Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 1833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1833 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
“
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del
05.2.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro iscritta al R. G. n. 19902/2023, avente ad oggetto: compenso ex art. 86 del CCNL comparto scuola statale 29.11.2007;
TRA
(C.F.: e Parte_1 C.F._1 [...]
C.F.: ), elettivamente domiciliate in Napoli al viale degli Parte_2 C.F._2
Astronauti n. 19, presso lo studio dell'avv. Vincenzo del Giudice che la rappresenta e difende;
RICORRENTI
CONTRO
Controparte_1
- (C.F. , in persona dei legali rappresentanti
[...] P.IVA_1
p.t., rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis, co. 1, c.p.c., dal Dirigente p.t., elettivamente domiciliato presso l' , sito in Napoli, alla Via Ponte della Controparte_1
Maddalena n. 55;
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31.10.2023, le ricorrenti in epigrafe esponevano di essere docenti di ruolo dipendenti del . Controparte_1
Deducevano di svolgere e di aver svolto incarichi di tutor coordinatore con esonero parziale ed
1
Aggiungevano di aver svolto, in conformità al disposto del D.M. n. 249/2010, art. 11 co. 6, le seguenti mansioni: gestione dei rapporti con i tutor dei tirocinanti assegnando gli studenti alle diverse classi e formalizzando i relativi progetti di tirocinio;
composizione, sulla scorta degli elenchi risultanti dalle iscrizioni on-line, di gruppi di studenti tirocinanti;
realizzazione, anche attraverso forme di raccordo con le istituzioni scolastiche, di attività previste dal progetto di tirocinio;
sottoscrizione con il tirocinante del contratto formativo;
accoglienza dei tirocinanti;
cura dei rapporti con i referenti ed i docenti tutor delle scuole;
supervisione e valutazione delle attività di tirocinio diretto e indiretto;
verifica delle varie fasi previste dal progetto;
partecipazione a gruppi di studio e lavoro coordinati dal tutor organizzatore;
supporto agli studenti nella stesura degli elaborati finali.
Specificavano di aver svolto le seguenti attività per gli aa.ss. dal 2019/2020 al 2023/2024 (a.s. attualmente in corso).
In punto di diritto, deducevano che l'art. 86 del CCNL del comparto scuola statale prevede al co. 1, che: “[…] al personale con incarico di supervisore nelle attività di tirocinio sono corrisposti compensi accessori nelle misure e secondo le modalità definite dal CCNI del 18.2.2003”.
Specificavano che il CCNL del 18.02.2003 all'art. 2, co. 2, prevede che al personale docente ed educativo impegnato nelle attività formative e di tirocinio spetti un compenso annuo netto di €
1.033,00 per i docenti in esonero parziale, corrispettivi ad erogarsi dal per il tramite dei CP_1
Direttori Generali degli Controparte_2
Aggiungevano che, in data 22 settembre 2021, con gravissimo ritardo temporale, era stato firmato il CCNL relativo all'anno 2017/2018 che aveva ridotto, post factum, ex art. 2 co. 4, la somma da € 1.033,00, in precedenza attribuiti ai Tutor in esonero parziale, ad € 826,00; e, ex art. 2 comma
3, da € 929,00 ad € 760,00 la somma da attribuirsi ai Tutor in esonero totale.
Lamentavano che la norma indicata viola palesemente i principi del cosiddetto “diritto quesito”, dell'art. 3 comma 2 Cost, dell'art. 36 Cost. e che non avevano mai ricevuto alcun compenso per i predetti incarichi.
Rappresentavano, infine, di aver diffidato il ministero convenuto al pagamento dei predetti compensi, ed in particolare con pec del 30 maggio 2023 (per la sola prof.SA e con pec Parte_2 del 11 luglio 2023 (per entrambe le ricorrenti).
Tanto premesso, adivano innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, il
, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Controparte_3
Accertati e dichiarati veri i fatti dedotti dagli attori, condannare il e Controparte_1
l' , ciascuno per quanto di competenza ed entrambi in Controparte_1 solido, al pagamento, in favore dei docenti istanti, ai sensi del CCNI del 18.02.2003 all'art. 2, comma
2, della somma complessiva di € 8.264,00 (euro ottomiladuecentoseSAntaquattro/00), rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, così distinta: a) in favore PR.SA : Parte_1
€ 4132,00 (euro quattromilacentotrentadue/00; €1033,00x 4 annualità) oltre interessi legali sulla
2 somma rivalutata dalla data di ciascun credito fino al soddisfo. b) in favore della PR.SA
[...]
€ 4132,00 (euro quattromilacentotrentadue/00; €1033,00x 4 annualità) oltre interessi Parte_2 legali sulla somma rivalutata dalla data di ciascun credito fino al soddisfo. 2)In alternativa al punto
1), per entrambe, ex art. 36 cost quella diversa somma ritenuta di giustizia, maggiore in quanto rivalutata (cfr. all. 23) o minore, che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di determinare, anche sulla base dei CCNL applicabili, o all'esito di una eventuale C.t.u. contabile, oltre alla rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. ed interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di ciascun credito all'effettivo soddisfo. 4) condannare, infine, i resistenti al pagamento delle spese e competenze professionali, con attribuzione al procuratore antistatario, con l'aumento del 30% così come previsto dall'art. 4, comma 1 bis del D.M. 55/2014.”.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, il Controparte_3
– si costituiva tempestivamente in giudizio deducendo, in punto di diritto, che l'art. 18, co.
[...]
4, del CCNL del 15 marzo 2001 dispone che i requisiti, le modalità ed i criteri di erogazione dei compensi spettanti al personale con incarico tutor sono definiti in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa.
Aggiungeva che le odierne ricorrenti avevano chiesto la corresponsione di compensi che non erano stati ancora oggetto di contrattazione e che il presunto ritardo nella erogazione del compenso non era dipeso dalla negligenza della amministrazione, ma dalla tempistica “naturale” legata alla necessità di una fase di contrattazione integrativa prima nazionale e poi regionale, che presuppone una istruttoria articolata e compleSA.
In ordine all'erogazione dell'emolumento per l'a.s. 2023/24, deduceva che quest'ultimo era relativo a prestazioni non ancora terminate.
Con riferimento ai compensi accessori spettanti per l'a.s. 2019/20, evidenziava che il ritardo era dovuto alla circostanza che, in sede di contrattazione collettiva, le OO.SS. non avevano voluto sottoscrivere il contratto collettivo integrativo;
e che l'amministrazione, al fine di garantire la celere corresponsione delle somme, aveva proceduto ad indicare i criteri e le modalità di erogazione dei compensi con il D.D.G. del 30 gennaio 2023, n. 133.
Deduceva, dunque, l'illegittimità della richiesta di disapplicazione del predetto D.D.G. e delle norme di contrattazione collettiva al fine di riconoscere alle ricorrenti importi maggiori di quelli indicati dall'atto datoriale.
In subordine, contestava la quantificazione dei compensi accessori operata in ricorso in quanto basta sull'art. 2 CCNL del 18.2.2003 che, rinviando all'art. 18 co. 4 del CCNL del 15 marzo 2001, era applicabile fino all'a.s. 2016/2017, non potendo essere utilizzato per l'attività di tutoraggio svolta dalle ricorrenti.
Concludeva chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, rigettare in parte la domanda formulata dalle ricorrenti con riferimento all'a.s. in corso non ancora concluso e procedendo alla corretta quantificazione dei compensi.
Acquisita la documentazione prodotta, ritenuta superflua l'espletamento di attività di istruzione orale e concesso termine per il deposito di note illustrative, l'udienza del 05.2.2025 veniva sostituita 3 dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Il giudicante ritiene di condividere l'orientamento espresso nelle sentenze emesse da questa sezione del Tribunale di Napoli (ed allegate in atti), la cui motivazione si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Premesso che le circostanze fattuali sottese al giudizio sono pacifiche tra le parti (oltre che documentate v. certificati di servizio, all. nn. 7-8, ricorso), come detto, le ricorrenti lamentano di non aver ricevuto alcun compenso per l'attività di “tutoraggio” espletata negli anni scolastici indicati in ricorso.
Analizzando nel merito la domanda proposta in questa sede, occorre richiamare l'art. 86 co. 1, del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola statale, secondo cui: “al personale con incarico di supervisore nelle attività di tirocinio sono corrisposti compensi accessori nelle misure e secondo le modalità definite dal CCNI del 18.2.2003”.
La contrattazione integrativa del 18.2.2003 si occupa di individuare il compenso annuo da destinare al personale docente ed educativo impegnato nelle attività formative e di tirocinio, fiSAndo un compenso annuo netto di € 1.033,00 per i docenti in esonero parziale e di € 929,00 per i docenti in esonero totale, stabilendo altresì che tali ristori debbano essere corrisposti dal per il tramite CP_4 dei Direttori Generali degli Controparte_2
Sulla base della richiamata previsione contrattuale dunque le ricorrenti fondavano il diritto al compenso accessorio per l'attività espletata, come detto documentata oltre che dal deposito dei decreti di nomina (cfr. all. nn. 3-4-5-6 ricorso), dal deposito dei certificati di servizio rilasciati dal
“Dipartimento Scienze Formative Psicologiche e della Comunicazione” dell'Università S.O.B (all. nn.
7-8 ricorso), in favore di ciascuna ricorrente, comprovante l'attività di tirocinio svolta ed il periodo in cui la steSA era stata espletata.
Va riconosciuto, sulla base della documentazione prodotta, il diritto delle ricorrenti ai ristori per l'attività prestata quantificati, in mancanza di specifici criteri e modalità previste dalla contrattazione integrativa, in base al CCNL del 18.02.2003 all'art. 2, comma 2, sia sulla base della documentazione prodotta sia in quanto parte resistente non ha in alcun modo contestato i fatti costitutivi dedotti a fondamento della domanda dalla parte avversa.
Peraltro, è lo stesso convenuto, sia pure limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, CP_1 ad aver indicato criteri e modalità di erogazione dei compensi con il D.D.G. del 30 gennaio 2023, n.
133, riconoscendo con comportamento concludente il diritto invocato dalle ricorrenti sia pure per quel il solo predetto anno scolastico.
Somme, peraltro, la cui erogazione pacificamente non è avvenuta, come dedotto dallo stesso ministero in memoria di costituzione.
Va da sé, tuttavia, che la quantificazione del compenso e i criteri indicati con il D.D.G. del 30 gennaio 2023, n. 133, può essere utilizzata esclusivamente in relazione all'anno scolastico di 4 riferimento, ossia per l'a.s. 2019/2020.
Mentre, in mancanza di contrattazione collettiva integrativa ovvero di specifico atto datoriale,
l'attività di tutoraggio esplicata per gli ulteriori anni scolastici indicati in ricorso dovrà essere compensata sulla base di quanto previsto all'art. 86 co. 1, del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola statale, che richiama la misura dei compensi definiti dal CCNL del 18.2.2003.
In altri termini, in conformità alla fonte negoziale di settore, va accertato che, per l'attività svolta, le docenti hanno maturato il diritto ad un compenso annuo netto quantificato in € 1.033,00, così come previsto per i docenti in esonero parziale.
Esclusivamente per l'a.s. 2019/2020, in applicazione di quanto previsto dal D.D.G. del 30 gennaio 2023, n. 133, il compenso annuo previsto per i docenti in esonero parziale va quantificato in
€ 841,96 (cfr. allegato A, D.D.G. del 30 gennaio 2023, n. 133).
Alla stregua delle suesposte considerazioni, in parziale accoglimento della domanda, il vanno condannati, ciascuno per quanto di Controparte_3 CP_5 competenza ed entrambi in solido, al pagamento, in favore di e Parte_1 [...] per l'attività di tutoraggio svolta negli aa.ss. dal 2019/2020 al 2023/2024, della Parte_2 complessiva somma di € 7.881,92 (oltre accessori come per legge), così distinta:
- € 3.940,96 oltre interessi legali in favore della prof.SA Parte_1
- € 3.940,96 oltre interessi legali in favore della prof.SA Parte_2
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 aggiornato con D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia;
liquidazione effettuata in misura minima vista l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto, con attribuzione in favore dell'avv. Vincenzo del Giudice dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il dott. Giuseppe Gambardella, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
e l' , in solido, al pagamento della somma
[...] Controparte_1 complessiva di € 7.881,92, oltre accessori come per legge, di cui: € 3.940,96 oltre interessi legali in favore della prof.SA € 3.940,96 oltre interessi legali in favore della prof.SA Parte_1
Parte_2
• condanna il e l' Controparte_1 Controparte_1
in persona dei legali rapp.te p.t., al pagamento in solido delle spese di lite, che liquida in
[...]
€ 2.800,00 per compensi oltre spese per C.U. di euro 118,50 , oltre I.VA., C.P.A. e spese generali come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 07.3.2025 Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Gambardella
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