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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/07/2025, n. 2990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2990 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2943/2017
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2943/2017
Oggi 03/07/2025 innanzi alla dott.ssa Grazia Roscigno sono comparsi:
per l'avv. , il quale si Parte_1 Controparte_1 riporta a tutti i propri scritti difensivi e alla memoria conclusione depositata, chiedendo l'accoglimento della domanda;
per e altri anche per delega dell'avv. SANTORO Parte_2
CLAUDIA e l'avv. la quale si riporta a tutti i Controparte_2 propri scritti difensivi e alla memoria conclusione depositata, chiedendo il rigetto della domanda.
La Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
La Giudice
Grazia Roscigno
pagina 1 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice, dott. Grazia Roscigno, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2943/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ; Controparte_1
ATTORE contro
(C.F. , Parte_2 CodiceFiscale_2 CP_3
(C.F. ),
[...] CodiceFiscale_3 Controparte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] CodiceFiscale_4 CP_4 [...]
) (C.F. C.F._5 Controparte_5 C.F._6
), (C.F. ), tutti con
[...] Controparte_6 CodiceFiscale_7 il patrocinio dell'avv. SANTORO CLAUDIA e dell'avv. Controparte_2
[...]
CONVENUTI
(C.F. rappresentato e difeso Controparte_7 C.F._8 dall'avv. Controparte_1
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 14 Con atto di citazione notificato il 28.03.2017, conveniva Parte_1 in giudizio i convenuti per sentir «dichiarare abusivo il preteso esercizio del passaggio, sia pedonale che carrabile, sul suo fondo ed a favore del proprio, con condanna alla sua dismissione, nonché al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa» (v. atto di citazione).
A fondamento della domanda ha dedotto
- di essere comproprietario del terreno sito in Acerno alla località
Camposito, (riportato in catasto terreni del già menzionato Comune al foglio 16 part.lla 578);
- che e proprietari di un terreno Controparte_8 Parte_2 confinante, identificato in catasto al foglio 16, p.lla 180, pretendevano di esercitare sul fondo dell'istante, e a favore del proprio, una servitù di passaggio, sia pedonale che carrabile;
- che, pertanto, l'odierna parte attorea proponeva azione negatoria, citando le odierne parti convenute a comparire dinanzi al Tribunale di Salerno
– nel procedimento rubricato al n. 2862/2015 – per ivi sentir dichiarare abusivo il preteso esercizio di passaggio;
- che, nelle more dell'azione citata, è deceduto, con Controparte_8 conseguente interruzione del già menzionato giudizio;
- che, pertanto, lo stesso si estingueva per mancata riassunzione nei termini di legge;
- che è interesse dell'odierna parte attorea avviare nuovo giudizio per ivi sentire dichiarare l'inesistenza delle pretese servitù di passaggio e carrabile.
Tempestivamente si sono costituivano in giudizio le parti convenute ed eccepivano in via preliminare:
• l'inammissibilità ex art 705 c.p.c. dell'azione petitoria in pendenza di giudizio possessorio, poiché essa è connessa non soltanto alla pendenza di un giudizio possessorio, ma anche all'ipotesi in cui la reintegrazione non sia avvenuta spontaneamente, ma in esecuzione di un ordine provvisorio emesso dal Giudice;
• l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione;
pagina 3 di 14 • nel merito, l'avvenuto acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio, in quanto o di cui gli odierni convenuti sono eredi, e Controparte_8 Parte_2 acquistarono, sin dal 1980, l'appezzamento di terreno sito in Acerno
[...]
(SA) alla via Montella (Località Composito), identificato in Catasto alla p.lla
2598, fol. 16, p.lla 180, di are 9.64 catastali, come da atto di compravendita allegato al fascicolo di parte;
o sin dall'acquisto l'accesso al descritto fondo fu liberamente e pacificamente esercitato dalla strada provinciale di via Montella, mediante passaggio su un tratto di strada non asfaltata corrente lungo il confine in proprietà dell'odierno attore (nonché di e con diritto di Controparte_7 usufrutto a favore di e ); Controparte_9 Controparte_10
o sin dal 1980, e hanno percorso Controparte_8 Parte_2 ininterrottamente e pacificamente il tratto di strada in questione, della lunghezza di circa 45 metri, per accedere, attraverso un vetusto cancello, al proprio fondo e anche attraverso mezzi meccanici, a bordo dei quali veniva trasportato, dalla pubblica via, legna da ardere da utilizzare in inverno nonché tutto quanto occorrente per la coltivazione (attrezzature agricole) e l'allevamento per lo più di conigli e polli (casse e sacchi di mangimi);
o l'odierna parte attorea, nipote di (figlio del Controparte_8 fratello), dopo aver acquistato il fondo (p.lla 578) nella primavera del 2010 e accettato la pacifica e riconosciuta servitù di passaggio da sempre esercitata sullo stesso dagli odierni convenuti, alla fine del mese di novembre del medesimo anno, per incomprensibili motivi di astio personale/familiare, improvvisamente, mediante l'apposizione di un cancello nel punto di accesso al proprio fondo, ne inibiva di fatto l'esercizio benché da sempre esercitato da essi convenuti, i quali, impossibilitati a ristabilire bonariamente e nella immediatezza la situazione di molestia, adivano le competenti Autorità
Giudiziarie al fine di tutelare i propri diritti lesi;
o in quella sede evidenziavano che il tratto di strada per cui è causa costituisce l'unico accesso carrabile possibile per raggiungere, dalla pubblica via, il fondo di proprietà degli attuali convenuti, fondo intercluso;
pagina 4 di 14 o tale passaggio avviene attraverso un vetusto cancello da sempre esistente sul confine tra le proprietà dal quale è da sempre avvenuto anche l'accesso carrabile;
Infine, i convenuti hanno chiesto – in via riconvenzionale – che, nella denegata ipotesi in cui non venisse riconosciuto usucapito il diritto di esercitare la servitù di passaggio sul fondo di proprietà attorea, di accertare e riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art 1079 c.c., l'esistenza del diritto – trasmesso anche agli eredi – di servitù di passaggio.
Essi hanno, pertanto, concluso: «affinché lo Adito Giudicante Voglia - preliminarmente disporre la integrazione del contraddittorio nei confronti del comproprietario della p.lla allo Adito Giudicante di accertare e dichiarare
l'usucapito diritto ad esercitare la servitù di passaggio sul fondo di proprietà dei sigg.ri e - sempre Parte_1 Controparte_7 preliminarmente, accertare e dichiarare la improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione così come previsto dalla legge: -ancora preliminarmente, accertare e dichiarare la improcedibilità della domanda ex art.705 cpc;
- nel merito, accertare e dichiarare fondato il diritto, perfezionatosi per usucapione, dei sigg.ri
, Controparte_2 CP_4 Controparte_5
(quali eredi del sig. Controparte_6 Controparte_3 CP_8
ed il sig. ad esercitare la servitù di passaggio
[...] Parte_2 pedonale e carrabile sul fondo p.lla 578 di proprietà dell'attore per raggiungere il proprio fondo p.lla 180; - in via subordinata e riconvenzionale, accertare e riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1079 c.c., l'esistenza del loro diritto di servitù di passeggio sul fondo p.lla 180; - con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio».
Alla prima udienza del 03.07.2017, su ordine del giudice, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Controparte_7
Quest'ultimo, si costituiva con comparsa di costituzione e risposta ed eccepiva
- che il procedimento per la reintegra si era definitivamente concluso anche con la messa in esecuzione del provvedimento interdittale, per cui nessun divieto di cumulo allo stato era rinvenibile;
pagina 5 di 14 - che, per quanto concerne il tentativo di mediazione, la relativa mancanza era emendabile alla prima udienza con l'invito alla sua effettuazione da parte del giudice e per la qual cosa sin d'ora se ne fa istanza;
- che nel merito nessuna servitù era mai esistita in favore dei convenuti e di tanto se ne riceve contezza dall'espletato ATP nonché dalla documentazione ivi allegata, ivi compresa la costituzione di detta servitù solo con scrittura del
03/08/1999;
- che, inoltre, il fondo nella sua interezza è stato oggetto di locazione in favore della soc. per cui era precluso ipotizzare denegate forme di CP_11 servitù in quanto in contrasto con tale forma di godimento.
Ha concluso, pertanto, per il rigetto della domanda in quanto inammissibile, improponibile e infondata.
All'udienza del 30/05/2018, dopo la corretta instaurazione del contraddittorio, il giudice concedeva termine di 15 giorni per l'esperimento della mediazione obbligatoria.
All'udienza del 17/01/2019, venivano concessi i termini di cui all'art 183, comma sei, c.p.c.
La parte attorea provvedeva al deposito della sola memoria ex art 183, comma sei, n. 3, c.p.c.
Le parti convenute, ad eccezione di che ha depositato Controparte_7 unicamente la terza memoria, depositavano la prima e la seconda memoria ex art 183, comma sei, c.p.c.
La causa veniva istruita con interrogatorio formale e prova testimoniale.
Non veniva ritenuta necessaria la c.t.u.
All'udienza del 22/01/2025 la causa veniva rinviata per discussione orale alla data odierna, con concessione dei termini per note conclusive.
***
1. Sulla procedibilità della domanda attorea
1.1. L'eccezione di inammissibilità dell'azione petitoria ex art 705 c.p.c. è infondata, sollevata dai convenuti sul presupposto che la reintegrazione del possesso sarebbe avvenuta non spontaneamente, ma solo in forza di un provvedimento cautelare ex art 669-duodecies, e che pertanto non sarebbe consentita l'instaurazione del giudizio petitorio.
pagina 6 di 14 1.2. L'eccezione non merita accoglimento.
1.3. Nel caso di specie, non risulta pendente alcun giudizio possessorio, essendosi lo stesso concluso in epoca antecedente alla instaurazione della presente causa.
1.4. Il giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Salerno, avente r.g. n.
2862/15, all'udienza del 12.10.2016 era stato interrotto per la morte di e, come sostenuto dagli stessi convenuti, non riassunto Controparte_8 nei termini di legge (v. pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta).
1.5. Pertanto, l'instaurazione del presente giudizio petitorio, diretto ad accertare l'inesistenza della servitù di passaggio, è pienamente ammissibile, non trovando applicazione alcun divieto processuale.
2. Riparto dell'onere probatorio e prova della proprietà dei fondi prediali
2.1. Con l'azione proposta, la parte attorea ha agito ai sensi dell'art 949 c.c. per far accertare l'inesistenza del diritto di servitù di passaggio (sia pedonale che carrabile) che i convenuti sostengono di esercitare sul fondo identificato nel catasto alla p.lla 578, ritenendo tale passaggio abusivo e mai costituito validamente.
2.2. L'zione negatoria servitutis, com'è noto, mira ad ottenere la declaratoria dell'inesistenza del diritto reale affermato da altri, gravanti sul proprio fondo,
e spetta al proprietario che voglia far valere la libertà del fondo da pesi o vincoli.
2.3. La controversia, quindi, deve essere decisa sulla base delle regole che governano l'onere della prova in materia di azione negatoria ai sensi dell'art. 949 cod. civ., le quali sono ben compendiate nella consolidata affermazione giurisprudenziale secondo cui «l'azione "negatoria servitutis" tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sulla cosa dell'attore, e dunque non soltanto all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma anche al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino, al fine di ottenere la libertà del fondo. Inoltre, poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non2001)oggetto della controversia, la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova
pagina 7 di 14 rigorosa della proprietà – neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte – essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido;
l'azione, infatti, non mira all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma a chiedere la cessazione dell'attività lesiva, mentre al convenuto incombe l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere detta attività» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 24028 del
27/12/2004; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4120 del 22/03/2001 ).
2.4. Può dirsi, quindi, quanto al riparto dell'onere probatorio, che spetta all'attore in negatoria provare di essere proprietario del fondo in forza di un titolo valido, mentre spetta al convenuto fornire la prova dell'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, ovvero dell'estensione del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore.
2.5. Orbene, nel caso di specie, entrambe le parti in causa hanno dato prova del titolo di provenienza dei rispettivi immobili.
2.6. L'attore ha depositato copia dell'atto di compravendita per notar Per_1 del 21.05.2010 mentre i convenuti, per contro, copia dell'atto di compravendita per notar del 06.08.1980 del loro dante causa. Per_2
3. La riconvenzionale di usucapione e vindicatio servitutis da parte del proprietario del fondo dominante (convenuti)
3.1. In relazione, invece, alla specifica questione della prova dell'esistenza della servitù a favore del fondo dominante, giova subito evidenziare che l'affermazione sulla sua titolarità dipende dalla soluzione della domanda riconvenzionale di usucapione spiegata dai convenuti: essa si atteggia a vindicatio servitutis, poiché attraverso la dichiarazione di usucapione, i convenuti si precostituiscono il titolo per rivendicare la propria servitù, carrabile e di passaggio, in controtendenza rispetto alla negatoria attorea.
3.2. Ebbene, sia dalla prova orale che dal compendio documentale è emerso che i convenuti sono titolari di una servitù di passaggio contro il fondo servente degli attori e a favore del proprio fondo, per avere usucapito la stessa dal 1980.
pagina 8 di 14 3.3. In particolare, per ciò che concerne la prova orale, i testimoni hanno confermato l'esercizio ininterrotto, pacifico e pubblico del solo passaggio pedonale sul tratto di strada di circa 45 metri;
un utilizzo che si protrae da oltre 20 anni, sin dal 1980.
3.4. Tali elementi, ai sensi dell'art. 1158 c.c., sono idonei a fondare l'acquisto del diritto di servitù per usucapione ventennale, anche in assenza di titolo scritto, essendo la servitù apparente (cancello e tracciato visibile) e continua.
3.5. In effetti, la testimonianza, nell'odierno processo, si atteggia come
“conferma” di fatti già accertati nel processo possessorio i cui atti rilevano certamente quali prove atipiche ex art. 116 c.p.c. Infatti, ai fini dell'accertamento della continuità e della durata del possesso richieste dall'art. 1158 c.c., assume rilevanza l'ordinanza possessoria emessa dal Tribunale di
Salerno depositata il 26 ottobre 2011, con cui, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 157/2011 R.G., il giudice ha accolto la domanda proposta dagli odierni convenuti, ordinando la reintegrazione nel possesso del tratto di fondo oggi oggetto di causa (v. all.to 2 alla memoria secondo termine ex art 183
c.p.c., sesto comma di parte convenuta).
3.6. Il provvedimento, pur non producendo effetti definitivi sul piano del diritto reale, implica un accertamento giudiziale circa la sussistenza, in capo ai ricorrenti (nel presente giudizio convenuti), di un possesso pieno e qualificato, tale da giustificare la reintegrazione contro la turbativa attuata dagli attuali attori nel 2010.
3.7. In particolare, in quella sede si dà atto di un potere di fatto esercitato sin dal 1980, anno di inizio dell'utilizzazione del passaggio, poi ampliato nel 1999 in occasione dell'installazione della stazione radio.
3.8. Tale ordinanza, correttamente valutata nel suo contenuto motivazionale e nei presupposti giuridici richiesti per la sua emissione, costituisce valido elemento di riscontro in ordine all'esistenza del corpus e dell'animus possidendi, e corrobora quanto affermato dai convenuti circa l'esercizio del possesso da oltre vent'anni prima della proposizione della presente azione petitoria.
3.9. Ne consegue che, pur non potendosi trarre da essa una presunzione legale di usucapione, essa costituisce prova significativa del fatto storico del pagina 9 di 14 possesso, la cui durata — decorso il ventennio e in assenza di interruzioni — può fondare l'acquisto del diritto reale di servitù per usucapione.
3.10. Questo elemento, letto congiuntamente all'ulteriore materiale probatorio raccolto, conferma la parziale fondatezza della domanda riconvenzionale e il rigetto parziale della domanda attorea. Invero, sia le ordinanze possessorie (del G.I. e del G. del reclamo) sia le deposizioni testimoniali acquisite in istruttoria si presentano coerenti, convergenti e attendibili nel descrivere un esercizio pieno, pacifico, pubblico e ininterrotto, da parte dei convenuti, solo di un passaggio sul fondo dell'attore (p.lla 578), in favore del fondo di loro proprietà (p.lla 180), sin dal 1980 e non anche di un passo carrabile.
3.11. Il teste escusso all'udienza del 16.6.2023, , ha Testimone_1 dichiarato: «Preciso di conoscere i luoghi in quanto dal 1987 mi sono recato per aiutare mio padre sul suo fondo (p.lla 173 credo) a coltivarlo. Ricordo di aver visto quasi quotidianamente il sig. fermare la sua Parte_2 macchina sulla statale e con il sacco di mangime sulle spalle si recava nella sua proprietà a cento metri più sopra di quella di mio padre. Preciso che la macchina veniva fermata sulla statale perché non era possibile l'accesso su quel fondo con la macchina in quanto la stradina era di circa un metro. (…)
Dal 1990 sono io che ho preso il possesso del fondo di mio padre che era di proprietà di e nel 1999 circa è stata realizzata, là dove la CP_12 stradina era di un metro, un'apertura maggiore di circa tre metri e mezzo, da parte degli addetti all'antenna della telefonia mobile. (…) li vedevo passare per andare verso la loro proprietà in quanto il loro fondo era sopra al mio, ma non so se passassero attraverso il suddetto cancello. Il passaggio, da quando hanno messo l'antenna e quindi da quando ma strada è stata allargata, nel 1999, è possibile percorrerlo oltre che a piedi anche con i mezzi meccanici. veniva quasi tutti i giorni, mentre Parte_2 CP_8 veniva meno sui luoghi, e ricordo che vi era un piccolo allevamento
[...] di conigli e legna da ardere. l'ho visto qualche volta con Controparte_8
i suoi cagnolini che andava a prendere sul fondo e andava a cercare tartufi in montagna».
pagina 10 di 14 3.12. Tale deposizione è chiara nell'attestare l'esistenza di un passaggio attivo da oltre vent'anni prima dell'avvio del presente giudizio, e che l'unico intervento interruttivo si è avuto solo nel 2010, con la chiusura mediante cancello da parte del nuovo acquirente (attore).
3.13. A tal fine, infatti, ha dichiarato: «Quando è stato realizzato il cancello (nel 2010) - era di sabato e pioveva a dirotto – da parte di
e sua madre e una terza persona, io mi rivolsi al Parte_1 affinché egli potesse spostare il cancello più verso la sua Parte_1 proprietà in quanto, secondo me, si era spostato di un metro e mezzo più giù invadendo il terreno di cui avevo il possesso. La madre mi rispose di no, poiché si trattava della loro proprietà che arrivava fino a giù al confine con il marciapiede».
3.14. Significativa, inoltre, è la testimonianza resa dal soggetto che ha personalmente costruito il traliccio per la società la cui opera ha CP_11 determinato l'ampliamento del tracciato e ha reso il passaggio carrabile.
3.15. Il teste udito all'udienza del 20.12.2024, , Testimone_2 dichiarando di essere parente sia degli attori che dei convenuti e di conoscere bene i luoghi sin dall'infanzia, ha affermato: «Sono stato io a costruire il traliccio del segnale telefonico (…) confermo la circostanza. Preciso CP_11 che fino al 1997- 1998 il passaggio era pedonale sia per che per Pt_2
e sia per altri proprietari di fondi limitrofi. Successivamente è CP_8 stato allargato il muro, quindi la strada da pedonale è diventata anche carrabile. (…) preciso che l non occupava l'intero fondo degli CP_13 CP_11 odierni attori e pertanto, era possibile accedervi con la macchina dalla provinciale al fondo di e ». Parte_2 Controparte_8
3.16. Anche il teste ha dichiarato: «Conosco Testimone_3 Pt_2
e la sua famiglia dal 1976 e circa dal 1980 l'ho accompagnato sulla
[...] proprietà p.lla 180 per aiutarlo nei vari lavori della terra … tutto ciò dal 1980 al 2010». Ed ancora: «Preciso che per accedere al fondo p.lla 180 passavamo dalla via Montella, attraverso la p.lla 578 … preciso che il passaggio è stato da sempre lo stesso però a seguito di costruzione sulla p.lla 578 di proprietà degli odierni attori, negli anni 90 circa, di una antenna omnitel, il detto passaggio venne allargato ed oltre che pedonale divenne anche carrabile.»
pagina 11 di 14 Sempre il teste ha dichiarato: «Preciso che dopo che la aveva rimosso CP_11
l'antenna, i sigg.ri e hanno coperto il passaggio Parte_1 CP_7 con terreno cancellando la traccia stradale e negando il passaggio, apponendo altresì un cancello all'ingresso del loro fondo»
3.17. I testimoni hanno, quindi, chiaramente descritto l'esercizio concreto della servitù: trasporto di mangimi, attrezzi agricoli, animali, accessi quotidiani per fini agricoli e rurali, sempre e solo a piedi.
3.18. A supporto della continuità e della necessarietà del passaggio pedonale, rileva, poi, il certificato rilasciato da Comune di Acerno Prot. gen.
n.1677/2019 rilasciato in data 13.03.2019 dal quale risulta che nelle vicinanze del fondo rurale dei convenuti non risulti presenti alcun tratturo e/o altro passaggio di proprietà comunale. Detta circostanza conferma l'assenza di alternative viarie per raggiungere il fondo, e rafforza l'affidamento costante degli interessati sull'unica via di accesso.
3.19. In conclusione, l'insieme delle deposizioni consente di ritenere provato l'esercizio ultraventennale della servitù pedonale, con requisiti di pubblicità (accessi alla luce del giorno, lungo un tracciato evidente), non violenza e non clandestinità (mai contestato prima del 2010), continuità (uso agricolo costante), apparenza (presenza del tracciato, cancello, allargamento della strada).
3.20. Le testimonianze sono del tutto congruenti con quelle rese dagli informatori nel giudizio possessorio sotto il vincolo del giuramento e, quindi, da considerarsi come provenienti da veri e propri testimoni (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 24705 del 21/11/2006; Sez. 2 - , Ordinanza n. 21072 del
22/07/2021).
3.21. Va altresì precisato che ex art. 1167, comma 2, del Codice Civile
"L'interruzione dell'usucapione si ha per non avvenuta ove, entro l'anno dalla privazione del possesso, sia stata proposta l'azione diretta a recuperarlo e questa sia stata, anche in epoca successiva, accolta.", come avvenuto nel caso di specie, per cui sono da computarsi anche gli anni successivi allo spoglio fino alla proposizione dell'azione negatoria.
3.22. Va soggiunto, infine, che « Ai fini del requisito dell'apparenza richiesto ex art. 1061 c.c. per l'acquisto della servitù di passaggio per pagina 12 di 14 usucapione, non occorre necessariamente un tracciato dovuto all'opera dell'uomo, essendo sufficiente anche un sentiero formatosi naturalmente per effetto del calpestio, purché esso presenti un tracciato tale da denotare la sua funzione - visibile, non equivoca e permanente - di accesso al fondo dominante attraverso il fondo servente» (Cass. Sez.2 - , Ordinanza n. 25270 del
20/09/2024) e nella fattispecie anche i reperti fotografici prodotti riscontrano la presenza del sentiero.
3.23. La domanda riconvenzionale, limitatamente alla servitù pedonale, va dunque accolta.
4. Sull'ampliamento del passaggio e sull'insussistenza della servitù carrabile per usucapione
4.1. La domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta usucapione della servitù carrabile sul fondo delle parti attoree non può, invece, essere accolta, in quanto difetta il requisito del possesso ultraventennale continuo, pacifico e ininterrotto, nella specifica modalità del transito con mezzi meccanici.
4.2. Dalle risultanze istruttorie è emerso che fino alla fine degli anni '90, il tratto oggetto di controversia non presentava le caratteristiche strutturali idonee a consentire il passaggio carrabile.
4.3. Più testimoni hanno concordemente riferito che il percorso, prima della realizzazione di una stazione radio (antenna), presentava una larghezza limitata (circa un metro) e dislivelli marcati, tali da renderne difficoltoso, se non impossibile, l'attraversamento con veicoli.
4.4. Tale circostanza è confermata anche dall'Accertamento Tecnico
Preventivo svolto (v. all.to 4 produzione di , da cui risulta Controparte_7 che il fondo in questione, fino alla realizzazione dell'infrastruttura della società telefonica, presentava dislivelli dai 25 ai 30 cm lungo il confine tra la p.lla 578 e 180, rendendo l'accesso particolarmente difficoltoso. Solo in occasione dei lavori per l'installazione dell'antenna, risalenti al 1999, il tracciato è stato ampliato fino a circa tre metri e mezzo e reso accessibile anche ai mezzi meccanici.
4.5. Ne consegue che il preteso esercizio del possesso nella forma carrabile può essere fatto risalire, al più, a tale epoca, con la conseguenza che, alla data pagina 13 di 14 di proposizione della domanda (28 marzo 2017), non risultava ancora decorso il termine ventennale previsto dall'art. 1158 c.c. per l'acquisto del diritto di servitù per usucapione.
4.6. Nonostante la documentazione in atti (v. all.to 9 memoria secondo termine, certificato rilasciato dal Comune di Acerno) attesti l'interclusione del fondo per mancanza di altri passaggi nelle vicinanze, detta circostanza non è sufficiente, sul piano giuridico, a supplire alla mancanza del requisito temporale richiesto per l'usucapione.
4.7. Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi non maturato il termine ventennale di legge per l'usucapione del diritto di servitù di passaggio carrabile, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale nella parte relativa alla servitù carrabile.
5. In ragione della reciproca soccombenza le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) accoglie la domanda di usucapione relativa al diritto di servitù di passaggio pedonale a favore del fondo identificato in catasto al fol. 16 p.lla
180, di proprietà degli odierni convenuti e contro il fondo indentificato al catasto foglio 16 p.lla 578 di proprietà degli odierni attori;
B) Rigetta la domanda di usucapione relativa al diritto di servitù di passaggio carrabile;
C) Rigetta la domanda attorea di inesistenza della servitù, per quanto concerne il passaggio pedonale;
D) Compensa le spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura allegazione al verbale telematico.
3 luglio 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
pagina 14 di 14
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2943/2017
Oggi 03/07/2025 innanzi alla dott.ssa Grazia Roscigno sono comparsi:
per l'avv. , il quale si Parte_1 Controparte_1 riporta a tutti i propri scritti difensivi e alla memoria conclusione depositata, chiedendo l'accoglimento della domanda;
per e altri anche per delega dell'avv. SANTORO Parte_2
CLAUDIA e l'avv. la quale si riporta a tutti i Controparte_2 propri scritti difensivi e alla memoria conclusione depositata, chiedendo il rigetto della domanda.
La Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
La Giudice
Grazia Roscigno
pagina 1 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice, dott. Grazia Roscigno, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2943/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ; Controparte_1
ATTORE contro
(C.F. , Parte_2 CodiceFiscale_2 CP_3
(C.F. ),
[...] CodiceFiscale_3 Controparte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] CodiceFiscale_4 CP_4 [...]
) (C.F. C.F._5 Controparte_5 C.F._6
), (C.F. ), tutti con
[...] Controparte_6 CodiceFiscale_7 il patrocinio dell'avv. SANTORO CLAUDIA e dell'avv. Controparte_2
[...]
CONVENUTI
(C.F. rappresentato e difeso Controparte_7 C.F._8 dall'avv. Controparte_1
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 14 Con atto di citazione notificato il 28.03.2017, conveniva Parte_1 in giudizio i convenuti per sentir «dichiarare abusivo il preteso esercizio del passaggio, sia pedonale che carrabile, sul suo fondo ed a favore del proprio, con condanna alla sua dismissione, nonché al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa» (v. atto di citazione).
A fondamento della domanda ha dedotto
- di essere comproprietario del terreno sito in Acerno alla località
Camposito, (riportato in catasto terreni del già menzionato Comune al foglio 16 part.lla 578);
- che e proprietari di un terreno Controparte_8 Parte_2 confinante, identificato in catasto al foglio 16, p.lla 180, pretendevano di esercitare sul fondo dell'istante, e a favore del proprio, una servitù di passaggio, sia pedonale che carrabile;
- che, pertanto, l'odierna parte attorea proponeva azione negatoria, citando le odierne parti convenute a comparire dinanzi al Tribunale di Salerno
– nel procedimento rubricato al n. 2862/2015 – per ivi sentir dichiarare abusivo il preteso esercizio di passaggio;
- che, nelle more dell'azione citata, è deceduto, con Controparte_8 conseguente interruzione del già menzionato giudizio;
- che, pertanto, lo stesso si estingueva per mancata riassunzione nei termini di legge;
- che è interesse dell'odierna parte attorea avviare nuovo giudizio per ivi sentire dichiarare l'inesistenza delle pretese servitù di passaggio e carrabile.
Tempestivamente si sono costituivano in giudizio le parti convenute ed eccepivano in via preliminare:
• l'inammissibilità ex art 705 c.p.c. dell'azione petitoria in pendenza di giudizio possessorio, poiché essa è connessa non soltanto alla pendenza di un giudizio possessorio, ma anche all'ipotesi in cui la reintegrazione non sia avvenuta spontaneamente, ma in esecuzione di un ordine provvisorio emesso dal Giudice;
• l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione;
pagina 3 di 14 • nel merito, l'avvenuto acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio, in quanto o di cui gli odierni convenuti sono eredi, e Controparte_8 Parte_2 acquistarono, sin dal 1980, l'appezzamento di terreno sito in Acerno
[...]
(SA) alla via Montella (Località Composito), identificato in Catasto alla p.lla
2598, fol. 16, p.lla 180, di are 9.64 catastali, come da atto di compravendita allegato al fascicolo di parte;
o sin dall'acquisto l'accesso al descritto fondo fu liberamente e pacificamente esercitato dalla strada provinciale di via Montella, mediante passaggio su un tratto di strada non asfaltata corrente lungo il confine in proprietà dell'odierno attore (nonché di e con diritto di Controparte_7 usufrutto a favore di e ); Controparte_9 Controparte_10
o sin dal 1980, e hanno percorso Controparte_8 Parte_2 ininterrottamente e pacificamente il tratto di strada in questione, della lunghezza di circa 45 metri, per accedere, attraverso un vetusto cancello, al proprio fondo e anche attraverso mezzi meccanici, a bordo dei quali veniva trasportato, dalla pubblica via, legna da ardere da utilizzare in inverno nonché tutto quanto occorrente per la coltivazione (attrezzature agricole) e l'allevamento per lo più di conigli e polli (casse e sacchi di mangimi);
o l'odierna parte attorea, nipote di (figlio del Controparte_8 fratello), dopo aver acquistato il fondo (p.lla 578) nella primavera del 2010 e accettato la pacifica e riconosciuta servitù di passaggio da sempre esercitata sullo stesso dagli odierni convenuti, alla fine del mese di novembre del medesimo anno, per incomprensibili motivi di astio personale/familiare, improvvisamente, mediante l'apposizione di un cancello nel punto di accesso al proprio fondo, ne inibiva di fatto l'esercizio benché da sempre esercitato da essi convenuti, i quali, impossibilitati a ristabilire bonariamente e nella immediatezza la situazione di molestia, adivano le competenti Autorità
Giudiziarie al fine di tutelare i propri diritti lesi;
o in quella sede evidenziavano che il tratto di strada per cui è causa costituisce l'unico accesso carrabile possibile per raggiungere, dalla pubblica via, il fondo di proprietà degli attuali convenuti, fondo intercluso;
pagina 4 di 14 o tale passaggio avviene attraverso un vetusto cancello da sempre esistente sul confine tra le proprietà dal quale è da sempre avvenuto anche l'accesso carrabile;
Infine, i convenuti hanno chiesto – in via riconvenzionale – che, nella denegata ipotesi in cui non venisse riconosciuto usucapito il diritto di esercitare la servitù di passaggio sul fondo di proprietà attorea, di accertare e riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art 1079 c.c., l'esistenza del diritto – trasmesso anche agli eredi – di servitù di passaggio.
Essi hanno, pertanto, concluso: «affinché lo Adito Giudicante Voglia - preliminarmente disporre la integrazione del contraddittorio nei confronti del comproprietario della p.lla allo Adito Giudicante di accertare e dichiarare
l'usucapito diritto ad esercitare la servitù di passaggio sul fondo di proprietà dei sigg.ri e - sempre Parte_1 Controparte_7 preliminarmente, accertare e dichiarare la improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione così come previsto dalla legge: -ancora preliminarmente, accertare e dichiarare la improcedibilità della domanda ex art.705 cpc;
- nel merito, accertare e dichiarare fondato il diritto, perfezionatosi per usucapione, dei sigg.ri
, Controparte_2 CP_4 Controparte_5
(quali eredi del sig. Controparte_6 Controparte_3 CP_8
ed il sig. ad esercitare la servitù di passaggio
[...] Parte_2 pedonale e carrabile sul fondo p.lla 578 di proprietà dell'attore per raggiungere il proprio fondo p.lla 180; - in via subordinata e riconvenzionale, accertare e riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1079 c.c., l'esistenza del loro diritto di servitù di passeggio sul fondo p.lla 180; - con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio».
Alla prima udienza del 03.07.2017, su ordine del giudice, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Controparte_7
Quest'ultimo, si costituiva con comparsa di costituzione e risposta ed eccepiva
- che il procedimento per la reintegra si era definitivamente concluso anche con la messa in esecuzione del provvedimento interdittale, per cui nessun divieto di cumulo allo stato era rinvenibile;
pagina 5 di 14 - che, per quanto concerne il tentativo di mediazione, la relativa mancanza era emendabile alla prima udienza con l'invito alla sua effettuazione da parte del giudice e per la qual cosa sin d'ora se ne fa istanza;
- che nel merito nessuna servitù era mai esistita in favore dei convenuti e di tanto se ne riceve contezza dall'espletato ATP nonché dalla documentazione ivi allegata, ivi compresa la costituzione di detta servitù solo con scrittura del
03/08/1999;
- che, inoltre, il fondo nella sua interezza è stato oggetto di locazione in favore della soc. per cui era precluso ipotizzare denegate forme di CP_11 servitù in quanto in contrasto con tale forma di godimento.
Ha concluso, pertanto, per il rigetto della domanda in quanto inammissibile, improponibile e infondata.
All'udienza del 30/05/2018, dopo la corretta instaurazione del contraddittorio, il giudice concedeva termine di 15 giorni per l'esperimento della mediazione obbligatoria.
All'udienza del 17/01/2019, venivano concessi i termini di cui all'art 183, comma sei, c.p.c.
La parte attorea provvedeva al deposito della sola memoria ex art 183, comma sei, n. 3, c.p.c.
Le parti convenute, ad eccezione di che ha depositato Controparte_7 unicamente la terza memoria, depositavano la prima e la seconda memoria ex art 183, comma sei, c.p.c.
La causa veniva istruita con interrogatorio formale e prova testimoniale.
Non veniva ritenuta necessaria la c.t.u.
All'udienza del 22/01/2025 la causa veniva rinviata per discussione orale alla data odierna, con concessione dei termini per note conclusive.
***
1. Sulla procedibilità della domanda attorea
1.1. L'eccezione di inammissibilità dell'azione petitoria ex art 705 c.p.c. è infondata, sollevata dai convenuti sul presupposto che la reintegrazione del possesso sarebbe avvenuta non spontaneamente, ma solo in forza di un provvedimento cautelare ex art 669-duodecies, e che pertanto non sarebbe consentita l'instaurazione del giudizio petitorio.
pagina 6 di 14 1.2. L'eccezione non merita accoglimento.
1.3. Nel caso di specie, non risulta pendente alcun giudizio possessorio, essendosi lo stesso concluso in epoca antecedente alla instaurazione della presente causa.
1.4. Il giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Salerno, avente r.g. n.
2862/15, all'udienza del 12.10.2016 era stato interrotto per la morte di e, come sostenuto dagli stessi convenuti, non riassunto Controparte_8 nei termini di legge (v. pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta).
1.5. Pertanto, l'instaurazione del presente giudizio petitorio, diretto ad accertare l'inesistenza della servitù di passaggio, è pienamente ammissibile, non trovando applicazione alcun divieto processuale.
2. Riparto dell'onere probatorio e prova della proprietà dei fondi prediali
2.1. Con l'azione proposta, la parte attorea ha agito ai sensi dell'art 949 c.c. per far accertare l'inesistenza del diritto di servitù di passaggio (sia pedonale che carrabile) che i convenuti sostengono di esercitare sul fondo identificato nel catasto alla p.lla 578, ritenendo tale passaggio abusivo e mai costituito validamente.
2.2. L'zione negatoria servitutis, com'è noto, mira ad ottenere la declaratoria dell'inesistenza del diritto reale affermato da altri, gravanti sul proprio fondo,
e spetta al proprietario che voglia far valere la libertà del fondo da pesi o vincoli.
2.3. La controversia, quindi, deve essere decisa sulla base delle regole che governano l'onere della prova in materia di azione negatoria ai sensi dell'art. 949 cod. civ., le quali sono ben compendiate nella consolidata affermazione giurisprudenziale secondo cui «l'azione "negatoria servitutis" tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sulla cosa dell'attore, e dunque non soltanto all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma anche al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino, al fine di ottenere la libertà del fondo. Inoltre, poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non2001)oggetto della controversia, la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova
pagina 7 di 14 rigorosa della proprietà – neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte – essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido;
l'azione, infatti, non mira all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma a chiedere la cessazione dell'attività lesiva, mentre al convenuto incombe l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere detta attività» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 24028 del
27/12/2004; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4120 del 22/03/2001 ).
2.4. Può dirsi, quindi, quanto al riparto dell'onere probatorio, che spetta all'attore in negatoria provare di essere proprietario del fondo in forza di un titolo valido, mentre spetta al convenuto fornire la prova dell'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, ovvero dell'estensione del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore.
2.5. Orbene, nel caso di specie, entrambe le parti in causa hanno dato prova del titolo di provenienza dei rispettivi immobili.
2.6. L'attore ha depositato copia dell'atto di compravendita per notar Per_1 del 21.05.2010 mentre i convenuti, per contro, copia dell'atto di compravendita per notar del 06.08.1980 del loro dante causa. Per_2
3. La riconvenzionale di usucapione e vindicatio servitutis da parte del proprietario del fondo dominante (convenuti)
3.1. In relazione, invece, alla specifica questione della prova dell'esistenza della servitù a favore del fondo dominante, giova subito evidenziare che l'affermazione sulla sua titolarità dipende dalla soluzione della domanda riconvenzionale di usucapione spiegata dai convenuti: essa si atteggia a vindicatio servitutis, poiché attraverso la dichiarazione di usucapione, i convenuti si precostituiscono il titolo per rivendicare la propria servitù, carrabile e di passaggio, in controtendenza rispetto alla negatoria attorea.
3.2. Ebbene, sia dalla prova orale che dal compendio documentale è emerso che i convenuti sono titolari di una servitù di passaggio contro il fondo servente degli attori e a favore del proprio fondo, per avere usucapito la stessa dal 1980.
pagina 8 di 14 3.3. In particolare, per ciò che concerne la prova orale, i testimoni hanno confermato l'esercizio ininterrotto, pacifico e pubblico del solo passaggio pedonale sul tratto di strada di circa 45 metri;
un utilizzo che si protrae da oltre 20 anni, sin dal 1980.
3.4. Tali elementi, ai sensi dell'art. 1158 c.c., sono idonei a fondare l'acquisto del diritto di servitù per usucapione ventennale, anche in assenza di titolo scritto, essendo la servitù apparente (cancello e tracciato visibile) e continua.
3.5. In effetti, la testimonianza, nell'odierno processo, si atteggia come
“conferma” di fatti già accertati nel processo possessorio i cui atti rilevano certamente quali prove atipiche ex art. 116 c.p.c. Infatti, ai fini dell'accertamento della continuità e della durata del possesso richieste dall'art. 1158 c.c., assume rilevanza l'ordinanza possessoria emessa dal Tribunale di
Salerno depositata il 26 ottobre 2011, con cui, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 157/2011 R.G., il giudice ha accolto la domanda proposta dagli odierni convenuti, ordinando la reintegrazione nel possesso del tratto di fondo oggi oggetto di causa (v. all.to 2 alla memoria secondo termine ex art 183
c.p.c., sesto comma di parte convenuta).
3.6. Il provvedimento, pur non producendo effetti definitivi sul piano del diritto reale, implica un accertamento giudiziale circa la sussistenza, in capo ai ricorrenti (nel presente giudizio convenuti), di un possesso pieno e qualificato, tale da giustificare la reintegrazione contro la turbativa attuata dagli attuali attori nel 2010.
3.7. In particolare, in quella sede si dà atto di un potere di fatto esercitato sin dal 1980, anno di inizio dell'utilizzazione del passaggio, poi ampliato nel 1999 in occasione dell'installazione della stazione radio.
3.8. Tale ordinanza, correttamente valutata nel suo contenuto motivazionale e nei presupposti giuridici richiesti per la sua emissione, costituisce valido elemento di riscontro in ordine all'esistenza del corpus e dell'animus possidendi, e corrobora quanto affermato dai convenuti circa l'esercizio del possesso da oltre vent'anni prima della proposizione della presente azione petitoria.
3.9. Ne consegue che, pur non potendosi trarre da essa una presunzione legale di usucapione, essa costituisce prova significativa del fatto storico del pagina 9 di 14 possesso, la cui durata — decorso il ventennio e in assenza di interruzioni — può fondare l'acquisto del diritto reale di servitù per usucapione.
3.10. Questo elemento, letto congiuntamente all'ulteriore materiale probatorio raccolto, conferma la parziale fondatezza della domanda riconvenzionale e il rigetto parziale della domanda attorea. Invero, sia le ordinanze possessorie (del G.I. e del G. del reclamo) sia le deposizioni testimoniali acquisite in istruttoria si presentano coerenti, convergenti e attendibili nel descrivere un esercizio pieno, pacifico, pubblico e ininterrotto, da parte dei convenuti, solo di un passaggio sul fondo dell'attore (p.lla 578), in favore del fondo di loro proprietà (p.lla 180), sin dal 1980 e non anche di un passo carrabile.
3.11. Il teste escusso all'udienza del 16.6.2023, , ha Testimone_1 dichiarato: «Preciso di conoscere i luoghi in quanto dal 1987 mi sono recato per aiutare mio padre sul suo fondo (p.lla 173 credo) a coltivarlo. Ricordo di aver visto quasi quotidianamente il sig. fermare la sua Parte_2 macchina sulla statale e con il sacco di mangime sulle spalle si recava nella sua proprietà a cento metri più sopra di quella di mio padre. Preciso che la macchina veniva fermata sulla statale perché non era possibile l'accesso su quel fondo con la macchina in quanto la stradina era di circa un metro. (…)
Dal 1990 sono io che ho preso il possesso del fondo di mio padre che era di proprietà di e nel 1999 circa è stata realizzata, là dove la CP_12 stradina era di un metro, un'apertura maggiore di circa tre metri e mezzo, da parte degli addetti all'antenna della telefonia mobile. (…) li vedevo passare per andare verso la loro proprietà in quanto il loro fondo era sopra al mio, ma non so se passassero attraverso il suddetto cancello. Il passaggio, da quando hanno messo l'antenna e quindi da quando ma strada è stata allargata, nel 1999, è possibile percorrerlo oltre che a piedi anche con i mezzi meccanici. veniva quasi tutti i giorni, mentre Parte_2 CP_8 veniva meno sui luoghi, e ricordo che vi era un piccolo allevamento
[...] di conigli e legna da ardere. l'ho visto qualche volta con Controparte_8
i suoi cagnolini che andava a prendere sul fondo e andava a cercare tartufi in montagna».
pagina 10 di 14 3.12. Tale deposizione è chiara nell'attestare l'esistenza di un passaggio attivo da oltre vent'anni prima dell'avvio del presente giudizio, e che l'unico intervento interruttivo si è avuto solo nel 2010, con la chiusura mediante cancello da parte del nuovo acquirente (attore).
3.13. A tal fine, infatti, ha dichiarato: «Quando è stato realizzato il cancello (nel 2010) - era di sabato e pioveva a dirotto – da parte di
e sua madre e una terza persona, io mi rivolsi al Parte_1 affinché egli potesse spostare il cancello più verso la sua Parte_1 proprietà in quanto, secondo me, si era spostato di un metro e mezzo più giù invadendo il terreno di cui avevo il possesso. La madre mi rispose di no, poiché si trattava della loro proprietà che arrivava fino a giù al confine con il marciapiede».
3.14. Significativa, inoltre, è la testimonianza resa dal soggetto che ha personalmente costruito il traliccio per la società la cui opera ha CP_11 determinato l'ampliamento del tracciato e ha reso il passaggio carrabile.
3.15. Il teste udito all'udienza del 20.12.2024, , Testimone_2 dichiarando di essere parente sia degli attori che dei convenuti e di conoscere bene i luoghi sin dall'infanzia, ha affermato: «Sono stato io a costruire il traliccio del segnale telefonico (…) confermo la circostanza. Preciso CP_11 che fino al 1997- 1998 il passaggio era pedonale sia per che per Pt_2
e sia per altri proprietari di fondi limitrofi. Successivamente è CP_8 stato allargato il muro, quindi la strada da pedonale è diventata anche carrabile. (…) preciso che l non occupava l'intero fondo degli CP_13 CP_11 odierni attori e pertanto, era possibile accedervi con la macchina dalla provinciale al fondo di e ». Parte_2 Controparte_8
3.16. Anche il teste ha dichiarato: «Conosco Testimone_3 Pt_2
e la sua famiglia dal 1976 e circa dal 1980 l'ho accompagnato sulla
[...] proprietà p.lla 180 per aiutarlo nei vari lavori della terra … tutto ciò dal 1980 al 2010». Ed ancora: «Preciso che per accedere al fondo p.lla 180 passavamo dalla via Montella, attraverso la p.lla 578 … preciso che il passaggio è stato da sempre lo stesso però a seguito di costruzione sulla p.lla 578 di proprietà degli odierni attori, negli anni 90 circa, di una antenna omnitel, il detto passaggio venne allargato ed oltre che pedonale divenne anche carrabile.»
pagina 11 di 14 Sempre il teste ha dichiarato: «Preciso che dopo che la aveva rimosso CP_11
l'antenna, i sigg.ri e hanno coperto il passaggio Parte_1 CP_7 con terreno cancellando la traccia stradale e negando il passaggio, apponendo altresì un cancello all'ingresso del loro fondo»
3.17. I testimoni hanno, quindi, chiaramente descritto l'esercizio concreto della servitù: trasporto di mangimi, attrezzi agricoli, animali, accessi quotidiani per fini agricoli e rurali, sempre e solo a piedi.
3.18. A supporto della continuità e della necessarietà del passaggio pedonale, rileva, poi, il certificato rilasciato da Comune di Acerno Prot. gen.
n.1677/2019 rilasciato in data 13.03.2019 dal quale risulta che nelle vicinanze del fondo rurale dei convenuti non risulti presenti alcun tratturo e/o altro passaggio di proprietà comunale. Detta circostanza conferma l'assenza di alternative viarie per raggiungere il fondo, e rafforza l'affidamento costante degli interessati sull'unica via di accesso.
3.19. In conclusione, l'insieme delle deposizioni consente di ritenere provato l'esercizio ultraventennale della servitù pedonale, con requisiti di pubblicità (accessi alla luce del giorno, lungo un tracciato evidente), non violenza e non clandestinità (mai contestato prima del 2010), continuità (uso agricolo costante), apparenza (presenza del tracciato, cancello, allargamento della strada).
3.20. Le testimonianze sono del tutto congruenti con quelle rese dagli informatori nel giudizio possessorio sotto il vincolo del giuramento e, quindi, da considerarsi come provenienti da veri e propri testimoni (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 24705 del 21/11/2006; Sez. 2 - , Ordinanza n. 21072 del
22/07/2021).
3.21. Va altresì precisato che ex art. 1167, comma 2, del Codice Civile
"L'interruzione dell'usucapione si ha per non avvenuta ove, entro l'anno dalla privazione del possesso, sia stata proposta l'azione diretta a recuperarlo e questa sia stata, anche in epoca successiva, accolta.", come avvenuto nel caso di specie, per cui sono da computarsi anche gli anni successivi allo spoglio fino alla proposizione dell'azione negatoria.
3.22. Va soggiunto, infine, che « Ai fini del requisito dell'apparenza richiesto ex art. 1061 c.c. per l'acquisto della servitù di passaggio per pagina 12 di 14 usucapione, non occorre necessariamente un tracciato dovuto all'opera dell'uomo, essendo sufficiente anche un sentiero formatosi naturalmente per effetto del calpestio, purché esso presenti un tracciato tale da denotare la sua funzione - visibile, non equivoca e permanente - di accesso al fondo dominante attraverso il fondo servente» (Cass. Sez.2 - , Ordinanza n. 25270 del
20/09/2024) e nella fattispecie anche i reperti fotografici prodotti riscontrano la presenza del sentiero.
3.23. La domanda riconvenzionale, limitatamente alla servitù pedonale, va dunque accolta.
4. Sull'ampliamento del passaggio e sull'insussistenza della servitù carrabile per usucapione
4.1. La domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta usucapione della servitù carrabile sul fondo delle parti attoree non può, invece, essere accolta, in quanto difetta il requisito del possesso ultraventennale continuo, pacifico e ininterrotto, nella specifica modalità del transito con mezzi meccanici.
4.2. Dalle risultanze istruttorie è emerso che fino alla fine degli anni '90, il tratto oggetto di controversia non presentava le caratteristiche strutturali idonee a consentire il passaggio carrabile.
4.3. Più testimoni hanno concordemente riferito che il percorso, prima della realizzazione di una stazione radio (antenna), presentava una larghezza limitata (circa un metro) e dislivelli marcati, tali da renderne difficoltoso, se non impossibile, l'attraversamento con veicoli.
4.4. Tale circostanza è confermata anche dall'Accertamento Tecnico
Preventivo svolto (v. all.to 4 produzione di , da cui risulta Controparte_7 che il fondo in questione, fino alla realizzazione dell'infrastruttura della società telefonica, presentava dislivelli dai 25 ai 30 cm lungo il confine tra la p.lla 578 e 180, rendendo l'accesso particolarmente difficoltoso. Solo in occasione dei lavori per l'installazione dell'antenna, risalenti al 1999, il tracciato è stato ampliato fino a circa tre metri e mezzo e reso accessibile anche ai mezzi meccanici.
4.5. Ne consegue che il preteso esercizio del possesso nella forma carrabile può essere fatto risalire, al più, a tale epoca, con la conseguenza che, alla data pagina 13 di 14 di proposizione della domanda (28 marzo 2017), non risultava ancora decorso il termine ventennale previsto dall'art. 1158 c.c. per l'acquisto del diritto di servitù per usucapione.
4.6. Nonostante la documentazione in atti (v. all.to 9 memoria secondo termine, certificato rilasciato dal Comune di Acerno) attesti l'interclusione del fondo per mancanza di altri passaggi nelle vicinanze, detta circostanza non è sufficiente, sul piano giuridico, a supplire alla mancanza del requisito temporale richiesto per l'usucapione.
4.7. Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi non maturato il termine ventennale di legge per l'usucapione del diritto di servitù di passaggio carrabile, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale nella parte relativa alla servitù carrabile.
5. In ragione della reciproca soccombenza le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) accoglie la domanda di usucapione relativa al diritto di servitù di passaggio pedonale a favore del fondo identificato in catasto al fol. 16 p.lla
180, di proprietà degli odierni convenuti e contro il fondo indentificato al catasto foglio 16 p.lla 578 di proprietà degli odierni attori;
B) Rigetta la domanda di usucapione relativa al diritto di servitù di passaggio carrabile;
C) Rigetta la domanda attorea di inesistenza della servitù, per quanto concerne il passaggio pedonale;
D) Compensa le spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura allegazione al verbale telematico.
3 luglio 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
pagina 14 di 14