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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 24/11/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato il seguente dispositivo di
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 606 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024 promossa
DA
in atti generalizzato, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Di Parte_1
Paolo, giusta procura in calce al ricorso in appello, elettivamente domiciliata in Roma, via N. Tartaglia n. 3.
-APPELLANTE-
C O N T R O
, in persona del suo Sindaco p.t., Parte_2 difeso dall'avv. Maria Assunta Pellegrini, giusta procura in calce, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Frosinone, via Del Poggio.
APPELLATO
Oggetto: appello sentenza del Giudice di Pace di Frosinone in materia di compensazione spese giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la difesa della sig. Parte_3 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Frosinone la in Controparte_1 persona del suo Prefetto p.t., impugnando la sentenza n.154/24, del 29/02/24, emessa dal
Giudice di Pace di Frosinone nell'ambito del procedimento R.G. 2011/23, proponendo come unico motivo di gravame la compensazione delle spese, nonostante la pronuncia favorevole emessa dal Giudice di primo grado nei suo confronti, con l'accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento dell'atto opposto.
Ne chiedeva quindi la riforma parziale, con conseguente condanna della parte appellata al pagamento delle spese del giudizio e delle spese del secondo grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio il in persona del suo Sindaco, chiedendo il Controparte_2 rigetto dell'appello, posta la diligenza dell'ente. All'udienza del 18/011/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
L'appello si presenta fondato.
Si deve osservare che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la facoltà di compensare le spese del giudizio può ritenersi legittimamente esercitata da parte del giudice solo quando risulti affermata e giustificata in sentenza la sussistenza dei presupposti cui tale facoltà è subordinata, ossia la soccombenza reciproca ovvero l'assoluta novità della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ai quali si deve aggiungere, secondo la giurisprudenza sia di legittimità che di merito, la concorrenza di altri giusti motivi, che devono emergere in qualche modo, esplicitamente o implicitamente dalla motivazione.
Nel caso di specie, dalla motivazione della sentenza impugnata di cessazione della materia del contendere per annullamento emesso dalla , risulta, a CP_1 giustificazione della compensazione, la circostanza che l'appellante avrebbe dovuto attendere la pronuncia in sede di autotutela in seguito al deposto della richiesta di annullamento dell'atto, prima di promuovere il giudizio innanzi al Giudice di Pace.
Si tratta di una motivazione non condivisibile, posto che comunque l'annullamento del verbale è avvenuto dopo l'iscrizione a ruolo avvenuta il 4/12/23, sicché il giudizio era stato già incardinato e non ricorre nessuna delle ipotesi tassativamente elencate per compensare.
Ne consegue che per il trova applicazione il principio della Controparte_2 soccombenza virtuale.
Ne consegue quindi l'illegittima compensazione delle spese da parte del Giudice di Pace
e quindi la riforma parziale della sentenza impugnata in merito a questo capo, con condanna delle parte appellata comunque al minimo delle spese di primo grado, visto comunque la cessazione della materiale del contendere e la singolarità del caso, per un importo di € 43,00 per esborsi, € 200,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sul compenso, più iva e cpa, come per legge, da distrarsi.
La soccombenza nell'odierno giudizio comporta la condanna anche alle spese di lite del secondo grado a carico sempre della parte appellata.
P.Q.M.
1) Accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n.
154/24 emessa dal Giudice di Pace di Frosinone il 29/02/2024, condanna il
[...]
in persona del suo Sindaco p.t.,, alla rifusione delle Parte_2 spese del giudizio di primo grado, che liquida nella misura di € 200,00 per compensi, € 43,00 per spese, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sul compenso, più iva e cpa, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
2) Condanna la predetta parte appellata, anche alla rifusione delle Controparte_2 spese di lite del secondo grado, che liquida in € 64,50 per esborsi, € 300,00 per compensi professionali in favore di parte appellante, oltre rimborso spese generali in ragione del
15% sui compensi, più iva e cpa, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Frosinone, 21/11/25
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato il seguente dispositivo di
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 606 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024 promossa
DA
in atti generalizzato, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Di Parte_1
Paolo, giusta procura in calce al ricorso in appello, elettivamente domiciliata in Roma, via N. Tartaglia n. 3.
