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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/06/2025, n. 2533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2533 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Federica Izzo pronuncia, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. per l'udienza del 05/06/2025, lette le note scritte depositate dalle parti, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 13197 /2024
T R A
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso come in atti Parte_1 dall'avv. TURCO ANGELO , presso il cui studio elettivamente domicilia
Opponente
E
, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Rosario Iervolino, presso Controparte_1
il cui studio elettivamente domicilia
Opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 461/2024
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data la dal 28/06/24 Parte_2
proponeva opposizione avverso il decreto Ingiuntivo numero 461/2024 emesso dallo scrivente
Giudice del Lavoro per l'importo complessivo di euro 8.268,89 per omesso pagamento buste paga da marzo a luglio 2024, di cui euro 7.149,65 per stipendi ed euro 1.119,24 per trattamento di fine rapporto. Deduceva, più, in dettaglio la propria carenza di legittimazione per i pagamenti richiesti dalla ricorrente dal mese di marzo 2024 al mese di luglio 2024, essendone ente obbligato il
[...]
. CP_2
Si è costituita l'opposta, chiedendo di dichiararsi l'estinzione del processo con compensazione delle spese processuali e di lite, avendo le parti composto la vicenda in via stragiudiziale, come da documentazione allegata alla memoria.
Disposta la trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza e lette le note scritte depositate e la documentazione allegata, è pronunciata la presente sentenza.
Deve dichiararsi l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c.
L' , infatti, ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, avendo CP_1
transatto la vicenda, e ha allegato la dichiarazione formulata a mezzo del procuratore munito di procura speciale di voler rinunciare agli atti nonché la transazione effettuata in via stragiudiziale con l'opponente.
Anche la società opponente nelle note scritte depositate per l'udienza ha aderito alla richiesta di estinzione del giudizio, avendo accettato la predetta rinuncia e composto la vicenda in via stragiudiziale, e ha, del pari, chiesto la compensazione delle spese di lite.
Pertanto, vista la rinuncia e l'accettazione dell'altra parte ai sensi dell'art. 306.cp.c., deve dichiararsi l'estinzione del giudizio.
In ordine alle spese di lite va poi rilevato che le stesse non vanno poste a carico del rinunciante nel caso di specie, sussistendo un diverso accordo sul punto fra le parti, ai sensi del comma 4 dell'art. 306 cpc, e vanno quindi integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando;
nel contraddittorio delle parti;
ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa;
così provvede:
revoca il decreto ingiuntivo opposto n 461/2024 emesso da questo Tribunale il 26.9.2024;
dichiara l'estinzione del giudizio;
compensa tra le parti le spese del giudizio.
Aversa, 06/06/2025 .
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo