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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/04/2025, n. 6388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6388 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 78717/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 78717/2015 del Ruolo Generale, vertente
TRA
con gli Avv. Daniela De Paoli e Pasquale Varì come in atti. Parte_1
ATTORE
E
, con gli Avv. Riccardo D'Alia Controparte_1
e Maria Letizia Nunzi come in atti. con gli Avv. Raimondo Premonte, Augusta Ciminelli e Maristella Boellis come in atti. CP_2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La conveniva in giudizio l e la esponendo che nell'ambito delle Parte_1 CP_1 CP_2 operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e di altri Enti pubblici prevista dalla legge
(d.l. n. 351 del 2001) la SCIP – Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici srl stipulava con la CP_3
alla quale subentrava la e la Parte_2 Parte_1
LA Real Estate Srl (oggi un Contratto di Gestione della Vendita degli Immobili CP_2
Commerciali (28.2.2022) e un successivo Accordo integrativo (19.4.2005); che tra la e la CP_3
veniva costituito il per la gestione delle operazioni di dismissione;
che gli immobili CP_2 CP_4 rimasti invenduti venivano ritrasferiti ex lege agli Enti proprietari a decorrere dal 28.2.2009 (d.l. 207/2008; art. 43 bis); che l aveva comunicato la propria volontà di chiudere il rapporto (9.12.2013; 8.5.2014); CP_1 che aveva adempiuto ai propri obblighi rispetto agli immobili pervenuti all in seguito CP_3 CP_1 alla retrocessione mentre quest'ultimo non l'aveva messa in condizione di dare corretta e completa esecuzione al contratto.
Ciò premesso chiedeva che dichiarato l'avvenuto recesso dell dal contratto di gestione con le lettere CP_1 del 9.12.2013 e dell'8.5.2014 lo stesso fosse condannato a tenere indenne la società attrice dalle spese pagina1 di 3 sostenute e dal mancato guadagno corrispondendole la somma di euro 1693588,61, o in via subordinata che il contratto fosse dichiarato risolto per colpa dell condannandosi quest'ultimo al pagamento della CP_1 medesima somma a titolo di risarcimento del danno.
L si costituiva contrastando l'avversa domanda e chiedendone il rigetto, formulando altresì domanda CP_1 riconvenzionale con la quale chiedeva dichiararsi risolto il Contratto per l'inadempimento della
[...]
e della e la condanna delle predette società al risarcimento del danno. Parte_1 CP_2
La si è costituita chiedendo il rigetto di ogni domanda dell . CP_2 CP_1
La domanda della CDP immobiliare è infondata.
Essa si basa sul presupposto che vi sia stato da parte dell il recesso dal Contratto di gestione. CP_1
Ma tale presupposto si rivela insussistente.
Con le invocate lettere del 9.12.2013 e dell'8.5.2014 l ha comunicato al Consorzio G1 che ne ha CP_1 preso atto (17.1.2014) di considerare chiuso il rapporto, fatto salvo il mandato a vendere conferito il 24 aprile
2009, stante l'assenza di riscontro alle mail inviate e la mancata intesa sulle condizioni di un eventuale accordo di chiusura (9.12.2013) facendo presente di stare provvedendo alla messa all'asta di unità ex SCIP 2
(8.5.2014).
Tanto nel quadro della manifestata indisponibilità da parte dell ad aderire alla proposta economica CP_1 formulata dalla per la rinnovazione della convenzione riguardante gli immobili non residenziali CP_3 alla stregua della più volte esplicitata volontà di definire nuove condizioni per la prosecuzione dell'incarico
(9.3.2009) ritenendo l'Istituto che l'eventuale accordo di chiusura dovesse invece riprodurre la stessa disciplina già convenuta con SCIP (note 15.12.2009; 17.5.2010; 6.7.2012) per questo diffidando il CP_4 ad adempiere esattamente le obbligazioni derivanti dal Contratto di gestione stipulato con SCIP, nel quale assumeva essere succeduto, con avviso di vendita diretta delle unità immobiliari retrocesse mancando riscontro e richiedendo la consegna di copia dei fascicoli istruttori delle unità immobiliari (29.11.2012) avendo in ogni caso l già conferito la procura a vendere riguardante numerosi immobili alla CP_1
per l'attuazione del richiamato art. 43 bis del d.l. 207/2008 (19.5.2009). CP_3
Dal che si rivela conseguenziale e per nulla indicativa della volontà di recedere dal Contratto di gestione considerato ormai concluso la sottoscrizione della Convenzione con il Consiglio Nazionale del Notariato
(9.2.2011) senza costi a carico dell nell'esercizio di una facoltà prevista dalla legge (art. 43 bis, cit.) CP_1 per massimizzare gli incassi.
Essendosi peraltro svolta la prima asta riguardante alcuni immobili compresi nella procura a vendere conferita da a nel periodo 11/28 aprile 2016 ciò che non è contestato. CP_1 CP_3
Quanto detto trovando conferma nella manifestata intenzione del di non procedere ulteriormente CP_4 nei confronti di cinquanta unità immobiliari inserite nella procura a vendere del 29.4.2009 “a disposizione per la vendita, tramite procedura d'asta” mancando la sottoscrizione dell'Accordo di chiusura del Contratto di gestione vendita del 28.11.2012 come integrato e modificato con l'accordo integrativo del 19/4/2005 (nota
24.06.2013).
Inoltre non sussistono i presupposti per la risoluzione del contratto domandata da . CP_3
pagina2 di 3 Evidenziandosi invero tale domanda formulata sulla base di ben generiche contestazioni comunque smentite dalla rivelata volontà di parte attrice come emergente anche dall'appena richiamata nota del CP_4
(24.06.2013) di non proseguire il rapporto contrattuale in mancanza delle auspicate modifiche non condivise dall . CP_1
Ma anche la domanda riconvenzionale da quest'ultimo spiegata si manifesta infondata palesandosi nel rilevato contesto l'intenzione dell'Istituto di considerare concluso il Contratto ove non proseguito alle medesme condizioni.
Il che esclude l'esistenza di inadempimenti legittimanti le reciproche pretese di annientamento del Contratto già superato nelle intenzioni delle parti.
La domanda dell di consegna della documentazione inerente agli immobili retrocessi è peraltro del CP_1 tutto genericamente formulata.
Devono quindi rigettarsi le domande proposte.
La deve condannarsi al pagamento delle spese di lite in favore dell da liquidarsi Parte_1 CP_1 come in dispositivo a cagione della soccombenza.
Possono compensarsi le spese tra la e la non avendo quest'ultima spiegato CP_2 Parte_1 specifiche domande nei suoi confronti e tra la e l nei cui confronti la predetta società ha CP_2 CP_1 chiesto il rigetto delle domande spiegate dall'Istituto.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Rigetta la domanda proposta dalla nei confronti dell e quella riconvenzionale da Parte_1 CP_1 quest'ultimo a sua volta spiegata.
Condanna la al pagamento delle spese di lite in favore dell che liquida in euro Parte_1 CP_1
15600,00, per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP come dovuti per legge.
Compensa le spese tra la e la e tra quest'ultima e l . Parte_1 CP_2 CP_1
Roma, 29 aprile 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 78717/2015 del Ruolo Generale, vertente
TRA
con gli Avv. Daniela De Paoli e Pasquale Varì come in atti. Parte_1
ATTORE
E
, con gli Avv. Riccardo D'Alia Controparte_1
e Maria Letizia Nunzi come in atti. con gli Avv. Raimondo Premonte, Augusta Ciminelli e Maristella Boellis come in atti. CP_2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La conveniva in giudizio l e la esponendo che nell'ambito delle Parte_1 CP_1 CP_2 operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e di altri Enti pubblici prevista dalla legge
(d.l. n. 351 del 2001) la SCIP – Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici srl stipulava con la CP_3
alla quale subentrava la e la Parte_2 Parte_1
LA Real Estate Srl (oggi un Contratto di Gestione della Vendita degli Immobili CP_2
Commerciali (28.2.2022) e un successivo Accordo integrativo (19.4.2005); che tra la e la CP_3
veniva costituito il per la gestione delle operazioni di dismissione;
che gli immobili CP_2 CP_4 rimasti invenduti venivano ritrasferiti ex lege agli Enti proprietari a decorrere dal 28.2.2009 (d.l. 207/2008; art. 43 bis); che l aveva comunicato la propria volontà di chiudere il rapporto (9.12.2013; 8.5.2014); CP_1 che aveva adempiuto ai propri obblighi rispetto agli immobili pervenuti all in seguito CP_3 CP_1 alla retrocessione mentre quest'ultimo non l'aveva messa in condizione di dare corretta e completa esecuzione al contratto.
Ciò premesso chiedeva che dichiarato l'avvenuto recesso dell dal contratto di gestione con le lettere CP_1 del 9.12.2013 e dell'8.5.2014 lo stesso fosse condannato a tenere indenne la società attrice dalle spese pagina1 di 3 sostenute e dal mancato guadagno corrispondendole la somma di euro 1693588,61, o in via subordinata che il contratto fosse dichiarato risolto per colpa dell condannandosi quest'ultimo al pagamento della CP_1 medesima somma a titolo di risarcimento del danno.
L si costituiva contrastando l'avversa domanda e chiedendone il rigetto, formulando altresì domanda CP_1 riconvenzionale con la quale chiedeva dichiararsi risolto il Contratto per l'inadempimento della
[...]
e della e la condanna delle predette società al risarcimento del danno. Parte_1 CP_2
La si è costituita chiedendo il rigetto di ogni domanda dell . CP_2 CP_1
La domanda della CDP immobiliare è infondata.
Essa si basa sul presupposto che vi sia stato da parte dell il recesso dal Contratto di gestione. CP_1
Ma tale presupposto si rivela insussistente.
Con le invocate lettere del 9.12.2013 e dell'8.5.2014 l ha comunicato al Consorzio G1 che ne ha CP_1 preso atto (17.1.2014) di considerare chiuso il rapporto, fatto salvo il mandato a vendere conferito il 24 aprile
2009, stante l'assenza di riscontro alle mail inviate e la mancata intesa sulle condizioni di un eventuale accordo di chiusura (9.12.2013) facendo presente di stare provvedendo alla messa all'asta di unità ex SCIP 2
(8.5.2014).
Tanto nel quadro della manifestata indisponibilità da parte dell ad aderire alla proposta economica CP_1 formulata dalla per la rinnovazione della convenzione riguardante gli immobili non residenziali CP_3 alla stregua della più volte esplicitata volontà di definire nuove condizioni per la prosecuzione dell'incarico
(9.3.2009) ritenendo l'Istituto che l'eventuale accordo di chiusura dovesse invece riprodurre la stessa disciplina già convenuta con SCIP (note 15.12.2009; 17.5.2010; 6.7.2012) per questo diffidando il CP_4 ad adempiere esattamente le obbligazioni derivanti dal Contratto di gestione stipulato con SCIP, nel quale assumeva essere succeduto, con avviso di vendita diretta delle unità immobiliari retrocesse mancando riscontro e richiedendo la consegna di copia dei fascicoli istruttori delle unità immobiliari (29.11.2012) avendo in ogni caso l già conferito la procura a vendere riguardante numerosi immobili alla CP_1
per l'attuazione del richiamato art. 43 bis del d.l. 207/2008 (19.5.2009). CP_3
Dal che si rivela conseguenziale e per nulla indicativa della volontà di recedere dal Contratto di gestione considerato ormai concluso la sottoscrizione della Convenzione con il Consiglio Nazionale del Notariato
(9.2.2011) senza costi a carico dell nell'esercizio di una facoltà prevista dalla legge (art. 43 bis, cit.) CP_1 per massimizzare gli incassi.
Essendosi peraltro svolta la prima asta riguardante alcuni immobili compresi nella procura a vendere conferita da a nel periodo 11/28 aprile 2016 ciò che non è contestato. CP_1 CP_3
Quanto detto trovando conferma nella manifestata intenzione del di non procedere ulteriormente CP_4 nei confronti di cinquanta unità immobiliari inserite nella procura a vendere del 29.4.2009 “a disposizione per la vendita, tramite procedura d'asta” mancando la sottoscrizione dell'Accordo di chiusura del Contratto di gestione vendita del 28.11.2012 come integrato e modificato con l'accordo integrativo del 19/4/2005 (nota
24.06.2013).
Inoltre non sussistono i presupposti per la risoluzione del contratto domandata da . CP_3
pagina2 di 3 Evidenziandosi invero tale domanda formulata sulla base di ben generiche contestazioni comunque smentite dalla rivelata volontà di parte attrice come emergente anche dall'appena richiamata nota del CP_4
(24.06.2013) di non proseguire il rapporto contrattuale in mancanza delle auspicate modifiche non condivise dall . CP_1
Ma anche la domanda riconvenzionale da quest'ultimo spiegata si manifesta infondata palesandosi nel rilevato contesto l'intenzione dell'Istituto di considerare concluso il Contratto ove non proseguito alle medesme condizioni.
Il che esclude l'esistenza di inadempimenti legittimanti le reciproche pretese di annientamento del Contratto già superato nelle intenzioni delle parti.
La domanda dell di consegna della documentazione inerente agli immobili retrocessi è peraltro del CP_1 tutto genericamente formulata.
Devono quindi rigettarsi le domande proposte.
La deve condannarsi al pagamento delle spese di lite in favore dell da liquidarsi Parte_1 CP_1 come in dispositivo a cagione della soccombenza.
Possono compensarsi le spese tra la e la non avendo quest'ultima spiegato CP_2 Parte_1 specifiche domande nei suoi confronti e tra la e l nei cui confronti la predetta società ha CP_2 CP_1 chiesto il rigetto delle domande spiegate dall'Istituto.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Rigetta la domanda proposta dalla nei confronti dell e quella riconvenzionale da Parte_1 CP_1 quest'ultimo a sua volta spiegata.
Condanna la al pagamento delle spese di lite in favore dell che liquida in euro Parte_1 CP_1
15600,00, per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP come dovuti per legge.
Compensa le spese tra la e la e tra quest'ultima e l . Parte_1 CP_2 CP_1
Roma, 29 aprile 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
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