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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 19/07/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 464/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Luca Fadda - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 464/2025 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'avv. BERTHET AUGUSTA ed elettivamente domiciliati in VIA
PORTA PRAETORIA N. 65 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. BERTHET AUGUSTA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“voglia il Tribunale ill.mo, dichiarando i coniugi di volersi avvalere della facoltà di far sostituire dal Giudice l'udienza con il deposito di note scritte;
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e (trascritto Parte_1 Parte_2
nel Registro degli Atti di Matrimonio del comune di Morgex, n. 2 parte II, serie A, anno 2012) alle seguenti condizioni: pagina 1 di 5 1.autorizzare i coniugi a vivere separati senza interferire l'uno nella vita dell'altro;
2.la casa coniugale (sita Morgex (AO), frazione Villair Ruelle St-
Roch n. 1) già di esclusiva proprietà della signora resta Pt_1
assegnata alla stessa;
3.la figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori con collocamento paritario, disponendo che il suo domicilio sia fissato presso entrambi i genitori, mentre la residenza anagrafica sarà fissata presso la madre.
Il collocamento paritario alternato sarà disciplinato del modo seguente: passerà in maniera alternata una settimana con il Per_1
padre e una con la madre e così via (dalla domenica sera alla domenica sera successiva);
4.nei periodi di permanenza presso uno dei genitori, resta comunque garantito all'altro la possibilità di vedere la bambina e sentirla telefonicamente;
5.seguendo il principio dell'alternanza di anno in anno la figlia passerà il 24/12 e il 25/12 con un genitore (anno 2025 con il Per_1
padre) e il 31/12 e 1/1 con l'altro (anno 2025 con la madre). Allo
stesso modo la bambina passerà in maniera alternata il giorno di
Pasqua (anno 2026 con la madre).
In estate i genitori potranno trascorrere con due settimane di Per_1
vacanza anche non consecutive, periodo che potrà esser incrementato in caso di accordo tra i genitori. I signori e Pt_1 Parte_2
dovranno comunicarsi reciprocamente i rispettivi periodi di ferie e le destinazioni di vacanza con la bambina entro il 31 maggio di ogni anno;
pagina 2 di 5 6.i coniugi eserciteranno congiuntamente la responsabilità
genitoriale, assumendo in accordo le decisioni più importanti relative all'educazione, istruzione e salute della figlia, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, mentre ciascun genitore avrà la facoltà di assumere in autonomia le decisioni quotidiane, per il tempo in cui ha presso di sé la figlia;
7.in relazione al collocamento paritario di presso ciascun Per_1
genitore, gli stessi provvederanno direttamente al mantenimento della bambina. Le spese straordinarie saranno divise al 50% tra i coniugi secondo il “Protocollo di intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazioni, divorzi e provvedimenti ex art. 316 c.c.” vigente presso il Tribunale di Aosta che farà parte del presente accordo e si produce sub doc. 7;
8.i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno personale periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
9.L'assegno unico universale sarà al 100% alla signora Pt_1
10.i ricorrenti si concedono il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio di Per_1
La signora autorizza il signor a portare in Pt_1 Parte_2 Per_1
Romania nelle due settimane di spettanza di vacanze estive, con l'impegno da parte di quest'ultimo a comunicare ogni spostamento;
11.le spese legali sono compensate tra le parti.
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 5 A seguito del deposito del ricorso in data 7 maggio 2025 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 01 ottobre 2024, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Morgex
il 15 giugno 2012 tra
, nata ad [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
e nato a [...] il [...], C.F. Parte_2
C.F._2
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del pagina 4 di 5 Comune di Morgex al n°2, parte II;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MORGEX per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 16/7/2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Luca Fadda - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 464/2025 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'avv. BERTHET AUGUSTA ed elettivamente domiciliati in VIA
PORTA PRAETORIA N. 65 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. BERTHET AUGUSTA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“voglia il Tribunale ill.mo, dichiarando i coniugi di volersi avvalere della facoltà di far sostituire dal Giudice l'udienza con il deposito di note scritte;
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e (trascritto Parte_1 Parte_2
nel Registro degli Atti di Matrimonio del comune di Morgex, n. 2 parte II, serie A, anno 2012) alle seguenti condizioni: pagina 1 di 5 1.autorizzare i coniugi a vivere separati senza interferire l'uno nella vita dell'altro;
2.la casa coniugale (sita Morgex (AO), frazione Villair Ruelle St-
Roch n. 1) già di esclusiva proprietà della signora resta Pt_1
assegnata alla stessa;
3.la figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori con collocamento paritario, disponendo che il suo domicilio sia fissato presso entrambi i genitori, mentre la residenza anagrafica sarà fissata presso la madre.
Il collocamento paritario alternato sarà disciplinato del modo seguente: passerà in maniera alternata una settimana con il Per_1
padre e una con la madre e così via (dalla domenica sera alla domenica sera successiva);
4.nei periodi di permanenza presso uno dei genitori, resta comunque garantito all'altro la possibilità di vedere la bambina e sentirla telefonicamente;
5.seguendo il principio dell'alternanza di anno in anno la figlia passerà il 24/12 e il 25/12 con un genitore (anno 2025 con il Per_1
padre) e il 31/12 e 1/1 con l'altro (anno 2025 con la madre). Allo
stesso modo la bambina passerà in maniera alternata il giorno di
Pasqua (anno 2026 con la madre).
In estate i genitori potranno trascorrere con due settimane di Per_1
vacanza anche non consecutive, periodo che potrà esser incrementato in caso di accordo tra i genitori. I signori e Pt_1 Parte_2
dovranno comunicarsi reciprocamente i rispettivi periodi di ferie e le destinazioni di vacanza con la bambina entro il 31 maggio di ogni anno;
pagina 2 di 5 6.i coniugi eserciteranno congiuntamente la responsabilità
genitoriale, assumendo in accordo le decisioni più importanti relative all'educazione, istruzione e salute della figlia, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, mentre ciascun genitore avrà la facoltà di assumere in autonomia le decisioni quotidiane, per il tempo in cui ha presso di sé la figlia;
7.in relazione al collocamento paritario di presso ciascun Per_1
genitore, gli stessi provvederanno direttamente al mantenimento della bambina. Le spese straordinarie saranno divise al 50% tra i coniugi secondo il “Protocollo di intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazioni, divorzi e provvedimenti ex art. 316 c.c.” vigente presso il Tribunale di Aosta che farà parte del presente accordo e si produce sub doc. 7;
8.i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno personale periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
9.L'assegno unico universale sarà al 100% alla signora Pt_1
10.i ricorrenti si concedono il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio di Per_1
La signora autorizza il signor a portare in Pt_1 Parte_2 Per_1
Romania nelle due settimane di spettanza di vacanze estive, con l'impegno da parte di quest'ultimo a comunicare ogni spostamento;
11.le spese legali sono compensate tra le parti.
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 5 A seguito del deposito del ricorso in data 7 maggio 2025 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 01 ottobre 2024, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Morgex
il 15 giugno 2012 tra
, nata ad [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
e nato a [...] il [...], C.F. Parte_2
C.F._2
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del pagina 4 di 5 Comune di Morgex al n°2, parte II;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MORGEX per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 16/7/2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 5 di 5