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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2025, n. 2677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2677 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa PAOLA CRISANTI
All'udienza del 4/3/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro di I grado iscritta al N. 2563/2024 R.G. promossa da:
in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore CP_1 Parte_1
, elettivamente domiciliato in Roma, via Via Brescia n. 29 presso lo Persona_1
studio dell'Avv. Andrea MUSACCHIO che li rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore;
CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo;
CONCLUSIONI: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. in data 20 gennaio 2024 parte ricorrente contestava l'esito negativo dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente esperito per ottenere il riconoscimento dei requisiti di carattere sanitario previsti per l'handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/1992; conveniva, pertanto, in giudizio l' chiedendo al giudice del lavoro di Roma l'accertamento dei benefici indicati CP_2
con decorrenza dall'epoca della domanda, con ogni provvedimento consequenziale in riferimento alle relative provvidenze economiche.
L' benché ritualmente citato non si costituiva in giudizio. CP_2
Il giudice, disposto un nuovo accertamento medico legale, decideva la causa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c.
In via preliminare, va detto che, esaminato il fascicolo di ufficio dell'ATP, acquisito agli atti, è risultato che la contestazione è stata ritualmente depositata entro il termine di 30 giorni dal termine assegnato dal giudice e che la presente opposizione è stata depositata entro i 30 giorni successivi.
La domanda è in parte fondata e va accolta secondo quanto accertato nel corso del giudizio.
Parte ricorrente chiede il riconoscimento dei requisiti di carattere sanitario previsti per l'handicap grave ex art.
3. comma 3 L. 104/1992 in favore del figlio minore
[...]
. Per_1
Il, TU ha evidenziato che il minore si trova nella situazione di handicap connotato dal carattere della gravità, in quanto la sua minorazione ne ha ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo globale della sfera individuale o in quella di relazione, dalla domanda amministrativa.
2 Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto in sede di TU (che appare completa ed esaustiva, oltre che scevra da vizi logici o giuridici) e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante, in difetto, peraltro, di specifiche contestazioni.
Si ritiene, altresì, che l'oggetto della presente pronuncia debba limitarsi al solo accertamento della sussistenza del requisito sanitario, e non possa invece essere esteso al diritto del ricorrente alla prestazione vera e propria, dovendo attribuirsi al presente giudizio natura di impugnazione degli esiti della precedente fase di accertamento tecnico preventivo, con necessaria coincidenza, in base ai principi generali vigenti in materia di impugnazione, dell'oggetto delle rispettive cognizioni (Cass., civ., Sezione Lavoro, sentenza n. 9755 dell'8 aprile 2019; Cass., civ., Sezione Lavoro, Ordinanza n. 29683 del
14 novembre 2019; Cass., civ., Sezione Lavoro, Sentenza n. 27010 del 24 ottobre 2018).
Ciò trova riscontro, in assenza di specifiche disposizioni normative in proposito, non solo nell'imposizione al ricorrente, a pena di inammissibilità, dell'onere di formulare specifici motivi di contestazione (art. 445 bis, comma 6, c.p.c., disposizione questa certamente significativa della natura di gravame del presente giudizio) ma in considerazioni di ordine sistematico, desumibili in particolare dall'espressa previsione, dettata dal comma 7 dell'art. 445 bis c.p.c., comma 7, della inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio di merito. Tale ultima disposizione determinerebbe infatti, nel caso in cui si volesse estendere il giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c. anche al diritto alla prestazione, una ingiustificata diversità di regolamentazione tra il giudizio di merito conseguentemente all'accertamento tecnico preventivo (definito, in sede di giudizio di merito, con sentenza inappellabile) e l'azione giudiziaria instaurata al solo fine riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale (una volta che, accertato in via definitiva, in sede di ATP, il requisito sanitario, sorga contrasto sulla sussistenza degli ulteriori requisiti di accesso alla stessa), giudizio quest'ultimo necessariamente da istaurarsi con procedimento ordinario e caratterizzato da un doppio grado di cognizione di merito. Si creerebbe in tal caso una irrazionale disparità di trattamento tra coloro che fanno valere la sussistenza dei requisiti socio-economici della prestazione in sede di
3 contestazione degli esiti dell'ATP (potendo contare, relativamente ad essi, su un solo grado di giudizio di merito) e coloro che, una volta ottenuto tale accertamento in sede di
ATP, controvertono unicamente sui requisiti per l'accesso alla prestazione diversi da quello sanitario. Le spese seguono la soccombenza. Le spese di TU, liquidate con separato decreto, devono invece essere poste comunque a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
- accoglie la domanda con riferimento alla sussistenza delle condizioni sanitarie di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/1992 a decorrere dalla domanda amministrativa in capo al minore;
Persona_1
-condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che CP_2
liquida in euro 2.700,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi;
- pone le spese di ctu, liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico dell' CP_2
Così deciso in Roma il 4 marzo 2025
il Giudice
Paola Crisanti
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa PAOLA CRISANTI
All'udienza del 4/3/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro di I grado iscritta al N. 2563/2024 R.G. promossa da:
in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore CP_1 Parte_1
, elettivamente domiciliato in Roma, via Via Brescia n. 29 presso lo Persona_1
studio dell'Avv. Andrea MUSACCHIO che li rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore;
CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo;
CONCLUSIONI: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. in data 20 gennaio 2024 parte ricorrente contestava l'esito negativo dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente esperito per ottenere il riconoscimento dei requisiti di carattere sanitario previsti per l'handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/1992; conveniva, pertanto, in giudizio l' chiedendo al giudice del lavoro di Roma l'accertamento dei benefici indicati CP_2
con decorrenza dall'epoca della domanda, con ogni provvedimento consequenziale in riferimento alle relative provvidenze economiche.
L' benché ritualmente citato non si costituiva in giudizio. CP_2
Il giudice, disposto un nuovo accertamento medico legale, decideva la causa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c.
In via preliminare, va detto che, esaminato il fascicolo di ufficio dell'ATP, acquisito agli atti, è risultato che la contestazione è stata ritualmente depositata entro il termine di 30 giorni dal termine assegnato dal giudice e che la presente opposizione è stata depositata entro i 30 giorni successivi.
La domanda è in parte fondata e va accolta secondo quanto accertato nel corso del giudizio.
Parte ricorrente chiede il riconoscimento dei requisiti di carattere sanitario previsti per l'handicap grave ex art.
3. comma 3 L. 104/1992 in favore del figlio minore
[...]
. Per_1
Il, TU ha evidenziato che il minore si trova nella situazione di handicap connotato dal carattere della gravità, in quanto la sua minorazione ne ha ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo globale della sfera individuale o in quella di relazione, dalla domanda amministrativa.
2 Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto in sede di TU (che appare completa ed esaustiva, oltre che scevra da vizi logici o giuridici) e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante, in difetto, peraltro, di specifiche contestazioni.
Si ritiene, altresì, che l'oggetto della presente pronuncia debba limitarsi al solo accertamento della sussistenza del requisito sanitario, e non possa invece essere esteso al diritto del ricorrente alla prestazione vera e propria, dovendo attribuirsi al presente giudizio natura di impugnazione degli esiti della precedente fase di accertamento tecnico preventivo, con necessaria coincidenza, in base ai principi generali vigenti in materia di impugnazione, dell'oggetto delle rispettive cognizioni (Cass., civ., Sezione Lavoro, sentenza n. 9755 dell'8 aprile 2019; Cass., civ., Sezione Lavoro, Ordinanza n. 29683 del
14 novembre 2019; Cass., civ., Sezione Lavoro, Sentenza n. 27010 del 24 ottobre 2018).
Ciò trova riscontro, in assenza di specifiche disposizioni normative in proposito, non solo nell'imposizione al ricorrente, a pena di inammissibilità, dell'onere di formulare specifici motivi di contestazione (art. 445 bis, comma 6, c.p.c., disposizione questa certamente significativa della natura di gravame del presente giudizio) ma in considerazioni di ordine sistematico, desumibili in particolare dall'espressa previsione, dettata dal comma 7 dell'art. 445 bis c.p.c., comma 7, della inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio di merito. Tale ultima disposizione determinerebbe infatti, nel caso in cui si volesse estendere il giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c. anche al diritto alla prestazione, una ingiustificata diversità di regolamentazione tra il giudizio di merito conseguentemente all'accertamento tecnico preventivo (definito, in sede di giudizio di merito, con sentenza inappellabile) e l'azione giudiziaria instaurata al solo fine riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale (una volta che, accertato in via definitiva, in sede di ATP, il requisito sanitario, sorga contrasto sulla sussistenza degli ulteriori requisiti di accesso alla stessa), giudizio quest'ultimo necessariamente da istaurarsi con procedimento ordinario e caratterizzato da un doppio grado di cognizione di merito. Si creerebbe in tal caso una irrazionale disparità di trattamento tra coloro che fanno valere la sussistenza dei requisiti socio-economici della prestazione in sede di
3 contestazione degli esiti dell'ATP (potendo contare, relativamente ad essi, su un solo grado di giudizio di merito) e coloro che, una volta ottenuto tale accertamento in sede di
ATP, controvertono unicamente sui requisiti per l'accesso alla prestazione diversi da quello sanitario. Le spese seguono la soccombenza. Le spese di TU, liquidate con separato decreto, devono invece essere poste comunque a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
- accoglie la domanda con riferimento alla sussistenza delle condizioni sanitarie di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/1992 a decorrere dalla domanda amministrativa in capo al minore;
Persona_1
-condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che CP_2
liquida in euro 2.700,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi;
- pone le spese di ctu, liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico dell' CP_2
Così deciso in Roma il 4 marzo 2025
il Giudice
Paola Crisanti
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