Articolo 2 della Legge 9 gennaio 1956, n. 26
Articolo 1Articolo 3
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31 gennaio 1956
Art. 2.
Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali, previste dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297 , lo Stato concorre all'attuazione dell'ammasso dei prodotti con feriti, ai sensi del precedente articolo, dai produttori, nelle seguenti misure massime:
1) lire 5000 per ogni quintale di formaggio "grana" fino al limite di quintali 70 mila;
2) lire 3500 per ogni quintale di - formaggio "gorgonzola" in pasta; lire 4500 per ogni quintale di formaggio "provolone"; lire 10.000 per ogni quintale di burro; anche se i prodotti conferiti siano depositati per la conservazione in magazzini di privati, riconosciuti idonei dall'Ente incaricato della gestione dell'ammasso.
La somma complessive da erogarsi per il concorso statale relativamente ai prodotti di cui al presente n. 2) non potra' superare lire 250.000.000.
Entrata in vigore il 31 gennaio 1956