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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/11/2025, n. 1466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1466 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif. dagli avv.ti Gianlivio Parte_1
NO e IA ON, con i quali elett.te domicilia in Napoli alla Via Medina 40,
giusta procura in atti,
RICORRENTE nel procedimento n. 1171/2021 e RESISTENTE nel procedimento n.
1030/2022
CONTRO
, rapp. e dif. dall'avv. Salvatore Trigila, con cui elett.te domicilia in Catania, Controparte_1
al Viale XX Settembre 47/E, giusta procura in atti,
, , , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, , , , ,
[...] Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
, , rapp. e dif. dalle avvocatesse Daniela Cicchello Controparte_11 Controparte_12
AC ed EM Di PA, elett.te dom.ti come in atti, giuste procure di cui in produzione,
, , , , Controparte_13 Controparte_14 Controparte_15 CP_16
, , , , Controparte_17 Controparte_18 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
, , , , CP_19 Controparte_20 CP_21 Controparte_22 CP_23
, , , , ,
[...] CP_24 CP_25 Controparte_26 Controparte_27 CP_28
, , , ,
[...] Controparte_29 Controparte_30 Controparte_31 CP_32
, , , , ,
[...] Controparte_33 Controparte_34 Controparte_35 CP_36 , , Controparte_37 C.F._1 Controparte_37 C.F._2 CP_38
, , . ,
[...] Controparte_39 CP_40 Controparte_41 [...]
, , , , Controparte_42 Controparte_43 Controparte_44 Controparte_45 CP_46
, , , , ,
[...] Controparte_47 CP_48 CP_49 CP_50 CP_51
, ,
[...] Controparte_52 C.F._3 Controparte_52
, , , , C.F._4 Controparte_53 Controparte_54 Controparte_55
, , , , Controparte_56 Controparte_57 Controparte_58 Controparte_59
, , , , Controparte_60 Controparte_61 CP_62 Controparte_63 [...]
, , CP_64 CP_65
RESISTENTI nel procedimento n. 1171/2021
, , , , CP_66 CP_67 Controparte_68 Controparte_69 Controparte_70
, , , ,
[...] Controparte_71 CP_72 Controparte_73 CP_74
, rapp. e dif. dall'avv. Salvatore Trigila, con cui elett.te domiciliano in CP_75
Catania, al Viale XX Settembre 47/E, giuste procure in atti,
RESISTENTI nel procedimento n. 1171/2021 e RICORRENTI nel procedimento n.
1030/2022
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto n. 1171/2021 depositato in data 31/3/2021, la ha adito questo Parte_1
giudice, convenendo in giudizio le controparti di cui in epigrafe e chiedendo che fosse accertata e dichiarata “la corretta modalità di calcolo ed erogazione delle indennità di cui al
lavoro festivo disciplinata dagli artt. 20 e ss. del CCNL Igiene Ambientale e la conseguente
inesistenza del diritto dei resistenti al pagamento della festività nella misura della 'cd. doppia giornata' a far data dal novembre 2017 o da quella diversa data che verrà accertata in corso
di causa”; il tutto con vittoria di spese di lite.
Si sono costituiti in giudizio , , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, , , , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
, , , , contestando le
[...] Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12
asserzioni attoree e concludendo come da memoria in atti.
Si sono costituiti in giudizio , , eccependo la Controparte_76 Controparte_77
litispendenza ex art. 39 c.p.c. con altro processo dinanzi al Tribunale di Catania e concludendo come da memoria in atti.
Si è costituito , contestando le asserzioni attoree, chiedendo il rigetto del Controparte_1
ricorso e proponendo domanda ricovenzionale. Ha concluso come da memoria in atti.
Non si sono costituiti gli altri soggetti evocati in giudizio.
