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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/05/2025, n. 1476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1476 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia
Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta a ruolo con il n. 4191/2019 di R.G. avente ad oggetto: opposizione avverso ingiunzione di pagamento ex art. 639/2010
TRA
, rappresentati e difesi dagli Parte_1
Avv.ti Amalfitano Sara e Ragazzoni Ercole, in forza di procura in atti, domiciliati come in atti;
RICORRENTI
E
(CF ), in p. del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Luisa Errichiello e Luigi Schiavone, in forza di procura in atti, domiciliati come in atti;
RESISTENTE
NONCHE' (P.IVA: ), in p.l.r.p.t., Controparte_3 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall' Avv. Simone Tiberi, in forza di procura in atti, domiciliato come in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 18.02.2025 e da scritti conclusionali depositati in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e convenivano Parte_1 Parte_1
dinanzi a questo Tribunale il e la soc. Controparte_1 [...]
per sentir sospendere l'efficacia cautelare esecutiva delle impugnate CP_3
ingiunzioni di pagamento n. 142-2019-810 e n- 143-2019-810 fino alla definizione del giudizio di merito presupposto nrg. 2902/2014 innanzi al Tribunale di Nola e nel merito accertare e dichiarare l'illegittimità e l'annullamento delle suddette ingiunzioni di pagamento.
Si costituiva il il quale eccepiva preliminarmente il Controparte_1
difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A.; deduceva altresì l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte ricorrente.
Si costituiva la soc. la quale eccepiva l'inammissibilità e Controparte_3
l'improcedibilità dell'opposizione. Con ordinanza del 14.09.2021, il precedente giudice istruttore, valutata la complessità
della materia incompatibile con le forme del procedimento sommario, fissava l'udienza ex art. 183 c.p.c.
Il giudizio veniva assegnato in decisione all' udienza del 05.12.2023; successivamente, dalla lettura degli atti conclusionali si rilevava che con sentenza n. 3010/2023 a definizione del giudizio recante r.g. 2902/2014 depositata in data 21.11.2023, questo stesso Tribunale, dott.ssa Esposito, annullava le ordinanze del CP_1 CP_1
n. 8,9,10,11 del 24.02.2014, notificate il 28.02.2014, di determinazione dell'indennità di occupazione successivamente azionate in executivis dall'Agente privato per la riscossione con le ingiunzioni di pagamento oggetto del presente giudizio;
atteso che le parti non avevano documentato l'avvenuta notifica della sentenza predetta né il passaggio in giudicato della medesima, si rendeva necessario rimettere la causa sul ruolo.
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 18.02.2025, risultava depositata certificazione di intervenuto passaggio in giudicato della sentenza n.
3010/2023 che ha definito la pregiudiziale causa n. 2902/2014; la causa veniva, infine, assegnata in decisione con i termini all' udienza del 18.02.2025.
Nel merito, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. (cfr. Cassazione Civile, Sez. U, Sentenza n. 9936
del 08.05.2014), la domanda attorea va accolta e le ingiunzioni di pagamento annullate. Alla luce dell'intervenuto passaggio in giudicato del provvedimento giurisdizionale di annullamento delle ordinanze presupposte alla qui impugnate ingiunzioni di pagamento, anche queste ultime devono necessariamente essere annullate atteso che,
come osservato in simili fattispecie, “l'annullamento dell'atto sulla base del quale sono state poi emesse le cartelle e intimazioni di pagamento, travolge anche gli atti successivi che quello presuppongono,
trattandosi di una figura dell'invalidità caducante (o caducazione per rifrazione), in quanto l'atto annullato è l'unico presupposto di quelli successivi” (Cass. civ. V, Sent., 22-03-2017, n. 7259;
Cons Stato, VI, 19.01.2024, n. 643).
Nel caso di specie, le ordinanze del n. 8, 9, 10, 11 del Controparte_1
24.02.2014, annullate, costituivano il presupposto unico ed imprescindibile delle qui impugnate ingiunzioni fiscali, ragion per cui il relativo annullamento travolge necessariamente le ingiunzioni successive strettamente e specificamente collegata al provvedimento presupposto. La formazione del giudicato sull' annullamento delle ordinanze presupposte alla ingiunzione oggetto del presente giudizio, non può che determinare l'annullamento dell'ingiunzione stessa, con conseguente accoglimento del ricorso, atteso che è venuto a mancare, per sopravvenuta pronuncia giurisdizionale, coperta da giudicato, il titolo legittimante l'ingiunzione stessa.
Occorre dato atto del fatto che negli scritti conclusionali, il , a Controparte_1
mezzo dei propri difensori, visto l'annullamento del sotteso credito, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere. A tal proposito occorre precisare che la pronuncia di cessazione della materia del contendere riveste natura dichiarativa e per tale motivo presuppone il pieno accordo tra le parti circa l'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia.
Pertanto, è da escludere che il giudice possa dichiarare cessata la materia del contendere allorché le parti abbiano manifestato la determinazione di ottenere una decisione sul merito della vertenza.
Invero, “la cessazione dalla materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno
della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a continuare il giudizio, può essere dichiarata solo a seguito di una richiesta
concorde delle parti processuali” (Cass. sentenza 15 marzo 2005, n. 5607).
Dunque, in difetto di un'esplicita dichiarazione di ambo le parti attestante la loro intenzione di soprassedere all'accertamento giudiziale del diritto controverso non può farsi luogo ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
In definitiva, per le motivazioni sin qui espresse l'opposizione va accolta e le ingiunzioni di pagamento annullate.
La sussistenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali in ordine ai presupposti del danno da occupazione sine titulo, risolti dall'intervento delle Sezioni Unite avvenuto in corso di causa, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia
Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto a ruolo con il n. 4191/2019 di
R.G., così provvede:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla le ingiunzioni di pagamento ex R.D. n.
369/1910 n. ing./142-2019-810 e 143-2019-810;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Nola, lì 13.05.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia P aura