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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/10/2025, n. 1450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1450 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 932/2022
REPUBBLICA ITALIANA Sent. N°
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. N°
La Corte di Appello di Bari Rep. N°
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Filippo LABELLARTE Presidente
2) " Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) " Maria Angela MARCHESIELLO Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello avente ad oggetto “Pagamento indennizzo assicurativo”, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 932 dell'anno
2022
T R A con sede in Bologna, in persona del suo procuratore ad Parte_1
negotia dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Vinci in virtù di procura in Parte_2 calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari (Via De Rossi n.
203)
APPELLANTE ed APPELLATA INCIDENTALE
E
, nato il [...] a [...] ed ivi residente, rappresentato e Controparte_1
difeso dagli avv.ti Domenico P. Regina e Simona Cifarelli, del foro di Trani, in virtù di procura in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado RG 2229/2016, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio legale in Trani (Via S. Gervasio n. 48)
APPELLATO ed APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 9 All'udienza collegiale tenutasi in data 11.04.2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti costituite nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 5.04.2016 conveniva in giudizio Controparte_1
innanzi al Tribunale di Trani la con sede in Bologna, in persona Controparte_2
del suo legale rappresentante pro tempore, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare la piena operatività della polizza assicurativa n. 103312179 e il conse- guente obbligo della in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore al pagamento in favore del Sig. del danno subito a seguito del Controparte_1 furto e per l'effetto condannare la stessa a pagare la somma di euro 14.205,00, corrispondente al valore commerciale del mezzo assicurato e alle spese sostenute per l'apertura del sinistro, esposto in polizza assicurativa n.103312179, a titolo di risarcimento del danno conseguente al furto dell'autovettura AUDI A4 4^ tg EP831VN, oltre interessi e rivalutazione Controparte_3 monetaria a far data dal dì del perpetrato furto fino all'effettivo ristoro;
2) condannare la al risarcimento degli ulteriori danni subiti Controparte_2 dal Sig. per “mala gestio” e da quantificarsi dall'Ill.mo Giudice adito in Controparte_1
via equitativa;
3) Condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge”.
A sostegno della domanda l'attore allegava:
- che nella notte tra l'1.02.2015 ed il 2.02.2015 ignoti ladri avevano perpetrato il furto dell'auto di Co sua proprietà, un'Audi A4 serie 2.0 , tg EP831VN, che era stata parcheggiata, verso le CP_3 ore 23:00, dal fratello di esso attore, , in Corato alla Via Sant'Elia, chiusa Parte_3 regolarmente a chiave e con l'antifurto satellitare “IB” inserito;
- che aveva tempestivamente sporto denuncia verso ignoti sia alla competente Autorità che alla propria compagnia assicurativa, la quale tuttavia non aveva indennizzato il furto, malgrado la regolare operatività della polizza contro il furto n. 103312179 ritualmente depositata in atti.
Con comparsa di costituzione e risposta del 24.06.2016 si costituiva in giudizio la
[...]
la quale contestava quanto dedotto dall'attore eccependo la mancanza di prova in CP_4 ordine alla verificazione del sinistro, per non avere il sistema satellitare (denominato “IB”) posto a bordo dell'auto segnalato alcuna accensione anomala dell'autovettura nella notte in cui si pagina 2 di 9 era verificato l'evento; chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda con vittoria di spese processuali.
La causa veniva istruita con l'assunzione di una prova testimoniale1 e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, a mezzo del perito assicurativo Persona_1
A seguito del deposito dell'elaborato peritale3 la formulava Controparte_2
osservazioni critiche e chiedeva il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio4.
Il giudice disponeva la convocazione del c.t.u. a chiarimenti5 e formulava contestualmente una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., che non veniva accettata dalla Controparte_5
Con sentenza n. 348/2022, emessa il 27.01.2022 e pubblicata in data 22.02.2022, il Tribunale di
Trani, in composizione monocratica, così provvedeva:
“Accoglie la domanda di liquidazione dell'indennizzo per il furto dell'auto subito dall'attore e per
l'effetto condanna in persona del suo rappresentante legale Controparte_2
p.t. al pagamento in favore dell'attore della somma di € 7.500,00 oltre rivalutazione e interessi dal giorno della messa in mora al soddisfo;
- Rigetta la domanda di risarcimento del danno da inadempimento da mala gestio perché non provata;
- Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che liquida nella complessiva somma di € 3.000,00 per compensi oltre rimborso forfetario del 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge;
- In ragione dell'esito della lite pone definitivamente a carico di entrambe le parti in ragione del
50% per ciascuna le spese di CTU;
- Rigetta ogni altra questione. Così deciso in Trani il 27/01/2022”.
A fondamento della decisione il giudice di primo grado ha ritenuto:
- che alla fattispecie trova applicazione la normativa prevista dagli artt. 1882 e ss. c.c., per la quale le clausole di un contratto di assicurazione contro il furto, subordinanti la garanzia assicu-rativa all'osservanza di determinati oneri, non realizzano una limitazione della responsabilità dell'assicuratore, ma individuano e delimitano l'oggetto del contratto ed il rischio dell'assicu- ratore stesso, per cui le stesse vengono a configurarsi come elemento costitutivo del diritto all'indennizzo (Cass. n.101194/2010), con la conseguenza che sia onere dell'assicurato fornire la relativa prova dell'avvenuto sinistro, nel generale rispetto del principio di cui all'art. 2697 c.c., fermo restando il limite del dolo e della colpa grave disciplinato nell'art. 1900 c.c. che esclude per l'assicurato il diritto al riconoscimento dell'indennizzo6;
- che le circostanze accertate nel corso dell'istruttoria espletata (l'avvenuta stipulazione fra le parti in causa di un contratto di assicurazione, anche a copertura del rischio furto;
l'avvenuta denuncia del furto dell'auto assicurata presentata alla Stazione del Commissariato di Corato il 2 febbraio
2015 da parte dell'utilizzatore della vettura;
il mancato rinvenimento dell'auto da parte di il mattino del 2 febbraio 2015 sul luogo in cui egli l'aveva parcheggiata;
la Parte_3 denuncia del furto comunicata dall'attore all'assicurazione e la consegna da parte dello stesso di entrambe le chiavi dell'auto rubata e dei due transponder) costituiscono prova sufficiente della verificazione del sinistro;
- che è pienamente condivisibile il percorso logico seguito dal c.t.u. dott. di , e cioè che l'auto Per_1 attraverso l'uso di inibitori di frequenze come lo ben avrebbe potuto essere stata accesa, CP_6 anche senza l'uso del trasponder, per mano di terzi7.
- che la domanda attorea di indennizzo deve essere accolta per un importo inferiore, poiché - in ossequio al principio indennitario di cui all'art. 1908 co.1 c.c. - l'indennizzo non può eccedere il pagina 4 di 9 valore che la cosa assicurata aveva al tempo del sinistro e, benché il contraente avesse assicurato il veicolo per la somma di €. 14.000,00, dichiarando valere l'auto tale somma all'atto della stipula del contratto, ha invero offerto prova in giudizio unicamente di aver acquistato dal fratello l'auto usata al prezzo di € 10.000,00, e tale risultava essere il valore dichiarato anche al momento della perdita al PRA (vd. estratti cronologici Pra sub. n.2 fascicolo attoreo)8;
- che le altre domande (risarcimento del danno per inadempimento da mala gestio e risarcimento del danno derivate dalla mancata possibilità di acquisto di altro veicolo) non possono essere accolte perché del tutto indeterminate e sfornite di prova.
Avverso tale decisione ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato in data 20.06.2022, la chiedendo - per il motivo di seguito indicato ed in Controparte_4
riforma dell'impugnata decisione - il rigetto della domanda di indennizzo, con la condanna di alla restituzione ad essa appellante delle somme percepite indebitamente in Controparte_1
esito alla sentenza di primo grado a titolo di sorte capitale, accessori e spese legali, con interessi dalla data di avvenuto pagamento.
Ricostituitosi il contraddittorio ha resistito all'appello, chiedendone il Controparte_1
rigetto siccome infondato, ed ha spiegato appello incidentale avverso il capo della sentenza relativa alla determinazione della misura dell'indennizzo9.
Con un unico motivo di appello principale la società assicuratrice lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. con riferimento all'art. 2697 c.c., l'erronea e falsa interpretazione delle risul- tanze istruttorie, la mancata prova del furto e delle circostanze della sua verificazione.
In particolare il Tribunale avrebbe sopravvaluto gli elementi ritenuti idonei a provare i fatti costitutivi della domanda (denuncia di furto dell'auto assicurata, deposizione testimoniale di 8 Ne è disceso che, applicata la franchigia di cui all'art. c2 dalle condizioni generali di contratto in atti del CP_2 25% per essere il veicolo dotato dell'antifurto localizzatore ma non anche quella del 10% - non essendo intervenuto il ritrovamento dell'auto - l'importo indennizzabile all'attore è stato stabilito pari ad € 7.500,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno dell'intervenuto furto dell'auto trattandosi di un debito di valore. 9 L'appellato ha rassegnato le seguenti conclusioni: 1) in via principale: rigettare l'appello proposto dalla
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza nr. 348/2022 emessa in Controparte_2 data 23/02/2022 dal Tribunale di Trani, in persona del Got dott.ssa , in esito al procedimento civile R.G. N. CP_7 2229/2016, poiché infondato in fatto e diritto per tutte le motivazioni esposte nella narrativa che precede ed in particolare al punto I); 2) in via incidentale: riformare parzialmente la sentenza nr. 348/2022 emessa in data
23/02/2022 dal Tribunale di Trani, in persona del Got dott.ssa , in esito al procedimento civile R.G. N. CP_7 2229/2016, nella parte in cui il Tribunale di primo grado ha quantificato erroneamente l'importo indennizzabile dovuto in favore dell'attore nella somma di € 7.500,00 anziché di quella di € 14.000,00 corrispondente, invero, al valore economico per il quale l'auto oggetto di furto era stato assicurato dal sig. e, per l'effetto, condannare: CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del Sig. Controparte_2
della somma di euro 14.205,00, corrispondente al valore commerciale del mezzo assicurato e Controparte_1 alle spese sostenute per l'apertura del sinistro, esposto in polizza assicurativa n.103312179, a titolo di risarcimento del danno conseguente al furto dell'autovettura AUDI A4 4^ SERIE AVANT 2.0 TD tg EP831VN, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dal dì del perpetrato furto fino all'effettivo ristoro;
3) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio. pagina 5 di 9 , denuncia del furto, consegna delle chiavi dell'auto rubata e dei due transpon- Parte_3
der) e, per converso, non avrebbe minimamente tenuto conto delle difese svolte dalla Compagnia nei suoi atti processuali, laddove si evidenziava come le risultanze probatorie provenienti dall'ap- parecchio satellitare installato sulla vettura del nonché la sussistenza di numerosi e con- CP_1
cordanti indizi (adeguatamente specificati nell'atto di appello) consentissero di escludere che l'au- tovettura attorea fosse stata oggetto di furto nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nell'atto di citazione.
Il motivo è fondato.
Ad avviso della Corte gli elementi probatori forniti dal a dimostrazione dell'evento CP_1
furto (la denuncia di furto, la riconsegna di entrambe le chiavi e dei due trasponder e la testi- monianza di fratello dell'appellato) risultati insufficienti allo scopo, come pure Parte_3
la relazione del c.t.u., che - malgrado i chiarimenti richiesti - è apparsa inconferente sul punto richiesto in tema di dimostrazione dell'incompatibilità dei dati raccolti tra l'eventuale uso di uno jammer e le registrazioni della c.d. clear box, come correttamente rilevato dall'ing. Persona_2
c.t.p. della compagnia appellante, nelle osservazioni alla c.t.u.10.
Appare, per contro, apprezzabile il ragionamento controfattuale - puntuale ed esaustivo – ope- rato dalla rispetto alla sentenza oggetto di gravame, Controparte_4
La società appellante ha puntualmente dimostrato che dalle risultanze dei rilevamenti satellitari del dispositivo IB, installato sull'Audi A4 dell'attore e registrati dalla società Octo Tele- matics, nell'arco di tempo in cui si sarebbe perpetrato il furto, la Clear Box aveva ricevuto, da uno dei due transponder in possesso del proprietario del mezzo, ben quattro segnalazioni di regolare accensione e spegnimento del motore, ed in particolare: giorno 01.02.2015: accensione h. 23.52 – spegnimento h. 23.59; giorno 02.02.2015: accensione h. 00.15 – spegnimento h. 00.24; giorno
02.02.2015: accensione h. 05.32 – spegnimento h. 05.43; giorno 02.02.2015 accensione h. 05.47. Il dispositivo era poi rimasto acceso fino alle h. 06.12 dello stesso giorno, ora in cui nessun movimento veniva più registrato.
Ne discende che, avendo il tracciato di Octo Telematics evidenziato accensioni del motore asso- lutamente regolari, almeno uno dei due trasponder doveva necessariamente essere rimasto nella disponibilità del conducente dell'auto.
pagina 6 di 9 A ragion veduta l'appellante assume che, non essendo stati rilevati anomalie nell'accensione del veicolo, alcun messaggio di allarme era stato inviato al proprietario e pertanto, non era corrispon- dente al vero quanto dichiarato dal teste al Commissariato di Corato in sede di Parte_3 denuncia, ossia che l'allarme satellitare ivi installato “non avrebbe funzionato”.
Invero, come confermato dalla Octo Telematics, al momento del dichiarato furto “il terminale era regolarmente installato e non presentava guasti funzionali”.
Ad avvalorare quanto illustrato da parte appellante, oltre all'incongruenza tra quanto dichiarato dall'appellato e i dati ineluttabili raccolti tramite le registrazioni del sistema, in punto di diritto va evidenziato il valore probatorio di detti dispositivi elettronici.
Ai sensi dell'art. 145 bis Cod. Ass.ni, rubricato: “Valore probatorio delle c.d. scatole nere e di altri dispositivi elettronici” questi dispositivi fanno piena prova - costituendo prova legale - nei procedimenti civili dei fatti cui esse si riferiscono “salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione”.
Sul punto il non ha provato in alcun modo l'eventuale malfunzionamento o la CP_1
manomissione del sistema satellitare IB installato sulla propria auto, sistema che invece - in base alle risultanze processuali - è risultato essere perfettamente funzionante ed esente da ano- malie.
Né le risultanze dei dati tecnici potrebbero in alcun modo essere minate dalla prova testimoniale esperita - a prescindere dalla attendibilità della deposizione, da valutarsi con cautela, stante il rap- porto di parentela tra la parte ed il teste - poiché la Suprema Corte (cfr. Cass. civ. n. 13725/2024) con orientamento consolidato ha chiarito che la "piena prova" derivante dalla scatola nera non può essere disconosciuta con mere prove testimoniali generiche, ma richiede una "prova tecnica" del malfunzionamento o della manomissione.
Peraltro, la consulenza tecnica d'ufficio - di cui si è già rimarcato il carattere evasivo e lacunoso - non può in alcun modo assurgere a fonte oggettiva di prova, trattandosi di una consulenza deducente11, come si evince dalla ordinanza ammissiva del Giudice di prime cure12.
pagina 7 di 9 Aggiungasi che alla richiesta di integrazione della c.t.u. da parte della è seguito Controparte_4 il rigetto da parte del giudice, nelle more subentrato nel giudizio, e correttamente l'appellante ha eccepito la mancata enunciazione delle ragioni di tale rigetto.
In virtù delle svolte considerazioni ritiene la Corte che - diversamente da quanto opinato dal
Tribunale - l'attore non ha fornito, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la prova Controparte_1 dell'evento determinante il rischio coperto da garanzia.
Tale lacuna probatoria sull'an della domanda giudiziale di indennizzo da furto esime da ogni considerazione sul quantum debeatur, comportando l'assorbimento ed il rigetto dell'appello incidentale.
L'esito della lite impone la condanna di alla restituzione alla Controparte_1 [...]
delle somme percepite in esito alla sentenza di primo grado a titolo di sorte capitale CP_4
accessori e spese legali, con interessi dalla data di avvenuto pagamento;
Secondo l'ordinario criterio della soccombenza le spese legali del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell'appellato in favore Controparte_1
della società appellante.
Anche le spese della c.t.u. espletata in prime cure vanno poste definitivamente a carico dell'appellato . CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto, con atto di citazione notificato in data 20.06.2022, dalla Controparte_4
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e sull'appello incidentale proposto da
[...]
con la comparsa di costituzione avverso la sentenza n. 348/2022, emessa in Controparte_1
data 27.01.2022 e pubblicata in data 22.02.2022 dal Tribunale di Trani, in composizione mono- cratica, tra dette parti, così provvede:
1°) accoglie l'appello principale e, per l'effetto, rigetta la domanda di indennizzo;
2°) dichiara assorbito e rigetta l'appello incidentale;
3°) condanna alla restituzione alla delle somme Controparte_1 Controparte_4
percepite in esito alla sentenza di primo grado a titolo di sorte capitale accessori e spese legali, con interessi dalla data di avvenuto pagamento;
4°) condanna a rimborsare all'appellante in persona Controparte_1 Controparte_4
del suo legale rappresentante pro tempore, le spese del doppio grado di giudizio, liquidate, per il primo grado, in complessivi € 3.000,00 per compenso professionale, e per il presente grado in complessivi € 5.155,50, di cui € 355,50 per esborsi ed € 4.800,00 per compenso professionale,
pagina 8 di 9 oltre - per entrambi i gradi - al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
5°) pone definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica Controparte_1
d'ufficio espletata in primo grado.
Così decisa il 3 ottobre 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr. Luciano Guaglione) (dott. Filippo Labellarte)
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il teste (escusso alla udienza del 26.03.2018) confermava di aver parcheggiato l'auto, chiusa a Parte_3 chiave, la sera del 01.02.2015 verso le 23:00 nei pressi della propria abitazione, dalla quale sarebbe uscito solo l'indomani. 2 Al c.t.u. veniva posto il seguente quesito: “Sulla base della documentazione in atti, illustri i dati registrati dal sistema UNIBOX (orari di accensione e percorrenza dell'autoveicolo) e dica se sono compatibili con la accensione del mezzo senza transponder, ma con un inibitore di frequenza come lo jammer”. 3 Il c.t.u. riferiva che “Ad oggi le organizzazioni criminali mettono in atto tecniche di offesa sempre più elaborate, facendo affidamento su nuove tecnologie e attrezzature all'avanguardia, rendendo ancora più ardua la missione delle aziende nel settore della sicurezza, necessariamente costrette a dover far fronte a nuovi attacchi fraudolenti. Una minaccia ai sistemi di sicurezza e alle nuove tecnologie della comunicazione proviene dai cosiddetti “Jammer” : sono dei dispositivi elettronici in grado di disturbare le frequenze GMS, radio e GPS lanciando un forte e costante impulso che inibisce e rende inutilizzabili la maggior parte dei sistemi di comunicazione, non più in grado di trasmettere e ricevere dei segnali …Il jammer è lo strumento più utilizzato per furti e rapine poiché in grado di neutralizzare antifurto satellitare e impianti d'allarme, inibendone per l'appunto la capacità lo stato di allarme.” 4 La società assicurativa lamentava che il c.t.u., nell'elaborato peritale, si era limitato a dire che teoricamente l'accensione del veicolo sarebbe stato possibile, anche senza trasponder, con l'uso di uno e non aveva CP_6 risposto alle controdeduzioni del c.t.p. di essa compagnia, vertenti sull'interpretazione e decodificazione dei dati OCTO. 5 Nella nota di deposito del 5.10.2020, contente i chiarimenti richiesti, il c.t.u. sottolineava che “l'assurda” richiesta della compagnia non poteva essere presa in considerazione e, quindi, si considerava impossibilitato a rispondere. pagina 3 di 9 6 Secondo il prevalente orientamento della Cassazione la dimostrazione del c.d. “fatto costitutivo” del diritto all'indennizzo assicurativo compete all'attore e la prova del furto del bene assicurato, posto alla base della domanda indennitaria, l'attore deve fornirla non soltanto con la produzione della denuncia-querela di furto, ma dimostrando la preesistenza dell'autovettura nel luogo e nelle condizioni dichiarate, la verificazione dell'evento ed il valore economico del veicolo come vettura circolante, oltre a dimostrare di essersi adoperato con la normale diligenza, generalmente attraverso la riconsegna della serie completa delle chiavi (due rilasciate dal venditore al momento della consegna), eludendo l'ipotesi che l'autovettura possa essere stata asportata con le chiavi inserite e, quindi, non contro la volontà del proprietario, ma con sua colpa grave, ex art. 1900 c.c. 7 Il c.t.u. ha peraltro ritenuto esistere compatibilità tra “ il percorso zigzagato e dominato da ripetuti spegnimenti ed accensione del gruppo motopropulsore del veicolo oggetto di furto…” che risultano registrati nel rapporto octo telematics e che evidenziano accensioni a singhiozzo, a distanza di pochi minuti l'una dall'altra, a partire dalle 23:00 del 1.2.2015 sino alle 6:00 del giorno successivo, e l'uso da parte di terzi di un inibitore di frequenza di tipo Jammer, in grado di neutralizzare i sistemi di antifurto come l'IB versione top Black box, non dotato di anti jammer, posto a bordo dell'auto in questione. 10 Il c.t.p. della società appellante principale ha evidenziato come il c.t.u. non abbia accertato personalmente che facendo uso di uno jammer l'auto potesse essere messa in moto senza trasponder, limitandosi a dichiararsi impossibilitato a rispondere all'assurdo quesito postogli. 11 Si ricorda che «Se il giudice affida al consulente il semplice incarico di valutare fatti già accertati o dati preesistenti, la funzione del consulente è deducente e la sua attività non può produrre prova…” (ex plurimis, Cass. 21412/2006): e ciò senza comportare, in capo all'allegante, il venir meno dell'onere della prova. 12 Si legge nell'ordinanza del 20.07.2018:“Nel presente caso, il ricorso al supporto tecnico non è affatto esplorativo né finalizzato ad esonerare la compagnia dagli oneri probatori (che, invero, nel presente giudizio incombono sull'assicurato ex art. 2697 c.c.) ma ad interpretare gli elementi già forniti, a fronte di una relazione tecnica di parte attrice contestata dalla convenuta. Occorre disporsi una consulenza tecnica di ufficio perché il CTU, sulla base della documentazione in atti, illustri i dati registrati dal sistema IB (orari di accensione e percorrenza dell'autoveicolo) e dica se sono compatibili con la accensione del mezzo senza trasponder, ma con un inibitore di frequenze come lo . CP_6
REPUBBLICA ITALIANA Sent. N°
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. N°
La Corte di Appello di Bari Rep. N°
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Filippo LABELLARTE Presidente
2) " Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) " Maria Angela MARCHESIELLO Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello avente ad oggetto “Pagamento indennizzo assicurativo”, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 932 dell'anno
2022
T R A con sede in Bologna, in persona del suo procuratore ad Parte_1
negotia dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Vinci in virtù di procura in Parte_2 calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari (Via De Rossi n.
203)
APPELLANTE ed APPELLATA INCIDENTALE
E
, nato il [...] a [...] ed ivi residente, rappresentato e Controparte_1
difeso dagli avv.ti Domenico P. Regina e Simona Cifarelli, del foro di Trani, in virtù di procura in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado RG 2229/2016, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio legale in Trani (Via S. Gervasio n. 48)
APPELLATO ed APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 9 All'udienza collegiale tenutasi in data 11.04.2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti costituite nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 5.04.2016 conveniva in giudizio Controparte_1
innanzi al Tribunale di Trani la con sede in Bologna, in persona Controparte_2
del suo legale rappresentante pro tempore, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare la piena operatività della polizza assicurativa n. 103312179 e il conse- guente obbligo della in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore al pagamento in favore del Sig. del danno subito a seguito del Controparte_1 furto e per l'effetto condannare la stessa a pagare la somma di euro 14.205,00, corrispondente al valore commerciale del mezzo assicurato e alle spese sostenute per l'apertura del sinistro, esposto in polizza assicurativa n.103312179, a titolo di risarcimento del danno conseguente al furto dell'autovettura AUDI A4 4^ tg EP831VN, oltre interessi e rivalutazione Controparte_3 monetaria a far data dal dì del perpetrato furto fino all'effettivo ristoro;
2) condannare la al risarcimento degli ulteriori danni subiti Controparte_2 dal Sig. per “mala gestio” e da quantificarsi dall'Ill.mo Giudice adito in Controparte_1
via equitativa;
3) Condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge”.
A sostegno della domanda l'attore allegava:
- che nella notte tra l'1.02.2015 ed il 2.02.2015 ignoti ladri avevano perpetrato il furto dell'auto di Co sua proprietà, un'Audi A4 serie 2.0 , tg EP831VN, che era stata parcheggiata, verso le CP_3 ore 23:00, dal fratello di esso attore, , in Corato alla Via Sant'Elia, chiusa Parte_3 regolarmente a chiave e con l'antifurto satellitare “IB” inserito;
- che aveva tempestivamente sporto denuncia verso ignoti sia alla competente Autorità che alla propria compagnia assicurativa, la quale tuttavia non aveva indennizzato il furto, malgrado la regolare operatività della polizza contro il furto n. 103312179 ritualmente depositata in atti.
Con comparsa di costituzione e risposta del 24.06.2016 si costituiva in giudizio la
[...]
la quale contestava quanto dedotto dall'attore eccependo la mancanza di prova in CP_4 ordine alla verificazione del sinistro, per non avere il sistema satellitare (denominato “IB”) posto a bordo dell'auto segnalato alcuna accensione anomala dell'autovettura nella notte in cui si pagina 2 di 9 era verificato l'evento; chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda con vittoria di spese processuali.
La causa veniva istruita con l'assunzione di una prova testimoniale1 e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, a mezzo del perito assicurativo Persona_1
A seguito del deposito dell'elaborato peritale3 la formulava Controparte_2
osservazioni critiche e chiedeva il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio4.
Il giudice disponeva la convocazione del c.t.u. a chiarimenti5 e formulava contestualmente una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., che non veniva accettata dalla Controparte_5
Con sentenza n. 348/2022, emessa il 27.01.2022 e pubblicata in data 22.02.2022, il Tribunale di
Trani, in composizione monocratica, così provvedeva:
“Accoglie la domanda di liquidazione dell'indennizzo per il furto dell'auto subito dall'attore e per
l'effetto condanna in persona del suo rappresentante legale Controparte_2
p.t. al pagamento in favore dell'attore della somma di € 7.500,00 oltre rivalutazione e interessi dal giorno della messa in mora al soddisfo;
- Rigetta la domanda di risarcimento del danno da inadempimento da mala gestio perché non provata;
- Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che liquida nella complessiva somma di € 3.000,00 per compensi oltre rimborso forfetario del 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge;
- In ragione dell'esito della lite pone definitivamente a carico di entrambe le parti in ragione del
50% per ciascuna le spese di CTU;
- Rigetta ogni altra questione. Così deciso in Trani il 27/01/2022”.
A fondamento della decisione il giudice di primo grado ha ritenuto:
- che alla fattispecie trova applicazione la normativa prevista dagli artt. 1882 e ss. c.c., per la quale le clausole di un contratto di assicurazione contro il furto, subordinanti la garanzia assicu-rativa all'osservanza di determinati oneri, non realizzano una limitazione della responsabilità dell'assicuratore, ma individuano e delimitano l'oggetto del contratto ed il rischio dell'assicu- ratore stesso, per cui le stesse vengono a configurarsi come elemento costitutivo del diritto all'indennizzo (Cass. n.101194/2010), con la conseguenza che sia onere dell'assicurato fornire la relativa prova dell'avvenuto sinistro, nel generale rispetto del principio di cui all'art. 2697 c.c., fermo restando il limite del dolo e della colpa grave disciplinato nell'art. 1900 c.c. che esclude per l'assicurato il diritto al riconoscimento dell'indennizzo6;
- che le circostanze accertate nel corso dell'istruttoria espletata (l'avvenuta stipulazione fra le parti in causa di un contratto di assicurazione, anche a copertura del rischio furto;
l'avvenuta denuncia del furto dell'auto assicurata presentata alla Stazione del Commissariato di Corato il 2 febbraio
2015 da parte dell'utilizzatore della vettura;
il mancato rinvenimento dell'auto da parte di il mattino del 2 febbraio 2015 sul luogo in cui egli l'aveva parcheggiata;
la Parte_3 denuncia del furto comunicata dall'attore all'assicurazione e la consegna da parte dello stesso di entrambe le chiavi dell'auto rubata e dei due transponder) costituiscono prova sufficiente della verificazione del sinistro;
- che è pienamente condivisibile il percorso logico seguito dal c.t.u. dott. di , e cioè che l'auto Per_1 attraverso l'uso di inibitori di frequenze come lo ben avrebbe potuto essere stata accesa, CP_6 anche senza l'uso del trasponder, per mano di terzi7.
- che la domanda attorea di indennizzo deve essere accolta per un importo inferiore, poiché - in ossequio al principio indennitario di cui all'art. 1908 co.1 c.c. - l'indennizzo non può eccedere il pagina 4 di 9 valore che la cosa assicurata aveva al tempo del sinistro e, benché il contraente avesse assicurato il veicolo per la somma di €. 14.000,00, dichiarando valere l'auto tale somma all'atto della stipula del contratto, ha invero offerto prova in giudizio unicamente di aver acquistato dal fratello l'auto usata al prezzo di € 10.000,00, e tale risultava essere il valore dichiarato anche al momento della perdita al PRA (vd. estratti cronologici Pra sub. n.2 fascicolo attoreo)8;
- che le altre domande (risarcimento del danno per inadempimento da mala gestio e risarcimento del danno derivate dalla mancata possibilità di acquisto di altro veicolo) non possono essere accolte perché del tutto indeterminate e sfornite di prova.
Avverso tale decisione ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato in data 20.06.2022, la chiedendo - per il motivo di seguito indicato ed in Controparte_4
riforma dell'impugnata decisione - il rigetto della domanda di indennizzo, con la condanna di alla restituzione ad essa appellante delle somme percepite indebitamente in Controparte_1
esito alla sentenza di primo grado a titolo di sorte capitale, accessori e spese legali, con interessi dalla data di avvenuto pagamento.
Ricostituitosi il contraddittorio ha resistito all'appello, chiedendone il Controparte_1
rigetto siccome infondato, ed ha spiegato appello incidentale avverso il capo della sentenza relativa alla determinazione della misura dell'indennizzo9.
Con un unico motivo di appello principale la società assicuratrice lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. con riferimento all'art. 2697 c.c., l'erronea e falsa interpretazione delle risul- tanze istruttorie, la mancata prova del furto e delle circostanze della sua verificazione.
In particolare il Tribunale avrebbe sopravvaluto gli elementi ritenuti idonei a provare i fatti costitutivi della domanda (denuncia di furto dell'auto assicurata, deposizione testimoniale di 8 Ne è disceso che, applicata la franchigia di cui all'art. c2 dalle condizioni generali di contratto in atti del CP_2 25% per essere il veicolo dotato dell'antifurto localizzatore ma non anche quella del 10% - non essendo intervenuto il ritrovamento dell'auto - l'importo indennizzabile all'attore è stato stabilito pari ad € 7.500,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno dell'intervenuto furto dell'auto trattandosi di un debito di valore. 9 L'appellato ha rassegnato le seguenti conclusioni: 1) in via principale: rigettare l'appello proposto dalla
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza nr. 348/2022 emessa in Controparte_2 data 23/02/2022 dal Tribunale di Trani, in persona del Got dott.ssa , in esito al procedimento civile R.G. N. CP_7 2229/2016, poiché infondato in fatto e diritto per tutte le motivazioni esposte nella narrativa che precede ed in particolare al punto I); 2) in via incidentale: riformare parzialmente la sentenza nr. 348/2022 emessa in data
23/02/2022 dal Tribunale di Trani, in persona del Got dott.ssa , in esito al procedimento civile R.G. N. CP_7 2229/2016, nella parte in cui il Tribunale di primo grado ha quantificato erroneamente l'importo indennizzabile dovuto in favore dell'attore nella somma di € 7.500,00 anziché di quella di € 14.000,00 corrispondente, invero, al valore economico per il quale l'auto oggetto di furto era stato assicurato dal sig. e, per l'effetto, condannare: CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del Sig. Controparte_2
della somma di euro 14.205,00, corrispondente al valore commerciale del mezzo assicurato e Controparte_1 alle spese sostenute per l'apertura del sinistro, esposto in polizza assicurativa n.103312179, a titolo di risarcimento del danno conseguente al furto dell'autovettura AUDI A4 4^ SERIE AVANT 2.0 TD tg EP831VN, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dal dì del perpetrato furto fino all'effettivo ristoro;
3) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio. pagina 5 di 9 , denuncia del furto, consegna delle chiavi dell'auto rubata e dei due transpon- Parte_3
der) e, per converso, non avrebbe minimamente tenuto conto delle difese svolte dalla Compagnia nei suoi atti processuali, laddove si evidenziava come le risultanze probatorie provenienti dall'ap- parecchio satellitare installato sulla vettura del nonché la sussistenza di numerosi e con- CP_1
cordanti indizi (adeguatamente specificati nell'atto di appello) consentissero di escludere che l'au- tovettura attorea fosse stata oggetto di furto nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nell'atto di citazione.
Il motivo è fondato.
Ad avviso della Corte gli elementi probatori forniti dal a dimostrazione dell'evento CP_1
furto (la denuncia di furto, la riconsegna di entrambe le chiavi e dei due trasponder e la testi- monianza di fratello dell'appellato) risultati insufficienti allo scopo, come pure Parte_3
la relazione del c.t.u., che - malgrado i chiarimenti richiesti - è apparsa inconferente sul punto richiesto in tema di dimostrazione dell'incompatibilità dei dati raccolti tra l'eventuale uso di uno jammer e le registrazioni della c.d. clear box, come correttamente rilevato dall'ing. Persona_2
c.t.p. della compagnia appellante, nelle osservazioni alla c.t.u.10.
Appare, per contro, apprezzabile il ragionamento controfattuale - puntuale ed esaustivo – ope- rato dalla rispetto alla sentenza oggetto di gravame, Controparte_4
La società appellante ha puntualmente dimostrato che dalle risultanze dei rilevamenti satellitari del dispositivo IB, installato sull'Audi A4 dell'attore e registrati dalla società Octo Tele- matics, nell'arco di tempo in cui si sarebbe perpetrato il furto, la Clear Box aveva ricevuto, da uno dei due transponder in possesso del proprietario del mezzo, ben quattro segnalazioni di regolare accensione e spegnimento del motore, ed in particolare: giorno 01.02.2015: accensione h. 23.52 – spegnimento h. 23.59; giorno 02.02.2015: accensione h. 00.15 – spegnimento h. 00.24; giorno
02.02.2015: accensione h. 05.32 – spegnimento h. 05.43; giorno 02.02.2015 accensione h. 05.47. Il dispositivo era poi rimasto acceso fino alle h. 06.12 dello stesso giorno, ora in cui nessun movimento veniva più registrato.
Ne discende che, avendo il tracciato di Octo Telematics evidenziato accensioni del motore asso- lutamente regolari, almeno uno dei due trasponder doveva necessariamente essere rimasto nella disponibilità del conducente dell'auto.
pagina 6 di 9 A ragion veduta l'appellante assume che, non essendo stati rilevati anomalie nell'accensione del veicolo, alcun messaggio di allarme era stato inviato al proprietario e pertanto, non era corrispon- dente al vero quanto dichiarato dal teste al Commissariato di Corato in sede di Parte_3 denuncia, ossia che l'allarme satellitare ivi installato “non avrebbe funzionato”.
Invero, come confermato dalla Octo Telematics, al momento del dichiarato furto “il terminale era regolarmente installato e non presentava guasti funzionali”.
Ad avvalorare quanto illustrato da parte appellante, oltre all'incongruenza tra quanto dichiarato dall'appellato e i dati ineluttabili raccolti tramite le registrazioni del sistema, in punto di diritto va evidenziato il valore probatorio di detti dispositivi elettronici.
Ai sensi dell'art. 145 bis Cod. Ass.ni, rubricato: “Valore probatorio delle c.d. scatole nere e di altri dispositivi elettronici” questi dispositivi fanno piena prova - costituendo prova legale - nei procedimenti civili dei fatti cui esse si riferiscono “salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione”.
Sul punto il non ha provato in alcun modo l'eventuale malfunzionamento o la CP_1
manomissione del sistema satellitare IB installato sulla propria auto, sistema che invece - in base alle risultanze processuali - è risultato essere perfettamente funzionante ed esente da ano- malie.
Né le risultanze dei dati tecnici potrebbero in alcun modo essere minate dalla prova testimoniale esperita - a prescindere dalla attendibilità della deposizione, da valutarsi con cautela, stante il rap- porto di parentela tra la parte ed il teste - poiché la Suprema Corte (cfr. Cass. civ. n. 13725/2024) con orientamento consolidato ha chiarito che la "piena prova" derivante dalla scatola nera non può essere disconosciuta con mere prove testimoniali generiche, ma richiede una "prova tecnica" del malfunzionamento o della manomissione.
Peraltro, la consulenza tecnica d'ufficio - di cui si è già rimarcato il carattere evasivo e lacunoso - non può in alcun modo assurgere a fonte oggettiva di prova, trattandosi di una consulenza deducente11, come si evince dalla ordinanza ammissiva del Giudice di prime cure12.
pagina 7 di 9 Aggiungasi che alla richiesta di integrazione della c.t.u. da parte della è seguito Controparte_4 il rigetto da parte del giudice, nelle more subentrato nel giudizio, e correttamente l'appellante ha eccepito la mancata enunciazione delle ragioni di tale rigetto.
In virtù delle svolte considerazioni ritiene la Corte che - diversamente da quanto opinato dal
Tribunale - l'attore non ha fornito, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la prova Controparte_1 dell'evento determinante il rischio coperto da garanzia.
Tale lacuna probatoria sull'an della domanda giudiziale di indennizzo da furto esime da ogni considerazione sul quantum debeatur, comportando l'assorbimento ed il rigetto dell'appello incidentale.
L'esito della lite impone la condanna di alla restituzione alla Controparte_1 [...]
delle somme percepite in esito alla sentenza di primo grado a titolo di sorte capitale CP_4
accessori e spese legali, con interessi dalla data di avvenuto pagamento;
Secondo l'ordinario criterio della soccombenza le spese legali del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell'appellato in favore Controparte_1
della società appellante.
Anche le spese della c.t.u. espletata in prime cure vanno poste definitivamente a carico dell'appellato . CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto, con atto di citazione notificato in data 20.06.2022, dalla Controparte_4
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e sull'appello incidentale proposto da
[...]
con la comparsa di costituzione avverso la sentenza n. 348/2022, emessa in Controparte_1
data 27.01.2022 e pubblicata in data 22.02.2022 dal Tribunale di Trani, in composizione mono- cratica, tra dette parti, così provvede:
1°) accoglie l'appello principale e, per l'effetto, rigetta la domanda di indennizzo;
2°) dichiara assorbito e rigetta l'appello incidentale;
3°) condanna alla restituzione alla delle somme Controparte_1 Controparte_4
percepite in esito alla sentenza di primo grado a titolo di sorte capitale accessori e spese legali, con interessi dalla data di avvenuto pagamento;
4°) condanna a rimborsare all'appellante in persona Controparte_1 Controparte_4
del suo legale rappresentante pro tempore, le spese del doppio grado di giudizio, liquidate, per il primo grado, in complessivi € 3.000,00 per compenso professionale, e per il presente grado in complessivi € 5.155,50, di cui € 355,50 per esborsi ed € 4.800,00 per compenso professionale,
pagina 8 di 9 oltre - per entrambi i gradi - al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
5°) pone definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica Controparte_1
d'ufficio espletata in primo grado.
Così decisa il 3 ottobre 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr. Luciano Guaglione) (dott. Filippo Labellarte)
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il teste (escusso alla udienza del 26.03.2018) confermava di aver parcheggiato l'auto, chiusa a Parte_3 chiave, la sera del 01.02.2015 verso le 23:00 nei pressi della propria abitazione, dalla quale sarebbe uscito solo l'indomani. 2 Al c.t.u. veniva posto il seguente quesito: “Sulla base della documentazione in atti, illustri i dati registrati dal sistema UNIBOX (orari di accensione e percorrenza dell'autoveicolo) e dica se sono compatibili con la accensione del mezzo senza transponder, ma con un inibitore di frequenza come lo jammer”. 3 Il c.t.u. riferiva che “Ad oggi le organizzazioni criminali mettono in atto tecniche di offesa sempre più elaborate, facendo affidamento su nuove tecnologie e attrezzature all'avanguardia, rendendo ancora più ardua la missione delle aziende nel settore della sicurezza, necessariamente costrette a dover far fronte a nuovi attacchi fraudolenti. Una minaccia ai sistemi di sicurezza e alle nuove tecnologie della comunicazione proviene dai cosiddetti “Jammer” : sono dei dispositivi elettronici in grado di disturbare le frequenze GMS, radio e GPS lanciando un forte e costante impulso che inibisce e rende inutilizzabili la maggior parte dei sistemi di comunicazione, non più in grado di trasmettere e ricevere dei segnali …Il jammer è lo strumento più utilizzato per furti e rapine poiché in grado di neutralizzare antifurto satellitare e impianti d'allarme, inibendone per l'appunto la capacità lo stato di allarme.” 4 La società assicurativa lamentava che il c.t.u., nell'elaborato peritale, si era limitato a dire che teoricamente l'accensione del veicolo sarebbe stato possibile, anche senza trasponder, con l'uso di uno e non aveva CP_6 risposto alle controdeduzioni del c.t.p. di essa compagnia, vertenti sull'interpretazione e decodificazione dei dati OCTO. 5 Nella nota di deposito del 5.10.2020, contente i chiarimenti richiesti, il c.t.u. sottolineava che “l'assurda” richiesta della compagnia non poteva essere presa in considerazione e, quindi, si considerava impossibilitato a rispondere. pagina 3 di 9 6 Secondo il prevalente orientamento della Cassazione la dimostrazione del c.d. “fatto costitutivo” del diritto all'indennizzo assicurativo compete all'attore e la prova del furto del bene assicurato, posto alla base della domanda indennitaria, l'attore deve fornirla non soltanto con la produzione della denuncia-querela di furto, ma dimostrando la preesistenza dell'autovettura nel luogo e nelle condizioni dichiarate, la verificazione dell'evento ed il valore economico del veicolo come vettura circolante, oltre a dimostrare di essersi adoperato con la normale diligenza, generalmente attraverso la riconsegna della serie completa delle chiavi (due rilasciate dal venditore al momento della consegna), eludendo l'ipotesi che l'autovettura possa essere stata asportata con le chiavi inserite e, quindi, non contro la volontà del proprietario, ma con sua colpa grave, ex art. 1900 c.c. 7 Il c.t.u. ha peraltro ritenuto esistere compatibilità tra “ il percorso zigzagato e dominato da ripetuti spegnimenti ed accensione del gruppo motopropulsore del veicolo oggetto di furto…” che risultano registrati nel rapporto octo telematics e che evidenziano accensioni a singhiozzo, a distanza di pochi minuti l'una dall'altra, a partire dalle 23:00 del 1.2.2015 sino alle 6:00 del giorno successivo, e l'uso da parte di terzi di un inibitore di frequenza di tipo Jammer, in grado di neutralizzare i sistemi di antifurto come l'IB versione top Black box, non dotato di anti jammer, posto a bordo dell'auto in questione. 10 Il c.t.p. della società appellante principale ha evidenziato come il c.t.u. non abbia accertato personalmente che facendo uso di uno jammer l'auto potesse essere messa in moto senza trasponder, limitandosi a dichiararsi impossibilitato a rispondere all'assurdo quesito postogli. 11 Si ricorda che «Se il giudice affida al consulente il semplice incarico di valutare fatti già accertati o dati preesistenti, la funzione del consulente è deducente e la sua attività non può produrre prova…” (ex plurimis, Cass. 21412/2006): e ciò senza comportare, in capo all'allegante, il venir meno dell'onere della prova. 12 Si legge nell'ordinanza del 20.07.2018:“Nel presente caso, il ricorso al supporto tecnico non è affatto esplorativo né finalizzato ad esonerare la compagnia dagli oneri probatori (che, invero, nel presente giudizio incombono sull'assicurato ex art. 2697 c.c.) ma ad interpretare gli elementi già forniti, a fronte di una relazione tecnica di parte attrice contestata dalla convenuta. Occorre disporsi una consulenza tecnica di ufficio perché il CTU, sulla base della documentazione in atti, illustri i dati registrati dal sistema IB (orari di accensione e percorrenza dell'autoveicolo) e dica se sono compatibili con la accensione del mezzo senza trasponder, ma con un inibitore di frequenze come lo . CP_6