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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 26/11/2025, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R.G.342/2024 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. GI OL Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. IT BR Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 342/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 27 marzo 2024 e posta in decisione all'udienza collegiale del
22/10/2025
OGGETTO: d a
Azione revocatoria
con il patrocinio dell'avv. Parte_1
fallimentare (artt. 67 e e dell'avv. Ferrari Silvia Controparte_1
ss.) APPELLANTE
Codice: 171105 c o n t r o
con il patrocinio dell'avv. Tirale Controparte_2
Pierluigi
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 711/2024 pubblicata in data 04 marzo 2024 CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Voglia la Corte d'Appello, contrariis rejectis, previe le declaratorie del
caso:
In riforma della sentenza n.711/2024 del Tribunale di Brescia,
- previa ammissione di C.T.U. tecnico - contabile per il calcolo delle rimesse
revocabili e per l'identificazione degli elementi rivelatori dell'insolvenza;
- revocare, ex art. 67, II comma, L.F., tutte le rimesse indicate nella narrativa
dell'atto di citazione in appello, confluite dal 22 ottobre 2018 sui conti della
presso la Banca convenuta, per l'importo complessivo di € CP_3
352.145,66, tenuto conto dell'art. 70 L.F., o per quella somma maggiore o
minore che risulterà in causa a mezzo dell'espletanda C.T.U., e per l'effetto
condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante, a pagare a
favore della , in persona del Curatore, Controparte_4
l'importo riconosciuto, con gli interessi moratori dalla data della domanda
al saldo.
Spese ed onorari del doppio grado rifusi, con condanna alla restituzione
delle spese di soccombenza di primo grado, per l'importo corrisposto di
€25.172,74, come da contabile di bonifico che si deposita.
In via istruttoria, si propone di affidare all'Ausiliare, la seguente ipotesi di
quesito:
1. analizzi e descriva i bilanci di esercizio di agli atti Parte_1
evidenziando in particolare eventuali indici sintomatici di un suo stato di
insolvenza; 2. verifichi se dalla ulteriore documentazione in atti relativa alle
“Informazioni presenti nell'archivio della centrale dei rischi” emergano
eventuali elementi sintomatici dello stato di insolenza di Parte_1
3. verifichi e descriva le concrete modalità operative e l'andamento dei
cc.cc 11650-6, 701125-4 di , come meglio identificati Controparte_2
in atti, anche con separato riguardo (a) al periodo compreso fra il
24.10.2018 ed il 23.4.2019 nonché (b) al periodo successivo alla
dichiarazione di fallimento di Parte_1
4. verifichi e descriva le rimesse oggetto delle domande di revoca,
evidenziando in particolare quelle che eventualmente abbiano avuto
un'evidenza meramente contabile;
5. anche alla luce ed in conseguenza di quanto emerso in riferimento alle
verifiche di cui ai punti nn. 1 e 2, determini l'ammontare massimo
dell'esposizione maturata nel periodo indicato al punto n. 3 – (a) a carico di
nei confronti di e il suo Parte_1 Controparte_2
ammontare alla data in cui si è aperto il concorso, individuando l'eventuale
somma eguale alla differenza fra i due valori;
6. anche alla luce ed in conseguenza di quanto emerso in riferimento alle
verifiche di cui al punto n. 3, determini l'eventuale ammontare delle rimesse
confluite in favore di nel periodo indicato al punto n. Controparte_2
3 – (b)”.
Dell'appellata
“in via principale di merito, dichiarare l'inammissibilità e comunque
l'infondatezza dell'appello proposto dal e, in Parte_1 ogni caso, rigettarlo, confermando la sentenza n. 711/2024 del Tribunale di
Brescia pubblicata in data 4.03.2024;
in via subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento
dell'appello proposto dal si insiste per Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni formulate nel giudizio di primo grado di
seguito ritrascritte:
«respingere tutte le domande proposte da parte attrice nei confronti della
, perché infondate in fatto e in diritto, anche per Controparte_2
intervenuta decadenza e prescrizione, con condanna di parte attrice ex art.
96 c.p.c; per il denegato caso di ritenuta fondatezza, anche parziale,
contenere la domanda nei limiti della minor somma determinata ai sensi del
combinato disposto dell'art. 67, comma 3, lett. b), e l'art. 70, comma 3, legge
fallimentare»;
in via istruttoria, non ammettere la ctu tecnico-contabile richiesta
dall'appellante in quanto irrilevante e comunque inammissibile. perché
esplorativa; in ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale,
maggiorati di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Brescia ha rigettato la domanda di revoca di rimesse bancarie effettuate dalla società in bonis in relazione al rapporto di conto corrente n. 11650 assistito da conto anticipi n. 701125 nei sei mesi anteriori la dichiarazione di fallimento e la restituzione dell'importo di € 352.145,66 (indicato nei limiti della revocabilità di cui all'art. 70 terzo comma L.F.) proposta dal nei confronti della Parte_1
Controparte_2
Il Tribunale ha rilevato che:
il debito della società verso l'istituto bancario, nei sei mesi antecedenti il fallimento era pari ad € 266.181,01 mentre alla data dichiarazione di fallimento, in base all'estratto conto prodotto dal era pari ad € Parte_1
498.775,13; sicché la esposizione debitoria nel semestre rilevante è
aumentata;
il ha fatto riferimento al saldo debitorio tenendo conto anche del Parte_1
conto anticipi che “non sono normalmente operativi, ma rappresentano una
mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti
concessi dalla al cliente. Su di essi, in sostanza, l'istituto annota in CP_2
"dare" al correntista l'importo di dette anticipazioni, di volta in volta erogate
in occasione della presentazione di effetti o della c.d. carta commerciale, e
glielo riannota in "avere" una volta che abbia provveduto a riscuotere il
credito sottostante (in virtù del mandato all'incasso usualmente
conferitogli): attraverso l'annotazione del rientro delle somme anticipate, il
liente può dunque tornare ad usufruire di nuove anticipazioni, sino al limite
dell'affidamento concessogli. Ne consegue che (quantomeno sino alla data
di definitiva chiusura, ove questa intervenga prima della dichiarazione di
fallimento) il saldo passivo di tali conti non è indicativo di uno scoperto e
che gli accrediti in essi annotati non costituiscono rimesse solutorie. Il
rapporto di debito/credito fra la e il correntista è invece CP_2 rappresentato, in ogni momento, dal saldo del conto corrente ordinario, sul
quale le anticipazioni affluiscono, mediante "giroconto", ed al s.b.f., alla
stregua di ogni altro versamento eseguito da terzi e, nel momento in cui
vengono accreditate al correntista, rappresentano anch'esse rimesse
revocabili nei limiti in cui hanno contribuito a ridurre od eliminare lo
scoperto” (Cass. 6575/2018); in assenza dell'allegazione e prova di un uso
<> del conto anticipi, “il rapporto di debito/credito fra la
banca e il correntista è rappresentato, in ogni momento, dal saldo del conto
corrente ordinario”;
Pertanto ha ritenuto che avendo riguardo al solo saldo del conto corrente ordinario non vi sia stato un “rientro ex art 70 l.f.” .
2.Ha proposto appello il sulla base di un unico Parte_1
motivo.
3. ha chiesto che l'appello venga dichiarato Controparte_5
inammissibile e rigettato.
4.Il Consigliere Istruttore ha concesso i termini di cui all'art. 352
cod.proc.civ.; alla udienza del 22 ottobre 2025 tenuta con modalità cartolare,
i procuratori delle parti si sono riportati alle conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'appellante censura la statuizione con cui il Tribunale ha negato rilevanza alla esposizione debitoria del conto anticipi al fine di determinare il limite di revocabilità ai sensi dell'art. 70 L.F. e lamenta che non si sia confrontata la “posizione finanziaria netta” al momento del massimo indebitamento con quella esistente alla fine del rapporto al fine di valutare il c.d. rientro.
Deduce che: l'anticipazione su crediti ha natura di finanziamento e l'ammontare dei crediti presentati all'incasso costituisce “indebitamento” del cliente verso la banca (quindi rilevante ai fini dell'art. 70 terzo comma L.F.)
in base alle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia “capitolo II sezione II
– Istruzione per gli intermediari creditizi, Circolare n. 139 dell'11 febbraio
1991 – 20° aggiornamento di ottobre 2021 sezione II “Categorie di
censimento della rilevazione mensile”; il D.M. n. 343/2016 dà conferma che i c.d. “rischi autoliquidanti” hanno natura di apertura di credito;
anche le
Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia (capitolo II sezione II Istruzioni
per gli intermediari creditizi circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 20°
aggiornamento ottobre 2021 sezione II “categorie di censimento della rilevazione mensile”) qualificano quali “finanziamenti” e, quindi “fidi”,
l'anticipo s.b.f., l'anticipo su fatture e l'anticipo all'esportazione.
Sostiene che l'ammontare dei crediti scontati costituisce debito computabile per determinare il rientro sia per il dato letterale dell'art. 70 L.F- che individua “l'ammontare massimo delle pretese” nelle “posizioni passive
derivanti da rapporti di conto correte bancario o comunque rapporti
continuativi o reiterati”, sia per il criterio funzionale costituendo l'incasso di crediti verso terzi una riduzione del patrimonio pregiudizievole per gli altri creditori, sia per il riferimento dell'art. 67 terzo comma lett. b) alla
“esposizione debitoria verso la banca” senza alcuna limitazione al solo conto corrente ordinario.
Quanto, poi, al richiamo operato dal Tribunale alla sentenza n. 6575/2018
deduce che si tratta di precedente anteriore alla riforma operata dal D.L. n.
35/2005 in cui si fa riferimento alla distinzione tra “conto coperto” e “conto scoperto”, laddove occorre valutare consistenza e durevolezza delle rimesse
(Cass. 23095/2023).
2. L'appello è infondato.
Il Tribunale ha compiuto l'accertamento per cui non vi è allegazione né prova
<> ed ha,
quindi, ritenuto che, avendo riguardo al solo saldo del conto corrente, non sussistano i presupposti per la chiesta revocatoria in quanto nel semestre di rilievo l'esposizione debitoria della società è aumentata mentre l'art. 70 terzo comma L.F. prevede che <
di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque rapporti continuativi reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto delle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso>>.
Su tale statuizione il non svolge censura ed incentra il gravame Parte_1
sulla natura di “finanziamento” della linea di credito c.d. autoliquidante e sul fatto che l'ammontare dei crediti “presentati” o “scontati” costituirebbe
<> dell'istituto bancario rilevante al fine di determinarne l'ammontare massimo ai fini dell'art. 70 terzo comma l.f. Va rilevato che ove i rispettivi debiti e crediti delle parti derivino da un unico rapporto negoziale - ed è il caso della linea di credito c.d. autoliquidante,
nella quale la fonte di rimborso dell'erogazione finanziaria della banca è
predeterminata - la elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza è la conseguenza di un mero accertamento contabile di dare e avere di poste attive e passive che, per effetto del patto di compensazione, vengono annotate nel medesimo conto.
Alla presenza del c.d. patto di compensazione consegue che con la presentazione alla banca, da parte del cliente, delle fatture o ricevute bancarie indicate dal contratto di mandato la banca ha l'obbligo di versare il danaro incorporato in tali documenti a titolo di finanziamento mentre vi è l''obbligo del cliente di restituire alla banca la somma di danaro a lui anticipata, nel termine e con le modalità previsti dal contratto, che sorge per effetto della anticipazione a lui fatta dalla banca del danaro incorporato in tali documenti.
Le due obbligazioni (quella del cliente e quella della banca) hanno il medesimo fatto genetico, costituito dalla anticipazione fatta dalla banca del danaro incorporato nei documenti presentati dal cliente, rappresentativi di crediti di quest'ultimo verso altri soggetti. L'incasso da parte della banca,
anche nell'interesse del cliente, del danaro incorporato in tali documenti costituisce dunque adempimento di un'obbligazione già sorta.
Quanto alla natura ed alla modalità operative del conto anticipi va rilevato che <
regolare i loro rapporti, il "conto anticipi" può costituire un conto separato e a sé stante rispetto ai conti correnti di corrispondenza intestati allo stesso cliente, ovvero connotarsi come un conto transitorio, normalmente non operativo, collegato agli altri conti dello stesso cliente, avente la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concesse e riportate nei conti correnti di corrispondenza mediante operazioni di giroconto. Nel
primo caso, il saldo a debito del "conto anticipi" rappresenta effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione giuridicamente distinta rispetto al saldo (a credito o a debito) degli altri conti dello stesso cliente. Nel secondo caso, invece, il saldo a debito del "conto anticipi" è
giuridicamente inscindibile dal saldo dei conti correnti di corrispondenza, cui
è collegato, poiché necessita della ricostruzione dei rapporti dare-avere risultanti da questi ultimi>> (Cass. 14321/2022).
Nel secondo caso il saldo passivo del c.d. conto anticipi non esprime una posizione debitoria autonoma rispetto al saldo del conto corrente e rappresenta una mera "evidenza contabile" dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente. CP_2
Nel caso in esame il Tribunale, richiamando in modo testuale il principio di diritto espresso da Cass. 6575/2018, ha accertato che “il rapporto di
debito/credito fra la e il correntista è rappresentato in ogni momento CP_2
dal saldo del conto corrente ordinario”, con ciò ritenendo che il conto anticipi dia evidenza solo contabile delle anticipazioni e degli incassi regolati sul conto corrente.
Accertata, pertanto, la natura del conto anticipi con statuizione anch'essa non oggetto di censura, non appare conferente il richiamo dell'appellante alla natura di finanziamento delle linee di credito c.d. autoliquidanti.
Ai sensi dell'art. 67 secondo comma L.F., in virtù della quale il Parte_1
ha agito, sono revocabili solo gli <> e i <> di debiti liquidi ed esigibili;
il legislatore ha previsto come ipotesi di esenzione della revocabilità delle rimesse che non riducano in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria nei confronti della banca;
la valutazione della consistenza e durevolezza della riduzione della esposizione, prescritta dal terzo comma lett. b) a delimitazione del perimetro della revocabilità, va fatta attraverso l'esame complessivo dei vari accrediti ed addebiti pervenuti sul conto nel periodo in esame, tenendo conto dell'ammontare del debito complessivo, della entità della rimessa, dei movimenti in entrata e uscita,
posto che occorre apprezzare l'esistenza di una effettiva riduzione della esposizione debitoria.
Se il conto anticipi rappresenta un mera evidenza contabile dei finanziamenti per aperture di credito o per anticipazioni su crediti concessi dalla al CP_2
cliente, non assume alcuna rilevanza che esso presenti un saldo attivo o passivo in quanto vengono annotate in "dare" le anticipazioni erogate al correntista ed in "avere" le somme oggetto della riscossione del credito, per effetto del mandato all'incasso e del c.d. patto di compensazione;
con l'annotazione del rientro delle somme anticipate, il cliente può dunque tornare ad usufruire di nuove anticipazioni, sino al limite dell'affidamento concessogli. Il rapporto tra banca e cliente è, quindi, rappresentato esclusivamente dal saldo del conto corrente ordinario, sul quale affluiscono, mediante giroconto,
tutte le somme portate dai titoli, dalle ricevute bancarie o dalle carte commerciali presentate per l'incasso, che saranno oggetto di revocatoria nei limiti in cui hanno comportato un rientro progressivo e stabile dell'esposizione debitoria.
Ne consegue che il saldo passivo del conto anticipi che operi con tale modalità non contribuisce a determinare l'<> delle pretese della banca nel periodo semestrale al fine di stabilire l' <
residuo delle stesse alla data in cui si è aperto il concorso>> ai sensi dell'art. 70 terzo comma L.F.
Posto che la statuizione per cui, avendo riguardo al solo saldo del conto corrente, non sussistono i presupposti per la chiesta revocatoria in quanto nel semestre di rilievo l'esposizione debitoria della società verso l'istituto bancario è aumentata non è fatta oggetto di censura e su di essa si è formato il giudicato interno, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in conformità alla nota rispettosa dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. (scaglione di riferimento da €
260.001 a € 520.000).
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello proposto dal avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Brescia n. 711/2024;
2.condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, che liquida in € 4.389,00 per la “fase di studio”, € 2.552,00 per la “fase introduttiva” ed € 7.298,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
IT BR GI OL
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R.G.342/2024 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. GI OL Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. IT BR Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 342/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 27 marzo 2024 e posta in decisione all'udienza collegiale del
22/10/2025
OGGETTO: d a
Azione revocatoria
con il patrocinio dell'avv. Parte_1
fallimentare (artt. 67 e e dell'avv. Ferrari Silvia Controparte_1
ss.) APPELLANTE
Codice: 171105 c o n t r o
con il patrocinio dell'avv. Tirale Controparte_2
Pierluigi
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 711/2024 pubblicata in data 04 marzo 2024 CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Voglia la Corte d'Appello, contrariis rejectis, previe le declaratorie del
caso:
In riforma della sentenza n.711/2024 del Tribunale di Brescia,
- previa ammissione di C.T.U. tecnico - contabile per il calcolo delle rimesse
revocabili e per l'identificazione degli elementi rivelatori dell'insolvenza;
- revocare, ex art. 67, II comma, L.F., tutte le rimesse indicate nella narrativa
dell'atto di citazione in appello, confluite dal 22 ottobre 2018 sui conti della
presso la Banca convenuta, per l'importo complessivo di € CP_3
352.145,66, tenuto conto dell'art. 70 L.F., o per quella somma maggiore o
minore che risulterà in causa a mezzo dell'espletanda C.T.U., e per l'effetto
condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante, a pagare a
favore della , in persona del Curatore, Controparte_4
l'importo riconosciuto, con gli interessi moratori dalla data della domanda
al saldo.
Spese ed onorari del doppio grado rifusi, con condanna alla restituzione
delle spese di soccombenza di primo grado, per l'importo corrisposto di
€25.172,74, come da contabile di bonifico che si deposita.
In via istruttoria, si propone di affidare all'Ausiliare, la seguente ipotesi di
quesito:
1. analizzi e descriva i bilanci di esercizio di agli atti Parte_1
evidenziando in particolare eventuali indici sintomatici di un suo stato di
insolvenza; 2. verifichi se dalla ulteriore documentazione in atti relativa alle
“Informazioni presenti nell'archivio della centrale dei rischi” emergano
eventuali elementi sintomatici dello stato di insolenza di Parte_1
3. verifichi e descriva le concrete modalità operative e l'andamento dei
cc.cc 11650-6, 701125-4 di , come meglio identificati Controparte_2
in atti, anche con separato riguardo (a) al periodo compreso fra il
24.10.2018 ed il 23.4.2019 nonché (b) al periodo successivo alla
dichiarazione di fallimento di Parte_1
4. verifichi e descriva le rimesse oggetto delle domande di revoca,
evidenziando in particolare quelle che eventualmente abbiano avuto
un'evidenza meramente contabile;
5. anche alla luce ed in conseguenza di quanto emerso in riferimento alle
verifiche di cui ai punti nn. 1 e 2, determini l'ammontare massimo
dell'esposizione maturata nel periodo indicato al punto n. 3 – (a) a carico di
nei confronti di e il suo Parte_1 Controparte_2
ammontare alla data in cui si è aperto il concorso, individuando l'eventuale
somma eguale alla differenza fra i due valori;
6. anche alla luce ed in conseguenza di quanto emerso in riferimento alle
verifiche di cui al punto n. 3, determini l'eventuale ammontare delle rimesse
confluite in favore di nel periodo indicato al punto n. Controparte_2
3 – (b)”.
Dell'appellata
“in via principale di merito, dichiarare l'inammissibilità e comunque
l'infondatezza dell'appello proposto dal e, in Parte_1 ogni caso, rigettarlo, confermando la sentenza n. 711/2024 del Tribunale di
Brescia pubblicata in data 4.03.2024;
in via subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento
dell'appello proposto dal si insiste per Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni formulate nel giudizio di primo grado di
seguito ritrascritte:
«respingere tutte le domande proposte da parte attrice nei confronti della
, perché infondate in fatto e in diritto, anche per Controparte_2
intervenuta decadenza e prescrizione, con condanna di parte attrice ex art.
96 c.p.c; per il denegato caso di ritenuta fondatezza, anche parziale,
contenere la domanda nei limiti della minor somma determinata ai sensi del
combinato disposto dell'art. 67, comma 3, lett. b), e l'art. 70, comma 3, legge
fallimentare»;
in via istruttoria, non ammettere la ctu tecnico-contabile richiesta
dall'appellante in quanto irrilevante e comunque inammissibile. perché
esplorativa; in ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale,
maggiorati di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Brescia ha rigettato la domanda di revoca di rimesse bancarie effettuate dalla società in bonis in relazione al rapporto di conto corrente n. 11650 assistito da conto anticipi n. 701125 nei sei mesi anteriori la dichiarazione di fallimento e la restituzione dell'importo di € 352.145,66 (indicato nei limiti della revocabilità di cui all'art. 70 terzo comma L.F.) proposta dal nei confronti della Parte_1
Controparte_2
Il Tribunale ha rilevato che:
il debito della società verso l'istituto bancario, nei sei mesi antecedenti il fallimento era pari ad € 266.181,01 mentre alla data dichiarazione di fallimento, in base all'estratto conto prodotto dal era pari ad € Parte_1
498.775,13; sicché la esposizione debitoria nel semestre rilevante è
aumentata;
il ha fatto riferimento al saldo debitorio tenendo conto anche del Parte_1
conto anticipi che “non sono normalmente operativi, ma rappresentano una
mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti
concessi dalla al cliente. Su di essi, in sostanza, l'istituto annota in CP_2
"dare" al correntista l'importo di dette anticipazioni, di volta in volta erogate
in occasione della presentazione di effetti o della c.d. carta commerciale, e
glielo riannota in "avere" una volta che abbia provveduto a riscuotere il
credito sottostante (in virtù del mandato all'incasso usualmente
conferitogli): attraverso l'annotazione del rientro delle somme anticipate, il
liente può dunque tornare ad usufruire di nuove anticipazioni, sino al limite
dell'affidamento concessogli. Ne consegue che (quantomeno sino alla data
di definitiva chiusura, ove questa intervenga prima della dichiarazione di
fallimento) il saldo passivo di tali conti non è indicativo di uno scoperto e
che gli accrediti in essi annotati non costituiscono rimesse solutorie. Il
rapporto di debito/credito fra la e il correntista è invece CP_2 rappresentato, in ogni momento, dal saldo del conto corrente ordinario, sul
quale le anticipazioni affluiscono, mediante "giroconto", ed al s.b.f., alla
stregua di ogni altro versamento eseguito da terzi e, nel momento in cui
vengono accreditate al correntista, rappresentano anch'esse rimesse
revocabili nei limiti in cui hanno contribuito a ridurre od eliminare lo
scoperto” (Cass. 6575/2018); in assenza dell'allegazione e prova di un uso
<> del conto anticipi, “il rapporto di debito/credito fra la
banca e il correntista è rappresentato, in ogni momento, dal saldo del conto
corrente ordinario”;
Pertanto ha ritenuto che avendo riguardo al solo saldo del conto corrente ordinario non vi sia stato un “rientro ex art 70 l.f.” .
2.Ha proposto appello il sulla base di un unico Parte_1
motivo.
3. ha chiesto che l'appello venga dichiarato Controparte_5
inammissibile e rigettato.
4.Il Consigliere Istruttore ha concesso i termini di cui all'art. 352
cod.proc.civ.; alla udienza del 22 ottobre 2025 tenuta con modalità cartolare,
i procuratori delle parti si sono riportati alle conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'appellante censura la statuizione con cui il Tribunale ha negato rilevanza alla esposizione debitoria del conto anticipi al fine di determinare il limite di revocabilità ai sensi dell'art. 70 L.F. e lamenta che non si sia confrontata la “posizione finanziaria netta” al momento del massimo indebitamento con quella esistente alla fine del rapporto al fine di valutare il c.d. rientro.
Deduce che: l'anticipazione su crediti ha natura di finanziamento e l'ammontare dei crediti presentati all'incasso costituisce “indebitamento” del cliente verso la banca (quindi rilevante ai fini dell'art. 70 terzo comma L.F.)
in base alle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia “capitolo II sezione II
– Istruzione per gli intermediari creditizi, Circolare n. 139 dell'11 febbraio
1991 – 20° aggiornamento di ottobre 2021 sezione II “Categorie di
censimento della rilevazione mensile”; il D.M. n. 343/2016 dà conferma che i c.d. “rischi autoliquidanti” hanno natura di apertura di credito;
anche le
Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia (capitolo II sezione II Istruzioni
per gli intermediari creditizi circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 20°
aggiornamento ottobre 2021 sezione II “categorie di censimento della rilevazione mensile”) qualificano quali “finanziamenti” e, quindi “fidi”,
l'anticipo s.b.f., l'anticipo su fatture e l'anticipo all'esportazione.
Sostiene che l'ammontare dei crediti scontati costituisce debito computabile per determinare il rientro sia per il dato letterale dell'art. 70 L.F- che individua “l'ammontare massimo delle pretese” nelle “posizioni passive
derivanti da rapporti di conto correte bancario o comunque rapporti
continuativi o reiterati”, sia per il criterio funzionale costituendo l'incasso di crediti verso terzi una riduzione del patrimonio pregiudizievole per gli altri creditori, sia per il riferimento dell'art. 67 terzo comma lett. b) alla
“esposizione debitoria verso la banca” senza alcuna limitazione al solo conto corrente ordinario.
Quanto, poi, al richiamo operato dal Tribunale alla sentenza n. 6575/2018
deduce che si tratta di precedente anteriore alla riforma operata dal D.L. n.
35/2005 in cui si fa riferimento alla distinzione tra “conto coperto” e “conto scoperto”, laddove occorre valutare consistenza e durevolezza delle rimesse
(Cass. 23095/2023).
2. L'appello è infondato.
Il Tribunale ha compiuto l'accertamento per cui non vi è allegazione né prova
<> ed ha,
quindi, ritenuto che, avendo riguardo al solo saldo del conto corrente, non sussistano i presupposti per la chiesta revocatoria in quanto nel semestre di rilievo l'esposizione debitoria della società è aumentata mentre l'art. 70 terzo comma L.F. prevede che <
di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque rapporti continuativi reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto delle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso>>.
Su tale statuizione il non svolge censura ed incentra il gravame Parte_1
sulla natura di “finanziamento” della linea di credito c.d. autoliquidante e sul fatto che l'ammontare dei crediti “presentati” o “scontati” costituirebbe
<> dell'istituto bancario rilevante al fine di determinarne l'ammontare massimo ai fini dell'art. 70 terzo comma l.f. Va rilevato che ove i rispettivi debiti e crediti delle parti derivino da un unico rapporto negoziale - ed è il caso della linea di credito c.d. autoliquidante,
nella quale la fonte di rimborso dell'erogazione finanziaria della banca è
predeterminata - la elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza è la conseguenza di un mero accertamento contabile di dare e avere di poste attive e passive che, per effetto del patto di compensazione, vengono annotate nel medesimo conto.
Alla presenza del c.d. patto di compensazione consegue che con la presentazione alla banca, da parte del cliente, delle fatture o ricevute bancarie indicate dal contratto di mandato la banca ha l'obbligo di versare il danaro incorporato in tali documenti a titolo di finanziamento mentre vi è l''obbligo del cliente di restituire alla banca la somma di danaro a lui anticipata, nel termine e con le modalità previsti dal contratto, che sorge per effetto della anticipazione a lui fatta dalla banca del danaro incorporato in tali documenti.
Le due obbligazioni (quella del cliente e quella della banca) hanno il medesimo fatto genetico, costituito dalla anticipazione fatta dalla banca del danaro incorporato nei documenti presentati dal cliente, rappresentativi di crediti di quest'ultimo verso altri soggetti. L'incasso da parte della banca,
anche nell'interesse del cliente, del danaro incorporato in tali documenti costituisce dunque adempimento di un'obbligazione già sorta.
Quanto alla natura ed alla modalità operative del conto anticipi va rilevato che <
regolare i loro rapporti, il "conto anticipi" può costituire un conto separato e a sé stante rispetto ai conti correnti di corrispondenza intestati allo stesso cliente, ovvero connotarsi come un conto transitorio, normalmente non operativo, collegato agli altri conti dello stesso cliente, avente la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concesse e riportate nei conti correnti di corrispondenza mediante operazioni di giroconto. Nel
primo caso, il saldo a debito del "conto anticipi" rappresenta effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione giuridicamente distinta rispetto al saldo (a credito o a debito) degli altri conti dello stesso cliente. Nel secondo caso, invece, il saldo a debito del "conto anticipi" è
giuridicamente inscindibile dal saldo dei conti correnti di corrispondenza, cui
è collegato, poiché necessita della ricostruzione dei rapporti dare-avere risultanti da questi ultimi>> (Cass. 14321/2022).
Nel secondo caso il saldo passivo del c.d. conto anticipi non esprime una posizione debitoria autonoma rispetto al saldo del conto corrente e rappresenta una mera "evidenza contabile" dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente. CP_2
Nel caso in esame il Tribunale, richiamando in modo testuale il principio di diritto espresso da Cass. 6575/2018, ha accertato che “il rapporto di
debito/credito fra la e il correntista è rappresentato in ogni momento CP_2
dal saldo del conto corrente ordinario”, con ciò ritenendo che il conto anticipi dia evidenza solo contabile delle anticipazioni e degli incassi regolati sul conto corrente.
Accertata, pertanto, la natura del conto anticipi con statuizione anch'essa non oggetto di censura, non appare conferente il richiamo dell'appellante alla natura di finanziamento delle linee di credito c.d. autoliquidanti.
Ai sensi dell'art. 67 secondo comma L.F., in virtù della quale il Parte_1
ha agito, sono revocabili solo gli <> e i <> di debiti liquidi ed esigibili;
il legislatore ha previsto come ipotesi di esenzione della revocabilità delle rimesse che non riducano in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria nei confronti della banca;
la valutazione della consistenza e durevolezza della riduzione della esposizione, prescritta dal terzo comma lett. b) a delimitazione del perimetro della revocabilità, va fatta attraverso l'esame complessivo dei vari accrediti ed addebiti pervenuti sul conto nel periodo in esame, tenendo conto dell'ammontare del debito complessivo, della entità della rimessa, dei movimenti in entrata e uscita,
posto che occorre apprezzare l'esistenza di una effettiva riduzione della esposizione debitoria.
Se il conto anticipi rappresenta un mera evidenza contabile dei finanziamenti per aperture di credito o per anticipazioni su crediti concessi dalla al CP_2
cliente, non assume alcuna rilevanza che esso presenti un saldo attivo o passivo in quanto vengono annotate in "dare" le anticipazioni erogate al correntista ed in "avere" le somme oggetto della riscossione del credito, per effetto del mandato all'incasso e del c.d. patto di compensazione;
con l'annotazione del rientro delle somme anticipate, il cliente può dunque tornare ad usufruire di nuove anticipazioni, sino al limite dell'affidamento concessogli. Il rapporto tra banca e cliente è, quindi, rappresentato esclusivamente dal saldo del conto corrente ordinario, sul quale affluiscono, mediante giroconto,
tutte le somme portate dai titoli, dalle ricevute bancarie o dalle carte commerciali presentate per l'incasso, che saranno oggetto di revocatoria nei limiti in cui hanno comportato un rientro progressivo e stabile dell'esposizione debitoria.
Ne consegue che il saldo passivo del conto anticipi che operi con tale modalità non contribuisce a determinare l'<> delle pretese della banca nel periodo semestrale al fine di stabilire l' <
residuo delle stesse alla data in cui si è aperto il concorso>> ai sensi dell'art. 70 terzo comma L.F.
Posto che la statuizione per cui, avendo riguardo al solo saldo del conto corrente, non sussistono i presupposti per la chiesta revocatoria in quanto nel semestre di rilievo l'esposizione debitoria della società verso l'istituto bancario è aumentata non è fatta oggetto di censura e su di essa si è formato il giudicato interno, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in conformità alla nota rispettosa dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. (scaglione di riferimento da €
260.001 a € 520.000).
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello proposto dal avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Brescia n. 711/2024;
2.condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, che liquida in € 4.389,00 per la “fase di studio”, € 2.552,00 per la “fase introduttiva” ed € 7.298,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
IT BR GI OL