Con atto in riassunzione n. 1030/2022 a seguito di declaratoria di continenza di cause ex art. 39 c.p.c., , , , , CP_66 CP_67 Controparte_68 Controparte_69
, , , , Controparte_70 Controparte_71 CP_72 Controparte_73 [...]
e hanno adito questo giudice del lavoro, chiedendo che fosse CP_74 CP_75
accertato e dichiarato che la ditta era obbligata a remunerare le prestazioni Parte_1
lavorative rese da essi ricorrenti in giornata festiva con l'aggiunta di una retribuzione individuale oraria maggiorata delle percentuali di cui agli artt. 20, 22 e 25 del CCNL di settore, invocando la condanna della predetta società al pagamento in loro favore delle somme indicate in ricorso, con vittoria di spese di lite.
Si è costituita la chiedendo il rigetto del predetto ricorso, con vittoria di spese Parte_1
di lite.
Riuniti i processi, disposti numerosi rinvii per rinotifica dell'atto introduttivo del giudizio e per acquisire copie cartacee dei documenti relativi alle predette notifiche, concesso termine per note illustrative, alla prima udienza tenuta dinanzi allo scrivente (udienza in trattazione del 6/11/2025), separata la posizione processuale di e Controparte_76 CP_78
, la causa è stata decisa come da sentenza che segue.
[...]
E' stata disposta la riunione dei procedimenti di cui in epigrafe, stante l'evidente connessione oggettiva e parzialmente soggettiva esistente tra gli stessi.
Prima di tutto, va rilevato che è intervenuto un accordo conciliativo in ordine all'oggetto del procedimento n. 1171/2021 tra la ed i resistenti , Parte_1 Controparte_2 [...]
, , e . Ciò è stato CP_3 Controparte_5 Controparte_9 Controparte_12
dichiarato nelle note di trattazione scritta da parte delle procuratrici dei lavoratori e risulta anche dalla produzione della (vedi verbali di conciliazione nella produzione Parte_1
della società).
Ne consegue che va dichiarata la cessazione della materia del contendere nel procedimento n. 1171/2021 tra la ed i resistenti , , Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
, e . Controparte_5 Controparte_9 Controparte_12
La questione per cui si controverte in entrambi i procedimenti è stata esaminata dalla
Cassazione nella sentenza n. 26327/2024 ed in altre dello stesso tenore.
Secondo la Corte, “la norma collettiva all'art. 22 del CCNL prevede che al personale che
presti la propria opera nei giorni festivi di cui all'art. 21 comma 1, lett. B e C è assicurata una
prestazione di durata non inferiore a quella dell'orario normale di lavoro. Il relativo
trattamento, maggiorato ai sensi dell'art. 20, si aggiunge al normale trattamento
contrattualmente dovuto. E' del tutto evidente quindi che, come affermato dalla Corte
d'appello, sotto il profilo del trattamento retributivo spettino al lavoratore tre differenti
componenti: il trattamento previsto per il lavoro festivo, la maggiorazione, il normale
trattamento contrattualmente dovuto. L'interpretazione della normativa effettuata dalla Corte
di appello appare conforme quindi alle regole ermeneutiche sotto il profilo logico, letterale e
sistematico. L'errore della ricorrente consiste invece nel considerare l'intero periodo di cui
si compone la disposizione contrattuale senza la virgola, che è invece posta dopo la parola
trattamento. La ricorrente legge l'espressione trattamento maggiorato come un tutt'uno equivalente a maggiorazione;
e riduce a due le componenti retributive che invece sono state
fissate dalla contrattazione in numero di tre. Posto che la norma collettiva prevede, come
già detto:
1. il relativo trattamento;
2. la maggiorazione ai sensi dell'art. 20; 3. il normale
trattamento in aggiunta.
A nulla rileva che per la giornata di Pasqua sia replicata la stessa disposizione seppure con
una diversa formulazione (nella giornata di Pasqua è corrisposto in aggiunta al normale
trattamento contrattualmente dovuto una quota giornaliera di retribuzione globale). E non è
vero che la Corte di appello abbia equivocato e confuso la festività retribuita con il lavoro
nel giorno festivo. L'art. 22 del CCNL di cui si tratta, si riferisce invero al personale che presti
la propria opera nei giorni festivi di cui all'art. 21 comma 1, lett. B e C e stabilisce che per la
prestazione effettuata (di durata non inferiore a quella dell'orario orario normale di lavoro)
spetti 'il relativo trattamento, maggiorato ai sensi dell'articolo 20, (che ndr) si aggiunge al
normale trattamento contrattualmente dovuto'."
Le considerazioni della Suprema Corte sono condivise dallo scrivente e sono da applicare al giudizio in esame.
Ne consegue il rigetto del ricorso n. 1171/2021 (avente ad oggetto la richiesta della Parte_1
di declaratoria de “la corretta modalità di calcolo ed erogazione delle indennità di cui
[...]
al lavoro festivo disciplinata dagli artt. 20 e ss. del CCNL Igiene Ambientale e la conseguente
inesistenza del diritto dei resistenti al pagamento della festività nella misura della 'cd. doppia
giornata' a far data dal novembre 2017 o da quella diversa data che verrà accertata in corso
di causa”), l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
(avente ad oggetto proprio una richiesta di condanna della società datrice di lavoro al pagamento di una specifica somma in conseguenza della “corretta modalità di calcolo ed
erogazione della retribuzione per le giornate festive lavorate nel senso reso palese dalle
norme di CCNL art. 20 e 22”) e l'accoglimento del ricorso n. 1030/2022 (avente ad oggetto la richiesta di declaratoria di obbligo della società datrice di lavoro “a remunerare le
prestazioni lavorative rese dai ricorrenti in giornata festiva con l'aggiunta di una retribuzione individuale oraria maggiorata delle percentuali di cui agli artt. 20, 22 e 25 del CCNL di
settore” e la richiesta di condanna della società datrice di lavoro al pagamento di una specifica somma in favore di ciascuno dei lavoratori in conseguenza della predetta declaratoria).
Riguardo alle somme dovute in favore dei lavoratori, è da osservare che sia l'importo invocato dal in sede di domanda riconvenzionale nel giudizio n. 1171/2021 sia CP_1
quelli specifici richiesti dai lavoratori di cui al ricorso n. 1030/2022 non sono stati per nulla contestati dalla società datrice di lavoro (vedi memoria della società datrice di lavoro nel procedimento 1030/2022, in cui viene effettuata una contestazione generica e si richiama il calcolo effettuato secondo la propria interpretazione del contratto collettivo, e il primo atto conseguente alla riconvenzionale, dove nulla viene rilevato quanto alla richiesta del
). Di conseguenza, gli stessi possono essere considerati congrui ai fini della CP_1
determinazione delle spettanze predette.
Pertanto, in conseguenza del rigetto del ricorso n. 1171/2021 e dell'accoglimento della riconvenzionale, la in persona del legale rappresentante p.t., va condannata Parte_1
al pagamento in favore di di € 3.287,75, oltre accessori calcolati come Controparte_1
per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo.
La medesima società va condannata al pagamento in favore dei successivi ricorrenti nel procedimento n. 1030/2022 delle seguenti somme: in favore di di € 770,50; CP_66
in favore di di € 1.432,64; in favore di di € 2.388,45; in CP_67 Controparte_68
favore di di € 1.914,98; in favore di di € 777,27; Controparte_69 Controparte_70
in favore di di € 2.396,03; in favore di di € 5.157,89; in Controparte_71 CP_72
favore di di € 5.217,26; in favore di di € 2.462,49; in Controparte_73 CP_74
favore di di € 3.335,34. CP_75
I predetti importi vanno maggiorati con gli accessori calcolati come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo. L'intervento in corso delle presenti cause delle decisioni della Cassazione, che hanno portato a dirimere il contrasto sorto in seno alla giurisprudenza di merito riguardo alla questione di diritto oggetto dei giudizi, induce a disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti costituite nel procedimento n. 1171/2021 e nel procedimento n.
1030/2022.
Nulla per le spese di lite tra la ed i lavoratori non costituiti nel procedimento Parte_1
n. 1171/2021.
P.Q.M.
a) dichiara la cessazione della materia del contendere nel procedimento n. 1171/2021 tra la ed i resistenti , , , Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5
e ; Controparte_9 Controparte_12
b) rigetta il ricorso n. 1171/2021;
c) accoglie la domanda riconvenzionale proposta da nel procedimento n. Controparte_1
1171/2021 e, per l'effetto, condanna la in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., al pagamento in favore del predetto lavoratore di € 3.287,75, oltre accessori calcolati come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo;
d) accoglie il ricorso n. 1030/2022 e, per l'effetto, condanna la in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dei successivi ricorrenti nel procedimento n. 1030/2022 delle seguenti somme: in favore di di € 770,50; in favore di CP_66
di € 1.432,64; in favore di di € 2.388,45; in favore di CP_67 Controparte_68
di € 1.914,98; in favore di di € 777,27; in favore Controparte_69 Controparte_70
di di € 2.396,03; in favore di di € 5.157,89; in favore di Controparte_71 CP_72
di € 5.217,26; in favore di di € 2.462,49; in favore di Controparte_73 CP_74
di € 3.335,34; CP_75
e) condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in Parte_1
favore dei predetti ricorrente degli accessori su tutte le somme di cui al capo d) calcolati come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo;
f) compensa tutte le spese di lite intervenute tra la ed i lavoratori costituiti nel Parte_1
procedimento n. 1171/2021 e tutte le spese del giudizio n. 1030/2022;
g) nulla per le spese di lite tra la ed i lavoratori non costituiti nel procedimento Parte_1
n. 1171/2021.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif. dagli avv.ti Gianlivio Parte_1
NO e IA ON, con i quali elett.te domicilia in Napoli alla Via Medina 40,
giusta procura in atti,
RICORRENTE nel procedimento n. 1171/2021 e RESISTENTE nel procedimento n.
1030/2022
CONTRO
, rapp. e dif. dall'avv. Salvatore Trigila, con cui elett.te domicilia in Catania, Controparte_1
al Viale XX Settembre 47/E, giusta procura in atti,
, , , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, , , , ,
[...] Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
, , rapp. e dif. dalle avvocatesse Daniela Cicchello Controparte_11 Controparte_12
AC ed EM Di PA, elett.te dom.ti come in atti, giuste procure di cui in produzione,
, , , , Controparte_13 Controparte_14 Controparte_15 CP_16
, , , , Controparte_17 Controparte_18 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
, , , , CP_19 Controparte_20 CP_21 Controparte_22 CP_23
, , , , ,
[...] CP_24 CP_25 Controparte_26 Controparte_27 CP_28
, , , ,
[...] Controparte_29 Controparte_30 Controparte_31 CP_32
, , , , ,
[...] Controparte_33 Controparte_34 Controparte_35 CP_36 , , Controparte_37 C.F._1 Controparte_37 C.F._2 CP_38
, , . ,
[...] Controparte_39 CP_40 Controparte_41 [...]
, , , , Controparte_42 Controparte_43 Controparte_44 Controparte_45 CP_46
, , , , ,
[...] Controparte_47 CP_48 CP_49 CP_50 CP_51
, ,
[...] Controparte_52 C.F._3 Controparte_52
, , , , C.F._4 Controparte_53 Controparte_54 Controparte_55
, , , , Controparte_56 Controparte_57 Controparte_58 Controparte_59
, , , , Controparte_60 Controparte_61 CP_62 Controparte_63 [...]
, , CP_64 CP_65
RESISTENTI nel procedimento n. 1171/2021
, , , , CP_66 CP_67 Controparte_68 Controparte_69 Controparte_70
, , , ,
[...] Controparte_71 CP_72 Controparte_73 CP_74
, rapp. e dif. dall'avv. Salvatore Trigila, con cui elett.te domiciliano in CP_75
Catania, al Viale XX Settembre 47/E, giuste procure in atti,
RESISTENTI nel procedimento n. 1171/2021 e RICORRENTI nel procedimento n.
1030/2022
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto n. 1171/2021 depositato in data 31/3/2021, la ha adito questo Parte_1
giudice, convenendo in giudizio le controparti di cui in epigrafe e chiedendo che fosse accertata e dichiarata “la corretta modalità di calcolo ed erogazione delle indennità di cui al
lavoro festivo disciplinata dagli artt. 20 e ss. del CCNL Igiene Ambientale e la conseguente
inesistenza del diritto dei resistenti al pagamento della festività nella misura della 'cd. doppia giornata' a far data dal novembre 2017 o da quella diversa data che verrà accertata in corso
di causa”; il tutto con vittoria di spese di lite.
Si sono costituiti in giudizio , , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, , , , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
, , , , contestando le
[...] Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12
asserzioni attoree e concludendo come da memoria in atti.
Si sono costituiti in giudizio , , eccependo la Controparte_76 Controparte_77
litispendenza ex art. 39 c.p.c. con altro processo dinanzi al Tribunale di Catania e concludendo come da memoria in atti.
Si è costituito , contestando le asserzioni attoree, chiedendo il rigetto del Controparte_1
ricorso e proponendo domanda ricovenzionale. Ha concluso come da memoria in atti.
Non si sono costituiti gli altri soggetti evocati in giudizio.
Con atto in riassunzione n. 1030/2022 a seguito di declaratoria di continenza di cause ex art. 39 c.p.c., , , , , CP_66 CP_67 Controparte_68 Controparte_69
, , , , Controparte_70 Controparte_71 CP_72 Controparte_73 [...]
e hanno adito questo giudice del lavoro, chiedendo che fosse CP_74 CP_75
accertato e dichiarato che la ditta era obbligata a remunerare le prestazioni Parte_1
lavorative rese da essi ricorrenti in giornata festiva con l'aggiunta di una retribuzione individuale oraria maggiorata delle percentuali di cui agli artt. 20, 22 e 25 del CCNL di settore, invocando la condanna della predetta società al pagamento in loro favore delle somme indicate in ricorso, con vittoria di spese di lite.
Si è costituita la chiedendo il rigetto del predetto ricorso, con vittoria di spese Parte_1
di lite.
Riuniti i processi, disposti numerosi rinvii per rinotifica dell'atto introduttivo del giudizio e per acquisire copie cartacee dei documenti relativi alle predette notifiche, concesso termine per note illustrative, alla prima udienza tenuta dinanzi allo scrivente (udienza in trattazione del 6/11/2025), separata la posizione processuale di e Controparte_76 CP_78
, la causa è stata decisa come da sentenza che segue.
[...]
E' stata disposta la riunione dei procedimenti di cui in epigrafe, stante l'evidente connessione oggettiva e parzialmente soggettiva esistente tra gli stessi.
Prima di tutto, va rilevato che è intervenuto un accordo conciliativo in ordine all'oggetto del procedimento n. 1171/2021 tra la ed i resistenti , Parte_1 Controparte_2 [...]
, , e . Ciò è stato CP_3 Controparte_5 Controparte_9 Controparte_12
dichiarato nelle note di trattazione scritta da parte delle procuratrici dei lavoratori e risulta anche dalla produzione della (vedi verbali di conciliazione nella produzione Parte_1
della società).
Ne consegue che va dichiarata la cessazione della materia del contendere nel procedimento n. 1171/2021 tra la ed i resistenti , , Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
, e . Controparte_5 Controparte_9 Controparte_12
La questione per cui si controverte in entrambi i procedimenti è stata esaminata dalla
Cassazione nella sentenza n. 26327/2024 ed in altre dello stesso tenore.
Secondo la Corte, “la norma collettiva all'art. 22 del CCNL prevede che al personale che
presti la propria opera nei giorni festivi di cui all'art. 21 comma 1, lett. B e C è assicurata una
prestazione di durata non inferiore a quella dell'orario normale di lavoro. Il relativo
trattamento, maggiorato ai sensi dell'art. 20, si aggiunge al normale trattamento
contrattualmente dovuto. E' del tutto evidente quindi che, come affermato dalla Corte
d'appello, sotto il profilo del trattamento retributivo spettino al lavoratore tre differenti
componenti: il trattamento previsto per il lavoro festivo, la maggiorazione, il normale
trattamento contrattualmente dovuto. L'interpretazione della normativa effettuata dalla Corte
di appello appare conforme quindi alle regole ermeneutiche sotto il profilo logico, letterale e
sistematico. L'errore della ricorrente consiste invece nel considerare l'intero periodo di cui
si compone la disposizione contrattuale senza la virgola, che è invece posta dopo la parola
trattamento. La ricorrente legge l'espressione trattamento maggiorato come un tutt'uno equivalente a maggiorazione;
e riduce a due le componenti retributive che invece sono state
fissate dalla contrattazione in numero di tre. Posto che la norma collettiva prevede, come
già detto:
1. il relativo trattamento;
2. la maggiorazione ai sensi dell'art. 20; 3. il normale
trattamento in aggiunta.
A nulla rileva che per la giornata di Pasqua sia replicata la stessa disposizione seppure con
una diversa formulazione (nella giornata di Pasqua è corrisposto in aggiunta al normale
trattamento contrattualmente dovuto una quota giornaliera di retribuzione globale). E non è
vero che la Corte di appello abbia equivocato e confuso la festività retribuita con il lavoro
nel giorno festivo. L'art. 22 del CCNL di cui si tratta, si riferisce invero al personale che presti
la propria opera nei giorni festivi di cui all'art. 21 comma 1, lett. B e C e stabilisce che per la
prestazione effettuata (di durata non inferiore a quella dell'orario orario normale di lavoro)
spetti 'il relativo trattamento, maggiorato ai sensi dell'articolo 20, (che ndr) si aggiunge al
normale trattamento contrattualmente dovuto'."
Le considerazioni della Suprema Corte sono condivise dallo scrivente e sono da applicare al giudizio in esame.
Ne consegue il rigetto del ricorso n. 1171/2021 (avente ad oggetto la richiesta della Parte_1
di declaratoria de “la corretta modalità di calcolo ed erogazione delle indennità di cui
[...]
al lavoro festivo disciplinata dagli artt. 20 e ss. del CCNL Igiene Ambientale e la conseguente
inesistenza del diritto dei resistenti al pagamento della festività nella misura della 'cd. doppia
giornata' a far data dal novembre 2017 o da quella diversa data che verrà accertata in corso
di causa”), l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
(avente ad oggetto proprio una richiesta di condanna della società datrice di lavoro al pagamento di una specifica somma in conseguenza della “corretta modalità di calcolo ed
erogazione della retribuzione per le giornate festive lavorate nel senso reso palese dalle
norme di CCNL art. 20 e 22”) e l'accoglimento del ricorso n. 1030/2022 (avente ad oggetto la richiesta di declaratoria di obbligo della società datrice di lavoro “a remunerare le
prestazioni lavorative rese dai ricorrenti in giornata festiva con l'aggiunta di una retribuzione individuale oraria maggiorata delle percentuali di cui agli artt. 20, 22 e 25 del CCNL di
settore” e la richiesta di condanna della società datrice di lavoro al pagamento di una specifica somma in favore di ciascuno dei lavoratori in conseguenza della predetta declaratoria).
Riguardo alle somme dovute in favore dei lavoratori, è da osservare che sia l'importo invocato dal in sede di domanda riconvenzionale nel giudizio n. 1171/2021 sia CP_1
quelli specifici richiesti dai lavoratori di cui al ricorso n. 1030/2022 non sono stati per nulla contestati dalla società datrice di lavoro (vedi memoria della società datrice di lavoro nel procedimento 1030/2022, in cui viene effettuata una contestazione generica e si richiama il calcolo effettuato secondo la propria interpretazione del contratto collettivo, e il primo atto conseguente alla riconvenzionale, dove nulla viene rilevato quanto alla richiesta del
). Di conseguenza, gli stessi possono essere considerati congrui ai fini della CP_1
determinazione delle spettanze predette.
Pertanto, in conseguenza del rigetto del ricorso n. 1171/2021 e dell'accoglimento della riconvenzionale, la in persona del legale rappresentante p.t., va condannata Parte_1
al pagamento in favore di di € 3.287,75, oltre accessori calcolati come Controparte_1
per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo.
La medesima società va condannata al pagamento in favore dei successivi ricorrenti nel procedimento n. 1030/2022 delle seguenti somme: in favore di di € 770,50; CP_66
in favore di di € 1.432,64; in favore di di € 2.388,45; in CP_67 Controparte_68
favore di di € 1.914,98; in favore di di € 777,27; Controparte_69 Controparte_70
in favore di di € 2.396,03; in favore di di € 5.157,89; in Controparte_71 CP_72
favore di di € 5.217,26; in favore di di € 2.462,49; in Controparte_73 CP_74
favore di di € 3.335,34. CP_75
I predetti importi vanno maggiorati con gli accessori calcolati come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo. L'intervento in corso delle presenti cause delle decisioni della Cassazione, che hanno portato a dirimere il contrasto sorto in seno alla giurisprudenza di merito riguardo alla questione di diritto oggetto dei giudizi, induce a disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti costituite nel procedimento n. 1171/2021 e nel procedimento n.
1030/2022.
Nulla per le spese di lite tra la ed i lavoratori non costituiti nel procedimento Parte_1
n. 1171/2021.
P.Q.M.
a) dichiara la cessazione della materia del contendere nel procedimento n. 1171/2021 tra la ed i resistenti , , , Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5
e ; Controparte_9 Controparte_12
b) rigetta il ricorso n. 1171/2021;
c) accoglie la domanda riconvenzionale proposta da nel procedimento n. Controparte_1
1171/2021 e, per l'effetto, condanna la in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., al pagamento in favore del predetto lavoratore di € 3.287,75, oltre accessori calcolati come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo;
d) accoglie il ricorso n. 1030/2022 e, per l'effetto, condanna la in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dei successivi ricorrenti nel procedimento n. 1030/2022 delle seguenti somme: in favore di di € 770,50; in favore di CP_66
di € 1.432,64; in favore di di € 2.388,45; in favore di CP_67 Controparte_68
di € 1.914,98; in favore di di € 777,27; in favore Controparte_69 Controparte_70
di di € 2.396,03; in favore di di € 5.157,89; in favore di Controparte_71 CP_72
di € 5.217,26; in favore di di € 2.462,49; in favore di Controparte_73 CP_74
di € 3.335,34; CP_75
e) condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in Parte_1
favore dei predetti ricorrente degli accessori su tutte le somme di cui al capo d) calcolati come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo;
f) compensa tutte le spese di lite intervenute tra la ed i lavoratori costituiti nel Parte_1
procedimento n. 1171/2021 e tutte le spese del giudizio n. 1030/2022;
g) nulla per le spese di lite tra la ed i lavoratori non costituiti nel procedimento Parte_1
n. 1171/2021.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo