Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 11/05/2026, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00860/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01335/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1335 del 2024, proposto da
UC TI, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Trapazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bomporto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Graziosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego notificato il 20 settembre 2024 con il quale l’Area Tecnica Urbanistica e Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Bomporto, ha disposto il diniego definitivo all’istanza di cui al protocollo 5427/2024 presentata dal ricorrente, tesa ad ottenere il rilascio dell’attestato di condono edilizio ai sensi della Legge 47/85, e di ogni altro atto e provvedimento allo stesso connesso, presupposto, antecedente, consequenziale, successivo, compreso ivi espressamente il preavviso di diniego notificato il 6 agosto 2024;
CON RICHIESTA DI CONDANNA del Comune di Bomporto a rilasciare al ricorrente il condono edilizio ed il relativo attestato in relazione alle pratiche di condono nn. 276-277-278 del 1985 ed in riferimento all’immobile di proprietà di UC TI sito in Bomporto alla Via Cristo n. 13, ricavando, ove necessario, la descrizione e la consistenza delle opere sanate dalla planimetria risultante dalla variazione catastale del 01/01/1990.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bomporto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 il dott. AO AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
1.-Il ricorrente, Sig. UC TI, è proprietario dell’immobile sito in Bomporto alla Via Cristo n. 13.
Nell’anno 1985 il Sig. GI TI, dante causa dell’odierno istante e precedente proprietario dell’immobile in questione, presentava al Comune di Bomporto istanza di condono, ai sensi della Legge n. 47/85, relativamente ad alcune modifiche, rispetto all’originaria planimetria, registrate nell’ambito di un intervento di ristrutturazione del detto fabbricato residenziale.
In data 24/06/1998, con protocollo n. 5716, il Comune di Bomporto, Ufficio Tecnico – Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata, comunicava a GI TI la definizione delle richieste di condono nn. 276-277-278 del 1985 e richiedeva al condonante l’effettuazione, entro il termine ultimo di giorni 60 dal ricevimento della comunicazione stessa, di una serie di pagamenti necessari al fine del rilascio/ritiro della relativa concessione.
Entro il termine assegnato dal Comune di Bomporto, e precisamente in data 22 agosto 1998, GI TI effettuava tutti i pagamenti richiesti come comprovato dalle ricevute (allegato d).
Da tale ultimo adempimento il Comune di Bomporto nulla faceva più pervenire né al Sig. GI TI né ai suoi aventi causa, compreso il Sig. UC TI, odierno ricorrente.
L’odierno ricorrente si premurava di ottenere dal Comune di Bomporto la copia dell’attestato del condono edilizio de quo e, come adempimento preliminare, in data 15 gennaio 2024 presentava istanza di accesso presso il Comune di Bomporto, la quale veniva riscontrata.
Con il prefato atto il Comune di Bomporto certificava la presenza presso i propri Archivi delle istanze di condono pratiche UT 276-77-278 prot. 2532 ma asseriva di non avere rinvenuto ivi le pratiche edilizie afferenti alle dette istanze.
Seguiva dunque un dialogo tra il ricorrente e l’Amministrazione la quale evidenziava la perdita della pratica di condono in seguito all’alluvione del 2014 e che in assenza degli elaborati grafici relative all’istanza di condono, non detenuti nemmeno dal ricorrente, egli avrebbe dovuto al fine di legittimare lo stato dell’immobile presentare nuova istanza di sanatoria. Secondo l’Amministrazione poi nessuna rilevanza poteva essere attribuita alla comunicazione del 24 giugno 1998 a causa della completa incertezza dell’oggetto della pratica.
Il 22 aprile 2024 parte ricorrente inviava al Comune istanza di attestazione del silenzio assenso asseritamente formatosi sulle domande di condono edilizio presentate dal proprio dante causa allegando la planimetria del Catasto di primo impianto dell’immobile risalente al 1940 (doc. 2) e la planimetria di una variazione catastale richiesta dalla proprietà l’1.1.1992 (doc. 3) a seguito della quale l’immobile aveva assunto gli attuali estremi catastali di subalterno 7 del Mappale 67, sub 7.
Con comunicazione datata 6 agosto 2024 inviata ai sensi dell’art.10-bis L.241/90 l’Amministrazione rappresentava la non accogliibiltà dell’istanza per impossibilità di verificare l’oggetto delle tre pratiche di condono a suo tempo presentate, per la mancata prova anche dei versamenti delle somme dovute e per l’irrilevanza dell’atto datato 24 giugno 1998.
Con provvedimento del 20 settembre 2024 il Comune negava l’istanza di condono per le ragioni già esplicitate nel preavviso di diniego non ritenendo convincenti le controdeduzioni presentate dal ricorrente.
L’odierno ricorrente ha impugnato il suindicato diniego, deducendo motivi di diritto così riassumibili:
I)Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9, comma 1 bis, del D.P.R. 380/2001. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 35 della Legge 47/85. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento degli atti e fatti allegati e rinvenuti nella disponibilità del Comune di Bomporto e illogicità manifesta. Sviamento di potere dal principio di correttezza, buona fede e diligenza della Pubblica Amministrazione. Violazione dell’art. 97 della Costituzione: l’attivato procedimento di condono si sarebbe concluso con l’accoglimento della domanda come desumibile dalla comunicazione del 24 giugno 1998 di definizione “con buon esito” del procedimento; si sarebbe comunque formato il silenzio assenso sull’istanza di condono corredata di tutta la documentazione necessaria.
II) Abnormità dell’avversato provvedimento di diniego definitivo all’istanza di rilascio della concessione in sanatoria. Violazione degli artt. 21 quinquies e/o 21 novies della Legge 241/1990 e, comunque, violazione dei principi del legittimo affidamento, della non contraddittorietà dell’azione amministrativa e dell’obbligo di non venire “contra factum proprium”: il Comune con l’atto impugnato avrebbe del tutto illegittimamente annullato in autotutela il titolo edilizio.
Si è costituito in giudizio il Comune di Bomporto eccependo l’infondatezza del ricorso poiché in sintesi: - vi sarebbe una impossibilità oggettiva di ricostruire l’oggetto della domanda e la documentazione allegata, - definizione della pratica non significa buon esito della stessa; - non vi sarebbe prova dei versamenti dovuti; - il silenzio assenso non si sarebbe perfezionato anche per la mancanza di altri documenti tra cui quelli necessari all’accatastamento ex art 35 co 17 L.47/85;- l’opera sarebbe comunque ad oggi sanabile sussistendo il requisito di cui all’art.36 D.p.r. 380/2001 della doppia conformità ed essendo il Comune disposto a restituire al ricorrente quanto eventualmente versato.
Alla pubblica udienza del 29 aprile 2026, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
TO
1.-E’ materia del contendere la legittimità del provvedimento con cui il Comune di Bomporto ha denegato l’istanza presentata dal ricorrente tesa ad ottenere il rilascio dell’attestato di condono edilizio ai sensi della Legge 47/85.
Lamenta come visto parte ricorrente il perfezionamento del titolo edilizio a sanatoria per effetto della comunicazione del 1998 inoltrata dall’Ufficio Tecnico a GI TI avente a suo dire valore di espresso accoglimento dell’istanza di condono sia comunque in via tacita risultando l’istanza corredata di tutta la documentazione richiesta ivi compreso il versamento dei diritti richiesti con la predetta comunicazione con formazione dunque del silenzio assenso.
2.- Il ricorso è infondato e va respinto.
3.- Giova anzitutto rilevare che al di là di ogni altra considerazione è pacifica allo stato attuale l’assoluta indisponibilità sia da parte dell’Amministrazione comunale che del ricorrente dell’istanza di condono edilizio presentata nel 1985 dal proprio dante causa.
Infatti mentre l’odierno ricorrente secondo quanto riferito non ne ha mai avuto disponibilità, gli uffici comunali hanno smarrito la pratica in conseguenza dell’alluvione del 2014 circostanza pacifica ed incontestata.
Nell’ambito di tale particolare contesto fattuale risulta dunque in primo luogo impossibile accertare la formazione in via tacita del titolo edilizio essendo del tutto incerto lo stesso oggetto del procedimento di condono si da non consentire le dovute verifiche in merito alla stessa sussistenza dei relativi presupposti.
In secondo luogo il mancato perfezionamento del silenzio assenso deriva anche dalla incompletezza della documentazione da allegare all’istanza di condono.
Posto infatti che per giurisprudenza del tutto pacifica l'assenza di completezza della domanda di sanatoria (oltre alla non veridicità) osta alla formazione tacita del titolo abilitativo ( ex multis C.G.A.S.sez. giurisd., 22 gennaio 2025, n. 58; Consiglio di Stato, sez. VI, 21 febbraio 2019, n. 1210; Id., sez. VI, 5 dicembre 2018, n. 6899; Id., sez. IV, 11 ottobre 2017, n. 4703) manca nel caso di specie la documentazione necessaria all’accatastamento prescritta dall’art.35 co.17, L.47/85 “pro tempore” vigente, secondo cui “Fermo il disposto del primo comma dell'art. 40 e con l'esclusione dei casi di cui all'art. 33, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest'ultima si intende accolta ove l'interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento. … omissis ……”.
Anche tale documentazione rientra a pieno titolo tra quella prescritta dalla legge per il perfezionamento del silenzio assenso ( ex multis Consiglio di Stato sez. II, 27/08/2020, n. 5247).
4.- Il perfezionamento del procedimento di condono non può infine desumersi nemmeno dalla comunicazione del 24 giugno 1998 depositata in giudizio con la quale l’Amministrazione ha notiziato il dante causa del ricorrente circa l’intervenuta “definizione” del condono.
A prescindere dal fatto che tale atto interlocutorio non può univocamente intendersi quale assenso espresso alla sanatoria (seppur condizionato al tempestivo versamento delle somme dovute), vale sempre quanto detto in merito all’impossibilità di configurare un condono edilizio laddove sia incerto lo stesso oggetto, dovendo ogni provvedimento amministrativo a norma dell’art.21-septies L.241/90 essere corredato (a pena di nullità) degli elementi essenziali tra cui vi rientra a pieno titolo l’oggetto ( ex multis T.A.R. Reggio Calabria Calabria sez. I, 28/10/2014, n. 608).
5.- E’ infine inconferente anche il richiamo effettuato da parte ricorrente al disposto di cui all’art. 9 -bis, co.1-bis D.P.R. n. 380/2001, sulla possibilità di provare “lo stato legittimo”con le informazioni catastali di primo impianto il cui ambito di applicazione riguarda gli immobili realizzati in epoca in cui non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, mentre nel caso di specie vengono in rilievo modifiche successive in epoca ove è certa la necessità del titolo.
6.- Le considerazioni che precedono determinano l’infondatezza di entrambi i motivi dedotti con conseguente rigetto del ricorso.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite attesa la particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
GO Di EN, Presidente
AO AM, Consigliere, Estensore
Jessica Bonetto, Consigliere
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| AO AM | GO Di EN |
IL SEGRETARIO