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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 03/07/2025, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE
in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 6944/2019 del R.G.A.C., assunta in decisione all'udienza cartolare del 8 aprile 2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
e rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
Rossella GRASSI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Fondi, Viale Regina
Margherita n.46;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
nella qualità di Impresa Designata dal Fondo di Garanzia per le Controparte_1
Vittime della Strada per la Regione Lazio rappresentata e difesa dall'Avv Giampiero
FORTE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Formia, Via XX Settembre n. 7;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di pace. Lesioni personali
CONCLUSIONI
Per l'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8 aprile 2025 parte appellante concludeva come da note scritte depositate in data 19 marzo 2025 e parte appellata come da note scritte in data 7 aprile 2025 da intendersi richiamate
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione del 19 dicembre 2019 e Parte_3 Parte_2 proponevano appello avverso la sentenza n.181/19 depositata in data 14/06/2019 emessa dal Giudice di Pace di Fondi, che rigettava la domanda diretta ad ottenere il risarcimento per l'incidente avvenuto il giorno 25 novembre 2013 in via Flacca in Fondi. L'appellante deduceva l'erronea valutazione da parte del giudice di primo grado, che aveva ritenuto poco chiara la testimonianza resa dai testi e i quali Testimone_1 Testimone_2
concordavano sulla dinamica dell'occorso, sulla responsabilità del veicolo non identificato nella causazione di quest'ultimo e sul fatto che il veicolo pirata fosse scuro, di grossa cilindrata e con i fari abbaglianti accesi. L'appellante deduceva inoltre l'erronea statuizione da parte del giudice di prime cure, circa la contraddittorietà delle dichiarazioni del teste il quale prima affermava di avere aiutato il ad uscire Testimone_1 Pt_2
dalla macchina salvo poi precisare che questo stava in piedi ed era cosciente giacché il aveva in maniera coerente riferito di avere assistito all'evento, di essere Testimone_1 sopraggiunto in soccorso nell'immediatezza del sinistro, di avere aiutato il a Pt_2
scendere dal veicolo e, poi, solo dopo, di averlo visto stare in piedi e cosciente. Oltre a ciò parte appellante contestava la valutazione del Giudice di primo grado circa l'improbabilità che il presunto veicolo pirata avesse potuto procedere zizzagando tra i due mezzi antagonisti, uscendone indenne, senza in tal modo considerare che la strada teatro dell'occorso era ampia e, soprattutto, priva di traffico nel mese di Novembre e in piena notte e senza tantomeno considerare la distanza tra i due veicoli (quello del e Pt_2
quello dei testimoni), che sola avrebbe consentito lo slalom di una vettura. Infine parte appellante contestava la considerazione del giudice di prime cure circa il difetto di tempestiva denuncia-querela del fatto alle Autorità da parte dell'appellante stesso giacché quest'ultimo non era tenuto a presentare formale denuncia, purché provasse, le modalità del sinistro e l'attribuzione dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo, nonché che tale veicolo fosse rimasto sconosciuto.
Si costituiva con comparsa del 10 novembre 2020 la quale Controparte_1
condivideva le considerazioni del Giudice di primo grado sull'opacità e contraddittorietà della prova testimoniale dei testi e circa la Testimone_1 Testimone_2 cristallizzazione tanto del fatto storico quanto dell'esclusiva responsabilità del presunto veicolo pirata ed inoltre aggiungeva che la mancata denuncia – querela all'Autorità da parte degli appellanti aveva impedito la ricerca del veicolo rimasto sconosciuto. Parte appellata contestava inoltre l'ammontare del danno materiale alla anda' in quanto CP_2
privo di supporto probatorio, e l'infondatezza della pretesa risarcitoria per la somma di €
4.712,86 del danno personale arrecato al , e la sua inammissibilità stante il divieto Pt_2 sancito dall'art. 345 C. P. C. in quanto parte appellante non aveva mai formulato osservazioni critiche alla C. M. U. accettando dunque la valutazione ivi indicata, e sviluppando un conteggio sulla scorta di quelle risultanze, pervenendo all'importo complessivo di € 2.593,61 e non di € 4.712,86, come riportato nelle conclusioni del gravame.
Con ordinanza del 21 marzo 2024 il Giudice a seguito di vari rinvii visti gli atti di causa all'esito dell'udienza a trattazione scritta, lette le note di udienza depositate da parte appellante in data 13 marzo 2024 e da parte appellata in data 20 marzo 2024 considerato l'anno di iscrizione, il carico di ruolo e le cause già assunte in decisione rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8 aprile 2025 da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine alle parti per note fino al giorno dell'udienza
Con note del 19 marzo 2025 parte appellante chiedeva di accogliere l'appello, accertare e dichiarare che il sinistro si era verificato per colpa unica ed esclusiva di un veicolo non identificato e riconoscere il risarcimento per la somma di € 4.712,86 per lesioni subite dal e della somma di € 13.701,38 per i danni a cose in favore da Parte_2 Parte_3
Chiedeva inoltre che la causa venisse assunta in decisione, con concessione dei
[...] termini ex art. 190 c.p.c.. Con note del 7 aprile 2025 parte appellata chiedeva previa declaratoria di inammissibilità delle domande nuove rese da parte appellante ai sensi dell'art. 345 C. P. C., il diniego al riconoscimento di postumi permanenti per , di accertare e dichiarare la Parte_2 corresponsabilità di e nelle rispettive qualità di Parte_3 Parte_2
proprietaria e conducente del veicolo FIAT 'DA' targato EC 990 BW, nella determinazione dell'occorso incidente e/o delle sue conseguenze dannose e/o del loro aggravamento, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 C. C., di rigettare l'appello ed infine di concedere i termini ex art. 190 c.p.c
Con ordinanza dell' 8 aprile 2025 il Giudice all'esito dell'udienza a trattazione scritta fissata per la precisazione delle conclusioni lette le note di udienza depositate da parte appellante in data 19 marzo 2025 e da parte appellata in data 7 aprile 2025 assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed assumeva la causa in decisione.
Parte appellante depositava comparsa conclusionale in data 4 giugno 2025 così concludendo: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Latina, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, 1. accogliere il presente appello e dichiarare illegittima, nulla o, comunque, revocare la sentenza impugnata, per tutti i motivi innanzi esposti;
2. in riforma dell'impugnata sentenza n.
181/19, emessa dal Giudice di Pace di Fondi, in persona del dott. Giovanni Pesce, accertare e dichiarare che il sinistro si è verificato per colpa unica ed esclusiva di un veicolo non identificato;
3. accertare l'entità dei danni tutti, conseguiti agli istanti dal sinistro descritto in espositiva, e dichiarare la convenuta obbligata a risarcire gli stessi e, per l'effetto, condannarla al relativo risarcimento, per la somma di € 4.712,86 (quattromilasettecentodocdici/ottantasei) per le lesioni subite dal sig. e in suo favore, o per quella, maggiore o minore che sarà accertata in Parte_2 corso di causa, oltre interessi maturati e maturandi e rivalutazione monetaria;
4. condannare la convenuta al risarcimento della somma di € 13.701,38 (terdicimilasettecentouno/trentotto) per i danni a cose in favore della sig. o per quella somma, maggiore o minore che Parte_3 sarà accertata in corso di causa, oltre interessi maturati e maturandi e rivalutazione monetaria;
5. condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice antistataria”
Parte appellante depositava memoria di replica in data 27 giugno 2025 insistendo nell'accoglimento delle precisate conclusioni. Parte appellata depositava comparsa conclusionale in data 6 giugno 2025 e memoria di replica in data 30 giugno 2025 riportandosi alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione insistendo per il rigetto dell'appello ed eccependo l'inammissibilità ai sensi dell'art. 345 C. P. C. delle due fotografie versate da parte appellante in allegato alla memoria di replica in appello del 27/06/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve anzitutto essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata per la presenza di domande nuove formulate dall'appellante ai sensi dell'art. 345 bis c.p.c. Sul punto giova innanzitutto ricordare che a norma di tale articolo
“Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio”. Orbene, con il presente atto d'impugnazione gli appellanti non hanno prospettato una domanda nuova rispetto a quella formulata con il giudizio di primo grado, posto che ogni domanda giudiziale si compone di un “petitum” e di una causa petendi”. Sul punto si precisa che l'esposizione dei fatti che gli appellanti pongono a fondamento della loro domanda di risarcimento del danno personale del
, per una somma pari a € 4.712,86 non risulta in alcun modo diversa rispetto a quella Pt_2 posta da questi a sostegno della domanda proposta con il primo grado di giudizio.
L'appello deve tuttavia essere rigettato nel merito perché infondato.
E' opportuno premettere che il danneggiato che promuova domanda di risarcimento del danno alla persona nei confronti del , essendo dedotto in lite Parte_4
un sinistro cagionato da veicolo non identificato, ha l'onere di provare – ex art. 2697 c.c. – che il sinistro è stato prodotto dalla condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo, che questi sia rimasto sconosciuto nonostante l'uso dell'ordinaria diligenza nel tentativo di identificazione, nonché il nesso di causalità tra il sinistro ed il danno alla persona lamentato (Cass. n. 10762/92, n. 8086/95, n. 10484/01). Quanto in particolare al presupposto relativo alla non identificabilità del veicolo danneggiante, in dottrina si evidenzia che l'istante ha l'onere di provare che la mancata identificazione del veicolo danneggiante sia dipesa da impossibilità incolpevole;
in buona sostanza, il danneggiato ha l'onere di provare non solo il fondamento della pretesa risarcitoria (e cioè la responsabilità del sinistro da parte del conducente antagonista rimasto non identificato), ma anche di aver tentato di identificare con l'uso dell'ordinaria diligenza il veicolo danneggiante, segnalando, ad esempio, la notizia dell'incidente alle autorità investigative, anche se in modo incompleto, in relazione in ogni caso alle concrete circostanze e difficoltà della fattispecie (Cass. n. 8467/99). In un altro arresto, la Suprema Corte ha ritenuto che tale ultimo onere probatorio può (e non deve) essere soddisfatto anche dando dimostrazione che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute da queste o disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate e complesse (Cass. n. 1860/90). Resta dunque in ogni caso affidato al giudice di merito il compito di accertare, motivando le proprie conclusioni, se i fatti esposti dal danneggiato corrispondano a verità e se il predetto ha diligentemente tentato di individuare il responsabile dell'accaduto: tale prova può essere offerta anche mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma – ovviamente – senza automatismi, nel senso che il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa (Cass. n. 11054/09, n. 18532/07).
L'accertamento da compiere, dunque, non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato (cfr. Cass. civ. Sez. VI, ord. 31.08.2020 n. 18097; Cass. civ. Sez. III, 17.02.2016 n. 3019; Cass. civ. sez. III,
21.06.2012 n. 10323). Al fine di provare che l'incidente sia stato causato da un veicolo non identificato è perciò sufficiente la prova del fatto che il suo numero di targa non sia stato rilevato nonostante l'uso della diligenza media richiedibile all'uomo della strada, senza che possano essere richiesti comportamenti implicanti una sua non comune diligenza (cfr
Cass. civ., sent. n. 12060 del 29.05.2014). Si deve sottolineare, inoltre, come la peculiare natura della responsabilità del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, che deriva da una previsione legislativa ispirata a principi di carattere solidaristico, rende l'attività probatoria dell'impresa designata convenuta assai più difficoltosa rispetto all'ipotesi in cui l'obbligo assicurativo sia legato ad un rapporto contrattuale con il danneggiante, onde anche per tale ragione s'impone una valutazione particolarmente attenta ed approfondita degli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria. Occorre, quindi, che la prova del fatto storico sia fornita in modo esaustivo e rigoroso, tenuto conto che l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di dimostrare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, soprattutto laddove manchino rapporti e rilievi eventualmente svolti al momento del sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria (cfr. Trib. Torre Annunziata sent. nn. 2906.2022, 285.2022;
Trib. Bari sent. n. 917.2008).
Venendo ad esaminare il merito, nella vicenda de quo, non può ritenersi provato che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, soggetto ad obbligo di assicurazione, rimasto sconosciuto per causa non imputabile al danneggiato. Le dichiarazioni dei testimoni indicati da parte appellante in primo grado, risultano poco chiare e non possono ritenersi sufficienti a confermare i fatti dedotti dall'attore, avendo gli stessi riferito in modo opaco le modalità di accadimento dell'evento e pertanto l'esame di tali dichiarazioni non è in grado di far superare all'appellante la presunzione di cui all'art. 2054 c.c. che vige in ipotesi di scontro tra veicoli.
In particolare le dichiarazioni rese dai due testi risultano contraddittorie infatti Tes_1
riferisce “Praticamente io seguivo a bordo della mia macchina l'autovettura
[...] condotta dal a circa 30 m quando ho visto un'auto scura viaggiare nell'opposta Pt_2
direzione. L'auto era di grossa cilindrata, una berlina ma non so precisarne la marca aveva i fari abbaglianti e non ho visto la targa” mentre dichiara “Percorrevamo Testimone_2 la via Flacca in direzione Sperlonga a circa 20-30 m dal veicolo del e ho visto una Pt_2
macchina scura che viaggiava ad elevata velocità e che invadeva la corsia di marcia di percorrenza del ” e ancora “era una macchina nera o blu scura ma non so dire Pt_2 modello e marca perché era notte e la strada non è tanto illuminata”. Pertanto come si evince da tali affermazioni risulta un contrasto in merito alla distanza intercorsa tra il veicolo dei due testimoni e quello dell'appellante ed inoltre mentre il teste Tes_1
riferisce che il veicolo non identificato aveva i fari abbaglianti questa circostanza
[...]
non viene neppure menzionata dal teste il quale per di più a differenza Testimone_2 del primo aggiunge che l'auto non identificata percorreva la strada ad alta velocità.
Inoltre contrastanti risultano le dichiarazioni dei testi in merito ai danni riportati dall'auto dell'appellante infatti mentre riferisce “ho visto che l'auto ha riportato Testimone_1 danni piuttosto seri aveva pure una ruota anteriore completamente staccata ma non so quantificarli” il teste riporta “non lo so ma ricordo che la DA era Testimone_2
distrutta riportava danni nella parte anteriore e sulla fiancata sinistra.”
Oltre a ciò risulta improbabile che, considerata la vicinanza fra il veicolo dei testimoni e il veicolo dell'appellante il veicolo pirata che a dire di parte appellante procedeva zigzagando non abbia impattato nessuna delle due auto come dichiarato dal teste Tes_1
che riferisce “poi ho visto il che per evitare detta autovettura che aveva
[...] Pt_2
invaso la sua corsia di percorrenza si buttava sulla sinistra perdeva il controllo e andava a finire nella cunetta della corsia opposta. … tra le due autovetture non c è stato impatto” ed
“ il conducente del veicolo scuro è rimasto sconosciuto mi ha praticamente sfiorato e senza fermarsi ha continuato la sua marcia in direzione Terracina”.
Considerato dunque che nel caso de quo si parla di scontro tra veicoli la giurisprudenza, ha precisato che in tema vige il principio secondo cui l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, ma necessita che questi fornisca la prova liberatoria della propria responsabilità (cfr. Cass. n. 24860/10).
Nel caso di specie alcuna prova liberatoria è stata fornita da parte appellante circa la sua correttezza nella condotta di circolazione stradale considerata anche l' ingente mole di danni riportati dal suo veicolo tali da far pensare che egli nonostante le condizioni della strada la quale era scarsamente illuminata e l'ora tarda viaggiava, nell'occasione dell'occorso ad una velocità eccessiva e/o comunque non commisurata alla natura e allo stato dei luoghi, tale da impedirgli una normale manovra di arresto, da fargli perdere il controllo della vettura invadendo la corsia opposta e da spingerlo fuori strada con violenza.
Dunque ne discende sulla base degli elementi considerati che parte appellante non si sia conformata alle norme di comune prudenza in tema di circolazione stradale, ed in particolare al comma 1 dell' art. 140 c.d.s. che recita “Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale” ed ai commi 1, 2 e 3 dell'art.141 cds i quali dispongono che “È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.” e “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile” ed infine “ In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.”
L'appello deve pertanto essere rigettato.
La soccombenza dell'appellante nel merito della domanda regola le spese del presente giudizio, che vengono liquidate, nella misura media, come in dispositivo sulla base del
D.M. 55/14 considerato che non è stata svolta attività istruttoria.
Sussistono i presupposti per l'applicazione della disciplina sul raddoppio del contributo unificato, ex art.1, comma 17, L.n. 228/2012.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando ogni diversa domanda rigettata così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza n.181/19 depositata in data 14/06/2019 emessa dal Giudice di Pace di Fondi;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
che liquida in € 3.397,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per
[...]
legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Lì 3 luglio 2025. Il Giudice dott. Stefano Fava
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE
in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 6944/2019 del R.G.A.C., assunta in decisione all'udienza cartolare del 8 aprile 2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
e rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
Rossella GRASSI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Fondi, Viale Regina
Margherita n.46;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
nella qualità di Impresa Designata dal Fondo di Garanzia per le Controparte_1
Vittime della Strada per la Regione Lazio rappresentata e difesa dall'Avv Giampiero
FORTE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Formia, Via XX Settembre n. 7;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di pace. Lesioni personali
CONCLUSIONI
Per l'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8 aprile 2025 parte appellante concludeva come da note scritte depositate in data 19 marzo 2025 e parte appellata come da note scritte in data 7 aprile 2025 da intendersi richiamate
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione del 19 dicembre 2019 e Parte_3 Parte_2 proponevano appello avverso la sentenza n.181/19 depositata in data 14/06/2019 emessa dal Giudice di Pace di Fondi, che rigettava la domanda diretta ad ottenere il risarcimento per l'incidente avvenuto il giorno 25 novembre 2013 in via Flacca in Fondi. L'appellante deduceva l'erronea valutazione da parte del giudice di primo grado, che aveva ritenuto poco chiara la testimonianza resa dai testi e i quali Testimone_1 Testimone_2
concordavano sulla dinamica dell'occorso, sulla responsabilità del veicolo non identificato nella causazione di quest'ultimo e sul fatto che il veicolo pirata fosse scuro, di grossa cilindrata e con i fari abbaglianti accesi. L'appellante deduceva inoltre l'erronea statuizione da parte del giudice di prime cure, circa la contraddittorietà delle dichiarazioni del teste il quale prima affermava di avere aiutato il ad uscire Testimone_1 Pt_2
dalla macchina salvo poi precisare che questo stava in piedi ed era cosciente giacché il aveva in maniera coerente riferito di avere assistito all'evento, di essere Testimone_1 sopraggiunto in soccorso nell'immediatezza del sinistro, di avere aiutato il a Pt_2
scendere dal veicolo e, poi, solo dopo, di averlo visto stare in piedi e cosciente. Oltre a ciò parte appellante contestava la valutazione del Giudice di primo grado circa l'improbabilità che il presunto veicolo pirata avesse potuto procedere zizzagando tra i due mezzi antagonisti, uscendone indenne, senza in tal modo considerare che la strada teatro dell'occorso era ampia e, soprattutto, priva di traffico nel mese di Novembre e in piena notte e senza tantomeno considerare la distanza tra i due veicoli (quello del e Pt_2
quello dei testimoni), che sola avrebbe consentito lo slalom di una vettura. Infine parte appellante contestava la considerazione del giudice di prime cure circa il difetto di tempestiva denuncia-querela del fatto alle Autorità da parte dell'appellante stesso giacché quest'ultimo non era tenuto a presentare formale denuncia, purché provasse, le modalità del sinistro e l'attribuzione dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo, nonché che tale veicolo fosse rimasto sconosciuto.
Si costituiva con comparsa del 10 novembre 2020 la quale Controparte_1
condivideva le considerazioni del Giudice di primo grado sull'opacità e contraddittorietà della prova testimoniale dei testi e circa la Testimone_1 Testimone_2 cristallizzazione tanto del fatto storico quanto dell'esclusiva responsabilità del presunto veicolo pirata ed inoltre aggiungeva che la mancata denuncia – querela all'Autorità da parte degli appellanti aveva impedito la ricerca del veicolo rimasto sconosciuto. Parte appellata contestava inoltre l'ammontare del danno materiale alla anda' in quanto CP_2
privo di supporto probatorio, e l'infondatezza della pretesa risarcitoria per la somma di €
4.712,86 del danno personale arrecato al , e la sua inammissibilità stante il divieto Pt_2 sancito dall'art. 345 C. P. C. in quanto parte appellante non aveva mai formulato osservazioni critiche alla C. M. U. accettando dunque la valutazione ivi indicata, e sviluppando un conteggio sulla scorta di quelle risultanze, pervenendo all'importo complessivo di € 2.593,61 e non di € 4.712,86, come riportato nelle conclusioni del gravame.
Con ordinanza del 21 marzo 2024 il Giudice a seguito di vari rinvii visti gli atti di causa all'esito dell'udienza a trattazione scritta, lette le note di udienza depositate da parte appellante in data 13 marzo 2024 e da parte appellata in data 20 marzo 2024 considerato l'anno di iscrizione, il carico di ruolo e le cause già assunte in decisione rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8 aprile 2025 da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine alle parti per note fino al giorno dell'udienza
Con note del 19 marzo 2025 parte appellante chiedeva di accogliere l'appello, accertare e dichiarare che il sinistro si era verificato per colpa unica ed esclusiva di un veicolo non identificato e riconoscere il risarcimento per la somma di € 4.712,86 per lesioni subite dal e della somma di € 13.701,38 per i danni a cose in favore da Parte_2 Parte_3
Chiedeva inoltre che la causa venisse assunta in decisione, con concessione dei
[...] termini ex art. 190 c.p.c.. Con note del 7 aprile 2025 parte appellata chiedeva previa declaratoria di inammissibilità delle domande nuove rese da parte appellante ai sensi dell'art. 345 C. P. C., il diniego al riconoscimento di postumi permanenti per , di accertare e dichiarare la Parte_2 corresponsabilità di e nelle rispettive qualità di Parte_3 Parte_2
proprietaria e conducente del veicolo FIAT 'DA' targato EC 990 BW, nella determinazione dell'occorso incidente e/o delle sue conseguenze dannose e/o del loro aggravamento, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 C. C., di rigettare l'appello ed infine di concedere i termini ex art. 190 c.p.c
Con ordinanza dell' 8 aprile 2025 il Giudice all'esito dell'udienza a trattazione scritta fissata per la precisazione delle conclusioni lette le note di udienza depositate da parte appellante in data 19 marzo 2025 e da parte appellata in data 7 aprile 2025 assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed assumeva la causa in decisione.
Parte appellante depositava comparsa conclusionale in data 4 giugno 2025 così concludendo: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Latina, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, 1. accogliere il presente appello e dichiarare illegittima, nulla o, comunque, revocare la sentenza impugnata, per tutti i motivi innanzi esposti;
2. in riforma dell'impugnata sentenza n.
181/19, emessa dal Giudice di Pace di Fondi, in persona del dott. Giovanni Pesce, accertare e dichiarare che il sinistro si è verificato per colpa unica ed esclusiva di un veicolo non identificato;
3. accertare l'entità dei danni tutti, conseguiti agli istanti dal sinistro descritto in espositiva, e dichiarare la convenuta obbligata a risarcire gli stessi e, per l'effetto, condannarla al relativo risarcimento, per la somma di € 4.712,86 (quattromilasettecentodocdici/ottantasei) per le lesioni subite dal sig. e in suo favore, o per quella, maggiore o minore che sarà accertata in Parte_2 corso di causa, oltre interessi maturati e maturandi e rivalutazione monetaria;
4. condannare la convenuta al risarcimento della somma di € 13.701,38 (terdicimilasettecentouno/trentotto) per i danni a cose in favore della sig. o per quella somma, maggiore o minore che Parte_3 sarà accertata in corso di causa, oltre interessi maturati e maturandi e rivalutazione monetaria;
5. condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice antistataria”
Parte appellante depositava memoria di replica in data 27 giugno 2025 insistendo nell'accoglimento delle precisate conclusioni. Parte appellata depositava comparsa conclusionale in data 6 giugno 2025 e memoria di replica in data 30 giugno 2025 riportandosi alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione insistendo per il rigetto dell'appello ed eccependo l'inammissibilità ai sensi dell'art. 345 C. P. C. delle due fotografie versate da parte appellante in allegato alla memoria di replica in appello del 27/06/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve anzitutto essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata per la presenza di domande nuove formulate dall'appellante ai sensi dell'art. 345 bis c.p.c. Sul punto giova innanzitutto ricordare che a norma di tale articolo
“Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio”. Orbene, con il presente atto d'impugnazione gli appellanti non hanno prospettato una domanda nuova rispetto a quella formulata con il giudizio di primo grado, posto che ogni domanda giudiziale si compone di un “petitum” e di una causa petendi”. Sul punto si precisa che l'esposizione dei fatti che gli appellanti pongono a fondamento della loro domanda di risarcimento del danno personale del
, per una somma pari a € 4.712,86 non risulta in alcun modo diversa rispetto a quella Pt_2 posta da questi a sostegno della domanda proposta con il primo grado di giudizio.
L'appello deve tuttavia essere rigettato nel merito perché infondato.
E' opportuno premettere che il danneggiato che promuova domanda di risarcimento del danno alla persona nei confronti del , essendo dedotto in lite Parte_4
un sinistro cagionato da veicolo non identificato, ha l'onere di provare – ex art. 2697 c.c. – che il sinistro è stato prodotto dalla condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo, che questi sia rimasto sconosciuto nonostante l'uso dell'ordinaria diligenza nel tentativo di identificazione, nonché il nesso di causalità tra il sinistro ed il danno alla persona lamentato (Cass. n. 10762/92, n. 8086/95, n. 10484/01). Quanto in particolare al presupposto relativo alla non identificabilità del veicolo danneggiante, in dottrina si evidenzia che l'istante ha l'onere di provare che la mancata identificazione del veicolo danneggiante sia dipesa da impossibilità incolpevole;
in buona sostanza, il danneggiato ha l'onere di provare non solo il fondamento della pretesa risarcitoria (e cioè la responsabilità del sinistro da parte del conducente antagonista rimasto non identificato), ma anche di aver tentato di identificare con l'uso dell'ordinaria diligenza il veicolo danneggiante, segnalando, ad esempio, la notizia dell'incidente alle autorità investigative, anche se in modo incompleto, in relazione in ogni caso alle concrete circostanze e difficoltà della fattispecie (Cass. n. 8467/99). In un altro arresto, la Suprema Corte ha ritenuto che tale ultimo onere probatorio può (e non deve) essere soddisfatto anche dando dimostrazione che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute da queste o disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate e complesse (Cass. n. 1860/90). Resta dunque in ogni caso affidato al giudice di merito il compito di accertare, motivando le proprie conclusioni, se i fatti esposti dal danneggiato corrispondano a verità e se il predetto ha diligentemente tentato di individuare il responsabile dell'accaduto: tale prova può essere offerta anche mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma – ovviamente – senza automatismi, nel senso che il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa (Cass. n. 11054/09, n. 18532/07).
L'accertamento da compiere, dunque, non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato (cfr. Cass. civ. Sez. VI, ord. 31.08.2020 n. 18097; Cass. civ. Sez. III, 17.02.2016 n. 3019; Cass. civ. sez. III,
21.06.2012 n. 10323). Al fine di provare che l'incidente sia stato causato da un veicolo non identificato è perciò sufficiente la prova del fatto che il suo numero di targa non sia stato rilevato nonostante l'uso della diligenza media richiedibile all'uomo della strada, senza che possano essere richiesti comportamenti implicanti una sua non comune diligenza (cfr
Cass. civ., sent. n. 12060 del 29.05.2014). Si deve sottolineare, inoltre, come la peculiare natura della responsabilità del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, che deriva da una previsione legislativa ispirata a principi di carattere solidaristico, rende l'attività probatoria dell'impresa designata convenuta assai più difficoltosa rispetto all'ipotesi in cui l'obbligo assicurativo sia legato ad un rapporto contrattuale con il danneggiante, onde anche per tale ragione s'impone una valutazione particolarmente attenta ed approfondita degli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria. Occorre, quindi, che la prova del fatto storico sia fornita in modo esaustivo e rigoroso, tenuto conto che l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di dimostrare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, soprattutto laddove manchino rapporti e rilievi eventualmente svolti al momento del sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria (cfr. Trib. Torre Annunziata sent. nn. 2906.2022, 285.2022;
Trib. Bari sent. n. 917.2008).
Venendo ad esaminare il merito, nella vicenda de quo, non può ritenersi provato che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, soggetto ad obbligo di assicurazione, rimasto sconosciuto per causa non imputabile al danneggiato. Le dichiarazioni dei testimoni indicati da parte appellante in primo grado, risultano poco chiare e non possono ritenersi sufficienti a confermare i fatti dedotti dall'attore, avendo gli stessi riferito in modo opaco le modalità di accadimento dell'evento e pertanto l'esame di tali dichiarazioni non è in grado di far superare all'appellante la presunzione di cui all'art. 2054 c.c. che vige in ipotesi di scontro tra veicoli.
In particolare le dichiarazioni rese dai due testi risultano contraddittorie infatti Tes_1
riferisce “Praticamente io seguivo a bordo della mia macchina l'autovettura
[...] condotta dal a circa 30 m quando ho visto un'auto scura viaggiare nell'opposta Pt_2
direzione. L'auto era di grossa cilindrata, una berlina ma non so precisarne la marca aveva i fari abbaglianti e non ho visto la targa” mentre dichiara “Percorrevamo Testimone_2 la via Flacca in direzione Sperlonga a circa 20-30 m dal veicolo del e ho visto una Pt_2
macchina scura che viaggiava ad elevata velocità e che invadeva la corsia di marcia di percorrenza del ” e ancora “era una macchina nera o blu scura ma non so dire Pt_2 modello e marca perché era notte e la strada non è tanto illuminata”. Pertanto come si evince da tali affermazioni risulta un contrasto in merito alla distanza intercorsa tra il veicolo dei due testimoni e quello dell'appellante ed inoltre mentre il teste Tes_1
riferisce che il veicolo non identificato aveva i fari abbaglianti questa circostanza
[...]
non viene neppure menzionata dal teste il quale per di più a differenza Testimone_2 del primo aggiunge che l'auto non identificata percorreva la strada ad alta velocità.
Inoltre contrastanti risultano le dichiarazioni dei testi in merito ai danni riportati dall'auto dell'appellante infatti mentre riferisce “ho visto che l'auto ha riportato Testimone_1 danni piuttosto seri aveva pure una ruota anteriore completamente staccata ma non so quantificarli” il teste riporta “non lo so ma ricordo che la DA era Testimone_2
distrutta riportava danni nella parte anteriore e sulla fiancata sinistra.”
Oltre a ciò risulta improbabile che, considerata la vicinanza fra il veicolo dei testimoni e il veicolo dell'appellante il veicolo pirata che a dire di parte appellante procedeva zigzagando non abbia impattato nessuna delle due auto come dichiarato dal teste Tes_1
che riferisce “poi ho visto il che per evitare detta autovettura che aveva
[...] Pt_2
invaso la sua corsia di percorrenza si buttava sulla sinistra perdeva il controllo e andava a finire nella cunetta della corsia opposta. … tra le due autovetture non c è stato impatto” ed
“ il conducente del veicolo scuro è rimasto sconosciuto mi ha praticamente sfiorato e senza fermarsi ha continuato la sua marcia in direzione Terracina”.
Considerato dunque che nel caso de quo si parla di scontro tra veicoli la giurisprudenza, ha precisato che in tema vige il principio secondo cui l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, ma necessita che questi fornisca la prova liberatoria della propria responsabilità (cfr. Cass. n. 24860/10).
Nel caso di specie alcuna prova liberatoria è stata fornita da parte appellante circa la sua correttezza nella condotta di circolazione stradale considerata anche l' ingente mole di danni riportati dal suo veicolo tali da far pensare che egli nonostante le condizioni della strada la quale era scarsamente illuminata e l'ora tarda viaggiava, nell'occasione dell'occorso ad una velocità eccessiva e/o comunque non commisurata alla natura e allo stato dei luoghi, tale da impedirgli una normale manovra di arresto, da fargli perdere il controllo della vettura invadendo la corsia opposta e da spingerlo fuori strada con violenza.
Dunque ne discende sulla base degli elementi considerati che parte appellante non si sia conformata alle norme di comune prudenza in tema di circolazione stradale, ed in particolare al comma 1 dell' art. 140 c.d.s. che recita “Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale” ed ai commi 1, 2 e 3 dell'art.141 cds i quali dispongono che “È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.” e “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile” ed infine “ In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.”
L'appello deve pertanto essere rigettato.
La soccombenza dell'appellante nel merito della domanda regola le spese del presente giudizio, che vengono liquidate, nella misura media, come in dispositivo sulla base del
D.M. 55/14 considerato che non è stata svolta attività istruttoria.
Sussistono i presupposti per l'applicazione della disciplina sul raddoppio del contributo unificato, ex art.1, comma 17, L.n. 228/2012.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando ogni diversa domanda rigettata così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza n.181/19 depositata in data 14/06/2019 emessa dal Giudice di Pace di Fondi;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
che liquida in € 3.397,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per
[...]
legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Lì 3 luglio 2025. Il Giudice dott. Stefano Fava