Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/02/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3129/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente
dott. Venera Condorelli Giudice Relatore
dott. Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3129/2024
PROMOSSA DA
, (C.F. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
domiciliato in VIA CANFORA, 135 sc. A 95123 CATANIA;
rappresentati e difesi dall'avv.
SCRIBANO FRANCESCA giusta procura in atti.
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1
essendo venuta meno la relazione sentimentale dal 2012, hanno chiesto di regolamentare i loro rapporti con riferimento alle figlie nate dalla convivenza, secondo il seguente accordo:
“1. disporre l'affidamento condiviso della IG minore con collocamento Persona_2
prevalente presso la madre, alle seguenti condizioni:
- il padre potrà vedere la IG ogni volta che vorrà, previo accordo con la madre, e comunque almeno due pomeriggi la settimana, dalle ore 15.30 alle 20.30, e per due fine settimana al mese,
dalle ore 14.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
- il padre potrà tenere con sé la IG durante le vacanze di Natale per sette giorni, alternando il periodo dal 23 al 31 dicembre ed il periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio, con cadenza annuale;
per le vacanze di Pasqua per quattro giorni, alternando il periodo dal Giovedì Santo a Pasqua con il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì, con cadenza annuale;
potrà inoltre tenerla con sé per quattro settimane, anche consecutive, durante il periodo estivo, previo accordo per le date con la madre;
2. le decisioni di maggior rilievo nell'interesse della IG minore, afferenti all'educazione, saranno assunte concordemente dai genitori;
3. è onere dei genitori di tenersi vicendevolmente informati in ordine a tutte le questioni afferenti alla IG minore;
4. ambedue i genitori conservano il diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sulla IG per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
5. i ricorrenti si impegnano a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie;
6. disporre a carico del padre l'obbligo di provvedere al mantenimento della IG minore
[...]
e della IG , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, che Per_2 Per_1
continuerà a vivere con la madre, versando mensilmente alla sig.ra , entro il giorno 5 di Parte_2 ogni mese, la somma di €. 400,00 (€. 200,00 per ciascuna IG), rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT;
2 7. disporre che le spese straordinarie, mediche, scolastiche, ricreative e sportive che si renderanno necessarie per le figlie, saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno”.
Il procuratore delle parti ha chiesto l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accordo delle parti.
Le modalità di affidamento e regolamentazione dei rapporti con la IG minore e le statuizioni connesse di contenuto economico sono meritevoli di accoglimento e non risultano manifestamente contrarie a norme imperative o all'interesse della prole minore di età.
Nessuna statuizione deve adottarsi sulle spese di lite in ragione della proposizione di una domanda congiunta delle parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3129/2024 r.g., disattesa ogni contraria istanza:
ACCOGLIE il ricorso alle condizioni di cui in parte motiva;
NULLA sulle spese.
Così deciso a Catania il giorno 14/02/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
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