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Sentenza 17 gennaio 2024
Sentenza 17 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 17/01/2024, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2024 |
Testo completo
UDIENZA DEL 17.01.2024
Sono comparsi per parte ricorrente l'avv.to Marco Salis in sost. dell'avv.to Salvatore Deiana il quale si riporta al contenuto delle note conclusionali depositate ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
L'avv.to Marco Riu conferma le note conclusionali depositate a cui si riporta integralmente.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio
All'esito della camera di consiglio, alle ore 14.52, decide ex art. 281 sexies cpc, come da sotto estesa sentenza, che costituisce parte integrante del presente verbale.
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Daniela Schintu
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott. Daniela Schintu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 244/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DEIANA SALVATORE Parte_1 P.IVA_1
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. Marco Riu
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Con ricorso in opposizione all' ordinanza ingiunzione n. 470/2017 del 29.12.2017 prot. n.
30381/30382, notificata in data 05.01.2018 all'obbligato principale e all'obbligata in solido, per la violazione a) dell' art. 39, comma 1, 2 e 7, D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, conv. con modif. in l. 6 agosto 2008, n. 133 e da ultimo modificato dall'art. 22, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2015; b) art. 9 bis, comma 2, D.L. 1° ottobre 196, n. 510, convertito con L. 28 novembre 1996 n. 608, modificato dall'art. 1, comma 1180 della L. 27 dicembre 2006 n.296, come modificato dall'art. 5, comma 1, della L. 4 novembre 2010 n. 183, da ultimo modificato dal D.L. n. 16/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 44/2012;c) art. 4 bis, primo periodo, comma 2, D. Lgs. n. 181/2000, come modificato dall'art. 6, comma 1 del D. Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297 e successivamente modificato dall'art 5, lettere a) e b), Legge n. 183/2010, e evocavano in Parte_2 Parte_1 giudizio, nanti l'intestato Tribunale, l' chiedendo, in Controparte_2 via cautelare, la sospensione dell' ordinanza ingiunzione, nonché l'annullamento o la revoca della medesima, eccependo l'insussistenza gli illeciti contestati.
L'ispettorato convenuto si costituiva in giudizio, contestando le avverse difese e chiedendo il rigetto dell'opposizione con contestuale conferma dell'ordinanza impugnata.
La causa, istruita mediante produzioni documentali e testimoniali viene decisa in data odierna.
L'opposizione non è fondata e deve, pertanto, essere rigettata per i motivi che seguono, con la conseguente conferma dell'ordinanza impugnata.
La fattispecie oggetto del presente giudizio è inerente l'impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, in conseguenza della violazione delle norme in materia di tirocini formativi nell'ambito dell' alternanza scuola-lavoro, così come asseritamente attivati dalla società ricorrente.
Invero, va preliminarmente rilevato che il numero dei tirocini attivabili da un datore di lavoro, contemporaneamente, con riferimento alle dimensioni del soggetto ospitante, ai sensi dell'art. 1, comma 3 lett. a), del Decreto 25.03.1998 n. 142 e dell'art. 18 L. n. 196/1997 sui tirocini formativi e di orientamento, compresi quelli rientranti nella categoria della c.d. alternanza scuola-lavoro, sia corrispondente ad uno ogni 5 dipendenti a tempo indeterminato.
Va, anche, rilevato che la Conferenza Stato-Regioni del 24.01.2013, recanti le linee guida sui tirocini, dispone che “i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco dell'attività e non possono essere utilizzati per sostituire personale del soggetto ospitante, né ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso”.
Orbene, è invece, emerso che gli studenti - all'epoca minorenni - dell' di Saronno, Org_1
, e sono stati impiegati nel Persona_1 Persona_2 Parte_3 Parte_4
periodo dal 28.06.2016 e sino al momento dell'ispezione, in data 19.08.2016, svolgendo i primi due
39 ore settimanali e le sig.re e 50 ore settimanali, senza fruire di riposi settimanali, Pt_4 Parte_3
costituendo la forza lavoro prevalente presso l'unità produttiva del ricorrente, sia quanto al numero di unità lavorative, che quanto al numero di ore lavorate, ricoprendo, peraltro, i lavoratori-studenti ruoli indispensabili nell'attività economica del ricorrente nei reparti cucina, bar e sala ristorante.
Sul punto le dichiarazioni spontanee rese durante l'ispezione dai sig.ri , Persona_2 Per_1
e , allegati al fascicolo cartaceo del convenuto ai numeri 7,8,9, circa la
[...] Parte_3
presenza prevalente degli stessi in cucina, al bar e presso la sala ristorante, degli orari e delle giornate lavorative, sono state avvalorate dalle prove testimoniali espletate nel corso del giudizio dagli stessi e , della cui attendibilità non è dato Persona_1 Parte_3 Parte_4
dubitare, stante la conformità delle stesse alle dichiarazioni di cui al verbale di accesso e la mancanza di prova contraria da parte ricorrente.
Si osserva a proposito che la figura di banconiere di bar era ricoperta prevalentemente da Parte_3
mentre il dipendente assunto Pinna Emiliano, svolgeva solo due ore al giorno per tutto il
[...]
mese di luglio 2016 e sino al 8.08.2016 (data in cui è definitivamente cessata la sua attività lavorativa) e che anche in cucina risultavano essere occupati solo gli studenti , Persona_2
che era adibito alla preparazione in via esclusiva dei primi piatti e che fungeva da Persona_1
aiuto nei confronti di e del cuoco , risultando in tale modo, anche Persona_2 Parte_5 in cucina, prevalente l'apporto dei due stagisti, rispetto ai dipendenti.
E', comunque, documentalmente provato attraverso l'allegazione del verbale unico di accertamento depositato, che i dipendenti della struttura, lavoratori a tempo determinato e non indeterminato come prescritto dalla norma, risultanti dal libro unico della e dalle denunce Parte_1
contributive EMES della stessa ricorrente per l'anno 2016, fossero pari a “zero” nel mese di giugno 2016, “sei” nel mese di luglio 2016 e “cinque” nel mese di agosto 2016, ciò dimostrando la fondatezza delle sanzioni comminate, per la totale carenza dei presupposti previsti dalla legge circa la possibilità di fruire dei tirocini formativi nell'ambito dell' alternanza scuola-lavoro nonché la violazione della convezione sui tirocini formativi e la conseguente applicabilità Org_2
delle norme in materia di assunzione di lavoratori subordinati.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l' ordinanza ingiunzione n. 470/2017 prot. 30381 e prot. 30382 emesse dal capo dell' , notificate a e a Controparte_2 Parte_1 [...]
per i motivi sopra esposti. Parte_2
-condanna alla rifusione delle spese del giudizio in favore Controparte_1
(C.F. ) , sede di
[...] P.IVA_2 Controparte_3
che liquida in € 1500,00 per compensi , oltre accessori di legge se dovuti. CP_2
Tempio Pausania 17.01.2024
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Daniela Schintu