai e di sistemare altre Tes_1 cose in cantina, tipo le botti in disuso;
invece ricordava di essere stato Tes_2 invitato dall'attrice a vedere i lavori che stava eseguendo - e tutti i testi hanno confermato la sostituzione del portoncino all'ingresso.
Tutti i testi hanno confermato, altresì, che l'attrice si è sempre comportata come proprietaria dell'immobile e che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo del bene da parte della medesima.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attrice in quanto compaesani– il teste è coetaneo dell'attrice, il teste è Testimone_1 Tes_2 nato nella casa oggetto di causa-, nonché in ragione del rapporto di amicizia e frequentazione (teste . Testimone_3
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attrice abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che ha acquistato la proprietà del fabbricato oggetto di Parte_1 causa per usucapione.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara (c.f. ), proprietaria Parte_1 C.F._1 dell'immobile sito in Ilbono distinto al Catasto Fabbricati del Comune di
Ilbono al Foglio 4, particella 606, sub. 3;
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci. Lanusei, 8.10.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Caschili
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott. Nicola Caschili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 378 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Tortolì, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Marcello Caddori, che la rappresenta e difende, come da delega allegata all'atto di citazione, attrice contro
, , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3
convenuti contumaci
Oggetto: diritti reali - accertamento e dichiarazione di acquisto del diritto di proprietà per usucapione.
Conclusioni nell'interesse dell'attrice (atto di citazione come modificato nel verbale udienza del 23 settembre 2025):
“l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Voglia giudicare dichiarando che:
NEL MERITO
1. L'attrice ha usucapito i fabbricati sito tra la Via Roma e la Via Decandia del
Comune di Ilbono e distinti al N.C.E.U. al Foglio 4, particella 606 sub 3;
2. Che, pertanto, l'attrice è proprietaria in modo pieno ed esclusivo di detti immobili;
3. Per l'effetto, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Nuoro la trascrizione della emanando sentenza e al Direttore dell'U.T.E. di procedere alle necessarie volture sollevandoli da qualsivoglia responsabilità;
4. Con vittoria di spese ed onorari nel caso di resistenza.”
*** Motivi in fatto e diritto della decisione ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di Parte_1 essere proprietaria, per intervenuta usucapione di due fabbricati - distinti ma adiacenti -, siti in Ilbono, tra la via Roma e la via Decandia, distinti al Catasto
Fabbricati del medesimo Comune censuario al Foglio 4, particella 604 e particella
606 subalterno 3.
L'attrice ha dedotto di aver utilizzato in modo pubblico, pacifico e continuato da oltre vent'anni, gli immobili oggetto di causa, provvedendo alla manutenzione straordinaria attraverso il rifacimento di alcuni muri portanti interni, la stabilizzazione dei solai vetusti e l'apposizione, all'ingresso di entrambi gli immobili, di una porta dotata di lucchetto sostenendo i relativi costi;
inoltre, ha specificato di aver utilizzato gli immobili, in attesa di una completa ristrutturazione, come deposito di oggetti personali.
All'udienza del 23 settembre 2025 l'attrice, all'esito della prova per testi ha rinunciato alla domanda in relazione all'immobile distinto al Foglio 4, particella
604.
Ha quindi chiesto che, accertato il possesso ex art. 1158 c.c. continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico per oltre vent'anni, il Tribunale dichiarasse l'intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione dell' immobile indicato.
I convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n.
14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso dell'immobile in capo all'attrice per oltre vent'anni.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando gli immobili oggetto di domanda riconoscendoli nelle fotografie esibitigli in udienza, di cui hanno fornito con precisione l'ubicazione e la consistenza (dichiarazioni dei testi , Testimone_1
e rese all'udienza del 22 luglio 2025). Tes_2 Testimone_3
, e hanno specificato che da oltre Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 vent'anni, l'attrice ha utilizzato l'immobile oggetto di causa.
Il teste ha riferito che l'immobile ha due accessi, uno nella via Testimone_1 principale (via Roma) e l'altro nella strada laterale (via Decandia) e di ricordare quando vi abitava la nonna dell'attrice e successivamente uno zio;
inoltre, ha specificato che l'immobile ha più o meno tre piani e dietro vi è un cortile su cui insiste un rudere che non appartiene all'attrice.
Anche il teste ha riferito che l'immobile - crede di due piani - ha due Tes_2 ingressi e dietro vi è il cortile con uno spiazzo abbastanza grande;
ha specificato che nella parte bassa dell'immobile vi è un magazzino escludendo la presenza di altre case sul cortile. I testi e hanno confermato la realizzazione dei lavori di manutenzione Tes_1 Tes_2
- in quanto incaricato di inserire delle putrelle tra i solai e di sistemare altre Tes_1 cose in cantina, tipo le botti in disuso;
invece ricordava di essere stato Tes_2 invitato dall'attrice a vedere i lavori che stava eseguendo - e tutti i testi hanno confermato la sostituzione del portoncino all'ingresso.
Tutti i testi hanno confermato, altresì, che l'attrice si è sempre comportata come proprietaria dell'immobile e che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo del bene da parte della medesima.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attrice in quanto compaesani– il teste è coetaneo dell'attrice, il teste è Testimone_1 Tes_2 nato nella casa oggetto di causa-, nonché in ragione del rapporto di amicizia e frequentazione (teste . Testimone_3
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attrice abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che ha acquistato la proprietà del fabbricato oggetto di Parte_1 causa per usucapione.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara (c.f. ), proprietaria Parte_1 C.F._1 dell'immobile sito in Ilbono distinto al Catasto Fabbricati del Comune di
Ilbono al Foglio 4, particella 606, sub. 3;
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci. Lanusei, 8.10.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Caschili