Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 205
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità dell'atto impugnato

    L'avviso di presa in carico è un atto meramente informativo, non provvedimentale e non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili ex art. 19 D.Lgs. 546/1992. Non essendo il primo momento di conoscenza della pretesa tributaria, il ricorso è inammissibile.

  • Rigettato
    Legittimità della riscossione provvisoria

    Anche superando il profilo di inammissibilità, il ricorso è infondato. L'Ufficio ha agito in conformità all'art. 15 D.P.R. 602/1973 e art. 29 D.L. 78/2010, consentendo la riscossione provvisoria di un terzo dell'imposta accertata. L'importo corrisponde a un terzo della pretesa originaria. L'avviso di accertamento costituisce titolo esecutivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 205
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina
    Numero : 205
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo