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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 3199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3199 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3199/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:40 in composizione monocratica:
GL ANDREA, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20460/2024 depositato il 14/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl Ricorrente_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200015091955000 IVA-ALTRO 2018
- INTIMAZIONE n. 07120249033260134000 IVA-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3008/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente ore 11.05
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1. srl Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120249033260134/000 emessa da Agenzia Entrate - SI e notificata il 9/7/2024 limitatamente alla ivi sottesa cartella di pagamento n. 07120200015091955000 per IVa anno 2018 , per un importo di euro 3.841,11 .
A sostegno del proposto gravame la parte interessata ha dedotto i seguenti motivi :
1) prescrizione delle somme a titolo di sanzioni;
2)illegittimità per mancata regolare notifica degli atti presupposti;
3)calcolo degli interessi criptico;
4) illegittimità per mancata prova esecutività dei ruoli esattoriali;
5) decadenza dalla riscossione per mancata tempestività dell'iscrizione nei ruoli;
6) inesistenza dell'atto esattoriale e dell'attiviò del concessionario per scadenza del contratto d'appalto ; violazione delibera autorità anticorruzione n. 576/2012.
Si sono costituite in giudizio per resistere sia P1 che DP Napoli ( quest'ultima a seguito di integrazione del contaddittorio processuale disposto dal giudicante) .
Parte ricorrente ha poi prodotto breve memoria di replica
All'odierna udienza il ricorso è stato introitato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, ad avviso di questo giudicante, si rivela fondato nei sensi e per gli effetti di cui infra.
Com'è agevole rilevare dalla sua lettura , l'intimazione di pagamento di che trattasi fa seguito a cartella esattoriale recante numero finale 1955000 che costituisce l'atto presupposto e che si indica come notificato in data 11/4/2023.
Il fatto è però che di detto avvenuto adempimento di notiziazione legale della presupposta cartella non v'è traccia documentale in atti, sicchè manca la prova di detta notifica.
Ora detta manchevolezza costituisce vizio in procedendo e cioè una carenza che va ad inficiare la validità dell'iter procedimentale di formazione, emissione enotiziazione dell'atto finale della procedura costituito nella specie della qui gravata intimazione di pagamento, ai fini del dispiegamento dei suoi effetti
Sotto questo aspetto sia pure solo procedimentale e formale vi è un vulnus a carico dell'atto impugnato che comporta la invalidità dello stesso e conseguente suo annullamento.
Il rilievo in questione formulato dalla parte ricorrente ha carattere assorbente di ogni altra doglianza e comporta appunto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della qui gravata intimazione di pagamento, senza che sia possibile esaminare gli altri profili di nullità/ ilegittimità pure dedotti nel proposto gravame.
Le spese di lite vengono poste a carico dell' Agenzia Entrate- SI nella misura indicata in dispositivo, mentre possono esere compensate nei confronti di P1 e DP
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna DE al pagmento delle spese in favore della parte ricorrente che liquida in euro 700,00 mente le compensa nei confronti di ADE dp1 e ADE dp2.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:40 in composizione monocratica:
GL ANDREA, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20460/2024 depositato il 14/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl Ricorrente_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200015091955000 IVA-ALTRO 2018
- INTIMAZIONE n. 07120249033260134000 IVA-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3008/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente ore 11.05
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1. srl Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120249033260134/000 emessa da Agenzia Entrate - SI e notificata il 9/7/2024 limitatamente alla ivi sottesa cartella di pagamento n. 07120200015091955000 per IVa anno 2018 , per un importo di euro 3.841,11 .
A sostegno del proposto gravame la parte interessata ha dedotto i seguenti motivi :
1) prescrizione delle somme a titolo di sanzioni;
2)illegittimità per mancata regolare notifica degli atti presupposti;
3)calcolo degli interessi criptico;
4) illegittimità per mancata prova esecutività dei ruoli esattoriali;
5) decadenza dalla riscossione per mancata tempestività dell'iscrizione nei ruoli;
6) inesistenza dell'atto esattoriale e dell'attiviò del concessionario per scadenza del contratto d'appalto ; violazione delibera autorità anticorruzione n. 576/2012.
Si sono costituite in giudizio per resistere sia P1 che DP Napoli ( quest'ultima a seguito di integrazione del contaddittorio processuale disposto dal giudicante) .
Parte ricorrente ha poi prodotto breve memoria di replica
All'odierna udienza il ricorso è stato introitato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, ad avviso di questo giudicante, si rivela fondato nei sensi e per gli effetti di cui infra.
Com'è agevole rilevare dalla sua lettura , l'intimazione di pagamento di che trattasi fa seguito a cartella esattoriale recante numero finale 1955000 che costituisce l'atto presupposto e che si indica come notificato in data 11/4/2023.
Il fatto è però che di detto avvenuto adempimento di notiziazione legale della presupposta cartella non v'è traccia documentale in atti, sicchè manca la prova di detta notifica.
Ora detta manchevolezza costituisce vizio in procedendo e cioè una carenza che va ad inficiare la validità dell'iter procedimentale di formazione, emissione enotiziazione dell'atto finale della procedura costituito nella specie della qui gravata intimazione di pagamento, ai fini del dispiegamento dei suoi effetti
Sotto questo aspetto sia pure solo procedimentale e formale vi è un vulnus a carico dell'atto impugnato che comporta la invalidità dello stesso e conseguente suo annullamento.
Il rilievo in questione formulato dalla parte ricorrente ha carattere assorbente di ogni altra doglianza e comporta appunto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della qui gravata intimazione di pagamento, senza che sia possibile esaminare gli altri profili di nullità/ ilegittimità pure dedotti nel proposto gravame.
Le spese di lite vengono poste a carico dell' Agenzia Entrate- SI nella misura indicata in dispositivo, mentre possono esere compensate nei confronti di P1 e DP
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna DE al pagmento delle spese in favore della parte ricorrente che liquida in euro 700,00 mente le compensa nei confronti di ADE dp1 e ADE dp2.