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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 24/06/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1480/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il tribunale, nella persona del giudice Lorenzo Azzi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1480/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Maddalena Petronelli in Barletta alla via S. Pappalettere n. 16 che lo rappresenta e difende
ATTORE contro
P.IVA ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
OGGETTO: Cause relative alla validità o efficacia del contratto o di singole clausole
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da verbale dell'odierna udienza.
Fatto e diritto
ha citato in giudizio la chiedendo la risoluzione del Parte_1 Controparte_1 contratto di noleggio a lungo termine dell'automobile e la restituzione delle somme pagate, oltre al risarcimento dei danni, perché il veicolo non è stato consegnato nei termini promessi. In memoria integrativa, ha precisato che la convenuta, contumace, ha restituito le somme corrisposte al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto. All'udienza ex art. 183 c.p.c., ha pagina 1 di 2 rinunciato alla domanda di pagamento del capitale e di risarcimento, ma ha insistito nella condanna al pagamento delle spese legali a carico della convenuta.
Stante la cessazione della materia del contendere, occorre esaminare la soccombenza virtuale per statuire in punto di spese di lite.
A fronte della conclusione del contratto nell'aprile 2023 (doc. 1) con contestuale pagamento anticipato della maxi-rata (doc. 2), la convenuta, da un lato, non ha fornito il <veicolo in anticipo>> previsto fra i <servizi di assistenza>> del contratto entro cinque settimane, come dalla stessa promesso (docc. 5 e 7), e, dall'altro, ha reso disponibile per il ritiro il veicolo noleggiato, dopo averlo promesso nell'ottobre 2023 (doc. 3), solamente nel gennaio 2024 (doc.
15).
Il grave inadempimento giustificativo della risoluzione contrattuale è, pertanto, dimostrato per tabulas.
Ne segue la condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attore
(incluse quelle di negoziazione assistita), che si quantificano in conformità ai parametri tra minimi e medi del D.M. 55/2014 (e successive modifiche) per lo scaglione di riferimento, stanti la semplicità della controversia, la contumacia della convenuta e la restituzione “spontanea” del corrispettivo versato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite e di negoziazione assistita, che si liquidano in €264,00 per spese anticipate ed €5.000,00 per compensi, oltre
15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a.
Como, 24/06/2025
Il giudice
Lorenzo Azzi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il tribunale, nella persona del giudice Lorenzo Azzi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1480/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Maddalena Petronelli in Barletta alla via S. Pappalettere n. 16 che lo rappresenta e difende
ATTORE contro
P.IVA ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
OGGETTO: Cause relative alla validità o efficacia del contratto o di singole clausole
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da verbale dell'odierna udienza.
Fatto e diritto
ha citato in giudizio la chiedendo la risoluzione del Parte_1 Controparte_1 contratto di noleggio a lungo termine dell'automobile e la restituzione delle somme pagate, oltre al risarcimento dei danni, perché il veicolo non è stato consegnato nei termini promessi. In memoria integrativa, ha precisato che la convenuta, contumace, ha restituito le somme corrisposte al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto. All'udienza ex art. 183 c.p.c., ha pagina 1 di 2 rinunciato alla domanda di pagamento del capitale e di risarcimento, ma ha insistito nella condanna al pagamento delle spese legali a carico della convenuta.
Stante la cessazione della materia del contendere, occorre esaminare la soccombenza virtuale per statuire in punto di spese di lite.
A fronte della conclusione del contratto nell'aprile 2023 (doc. 1) con contestuale pagamento anticipato della maxi-rata (doc. 2), la convenuta, da un lato, non ha fornito il <veicolo in anticipo>> previsto fra i <servizi di assistenza>> del contratto entro cinque settimane, come dalla stessa promesso (docc. 5 e 7), e, dall'altro, ha reso disponibile per il ritiro il veicolo noleggiato, dopo averlo promesso nell'ottobre 2023 (doc. 3), solamente nel gennaio 2024 (doc.
15).
Il grave inadempimento giustificativo della risoluzione contrattuale è, pertanto, dimostrato per tabulas.
Ne segue la condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attore
(incluse quelle di negoziazione assistita), che si quantificano in conformità ai parametri tra minimi e medi del D.M. 55/2014 (e successive modifiche) per lo scaglione di riferimento, stanti la semplicità della controversia, la contumacia della convenuta e la restituzione “spontanea” del corrispettivo versato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite e di negoziazione assistita, che si liquidano in €264,00 per spese anticipate ed €5.000,00 per compensi, oltre
15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a.
Como, 24/06/2025
Il giudice
Lorenzo Azzi
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