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Sentenza 17 giugno 2024
Sentenza 17 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 17/06/2024, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2024 |
Testo completo
N. 373/2022 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 11.6.2024 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 373/22 R.G.L. promossa da:
, elettivamente domiciliato in Alessandria, via Bergamo n. Parte_1
50, presso e nello studio dell'avv. Giancarlo Triggiani, che lo rappresenta e difende per mandato in atti ricorrente c o n t r o elettivamente Controparte_1 domiciliato in Alessandria, via Morbelli n. 34, rappresentato e difeso dall'avv.
Marcella Cataldi per procura generale alle liti del 23.1.2023 a rogito notaio di Roma Persona_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che parte ricorrente ha impugnato ordinanza ingiunzione relativa a violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463/83; che predetta ordinanza ingiunzione si fonda su accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463/83; rilevato che la sanzione portata da detta ordinanza ingiunzione è stata rideterminata dall' in conformità a quanto prescritto dall'art. 23 del CP_1
1 decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 luglio 2023, n. 85; che parte ricorrente ha provveduto a pagare nel termine di legge la somma così rideterminata;
che, pertanto, è cessata la materia del contendere;
che, quanto alle spese processuali, le parti hanno concluso per la compensazione;
P. Q. M.
il Tribunale di Alessandria, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese processuali.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 11.6.2024.
Il giudice del lavoro
Stefano Moltrasio
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 11.6.2024 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 373/22 R.G.L. promossa da:
, elettivamente domiciliato in Alessandria, via Bergamo n. Parte_1
50, presso e nello studio dell'avv. Giancarlo Triggiani, che lo rappresenta e difende per mandato in atti ricorrente c o n t r o elettivamente Controparte_1 domiciliato in Alessandria, via Morbelli n. 34, rappresentato e difeso dall'avv.
Marcella Cataldi per procura generale alle liti del 23.1.2023 a rogito notaio di Roma Persona_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che parte ricorrente ha impugnato ordinanza ingiunzione relativa a violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463/83; che predetta ordinanza ingiunzione si fonda su accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463/83; rilevato che la sanzione portata da detta ordinanza ingiunzione è stata rideterminata dall' in conformità a quanto prescritto dall'art. 23 del CP_1
1 decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 luglio 2023, n. 85; che parte ricorrente ha provveduto a pagare nel termine di legge la somma così rideterminata;
che, pertanto, è cessata la materia del contendere;
che, quanto alle spese processuali, le parti hanno concluso per la compensazione;
P. Q. M.
il Tribunale di Alessandria, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese processuali.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 11.6.2024.
Il giudice del lavoro
Stefano Moltrasio
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