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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/10/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, alla udienza del 23 ottobre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr.3354/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Diego Conte e Mauro Pagliuca ed elettivamente domiciliata, giusta mandato, come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 [...]
(C.F. Controparte_2 Controparte_3
), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rapp.ti e P.IVA_1 difesi dal Dirigente p.t. ed elett.te domiciliati in , alla via G. CP_3
Marotta n.14, giusta mandato come in atti;
RESISTENTI
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe, docente precaria, lamenta il mancato riconoscimento da parte dell'Amministrazione resistente della retribuzione professionale docenti per i giorni di servizio prestati nell'anno scolastico 2020/2021 e ne chiede la condanna al pagamento della somma di
€#873# (ottocentosettantatre). L'Amministrazione resistente si è costituita.
La domanda è fondata e va accolta.
2) L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 al comma 1 prevede che: “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il 1 miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”; il successivo comma 2 precisa che “Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI
31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.”.; il comma 3, aggiunge che: “La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del
CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995.”.
Il citato art.25 del CCNL 31.08.1999 individua i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, disciplinandone le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, senza tuttavia prevedere esclusioni a carico del personale precario: “A norma dell'art.42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed ata delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto: dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed ata con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ata con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ata con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione
2 cattolica con impiego di durata annuale.
2. Limitatamente all'anno scolastico 1998-99, nei confronti del personale docente a tempo determinato con supplenza annuale e retribuzione durante i mesi estivi e per quello ata con supplenza annuale, il compenso di cui al presente articolo viene liquidato per i mesi di luglio e agosto 1999. 3. Nei confronti dei dirigenti scolastici, dei direttori amministrativi e dei responsabili amministrativi detto compenso viene corrisposto nell'ambito delle indennità di direzione e di amministrazione e viene pertanto disciplinato all'interno di detti istituti retributivi di cui agli artt.33 e 34. 4. Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
6. Nei casi di assenza per malattia il compenso di cui trattasi è assoggettato alla disciplina prevista dagli artt.23
e 25 del C.C.N.L-Scuola del 4 agosto 1995, come integrati dall'art.49 del
C.C.N.L.
7. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio il compenso medesimo è ridotto nella stessa misura.
8. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed
Ata con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto.
9. Il compenso di cui trattasi è assoggettato alle ritenute previste per i compensi accessori. Alla sua liquidazione mensile provvedono le direzioni provinciali del tesoro (DPT).
10. Le risorse non utilizzate per il compenso individuale accessorio nell'anno 1999 integrano la dotazione finanziaria del presente istituto retributivo per gli anni finanziari 2000 e 2001. 11. Eventuali economie che dovessero verificarsi negli anni finanziari 2000 e 2001 costituiscono, a norma dell'art. 42, comma 5, del C.C.N.L, risorse aggiuntive del fondo dell'istituzione scolastica”.
3) Individuato pertanto il quadro normativo di riferimento, sul quale non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD,
3 includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto ( art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), deve osservarsi che la questione di cui è causa è stata già oggetto di attenzione da parte della giurisprudenza di legittimità che con la Sentenza n. 20015/2018 ha affermato che: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999 , sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle modalità stabilite dall' art. 25 del c.c. n.i. del 31.8.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”. Tale principio, condiviso da questo GDL, è stato poi ribadito nelle pronunce successive in materia (ex multis ordinanza n. 6293/2020), ove è stato affermato il diritto dei docenti alla percezione della retribuzione professionale docenti “non essendo ipotizzabile, anche alla stregua del disposto di cui all'art. 526, comma 1, D.
Lgs. n. 297/1994, una disparità di trattamento tra il personale docente di ruolo ed il personale docente ed educativo non di ruolo, quale deve qualificarsi il personale supplente a tempo determinato non importa se annuale o temporaneo, svolgendo anche il personale supplente temporaneo attività dello stesso contenuto e della stessa valenza sotto il profilo professionale a quella del personale sostituito, dovendosi, pertanto, ravvisare una piena compatibilità delle prestazioni rese da tale personale con le finalità di valorizzazione professionale della funzione docente, della realizzazione di processi innovatori e del riconoscimento del ruolo determinante dei docenti legittimanti il diritto al compenso accessorio in questione”. Le richiamate pronunce, in particolare, hanno evidenziato che per il personale assunto al fine di espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in
4 relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito. Una diversa interpretazione della normativa contrattuale creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra le diverse categorie di supplenti, in violazione di quanto previsto dall'art. 526 del d.lgs. n. 297/1994, che estende al personale docente ed educativo non di ruolo il trattamento economico iniziale previsto per il personale docente di ruolo, senza effettuare alcuna distinzione.
Inoltre, come rilevato dalla Suprema Corte, l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017) e, di conseguenza, “non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e
Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011
n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
[…]” (Cass. n. 20015/2018).
Come rilevato dalle pronunce espresse in materia, la stessa previsione contrattualistica, contemplando anche criteri di calcolo per servizi inferiori ad un mese, induce a ritenere che l'unica interpretazione conforme al tenore letterale delle disposizioni analizzate, alla luce altresì dei richiamati principi europeistici, sia quella volta al riconoscimento del compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, a
5 prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n.
124/1999.
4) Pertanto, in ragione di tali principi, va accertato e dichiarato il diritto di alla retribuzione professionale docenti a mente dell'art. Parte_1
7 del CCNL comparto scuola del 15.03.2001 per i periodi di supplenza scolastica breve e saltuaria indicati in ricorso.
La quantificazione operata da parte ricorrente appare corretta chiara, completa, scevra da contraddizione e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Tribunale, anche in mancanza di specifiche e puntuali contestazioni da parte della resistente Amministrazione.
5) Il va, dunque, condannato al pagamento a favore di CP_1 Parte_1 della somma di €#873# (ottocentosettantatre), a titolo di
[...] retribuzione professionale docente maturata e non corrisposta in relazione ai giorni di servizio prestati durante l'anno scolastico 2020/2021, oltre interessi come per legge dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo.
6) Il resistente va, altresì, condannato al pagamento a favore di CP_1 delle spese di lite che, ai sensi del D.M 147/2022, Parte_1 vanno liquidate nella somma di €#500# (cinquecento), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n.3354/2024
R.G Lavoro, proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione Controparte_1 disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto e per le causali di cui alla parte motiva, accerta e dichiara il diritto di alla retribuzione Parte_1 professionale docenti prevista ai sensi dell'art. 7 C.C.N.L. 15.3.2001 per il servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato indicati in parte motiva, e, per l'effetto, condanna il al pagamento della somma di CP_1
€#873# (ottocentosettantatre), oltre interessi come per legge dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
6 4) Condanna il al pagamento a favore di delle CP_1 Parte_1 spese di lite che liquida nella somma di €#500# (cinquecento), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Avellino, udienza del 23 ottobre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, alla udienza del 23 ottobre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr.3354/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Diego Conte e Mauro Pagliuca ed elettivamente domiciliata, giusta mandato, come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 [...]
(C.F. Controparte_2 Controparte_3
), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rapp.ti e P.IVA_1 difesi dal Dirigente p.t. ed elett.te domiciliati in , alla via G. CP_3
Marotta n.14, giusta mandato come in atti;
RESISTENTI
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe, docente precaria, lamenta il mancato riconoscimento da parte dell'Amministrazione resistente della retribuzione professionale docenti per i giorni di servizio prestati nell'anno scolastico 2020/2021 e ne chiede la condanna al pagamento della somma di
€#873# (ottocentosettantatre). L'Amministrazione resistente si è costituita.
La domanda è fondata e va accolta.
2) L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 al comma 1 prevede che: “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il 1 miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”; il successivo comma 2 precisa che “Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI
31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.”.; il comma 3, aggiunge che: “La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del
CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995.”.
Il citato art.25 del CCNL 31.08.1999 individua i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, disciplinandone le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, senza tuttavia prevedere esclusioni a carico del personale precario: “A norma dell'art.42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed ata delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto: dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed ata con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ata con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ata con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione
2 cattolica con impiego di durata annuale.
2. Limitatamente all'anno scolastico 1998-99, nei confronti del personale docente a tempo determinato con supplenza annuale e retribuzione durante i mesi estivi e per quello ata con supplenza annuale, il compenso di cui al presente articolo viene liquidato per i mesi di luglio e agosto 1999. 3. Nei confronti dei dirigenti scolastici, dei direttori amministrativi e dei responsabili amministrativi detto compenso viene corrisposto nell'ambito delle indennità di direzione e di amministrazione e viene pertanto disciplinato all'interno di detti istituti retributivi di cui agli artt.33 e 34. 4. Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
6. Nei casi di assenza per malattia il compenso di cui trattasi è assoggettato alla disciplina prevista dagli artt.23
e 25 del C.C.N.L-Scuola del 4 agosto 1995, come integrati dall'art.49 del
C.C.N.L.
7. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio il compenso medesimo è ridotto nella stessa misura.
8. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed
Ata con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto.
9. Il compenso di cui trattasi è assoggettato alle ritenute previste per i compensi accessori. Alla sua liquidazione mensile provvedono le direzioni provinciali del tesoro (DPT).
10. Le risorse non utilizzate per il compenso individuale accessorio nell'anno 1999 integrano la dotazione finanziaria del presente istituto retributivo per gli anni finanziari 2000 e 2001. 11. Eventuali economie che dovessero verificarsi negli anni finanziari 2000 e 2001 costituiscono, a norma dell'art. 42, comma 5, del C.C.N.L, risorse aggiuntive del fondo dell'istituzione scolastica”.
3) Individuato pertanto il quadro normativo di riferimento, sul quale non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD,
3 includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto ( art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), deve osservarsi che la questione di cui è causa è stata già oggetto di attenzione da parte della giurisprudenza di legittimità che con la Sentenza n. 20015/2018 ha affermato che: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999 , sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle modalità stabilite dall' art. 25 del c.c. n.i. del 31.8.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”. Tale principio, condiviso da questo GDL, è stato poi ribadito nelle pronunce successive in materia (ex multis ordinanza n. 6293/2020), ove è stato affermato il diritto dei docenti alla percezione della retribuzione professionale docenti “non essendo ipotizzabile, anche alla stregua del disposto di cui all'art. 526, comma 1, D.
Lgs. n. 297/1994, una disparità di trattamento tra il personale docente di ruolo ed il personale docente ed educativo non di ruolo, quale deve qualificarsi il personale supplente a tempo determinato non importa se annuale o temporaneo, svolgendo anche il personale supplente temporaneo attività dello stesso contenuto e della stessa valenza sotto il profilo professionale a quella del personale sostituito, dovendosi, pertanto, ravvisare una piena compatibilità delle prestazioni rese da tale personale con le finalità di valorizzazione professionale della funzione docente, della realizzazione di processi innovatori e del riconoscimento del ruolo determinante dei docenti legittimanti il diritto al compenso accessorio in questione”. Le richiamate pronunce, in particolare, hanno evidenziato che per il personale assunto al fine di espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in
4 relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito. Una diversa interpretazione della normativa contrattuale creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra le diverse categorie di supplenti, in violazione di quanto previsto dall'art. 526 del d.lgs. n. 297/1994, che estende al personale docente ed educativo non di ruolo il trattamento economico iniziale previsto per il personale docente di ruolo, senza effettuare alcuna distinzione.
Inoltre, come rilevato dalla Suprema Corte, l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017) e, di conseguenza, “non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e
Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011
n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
[…]” (Cass. n. 20015/2018).
Come rilevato dalle pronunce espresse in materia, la stessa previsione contrattualistica, contemplando anche criteri di calcolo per servizi inferiori ad un mese, induce a ritenere che l'unica interpretazione conforme al tenore letterale delle disposizioni analizzate, alla luce altresì dei richiamati principi europeistici, sia quella volta al riconoscimento del compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, a
5 prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n.
124/1999.
4) Pertanto, in ragione di tali principi, va accertato e dichiarato il diritto di alla retribuzione professionale docenti a mente dell'art. Parte_1
7 del CCNL comparto scuola del 15.03.2001 per i periodi di supplenza scolastica breve e saltuaria indicati in ricorso.
La quantificazione operata da parte ricorrente appare corretta chiara, completa, scevra da contraddizione e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Tribunale, anche in mancanza di specifiche e puntuali contestazioni da parte della resistente Amministrazione.
5) Il va, dunque, condannato al pagamento a favore di CP_1 Parte_1 della somma di €#873# (ottocentosettantatre), a titolo di
[...] retribuzione professionale docente maturata e non corrisposta in relazione ai giorni di servizio prestati durante l'anno scolastico 2020/2021, oltre interessi come per legge dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo.
6) Il resistente va, altresì, condannato al pagamento a favore di CP_1 delle spese di lite che, ai sensi del D.M 147/2022, Parte_1 vanno liquidate nella somma di €#500# (cinquecento), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n.3354/2024
R.G Lavoro, proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione Controparte_1 disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto e per le causali di cui alla parte motiva, accerta e dichiara il diritto di alla retribuzione Parte_1 professionale docenti prevista ai sensi dell'art. 7 C.C.N.L. 15.3.2001 per il servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato indicati in parte motiva, e, per l'effetto, condanna il al pagamento della somma di CP_1
€#873# (ottocentosettantatre), oltre interessi come per legge dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
6 4) Condanna il al pagamento a favore di delle CP_1 Parte_1 spese di lite che liquida nella somma di €#500# (cinquecento), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Avellino, udienza del 23 ottobre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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