Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 29/04/2026, n. 7813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7813 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07813/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02413/2026 REG.RIC.
N. 02414/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2413 del 2026, proposto da
VA VE, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Antonio Cosenza e Stefano Cuomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;
sul ricorso numero di registro generale 2414 del 2026, proposto da
VA VE, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Antonio Cosenza e Stefano Cuomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, non costituito in giudizio;
per l’accertamento
(per entrambi i ricorsi)
dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’istruzione e del merito nel procedimento avente a oggetto la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione nel sostegno conseguito in Romania, iniziato con istanza n. 47066 del 15.10.2025, con condanna dell’Amministrazione intimata a provvedere sulla predetta istanza, prevedendo, fin d’ora, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 la dott.ssa IS IC.
Rilevato :
- che con ricorso ex art. 117 c.p.a. notificato il 26.2.2026 (e depositato, in pari data, per due volte; di qui, l’instaurazione di due distinti giudizi con i nn. r.g. 2413 e 2414 sopra riportati), l’istante in epigrafe, nel premettere di aver presentato in data 16.10.2025 domanda ai sensi del d.lgs. n. 206/2007 per il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania e che l’amministrazione intimata non ha provveduto nel termine previsto dall’art. 16 d.lgs. cit., ha formulato le domande (parimenti riportate) in epigrafe;
- che lo stesso giorno del deposito del ricorso che ha assunto il n. r.g. 2414/2026, parte ricorrente, adducendo un “mero errore materiale dovuto a problemi tecnici di trasmissione” ha presentato istanza di “cancellazione del duplicato poiché il ricorso è stato già registrato con RG 2413/2026” ;
- che il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito in resistenza con comparsa di stile nel giudizio contrassegnato con il n. r.g. 2413/2026;
- che all’odierna camera di consiglio le cause sono state trattenute in decisione;
Considerato :
- che deve essere disposta la riunione dei ricorsi in epigrafe;
- che il ricorso con n. r.g. 2413/2026 è fondato (v. ex plur. di questo Tribunale, sez. IV, sent. 27.1.2025, n. 1784);
- che i presupposti per l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio sono costituiti dall’esistenza di un obbligo di provvedere in capo all’amministrazione e dall’inerzia serbata da quest’ultima oltre il termine previsto per l’adozione del provvedimento;
- che nel caso in esame:
a) sussiste l’obbligo dell’amministrazione resistente (cfr. art. 2, co. 1, d.l. n. 1/2020, conv. con modif. dalla l. n. 12/2020) di provvedere entro il termine previsto dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007, ai sensi del quale: co. 2: “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni” ; co. 6: “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato” ;
b) l’anzidetto termine risulta infruttuosamente decorso, non avendo l’amministrazione adottato il provvedimento conclusivo;
- che, pertanto, si deve ordinare al Ministero dell’istruzione e del merito di provvedere sull’istanza di parte ricorrente, nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, nei termini (stabiliti avuto riguardo all’epoca di avvio del procedimento; 2025) e con le modalità indicate in dispositivo;
- che il ricorso con n. r.g. 2414/2026 deve essere dichiarato inammissibile (cfr. Cons. Stato, sez. VI, ord. 14.12.2020, n. 7975, dove si sottolinea la necessità che “un processo ‘duplicato’ deve essere comunque definito ove possibile mediante riunione al processo identico già pendente innanzi allo stesso giudice” ; tale definizione deve avvenire con le forme tipiche previste dal Codice e dunque, nel caso che occupa, con una pronuncia di inammissibilità, sussistendo “altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito” ex art. 35, co. 1, lett. b, c.p.a. - si veda il precedente della Sezione, 24.6.2025, n. 12436);
- che le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, per il giudizio di cui al n. r.g. 2413/2026;
- che nulla vada disposto quanto alle spese per il giudizio di cui al n. r.g. 2414/2026, attesa la mancata costituzione del Dicastero intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Quinta Ter ), definitivamente pronunciando:
- riunisce i ricorsi in epigrafe;
- accoglie il ricorso con n. r.g. 2413/2026 e, per l’effetto:
-- ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di provvedere sull’istanza di parte ricorrente nel termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa (ovvero, se anteriore, dalla notificazione a iniziativa di parte) della presente sentenza;
-- nomina quale commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’istruzione e del merito, o suo delegato, il quale, in caso di perdurante inerzia e a richiesta dell’istante, provvederà entro ulteriori 180 giorni (dalla richiesta di parte);
- dichiara inammissibile il ricorso con n. r.g. 2414/2026;
- condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali per il giudizio n. r.g. 2413/2026, che liquida in euro 750,00, oltre iva e cpa come per legge;
- nulla per le spese per il giudizio n. r.g. 2414/2026.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
NA MA NG, Presidente FF
IS IC, Referendario, Estensore
Francesca Sbarra, Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| IS IC | NA MA NG |
IL SEGRETARIO