-APPELLANTE-
C O N T R O
, in persona del suo Sindaco p.t., Parte_2 difeso dall'avv. Maria Assunta Pellegrini, giusta procura in calce, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Frosinone, via Del Poggio.
APPELLATO
Oggetto: appello sentenza del Giudice di Pace di Frosinone in materia di compensazione spese giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la difesa della sig. Parte_3 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Frosinone la in Controparte_1 persona del suo Prefetto p.t., impugnando la sentenza n.154/24, del 29/02/24, emessa dal
Giudice di Pace di Frosinone nell'ambito del procedimento R.G. 2011/23, proponendo come unico motivo di gravame la compensazione delle spese, nonostante la pronuncia favorevole emessa dal Giudice di primo grado nei suo confronti, con l'accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento dell'atto opposto.
Ne chiedeva quindi la riforma parziale, con conseguente condanna della parte appellata al pagamento delle spese del giudizio e delle spese del secondo grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio il in persona del suo Sindaco, chiedendo il Controparte_2 rigetto dell'appello, posta la diligenza dell'ente. All'udienza del 18/011/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
L'appello si presenta fondato.
Si deve osservare che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la facoltà di compensare le spese del giudizio può ritenersi legittimamente esercitata da parte del giudice solo quando risulti affermata e giustificata in sentenza la sussistenza dei presupposti cui tale facoltà è subordinata, ossia la soccombenza reciproca ovvero l'assoluta novità della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ai quali si deve aggiungere, secondo la giurisprudenza sia di legittimità che di merito, la concorrenza di altri giusti motivi, che devono emergere in qualche modo, esplicitamente o implicitamente dalla motivazione.
Nel caso di specie, dalla motivazione della sentenza impugnata di cessazione della materia del contendere per annullamento emesso dalla , risulta, a CP_1 giustificazione della compensazione, la circostanza che l'appellante avrebbe dovuto attendere la pronuncia in sede di autotutela in seguito al deposto della richiesta di annullamento dell'atto, prima di promuovere il giudizio innanzi al Giudice di Pace.
Si tratta di una motivazione non condivisibile, posto che comunque l'annullamento del verbale è avvenuto dopo l'iscrizione a ruolo avvenuta il 4/12/23, sicché il giudizio era stato già incardinato e non ricorre nessuna delle ipotesi tassativamente elencate per compensare.
Ne consegue che per il trova applicazione il principio della Controparte_2 soccombenza virtuale.
Ne consegue quindi l'illegittima compensazione delle spese da parte del Giudice di Pace
e quindi la riforma parziale della sentenza impugnata in merito a questo capo, con condanna delle parte appellata comunque al minimo delle spese di primo grado, visto comunque la cessazione della materiale del contendere e la singolarità del caso, per un importo di € 43,00 per esborsi, € 200,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sul compenso, più iva e cpa, come per legge, da distrarsi.
La soccombenza nell'odierno giudizio comporta la condanna anche alle spese di lite del secondo grado a carico sempre della parte appellata.
P.Q.M.
1) Accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n.
154/24 emessa dal Giudice di Pace di Frosinone il 29/02/2024, condanna il
[...]
in persona del suo Sindaco p.t.,, alla rifusione delle Parte_2 spese del giudizio di primo grado, che liquida nella misura di € 200,00 per compensi, € 43,00 per spese, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sul compenso, più iva e cpa, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
2) Condanna la predetta parte appellata, anche alla rifusione delle Controparte_2 spese di lite del secondo grado, che liquida in € 64,50 per esborsi, € 300,00 per compensi professionali in favore di parte appellante, oltre rimborso spese generali in ragione del
15% sui compensi, più iva e cpa, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Frosinone, 21/11/25
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani