Sentenza 15 novembre 2021
Improcedibile
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 06/06/2025, n. 4910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4910 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 04910/2025REG.PROV.COLL.
N. 04693/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4693 del 2022, proposto dalla Cival s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Ciaglia, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Dora 2
contro
Regione Lazio, in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza ai beni architettonici e paesaggio di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati, in Roma, via dei Portoghesi 12
nei confronti
Roma Capitale, Ente Parco Regionale dell’Appia Antica, non costituiti in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma (sezione seconda- bis ) n. 11772/2021
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, del Ministero per i beni e le attività culturali e della Soprintendenza ai beni architettonici e paesaggio di Roma;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza straordinaria ex art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. del giorno 4 giugno 2025 il consigliere Fabio Franconiero, sulle istanze di passaggio in decisione delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società appellante indicata in intestazione, proprietaria di un centro sportivo ubicato in Roma, via di Fioranello 68, aveva presentato per i manufatti di cui esso si compone varie istanze di condono edilizio, parte delle quali accolte ed altre invece non definite. L’area era successivamente inclusa nel piano territoriale paesaggistico (PTP) n. 15/12, approvato con delibera del consiglio regionale del Lazio del 10 febbraio 2010, n. 70 (dopo la sua adozione con delibera di giunta del 25 luglio 2006, n. 454), ed era classificata tra le zone di tutela paesaggistica, quale sottozona TPa/115, con il relativo assoggettamento alla disciplina degli interventi edilizi assentibili relativamente ai soli « manufatti esistenti legittimamente edificati o legittimati » (art. 35 delle norme tecniche di attuazione del piano).
2. Nel presupposto del conseguente effetto escludente per gli « edifici “in corso di legittimazione” in quanto fatti oggetto di istanza di condono, ancora pendente alla data di approvazione del PTP e relativi ad immobili realizzati prima dell’apposizione del relativo vincolo » proponeva ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma, con il quale formulava censura intese a sostenere, innanzitutto, che lo strumento avrebbe illegittimamente interferito nella disciplina di legge statale relativa al condono edilizio; che esso era stato approvato da un consiglio regionale sciolto per legge in conseguenza delle dimissioni dell’allora presidente della giunta regionale del Lazio; e infine che era illegittima per irragionevolezza ed ulteriori profili di eccesso di potere la scelta discrezionale sancita nel piano di escludere dalla possibilità di interventi edilizi edifici da legittimare, pur rientranti nelle categorie in astratto ammesse quali gli impianti sportivi.
3. Le censure così sintetizzabili veniva respinte dall’adito Tribunale amministrativo con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione, donde il presente appello della società originaria ricorrente.
4. Costituitosi il contraddittorio con la Regione Lazio, il Ministero per i beni e le attività culturali e la Soprintendenza ai beni architettonici e paesaggio di Roma, con memoria depositata il 7 maggio 2025, in vista dell’udienza di merito del successivo 4 giugno, la medesima ricorrente ha dichiarato che in conseguenza del lasso temporale trascorso tra i fatti di causa e la fissazione di quest’ultimo è venuto meno l’interesse a coltivare l’impugnazione e ha pertanto chiesto che sia dichiarata l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse.
DIRITTO
1. In conformità alla dichiarazione resa dalla società ricorrente con la sopra menzionata memoria depositata il 7 maggio 2025 il presente giudizio d’appello va definito con sentenza di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con compensazione delle spese del grado in considerazione delle ragioni a base della dichiarazione medesima.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l’intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF, Estensore
Giordano Lamberti, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO