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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 205/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FERRARA COSTANTINO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 730/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - V.le Le Courbusier 2 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI PRESA n. 057 772025 00004756 000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 82/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente:nessuno è comparso
Resistente: si riporta alle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Nominativo_1 in proprio e nella qualità di rappresentante legale della società Ricorrente_1
snc, impugna l'avviso di presa in carico n. 05777202500004756000 relativo a II.DD. e I.V.A. per l'anno di imposta 2018, relativo all'affidamento all'Agente della Riscossione di somme derivanti dall'avviso di accertamento n. TKF021401746/2024 per un valore di euro 4.611,96. La ricorrente deduceva l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e la violazione dei principi di esecutività ex art. 474 c.p.c., lamentando l'indebita iscrizione provvisoria effettuata in pendenza di un altro giudizio (R.G. n. 251/2025) riguardante il medesimo accertamento.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Latina, eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità dell'impugnazione in quanto l'avviso di presa in carico non rientrerebbe tra gli atti impugnabili ex art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992. Nel merito, l'Ufficio sosteneva la piena legittimità dell'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio per un terzo delle imposte accertate, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 602/1973.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che il ricorso sia inammissibile e, nel merito, infondato.
Sull'inammissibilità dell'atto impugnato occorre ribadire, come correttamente eccepito dall'Ufficio, che l'avviso di presa in carico è un atto di natura puramente informativa e non provvedimentale. Esso non rientra nel catalogo degli atti autonomamente impugnabili previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992. La giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cass. Ord. n. 4903/2025) ha chiarito che tale avviso non manifesta una pretesa creditoria autonoma, ma comunica semplicemente il passaggio del flusso telematico tra ente impositore e agente della riscossione. Non ricorrendo nel caso di specie l'ipotesi in cui tale atto rappresenti il primo momento di conoscenza della pretesa tributaria (essendo l'avviso di accertamento n. TKF021401746/2024 già noto e impugnato dalla società dinanzi a questa stessa Corte di
Giustizia Tributaria), il ricorso deve dichiararsi inammissibile.
Anche volendo superare il profilo di inammissibilità, il ricorso appare infondato. L'Ufficio ha agito in piena conformità all'art. 15 del D.P.R. n. 602/1973 e all'art. 29 del D.L. n. 78/2010, che consentono, in pendenza di giudizio, la riscossione provvisoria di un terzo dell'imposta accertata. L'importo di euro 4.610,96 corrisponde esattamente alla quota di un terzo della pretesa originaria.
Anche le doglianze relative alla mancanza di un titolo certo, liquido ed esigibile sono inconferenti, in quanto l'avviso di accertamento impo-esattivo costituisce di per sé titolo esecutivo per legge.
Il ricorso pertanto va dichiarato inammissibile con spese di lite che seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'infondatezza delle tesi del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, in coposizione monocratica, dichiara inammisibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 500 oltre oneri di legge. Latina 30/01/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FERRARA COSTANTINO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 730/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - V.le Le Courbusier 2 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI PRESA n. 057 772025 00004756 000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 82/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente:nessuno è comparso
Resistente: si riporta alle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Nominativo_1 in proprio e nella qualità di rappresentante legale della società Ricorrente_1
snc, impugna l'avviso di presa in carico n. 05777202500004756000 relativo a II.DD. e I.V.A. per l'anno di imposta 2018, relativo all'affidamento all'Agente della Riscossione di somme derivanti dall'avviso di accertamento n. TKF021401746/2024 per un valore di euro 4.611,96. La ricorrente deduceva l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e la violazione dei principi di esecutività ex art. 474 c.p.c., lamentando l'indebita iscrizione provvisoria effettuata in pendenza di un altro giudizio (R.G. n. 251/2025) riguardante il medesimo accertamento.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Latina, eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità dell'impugnazione in quanto l'avviso di presa in carico non rientrerebbe tra gli atti impugnabili ex art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992. Nel merito, l'Ufficio sosteneva la piena legittimità dell'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio per un terzo delle imposte accertate, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 602/1973.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che il ricorso sia inammissibile e, nel merito, infondato.
Sull'inammissibilità dell'atto impugnato occorre ribadire, come correttamente eccepito dall'Ufficio, che l'avviso di presa in carico è un atto di natura puramente informativa e non provvedimentale. Esso non rientra nel catalogo degli atti autonomamente impugnabili previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992. La giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cass. Ord. n. 4903/2025) ha chiarito che tale avviso non manifesta una pretesa creditoria autonoma, ma comunica semplicemente il passaggio del flusso telematico tra ente impositore e agente della riscossione. Non ricorrendo nel caso di specie l'ipotesi in cui tale atto rappresenti il primo momento di conoscenza della pretesa tributaria (essendo l'avviso di accertamento n. TKF021401746/2024 già noto e impugnato dalla società dinanzi a questa stessa Corte di
Giustizia Tributaria), il ricorso deve dichiararsi inammissibile.
Anche volendo superare il profilo di inammissibilità, il ricorso appare infondato. L'Ufficio ha agito in piena conformità all'art. 15 del D.P.R. n. 602/1973 e all'art. 29 del D.L. n. 78/2010, che consentono, in pendenza di giudizio, la riscossione provvisoria di un terzo dell'imposta accertata. L'importo di euro 4.610,96 corrisponde esattamente alla quota di un terzo della pretesa originaria.
Anche le doglianze relative alla mancanza di un titolo certo, liquido ed esigibile sono inconferenti, in quanto l'avviso di accertamento impo-esattivo costituisce di per sé titolo esecutivo per legge.
Il ricorso pertanto va dichiarato inammissibile con spese di lite che seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'infondatezza delle tesi del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, in coposizione monocratica, dichiara inammisibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 500 oltre oneri di legge. Latina 30/01/2026